Trib. Bari, sentenza 13/06/2025, n. 2297
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Sentenza 13 giugno 2025

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dal Giudice Onorario Avv. Massimiliano Lella del Tribunale di Bari. Le parti in causa erano un'attrice, che contestava la validità di una delibera assembleare condominiale, e un convenuto, rappresentante del condominio. L'attrice richiedeva l'annullamento della delibera del 20 febbraio 2024, sostenendo la nullità per vizi di forma e sostanza, e chiedeva la restituzione di somme eventualmente pagate in esecuzione della delibera. Il convenuto, al contrario, chiedeva la riunione del presente giudizio con un altro procedimento pendente e sosteneva che la materia fosse cessata poiché la delibera impugnata era stata revocata.

Il Giudice ha accolto la tesi del convenuto, dichiarando cessata la materia del contendere in quanto la delibera impugnata era stata sostituita da successive delibere. Tuttavia, ha applicato il principio della soccombenza virtuale, condannando il convenuto a rimborsare le spese processuali all'attrice, poiché non aveva partecipato alla mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità della domanda. Il Giudice ha quindi stabilito che il convenuto dovesse anche versare una somma equitativa all'attrice, in applicazione dell'art. 12 bis del D.Lgs. 28/2010, per la mancata partecipazione alla mediazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bari, sentenza 13/06/2025, n. 2297
    Giurisdizione : Trib. Bari
    Numero : 2297
    Data del deposito : 13 giugno 2025

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