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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/10/2025, n. 4980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4980 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12763/2023 tra
Parte_1
[...] Parte_2
Pt_3 Parte_2 Pt_2
Pt_4 Pt_5
Parte_6 Parte_7 Pt_8
Parte_9 Pt_5
Parte_10 Pt_11
Parte_12 Pt_2
CP_1 Parte_13 Pt_14
Parte_15 Pt_14
Pt_16 Pt_15 Pt_12 Pt_14
Parte_17 Pt_18
[...] Pt_14
Parte_19 Pt_20
Parte_21
Parte_22
RICORRENTI
e
Controparte_2
RESISTENTE nonché con
Pubblico Ministero
Oggi 20.10.2025 alle ore 9.30, innanzi al dott. IA Zeminian, in videoconferenza, è comparsa l'avv.
GI MM in sostituzione dell'avv. Pinelli per parte ricorrente. Nessuno è presente per il pagina 1 di 7 Ministero resistente.
Il Giudice, dato atto della regolare notifica al resistente e della mancata costituzione, ne CP_2 dichiara la contumacia.
L'avv. MM si riporta al ricorso.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. IA Zeminian
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IA Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12763/2023 promossa da:
1) , nato il [...], in [...] - São Paulo/Brasile e residente in Parte_1
Rua Canadá, n. 260, Taubaté - São Paulo/Brasile;
2) , minore rappresentato dai genitori Controparte_3 [...]
e , nato il [...], in [...] – São Persona_1 Parte_23
Paulo/Brasile e residente in [...], n. 260, Taubaté -São Paulo/Brasile;
3) , minore rappresentato dai genitori Controparte_4 Persona_1
e , nato il [...], in [...] – São
[...] Parte_23
Paulo/BrasilE e residente in [...], n. 260, Taubaté -São Paulo/Brasile;
4) , nato il [...], in [...] - São Paulo/Brasile e residente in [...]Parte_24
Doutor Marino da Costa Terra, n. 1000, TP 04, apto 56, São Carlos – São Paulo/Brasile.
pagina 2 di 7 5) , nato il [...], in [...] - São Paulo/Brasile Parte_25
e residente in [...]n. 346, apto 31, Taubaté - São Paulo/Brasile,
6) , nato il [...], in [...] -São Paulo/Brasile e residente in [...]Parte_26
Galhego Garcia, n. 294, CAP: 16201-265, - São Paulo/Brasile, Per_2
7) , nata il [...], in - São Paulo/Brasile, a proprio Parte_27 Per_2 nome, residente in [...]de Mattos, n. 303, Taubaté - São Paulo/Brasile;
8) , nata il [...] in [...] - São Paulo/Brasile e residente in [...]Parte_28
Jardim, n. 346, apto 31, Taubaté - São Paulo/Brasile;
9) nato il [...], in - São Parte_29 Per_2
Paulo/Brasile e residente in [...], n. 46, Birigui-São Paulo/Brasile,
10) , nato il [...], in - São Paulo/Brasile e residente in Parte_30 Per_2
Rua Antonio Esteves, n. 576, Residencial Ipê, São Paulo/Brasile; Per_2
11) , minore rappresentato dai genitori Controparte_5 Parte_30
e nato il [...], in – São Paulo/Brasile e
[...] Persona_3 Per_2 residente in [...], n. 576, Residencial Ipê, São Paulo/Brasile; Per_2
12) , minore rappresentato dai genitori Controparte_6 Parte_30
e nato il [...], in [...]/Brasile e residente in [...]Persona_3 Per_2
Antonio Esteves, n. 576, Residencial Ipê, São Paulo/Brasile; e Per_2
13) , nato il [...], in [...] -São Paulo/Brasile e residente in [...]Parte_18
Bedouian, n. 46, - São Paulo/Brasile, Per_2
14) , nato il [...], in [...] - São Paulo/Brasile e Parte_31 residente in [...], n. 1000, apto 1801 Monet, Taubaté - São Paulo/Brasile,
15) , minore rappresentato dai genitori Parte_21 Parte_31
e nato il [...], in [...]- São
[...] Controparte_7 Parte_21
Paulo/Brasile e residente in [...], n. 1000, apto 1801 Monet, Taubaté - São Paulo/Brasile;
16) , minore rappresentato dai genitori Parte_22 Parte_31
e nati il 30/03/2019, in Taubaté - São
[...] Persona_4
Paulo/Brasile e residente in [...], n. 1000, apto 1801, Monet, Taubaté - São Paulo/Brasile. con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Pinelli contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
pagina 3 di 7 contumace nonché con
Pubblico Ministero
In punto: diritti di cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di , nato in [...] Persona_5
16.09.1881, da genitori italiani, nel Comune di Ponte di Piave (TV), cittadino italiano emigrato in
Brasile e ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_2
Gli atti sono stati comunicati al P.M. che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si
è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il pagina 4 di 7 figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta inoltre che il signor non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e Persona_5 mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Per quanto riguarda i discendenti del signor , figlio di , Persona_6 Persona_5 dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, senza avere alcun riscontro.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano jure sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
pagina 5 di 7 Quanto ai discendenti della signora , la cittadinanza è stata trasmessa iure sanguinis ai Parte_32 suoi figli, che l'avevano a sua volta trasmessa ai loro discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della Costituzione stessa.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 L.555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della signora , figlia di Parte_32 [...]
, avo dei ricorrenti. Persona_5
E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento.
In particolare, poi, non costituisce circostanza impediente i matrimoni contratti nel corso degli anni con cittadini stranieri perché all'atto del matrimonio ciascun discendente già possedeva la nazionalità italiana acquisita iure sanguinis in via diretta da . Persona_5
Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Quanto all'interesse ad agire, deve ritenersi in re ipsa laddove lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria nell'ipotesi di figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dal 1 gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata per norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di diritto.
Pertanto deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
pagina 6 di 7 La natura della procedura e la mancata costituzione del consentono di compensare le spese. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano . Persona_5
Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Venezia, 20.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa IA Zeminian
pagina 7 di 7
SEZIONE IMMIGRAZIONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12763/2023 tra
Parte_1
[...] Parte_2
Pt_3 Parte_2 Pt_2
Pt_4 Pt_5
Parte_6 Parte_7 Pt_8
Parte_9 Pt_5
Parte_10 Pt_11
Parte_12 Pt_2
CP_1 Parte_13 Pt_14
Parte_15 Pt_14
Pt_16 Pt_15 Pt_12 Pt_14
Parte_17 Pt_18
[...] Pt_14
Parte_19 Pt_20
Parte_21
Parte_22
RICORRENTI
e
Controparte_2
RESISTENTE nonché con
Pubblico Ministero
Oggi 20.10.2025 alle ore 9.30, innanzi al dott. IA Zeminian, in videoconferenza, è comparsa l'avv.
GI MM in sostituzione dell'avv. Pinelli per parte ricorrente. Nessuno è presente per il pagina 1 di 7 Ministero resistente.
Il Giudice, dato atto della regolare notifica al resistente e della mancata costituzione, ne CP_2 dichiara la contumacia.
L'avv. MM si riporta al ricorso.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. IA Zeminian
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IA Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12763/2023 promossa da:
1) , nato il [...], in [...] - São Paulo/Brasile e residente in Parte_1
Rua Canadá, n. 260, Taubaté - São Paulo/Brasile;
2) , minore rappresentato dai genitori Controparte_3 [...]
e , nato il [...], in [...] – São Persona_1 Parte_23
Paulo/Brasile e residente in [...], n. 260, Taubaté -São Paulo/Brasile;
3) , minore rappresentato dai genitori Controparte_4 Persona_1
e , nato il [...], in [...] – São
[...] Parte_23
Paulo/BrasilE e residente in [...], n. 260, Taubaté -São Paulo/Brasile;
4) , nato il [...], in [...] - São Paulo/Brasile e residente in [...]Parte_24
Doutor Marino da Costa Terra, n. 1000, TP 04, apto 56, São Carlos – São Paulo/Brasile.
pagina 2 di 7 5) , nato il [...], in [...] - São Paulo/Brasile Parte_25
e residente in [...]n. 346, apto 31, Taubaté - São Paulo/Brasile,
6) , nato il [...], in [...] -São Paulo/Brasile e residente in [...]Parte_26
Galhego Garcia, n. 294, CAP: 16201-265, - São Paulo/Brasile, Per_2
7) , nata il [...], in - São Paulo/Brasile, a proprio Parte_27 Per_2 nome, residente in [...]de Mattos, n. 303, Taubaté - São Paulo/Brasile;
8) , nata il [...] in [...] - São Paulo/Brasile e residente in [...]Parte_28
Jardim, n. 346, apto 31, Taubaté - São Paulo/Brasile;
9) nato il [...], in - São Parte_29 Per_2
Paulo/Brasile e residente in [...], n. 46, Birigui-São Paulo/Brasile,
10) , nato il [...], in - São Paulo/Brasile e residente in Parte_30 Per_2
Rua Antonio Esteves, n. 576, Residencial Ipê, São Paulo/Brasile; Per_2
11) , minore rappresentato dai genitori Controparte_5 Parte_30
e nato il [...], in – São Paulo/Brasile e
[...] Persona_3 Per_2 residente in [...], n. 576, Residencial Ipê, São Paulo/Brasile; Per_2
12) , minore rappresentato dai genitori Controparte_6 Parte_30
e nato il [...], in [...]/Brasile e residente in [...]Persona_3 Per_2
Antonio Esteves, n. 576, Residencial Ipê, São Paulo/Brasile; e Per_2
13) , nato il [...], in [...] -São Paulo/Brasile e residente in [...]Parte_18
Bedouian, n. 46, - São Paulo/Brasile, Per_2
14) , nato il [...], in [...] - São Paulo/Brasile e Parte_31 residente in [...], n. 1000, apto 1801 Monet, Taubaté - São Paulo/Brasile,
15) , minore rappresentato dai genitori Parte_21 Parte_31
e nato il [...], in [...]- São
[...] Controparte_7 Parte_21
Paulo/Brasile e residente in [...], n. 1000, apto 1801 Monet, Taubaté - São Paulo/Brasile;
16) , minore rappresentato dai genitori Parte_22 Parte_31
e nati il 30/03/2019, in Taubaté - São
[...] Persona_4
Paulo/Brasile e residente in [...], n. 1000, apto 1801, Monet, Taubaté - São Paulo/Brasile. con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Pinelli contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
pagina 3 di 7 contumace nonché con
Pubblico Ministero
In punto: diritti di cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di , nato in [...] Persona_5
16.09.1881, da genitori italiani, nel Comune di Ponte di Piave (TV), cittadino italiano emigrato in
Brasile e ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_2
Gli atti sono stati comunicati al P.M. che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si
è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il pagina 4 di 7 figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta inoltre che il signor non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e Persona_5 mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Per quanto riguarda i discendenti del signor , figlio di , Persona_6 Persona_5 dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, senza avere alcun riscontro.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano jure sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
pagina 5 di 7 Quanto ai discendenti della signora , la cittadinanza è stata trasmessa iure sanguinis ai Parte_32 suoi figli, che l'avevano a sua volta trasmessa ai loro discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della Costituzione stessa.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 L.555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della signora , figlia di Parte_32 [...]
, avo dei ricorrenti. Persona_5
E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento.
In particolare, poi, non costituisce circostanza impediente i matrimoni contratti nel corso degli anni con cittadini stranieri perché all'atto del matrimonio ciascun discendente già possedeva la nazionalità italiana acquisita iure sanguinis in via diretta da . Persona_5
Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Quanto all'interesse ad agire, deve ritenersi in re ipsa laddove lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria nell'ipotesi di figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dal 1 gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata per norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di diritto.
Pertanto deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
pagina 6 di 7 La natura della procedura e la mancata costituzione del consentono di compensare le spese. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano . Persona_5
Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Venezia, 20.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa IA Zeminian
pagina 7 di 7