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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 3918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3918 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati: dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dr. Michele Magliulo Consigliere dr.ssa Lucia Minauro Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta n. 4109/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4735/2021, emessa ex art. 281sexies c.p.c. il 20.5.2021, pendente
tra
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesco Iaquinta (C.F.: ); C.F._2
CP_1
[...
con partita IVA n. iscritta nel Parte_2 P.IVA_1
Registro delle Imprese di Roma con n. , con sede in Roma, P.IVA_2 al Viale Cesare Pavese n. 385, in persona del suo procuratore dott.
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Siciliano (C.F.: Controparte_2
) presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._3
Napoli, alla Via Michelangelo Schipa n. 115
-APPELLATA
Oggetto: contratto di assicurazione
Conclusioni: come da verbale del 3.4.2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.1. Con atto di citazione notificato in data 25.2.2019, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Controparte_3 di Napoli, deducendo a fondamento delle proprie domande:
- che, nel periodo compreso tra le ore 10 del giorno 11.4.2018 e le ore 10 del giorno 16.4.2018, l'autovettura Mini Cooper Tg. FF798NF, di sua proprietà, era stata oggetto di furto ad opera di ignoti mentre sostava, regolarmente parcheggiata e chiusa a chiave, in Napoli alla via Leopardi;
- che, non appena avvedutosi dell'evento, in data 16.4.2018, aveva sporto regolare denuncia presso la Questura di Napoli, Commissariato
San Paolo;
- che l'autovettura era assicurata contro il rischio furto con polizza 7.3 All
Risk “High”- CK Base - Groupama Ass.ni S.p.A. n. 106085373, stipulata per il tramite del broker Alliancelnsay s.r.l., al quale aveva la denuncia effettuata, al fine dell'attivazione delle garanzie assicurative;
- che la Polizia Locale di Teverola aveva rinvenuto in Teverola, alla via
Felleca, la carcassa del veicolo assicurato, provvedendo a trasportarlo presso la ditta Eurosoccorso Colella sas di , come Persona_1 emergente dal verbale del 17.4.2018;
- che la compagnia aveva fatto periziare il veicolo, senza Pt_2 tuttavia procedere alla liquidazione dell'indennizzo assicurativo in suo favore.
Tanto premesso, l chiedeva al Tribunale di: Pt_1
a) "accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società assicuratrice in relazione al contratto assicurativo Parte_2 polizza n. 106085373 stipulato con il proprio assicurato Sig.
[...] per il tramite del broker Alliancelnsay s.r.l. e Pt_1 conseguentemente,
b) condannare la convenuta al pagamento di tutte le Parte_2 somme dovute dall'istante in forza della garanzia assicurativa richiamata in premessa;
2 c) condannare la convenuta in pers. del lrpt, al Parte_2 rimborso, in favore dell'attore, di tutte le spese di custodia del veicolo dal medesimo sostenute e dovute all'Eurosoccorso Stradale s.a.s. Colella;
d) condannare la convenuta in pers. del lrpt, in Parte_2 favore dell'istante, di quella ulteriore somma dovutagli per effetto del dedotto inadempimento da valutarsi secondo equità;
e) interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, il tutto comunque compreso entro € 52.000,00;
f) vinte le spese e le competenze di procedura con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
I.2. Si costituiva in giudizio la contestando la Parte_2 domanda attorea ed eccependo che l'evento furto non potesse intendersi provato attraverso la sola produzione della denuncia di furto, la quale, in quanto mera dichiarazione di parte, non avrebbe potuto assurgere a rango di prova.
I.3. Il Tribunale, ritenuta la controversia matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti, riservava la causa in decisione e con la sentenza impugnata così provvedeva:
- “rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna parte attrice al rimborso in favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate in euro 3972,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge”.
II. Il giudizio di appello
II.1. Con atto di citazione notificato il 21.09.2020, ha Parte_1 proposto appello avverso tale sentenza, chiedendo a questa Corte di:
- “accertare e dichiarare l'inadempimento della appellata
[...]
circa gli obblighi da essa assunti in forza della polizza Parte_2 assicurativa n.106085373 e, conseguentemente, il diritto di
[...] al pagamento dell'indennizzo per il furo dell'autoveicolo Tg. Pt_1
FF798NF, di sua proprietà;
- condannare la al pagamento, in favore Controparte_3 di , di tutte le somme dovutegli in forza della suddetta Parte_1
3 polizza assicurativa, oltre interessi ed ogni ulteriore accessorio di legge al soddisfo;
- condannare la al rimborso, in favore di Controparte_3
, di tutte le somme da quest'ultimo sopportate per la Parte_1 custodia dell'autoveicolo Tg. FF789NF ritrovato dopo il furto e sino ad oggi anticipate alla s.a.s. Eurosoccorso Stradale di Colella Luciano;
- con vittoria delle spese tutte di lite relative al doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
II.2. Si è costituita deducendo l'inammissibilità ex Parte_2 art 342 c.p.c. e l'infondatezza nel merito della proposta impugnazione, chiedendone il rigetto.
II.3. All'esito dell'udienza del 3.4.2025l, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
III. I motivi di impugnazione
III.1 In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
4 Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e, soprattutto, quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
III.2 Con la proposta impugnazione, l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha affermato che egli “non ha
(…) fornito prova del fatto storico, generatore del diritto al risarcimento del danno, vale a dire del furto dell'autovettura Mini Cooper, targata FF798NF, asseritamente subito tra le ore 10,00 dell'11-4-2018 e le ore 10,00 del 16-
4-2018”.
In particolare, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non provata la preesistenza dell'autovettura nelle condizioni e nel luogo indicati dall'assicurato, oltre che della verificazione dell'evento-furto, fondando la sua decisione sul presupposto che “dal verbale di rinvenimento della
Polizia Municipale di Teverola si evince che l'autovettura ritrovata era priva di targhe e della parte anteriore ove è posizionato il numero di telaio”
e che l' si è “limitato a produrre copia di documenti comprovanti Pt_1
l'avvenuto acquisto della proprietà de qua (copia fattura di acquisto del veicolo e del libretto di circolazione), nonché la presentazione della precipua denuncia di furto ed il verbale di rinvenimento della carcassa del veicolo”.
Tale motivazione sarebbe incongruente, in quanto il giudice di prime cure avrebbe colpevolmente ignorato che le condizioni generali di polizza, sotto la voce “cosa fare in caso di sinistro”, chiariscono che, in caso di furto totale del veicolo è sufficiente l'invio della relativa denuncia al fine di dar seguito all'avvio della pratica, sollevando perciò l'assicurato da ogni ulteriore incombente probatorio.
Peraltro, in ordine alla prova dell'evento furto, assumerebbe rilievo la circostanza che la carcassa rinvenuta, come da verbale di rinvenimento e restituzione redatto dalla Polizia Locale di Teverola in data 17.04.2018, benché priva di targhe e del numero di telaio, conservasse al suo interno il dispositivo satellitare CK, contemplato nella polizza 7.3 All Risk “High”
5 – CK Base – n. 106085373, stipulata dall'appellante con la
[...]
La presenza di tale dispositivo, diversamente da quanto Parte_2 ritenuto dal Tribunale, avrebbe infatti consentito di associare, in maniera incontrovertibile, il mezzo rinvenuto al mezzo garantito e, pertanto, di ritenere assorbita la prova dell'evento furto.
III.3. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
La Corte condivide la ricostruzione operata dal giudice di prime cure, in quanto le allegazioni di parte attrice non si rivelano affatto sufficienti al fine di dimostrare l'avvenuto furto dell'autovettura.
Difatti, com'è già stato correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, secondo costante giurisprudenza: “in materia di assicurazione contro i danni, tra le quali rientra quella contro il furto, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia. A tal fine la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato” (Cass. civ., sez. VI, 03/02/2023, ud. 08/11/2022).
La denuncia-querela deve, pertanto, reputarsi, in quanto mera dichiarazione di parte resa all'autorità giudiziaria, del tutto insufficiente al fine di dimostrare l'effettiva sottrazione dell'autovettura.
A nulla rileva dunque la circostanza, dedotta dall'appellante, che le condizioni generali di polizza, sotto la voce “cosa fare in caso di sinistro”, chiariscono che in caso di furto totale del veicolo è sufficiente l'invio della relativa denuncia al fine di dar seguito alla gestione della pratica. Invero, la denuncia alle Autorità, quale atto unilaterale reso dall'assicurato, non solo non integra di per sé sola una prova favorevole al denunciante, ma costituisce unicamente il presupposto della copertura indennitaria, mentre il fatto oggetto di denuncia, quando contestato, soggiace alle ordinarie verifiche giudiziali circa la verosimiglianza e fondatezza, alla luce delle altre emergenze probatorie.
Peraltro, in merito alla prova dell'evento furto, non è condivisibile, in
6 quanto non trova riscontro nella documentazione prodotta, l'asserzione che il dispositivo satellitare CK, essendo presente all'interno della carcassa rinvenuta, consentirebbe di associare, in maniera incontrovertibile, il mezzo rinvenuto al mezzo garantito e, dunque, di ritenere provato lo stesso evento furto.
In particolare, il verbale di rinvenimento e restituzione redatto dalla Polizia
Locale di Teverola in data 17.04.2018, da atto che “perveniva segnalazione telefonica del Sig. che comunicava di Parte_3 aver rinvenuto la carcassa del veicolo in oggetto indicato in Teverola alla
Via Felleca, strada di campagna” e che lo stesso, in veste di dipendente della ditta CK, installatrice di impianti antirapina, si era recato in loco
“in quanto il dispositivo installato sulla vettura oggetto di furto trasmetteva segnale nella suddetta strada”.
A parte l'inverosimiglianza della circostanza secondo cui il , in Pt_3 veste di dipendente della ditta CK, installatrice di impianti antirapina, si sarebbe recato in Teverola alla Via Felleca, strada di campagna, ivi rinvenendo la carcassa del veicolo, comunicandolo poi alla Polizia
Municipale telefonicamente, lo stesso verbale di rinvenimento (richiamato dall'appellante a sostegno delle proprie pretese) sconfessa in radice la ricostruzione dell'impugnante, laddove attesta che, nel luogo indicato dal
, è stat rinvenuta la “sola carcassa del veicolo” e che “in loco non Pt_3 sono stati rinvenuti oggetti e documenti”, men che meno il dispositivo satellitare.
A ben vedere, l'odierno appellante non ha fornito neanche prova dell'effettiva installazione, all'interno dell'autovettura rubata, del dispositivo satellitare. L' difatti, non ha provveduto né al deposito della Pt_1 documentazione relativa alla CK (avendo riferito alla
Securityinvestigazioni s.r.l., quale perito della resistente, di non esserne in possesso), né, del resto, ha chiesto, come sarebbe stato nel suo interesse fare, l'escussione del . Pt_3
Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, come da dispositivo, in un importo compreso tra i minimi e i
7 massimi tabellari previsti dal D.M. n. 55/2014, nella nuova versione risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022.
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione, integralmente respinta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli n. 4735/2021, emessa ex art. 281-sexies c.p.c. il
20/05/2021, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore della parte appellata Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del
15% ed ulteriori accessori come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli, 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati: dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dr. Michele Magliulo Consigliere dr.ssa Lucia Minauro Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta n. 4109/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4735/2021, emessa ex art. 281sexies c.p.c. il 20.5.2021, pendente
tra
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesco Iaquinta (C.F.: ); C.F._2
CP_1
[...
con partita IVA n. iscritta nel Parte_2 P.IVA_1
Registro delle Imprese di Roma con n. , con sede in Roma, P.IVA_2 al Viale Cesare Pavese n. 385, in persona del suo procuratore dott.
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Siciliano (C.F.: Controparte_2
) presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._3
Napoli, alla Via Michelangelo Schipa n. 115
-APPELLATA
Oggetto: contratto di assicurazione
Conclusioni: come da verbale del 3.4.2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.1. Con atto di citazione notificato in data 25.2.2019, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Controparte_3 di Napoli, deducendo a fondamento delle proprie domande:
- che, nel periodo compreso tra le ore 10 del giorno 11.4.2018 e le ore 10 del giorno 16.4.2018, l'autovettura Mini Cooper Tg. FF798NF, di sua proprietà, era stata oggetto di furto ad opera di ignoti mentre sostava, regolarmente parcheggiata e chiusa a chiave, in Napoli alla via Leopardi;
- che, non appena avvedutosi dell'evento, in data 16.4.2018, aveva sporto regolare denuncia presso la Questura di Napoli, Commissariato
San Paolo;
- che l'autovettura era assicurata contro il rischio furto con polizza 7.3 All
Risk “High”- CK Base - Groupama Ass.ni S.p.A. n. 106085373, stipulata per il tramite del broker Alliancelnsay s.r.l., al quale aveva la denuncia effettuata, al fine dell'attivazione delle garanzie assicurative;
- che la Polizia Locale di Teverola aveva rinvenuto in Teverola, alla via
Felleca, la carcassa del veicolo assicurato, provvedendo a trasportarlo presso la ditta Eurosoccorso Colella sas di , come Persona_1 emergente dal verbale del 17.4.2018;
- che la compagnia aveva fatto periziare il veicolo, senza Pt_2 tuttavia procedere alla liquidazione dell'indennizzo assicurativo in suo favore.
Tanto premesso, l chiedeva al Tribunale di: Pt_1
a) "accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società assicuratrice in relazione al contratto assicurativo Parte_2 polizza n. 106085373 stipulato con il proprio assicurato Sig.
[...] per il tramite del broker Alliancelnsay s.r.l. e Pt_1 conseguentemente,
b) condannare la convenuta al pagamento di tutte le Parte_2 somme dovute dall'istante in forza della garanzia assicurativa richiamata in premessa;
2 c) condannare la convenuta in pers. del lrpt, al Parte_2 rimborso, in favore dell'attore, di tutte le spese di custodia del veicolo dal medesimo sostenute e dovute all'Eurosoccorso Stradale s.a.s. Colella;
d) condannare la convenuta in pers. del lrpt, in Parte_2 favore dell'istante, di quella ulteriore somma dovutagli per effetto del dedotto inadempimento da valutarsi secondo equità;
e) interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, il tutto comunque compreso entro € 52.000,00;
f) vinte le spese e le competenze di procedura con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
I.2. Si costituiva in giudizio la contestando la Parte_2 domanda attorea ed eccependo che l'evento furto non potesse intendersi provato attraverso la sola produzione della denuncia di furto, la quale, in quanto mera dichiarazione di parte, non avrebbe potuto assurgere a rango di prova.
I.3. Il Tribunale, ritenuta la controversia matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti, riservava la causa in decisione e con la sentenza impugnata così provvedeva:
- “rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna parte attrice al rimborso in favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate in euro 3972,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge”.
II. Il giudizio di appello
II.1. Con atto di citazione notificato il 21.09.2020, ha Parte_1 proposto appello avverso tale sentenza, chiedendo a questa Corte di:
- “accertare e dichiarare l'inadempimento della appellata
[...]
circa gli obblighi da essa assunti in forza della polizza Parte_2 assicurativa n.106085373 e, conseguentemente, il diritto di
[...] al pagamento dell'indennizzo per il furo dell'autoveicolo Tg. Pt_1
FF798NF, di sua proprietà;
- condannare la al pagamento, in favore Controparte_3 di , di tutte le somme dovutegli in forza della suddetta Parte_1
3 polizza assicurativa, oltre interessi ed ogni ulteriore accessorio di legge al soddisfo;
- condannare la al rimborso, in favore di Controparte_3
, di tutte le somme da quest'ultimo sopportate per la Parte_1 custodia dell'autoveicolo Tg. FF789NF ritrovato dopo il furto e sino ad oggi anticipate alla s.a.s. Eurosoccorso Stradale di Colella Luciano;
- con vittoria delle spese tutte di lite relative al doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
II.2. Si è costituita deducendo l'inammissibilità ex Parte_2 art 342 c.p.c. e l'infondatezza nel merito della proposta impugnazione, chiedendone il rigetto.
II.3. All'esito dell'udienza del 3.4.2025l, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
III. I motivi di impugnazione
III.1 In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
4 Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e, soprattutto, quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
III.2 Con la proposta impugnazione, l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha affermato che egli “non ha
(…) fornito prova del fatto storico, generatore del diritto al risarcimento del danno, vale a dire del furto dell'autovettura Mini Cooper, targata FF798NF, asseritamente subito tra le ore 10,00 dell'11-4-2018 e le ore 10,00 del 16-
4-2018”.
In particolare, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non provata la preesistenza dell'autovettura nelle condizioni e nel luogo indicati dall'assicurato, oltre che della verificazione dell'evento-furto, fondando la sua decisione sul presupposto che “dal verbale di rinvenimento della
Polizia Municipale di Teverola si evince che l'autovettura ritrovata era priva di targhe e della parte anteriore ove è posizionato il numero di telaio”
e che l' si è “limitato a produrre copia di documenti comprovanti Pt_1
l'avvenuto acquisto della proprietà de qua (copia fattura di acquisto del veicolo e del libretto di circolazione), nonché la presentazione della precipua denuncia di furto ed il verbale di rinvenimento della carcassa del veicolo”.
Tale motivazione sarebbe incongruente, in quanto il giudice di prime cure avrebbe colpevolmente ignorato che le condizioni generali di polizza, sotto la voce “cosa fare in caso di sinistro”, chiariscono che, in caso di furto totale del veicolo è sufficiente l'invio della relativa denuncia al fine di dar seguito all'avvio della pratica, sollevando perciò l'assicurato da ogni ulteriore incombente probatorio.
Peraltro, in ordine alla prova dell'evento furto, assumerebbe rilievo la circostanza che la carcassa rinvenuta, come da verbale di rinvenimento e restituzione redatto dalla Polizia Locale di Teverola in data 17.04.2018, benché priva di targhe e del numero di telaio, conservasse al suo interno il dispositivo satellitare CK, contemplato nella polizza 7.3 All Risk “High”
5 – CK Base – n. 106085373, stipulata dall'appellante con la
[...]
La presenza di tale dispositivo, diversamente da quanto Parte_2 ritenuto dal Tribunale, avrebbe infatti consentito di associare, in maniera incontrovertibile, il mezzo rinvenuto al mezzo garantito e, pertanto, di ritenere assorbita la prova dell'evento furto.
III.3. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
La Corte condivide la ricostruzione operata dal giudice di prime cure, in quanto le allegazioni di parte attrice non si rivelano affatto sufficienti al fine di dimostrare l'avvenuto furto dell'autovettura.
Difatti, com'è già stato correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, secondo costante giurisprudenza: “in materia di assicurazione contro i danni, tra le quali rientra quella contro il furto, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia. A tal fine la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato” (Cass. civ., sez. VI, 03/02/2023, ud. 08/11/2022).
La denuncia-querela deve, pertanto, reputarsi, in quanto mera dichiarazione di parte resa all'autorità giudiziaria, del tutto insufficiente al fine di dimostrare l'effettiva sottrazione dell'autovettura.
A nulla rileva dunque la circostanza, dedotta dall'appellante, che le condizioni generali di polizza, sotto la voce “cosa fare in caso di sinistro”, chiariscono che in caso di furto totale del veicolo è sufficiente l'invio della relativa denuncia al fine di dar seguito alla gestione della pratica. Invero, la denuncia alle Autorità, quale atto unilaterale reso dall'assicurato, non solo non integra di per sé sola una prova favorevole al denunciante, ma costituisce unicamente il presupposto della copertura indennitaria, mentre il fatto oggetto di denuncia, quando contestato, soggiace alle ordinarie verifiche giudiziali circa la verosimiglianza e fondatezza, alla luce delle altre emergenze probatorie.
Peraltro, in merito alla prova dell'evento furto, non è condivisibile, in
6 quanto non trova riscontro nella documentazione prodotta, l'asserzione che il dispositivo satellitare CK, essendo presente all'interno della carcassa rinvenuta, consentirebbe di associare, in maniera incontrovertibile, il mezzo rinvenuto al mezzo garantito e, dunque, di ritenere provato lo stesso evento furto.
In particolare, il verbale di rinvenimento e restituzione redatto dalla Polizia
Locale di Teverola in data 17.04.2018, da atto che “perveniva segnalazione telefonica del Sig. che comunicava di Parte_3 aver rinvenuto la carcassa del veicolo in oggetto indicato in Teverola alla
Via Felleca, strada di campagna” e che lo stesso, in veste di dipendente della ditta CK, installatrice di impianti antirapina, si era recato in loco
“in quanto il dispositivo installato sulla vettura oggetto di furto trasmetteva segnale nella suddetta strada”.
A parte l'inverosimiglianza della circostanza secondo cui il , in Pt_3 veste di dipendente della ditta CK, installatrice di impianti antirapina, si sarebbe recato in Teverola alla Via Felleca, strada di campagna, ivi rinvenendo la carcassa del veicolo, comunicandolo poi alla Polizia
Municipale telefonicamente, lo stesso verbale di rinvenimento (richiamato dall'appellante a sostegno delle proprie pretese) sconfessa in radice la ricostruzione dell'impugnante, laddove attesta che, nel luogo indicato dal
, è stat rinvenuta la “sola carcassa del veicolo” e che “in loco non Pt_3 sono stati rinvenuti oggetti e documenti”, men che meno il dispositivo satellitare.
A ben vedere, l'odierno appellante non ha fornito neanche prova dell'effettiva installazione, all'interno dell'autovettura rubata, del dispositivo satellitare. L' difatti, non ha provveduto né al deposito della Pt_1 documentazione relativa alla CK (avendo riferito alla
Securityinvestigazioni s.r.l., quale perito della resistente, di non esserne in possesso), né, del resto, ha chiesto, come sarebbe stato nel suo interesse fare, l'escussione del . Pt_3
Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, come da dispositivo, in un importo compreso tra i minimi e i
7 massimi tabellari previsti dal D.M. n. 55/2014, nella nuova versione risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022.
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione, integralmente respinta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Civile 7^, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli n. 4735/2021, emessa ex art. 281-sexies c.p.c. il
20/05/2021, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore della parte appellata Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del
15% ed ulteriori accessori come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli, 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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