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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 23/05/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
E
nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Cinzia di Lucia e domiciliati presso il suo studio in Rovereto (TN) Corso Rosmini, n. 8 giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 18.03.2017 in Rovereto (TN) preso atto che all'udienza del 14.04.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti, i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in 38068 Rovereto (TN), in Località Saltaria nr. 39, di proprietà della signora , viene assegnata alla Parte_2
medesima, quale collocataria in via prevalente del figlio , Persona_1
con arredi e corredi ivi presenti;
3. Il figlio minore è affidato in modo condiviso ai Persona_1
due genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre;
4. Il padre godrà del più ampio diritto di visita, nell'ottica di garantire al figlio la presenza paritaria dei due genitori nella sua vita.
Provvisoriamente e fino al trasferimento del medesimo padre presso l'abitazione in cui andrà a vivere definitivamente, egli vedrà il figlio due giorni infrasettimanali, prelevandolo alle ore 18:15 dalla casa dei nonni che in quel momento lo avranno con sé e riportandolo all'abitazione materna alle ore 20.45; ed inoltre il sabato e, la settimana seguente, la domenica.
Non appena si sarà trasferito nella nuova abitazione, il signor Per_1
starà con il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 18.15 con prelievo dalla casa dei nonni che in quel momento avranno presso di sé il bambino, e riportandolo all'abitazione materna la domenica sera alle 20.15 cenato;
egli inoltre terrà dal mercoledì pomeriggio alla mattina del Per_1
giorno seguente, quando lo accompagnerà a scuola, con possibilità di tenerlo anche un altro giorno infrasettimanale, prelevandolo dalla casa dei nonni che in quel momento lo avranno con sé, e riportandolo all'abitazione pag. 2 di 7 materna alle ore 20.45., e ciò quando il padre lo avrà con sé il week end successivo, mentre nella settimana in cui non è previso il week end con il padre, il bambino starà con quest'ultimo due pomeriggi comprensivi di pernotti – mercoledì e giovedì -, e curando il signor di Per_1
accompagnare a scuola il figlio la mattina, salvo diverso accordo tra i genitori, che potrà intervenire di volta in volta, per specifiche esigenze.
Eventuali ritardi nel prendere o portare il bambino, così come eventuali rientri in anticipo rispetto all'orario stabilito, dovranno essere comunicati con il massimo anticipo.
5. I genitori si confronteranno, nell'interesse del figlio, comunicando direttamente tra loro e senza intermediazione del bambino, disponendosi, ove necessario, a modificare il predetto protocollo di visita, in particolare per specifiche esigenze lavorative di uno o dell'altro coniuge o per esigenze del figlio, e ciò sia nel periodo scolastico che in quello extrascolastico. Essi collaboreranno per accompagnare il figlio a scuola e alle varie attività ludiche/sportive/extrascolastiche in generale da lui frequentate.
6. Il minore starà inoltre con i genitori tendenzialmente pari tempo anche durante le vacanze natalizie e pasquali con alternanza tra gli stessi, di anno in anno, e per quanto riguarda il giorno di Natale e quello di S.
ST i genitori si alterneranno tra loro di anno in anno, anche dividendosi a metà le predette giornate. A Pasqua e Pasquetta, si alterneranno tra loro, salvo diverso accordo in particolare per esigenze lavorative. Durante le vacanze estive i genitori si comunicheranno tra loro il piano ferie entro il 31 maggio di ogni anno, impegnandosi a trascorrere con il figlio almeno una settimana continuativamente e, per il residuo periodo si dichiarano sin d'ora d'accordo nel far frequentare al figlio delle pag. 3 di 7 colonie estive, dividendosi i relativi costi, e nel continuare a servirsi del sostegno dei nonni materni e paterni.
7. Ciascun genitore, nel tempo di permanenza col figlio, si occuperà di seguirlo nelle varie attività scolastiche, extra scolastiche, sportive o altro, che avrà in corso e/o che dovrà in seguito intraprendere, nonché nello svolgimento dei compiti. I due genitori si impegnano, in ogni caso, a confrontarsi sulle decisioni riguardanti la salute del figlio, la scuola e comunque su quelle di maggior interesse. Eventuali viaggi all'estero con l'uno o con l'altro genitore dovranno essere previamente concordati.
8. Le parti prestano il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei passaporto – carta identità valida per l'espatrio proprio e del figlio, trasferendosi l'originale dei documenti a semplice richiesta in occasione dei viaggi che ciascuno di essi farà con il figlio.
9. Il signor contribuirà al mantenimento ordinario Parte_1
del figlio a partire dal mese di marzo 2025 (versando Per_1
mensilmente, entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente della signora l'importo di € 300,00 (trecento), da rivalutarsi Parte_2
annualmente secondo indici ISTAT, come per Legge., e ciò sino al raggiungimento della completa autonomia economica del figlio. Il signor si impegna a versare il mantenimento del figlio anche per il mese Per_1
di febbraio 2025 bonificando entro il termine di cui sopra l'assegno stabilito tra le parti.
10. Le spese straordinarie da sostenersi nell'interessi del figlio, da intendersi quelle indicate nelle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal Consiglio Nazionale Forense nel 2017, che i coniugi dichiarano di pag. 4 di 7 conoscere ed accettare integralmente, saranno sostenute in egual misura dai genitori.
I genitori si confronteranno mensilmente sulle spese rispettivamente anticipate nell'interesse del figlio e procederanno al rimborso della quota parte secondo le regole fissate dalle Linee Guida del CNF. In deroga a quanto stabilito dalle predette Linee rispetto alla detraibilità fiscale al 50% delle spese straordinarie, la signora detrarrà le spese straordinarie Parte_2
sostenute in via esclusiva per il figlio nel 2024 al 100%. Per_1
11. La signora usufruirà in via esclusiva dell'Assegno Parte_2
Unico Universale e di ogni altra agevolazione/ indennità/ contributo/ sgravio previsti dalla Legge a favore del minore e del genitore collocatario.
12. i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a richieste di mantenimento reciproche a titolo di contributo al loro mantenimento personale.
13. Nell'ambito della definizione dei rapporti derivanti dal coniugio ed ai fini del raggiungimento dell'accordo di separazione, i ricorrenti dichiarano di volersi ripartire le somme depositate sul conto corrente cointestato presso la Cassa Rurale di Rovereto in base ai rispettivi crediti, per come indicati in premessa, con contestuale chiusura del predetto conto corrente e rinuncia ad ogni ulteriore pretesa reciproca rispetto alle somme sin qui depositate sul predetto conto, e con rinuncia del signor a Per_1
qualsivoglia pretesa sull'immobile di Rovereto (TN) località Saltaria nr. 39, ritenendo satisfattiva la somma di complessivi € 135.000,00 - di cui come detto, € 100.000 quale contributo personale ed economico per la ristrutturazione dell'immobile di Saltaria, ed € 35.000 quale metà del saldo conto del cc cointestato ai coniugi alla data del 31.12.2020 -.
pag. 5 di 7 14. Essi pertanto, entro la data del 11 marzo 2025, si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato n. [...] presso la Banca Cassa Rurale di Rovereto, sul quale la signora Parte_2
aveva già versato con risorse personali l'importo sopra citato di €
100.000,00 destinato al marito, procedendo in sede di estinzione a suddividere il saldo residuante in modo da dare attuazione alle intese su descritte – e dunque facendo ottenere rispettivamente al sig. Per_1
l'importo complessivo di € 135.000, ed alla signora il saldo Parte_2
residuo –.
15. Dal canto suo il signor si impegna a versare la somma Per_1
riconosciuta come dovuta alla moglie, pari ad € 4.000,00, entro il giorno 15 marzo 2025 sul conto corrente della signora al netto delle spese Parte_2
per le utenze di gennaio 2025 e del periodo successivo e fino al rilascio da parte del signor dell'immobile attualmente occupato, che Per_1
quest'ultimo verserà nella misura di 1/3 non appena verranno emesse le bollette.
16. La signora sottoscrivendo il presente ricorso, autorizza il Parte_2
marito a trattenere il rimborso delle spese di ristrutturazione che annualmente viene riconosciuto all'atto della dichiarazione dei redditi, rinunciando definitivamente ad ogni pretesa a tale titolo.
17. Il signor si impegna a chiudere il conto corrente acceso Per_1
presso la Cassa Rurale Alto Garda – Rovereto entro l'11/03/2025.
18. Sottoscrivendo il presente ricorso le parti danno atto di aver risolto consensualmente il contratto di comodato gratuito dell'appartamento attualmente occupato dal signor , con liberazione da cose e Per_1
persone del medesimo immobile da parte del signor entro 5 Per_1
pag. 6 di 7 giorni dalla firma del presente accordo, mediante consegna di tutte le chiavi di casa e pertinenze. Sarà onere e cura del signor di formalizzare Per_1
presso l'Agenzia delle Entrate l'estinzione del contratto di comodato gratuito citato in premessa entro il 31.03.2025, sostenendo in via esclusiva tutti i costi relativi a detta operazione, senza nulla pretendere dalla signora
Quest'ultima si impegna a collaborare, ove necessario, per Parte_2
formalizzare la suddetta estinzione presso l'Agenzia delle Entrate.
19. Il signor , entro e non oltre il 31 marzo 2025, trasferirà sia Per_1
la propria residenza anagrafica dall'ex abitazione coniugale che la sede legale della propria società, attualmente ivi fissata.
20. Con la sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi dichiarano di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altro, una volta data esecuzione agli impegni previsti dalle presenti condizioni.
21. I ricorrenti sosterranno le spese legali della presente procedura, ripartendosi tra loro i costi nella misura del 30% a carico della signora e del 70% a carico del signor . Parte_2 Per_1
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 3.5.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
E
nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Cinzia di Lucia e domiciliati presso il suo studio in Rovereto (TN) Corso Rosmini, n. 8 giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 18.03.2017 in Rovereto (TN) preso atto che all'udienza del 14.04.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti, i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in 38068 Rovereto (TN), in Località Saltaria nr. 39, di proprietà della signora , viene assegnata alla Parte_2
medesima, quale collocataria in via prevalente del figlio , Persona_1
con arredi e corredi ivi presenti;
3. Il figlio minore è affidato in modo condiviso ai Persona_1
due genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre;
4. Il padre godrà del più ampio diritto di visita, nell'ottica di garantire al figlio la presenza paritaria dei due genitori nella sua vita.
Provvisoriamente e fino al trasferimento del medesimo padre presso l'abitazione in cui andrà a vivere definitivamente, egli vedrà il figlio due giorni infrasettimanali, prelevandolo alle ore 18:15 dalla casa dei nonni che in quel momento lo avranno con sé e riportandolo all'abitazione materna alle ore 20.45; ed inoltre il sabato e, la settimana seguente, la domenica.
Non appena si sarà trasferito nella nuova abitazione, il signor Per_1
starà con il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 18.15 con prelievo dalla casa dei nonni che in quel momento avranno presso di sé il bambino, e riportandolo all'abitazione materna la domenica sera alle 20.15 cenato;
egli inoltre terrà dal mercoledì pomeriggio alla mattina del Per_1
giorno seguente, quando lo accompagnerà a scuola, con possibilità di tenerlo anche un altro giorno infrasettimanale, prelevandolo dalla casa dei nonni che in quel momento lo avranno con sé, e riportandolo all'abitazione pag. 2 di 7 materna alle ore 20.45., e ciò quando il padre lo avrà con sé il week end successivo, mentre nella settimana in cui non è previso il week end con il padre, il bambino starà con quest'ultimo due pomeriggi comprensivi di pernotti – mercoledì e giovedì -, e curando il signor di Per_1
accompagnare a scuola il figlio la mattina, salvo diverso accordo tra i genitori, che potrà intervenire di volta in volta, per specifiche esigenze.
Eventuali ritardi nel prendere o portare il bambino, così come eventuali rientri in anticipo rispetto all'orario stabilito, dovranno essere comunicati con il massimo anticipo.
5. I genitori si confronteranno, nell'interesse del figlio, comunicando direttamente tra loro e senza intermediazione del bambino, disponendosi, ove necessario, a modificare il predetto protocollo di visita, in particolare per specifiche esigenze lavorative di uno o dell'altro coniuge o per esigenze del figlio, e ciò sia nel periodo scolastico che in quello extrascolastico. Essi collaboreranno per accompagnare il figlio a scuola e alle varie attività ludiche/sportive/extrascolastiche in generale da lui frequentate.
6. Il minore starà inoltre con i genitori tendenzialmente pari tempo anche durante le vacanze natalizie e pasquali con alternanza tra gli stessi, di anno in anno, e per quanto riguarda il giorno di Natale e quello di S.
ST i genitori si alterneranno tra loro di anno in anno, anche dividendosi a metà le predette giornate. A Pasqua e Pasquetta, si alterneranno tra loro, salvo diverso accordo in particolare per esigenze lavorative. Durante le vacanze estive i genitori si comunicheranno tra loro il piano ferie entro il 31 maggio di ogni anno, impegnandosi a trascorrere con il figlio almeno una settimana continuativamente e, per il residuo periodo si dichiarano sin d'ora d'accordo nel far frequentare al figlio delle pag. 3 di 7 colonie estive, dividendosi i relativi costi, e nel continuare a servirsi del sostegno dei nonni materni e paterni.
7. Ciascun genitore, nel tempo di permanenza col figlio, si occuperà di seguirlo nelle varie attività scolastiche, extra scolastiche, sportive o altro, che avrà in corso e/o che dovrà in seguito intraprendere, nonché nello svolgimento dei compiti. I due genitori si impegnano, in ogni caso, a confrontarsi sulle decisioni riguardanti la salute del figlio, la scuola e comunque su quelle di maggior interesse. Eventuali viaggi all'estero con l'uno o con l'altro genitore dovranno essere previamente concordati.
8. Le parti prestano il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei passaporto – carta identità valida per l'espatrio proprio e del figlio, trasferendosi l'originale dei documenti a semplice richiesta in occasione dei viaggi che ciascuno di essi farà con il figlio.
9. Il signor contribuirà al mantenimento ordinario Parte_1
del figlio a partire dal mese di marzo 2025 (versando Per_1
mensilmente, entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente della signora l'importo di € 300,00 (trecento), da rivalutarsi Parte_2
annualmente secondo indici ISTAT, come per Legge., e ciò sino al raggiungimento della completa autonomia economica del figlio. Il signor si impegna a versare il mantenimento del figlio anche per il mese Per_1
di febbraio 2025 bonificando entro il termine di cui sopra l'assegno stabilito tra le parti.
10. Le spese straordinarie da sostenersi nell'interessi del figlio, da intendersi quelle indicate nelle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal Consiglio Nazionale Forense nel 2017, che i coniugi dichiarano di pag. 4 di 7 conoscere ed accettare integralmente, saranno sostenute in egual misura dai genitori.
I genitori si confronteranno mensilmente sulle spese rispettivamente anticipate nell'interesse del figlio e procederanno al rimborso della quota parte secondo le regole fissate dalle Linee Guida del CNF. In deroga a quanto stabilito dalle predette Linee rispetto alla detraibilità fiscale al 50% delle spese straordinarie, la signora detrarrà le spese straordinarie Parte_2
sostenute in via esclusiva per il figlio nel 2024 al 100%. Per_1
11. La signora usufruirà in via esclusiva dell'Assegno Parte_2
Unico Universale e di ogni altra agevolazione/ indennità/ contributo/ sgravio previsti dalla Legge a favore del minore e del genitore collocatario.
12. i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a richieste di mantenimento reciproche a titolo di contributo al loro mantenimento personale.
13. Nell'ambito della definizione dei rapporti derivanti dal coniugio ed ai fini del raggiungimento dell'accordo di separazione, i ricorrenti dichiarano di volersi ripartire le somme depositate sul conto corrente cointestato presso la Cassa Rurale di Rovereto in base ai rispettivi crediti, per come indicati in premessa, con contestuale chiusura del predetto conto corrente e rinuncia ad ogni ulteriore pretesa reciproca rispetto alle somme sin qui depositate sul predetto conto, e con rinuncia del signor a Per_1
qualsivoglia pretesa sull'immobile di Rovereto (TN) località Saltaria nr. 39, ritenendo satisfattiva la somma di complessivi € 135.000,00 - di cui come detto, € 100.000 quale contributo personale ed economico per la ristrutturazione dell'immobile di Saltaria, ed € 35.000 quale metà del saldo conto del cc cointestato ai coniugi alla data del 31.12.2020 -.
pag. 5 di 7 14. Essi pertanto, entro la data del 11 marzo 2025, si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato n. [...] presso la Banca Cassa Rurale di Rovereto, sul quale la signora Parte_2
aveva già versato con risorse personali l'importo sopra citato di €
100.000,00 destinato al marito, procedendo in sede di estinzione a suddividere il saldo residuante in modo da dare attuazione alle intese su descritte – e dunque facendo ottenere rispettivamente al sig. Per_1
l'importo complessivo di € 135.000, ed alla signora il saldo Parte_2
residuo –.
15. Dal canto suo il signor si impegna a versare la somma Per_1
riconosciuta come dovuta alla moglie, pari ad € 4.000,00, entro il giorno 15 marzo 2025 sul conto corrente della signora al netto delle spese Parte_2
per le utenze di gennaio 2025 e del periodo successivo e fino al rilascio da parte del signor dell'immobile attualmente occupato, che Per_1
quest'ultimo verserà nella misura di 1/3 non appena verranno emesse le bollette.
16. La signora sottoscrivendo il presente ricorso, autorizza il Parte_2
marito a trattenere il rimborso delle spese di ristrutturazione che annualmente viene riconosciuto all'atto della dichiarazione dei redditi, rinunciando definitivamente ad ogni pretesa a tale titolo.
17. Il signor si impegna a chiudere il conto corrente acceso Per_1
presso la Cassa Rurale Alto Garda – Rovereto entro l'11/03/2025.
18. Sottoscrivendo il presente ricorso le parti danno atto di aver risolto consensualmente il contratto di comodato gratuito dell'appartamento attualmente occupato dal signor , con liberazione da cose e Per_1
persone del medesimo immobile da parte del signor entro 5 Per_1
pag. 6 di 7 giorni dalla firma del presente accordo, mediante consegna di tutte le chiavi di casa e pertinenze. Sarà onere e cura del signor di formalizzare Per_1
presso l'Agenzia delle Entrate l'estinzione del contratto di comodato gratuito citato in premessa entro il 31.03.2025, sostenendo in via esclusiva tutti i costi relativi a detta operazione, senza nulla pretendere dalla signora
Quest'ultima si impegna a collaborare, ove necessario, per Parte_2
formalizzare la suddetta estinzione presso l'Agenzia delle Entrate.
19. Il signor , entro e non oltre il 31 marzo 2025, trasferirà sia Per_1
la propria residenza anagrafica dall'ex abitazione coniugale che la sede legale della propria società, attualmente ivi fissata.
20. Con la sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi dichiarano di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altro, una volta data esecuzione agli impegni previsti dalle presenti condizioni.
21. I ricorrenti sosterranno le spese legali della presente procedura, ripartendosi tra loro i costi nella misura del 30% a carico della signora e del 70% a carico del signor . Parte_2 Per_1
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 3.5.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 7 di 7