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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/06/2025, n. 2297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2297 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5078/2024
T R A
, COD. FISC. rappresentata e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Augusto Di Cagno e Alberto Di Cagno ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bari
alla via Sparano n. 50;
- ATTRICE -
Controparte_1
P. IVA in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Cogliandro e Giovanni Schiavoni, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Bari alla via Abbrescia n. 102;
- CONVENUTO –
All'udienza di remissione della causa in decisione del 16.05.2025 la causa veniva riservata ed introitata per la decisione sulle conclusioni rassegante dalle parti. PER L'ATTRICE ( dalle note scritte ex art. 189 primo comma n. 1 c.p.c. ): “….. dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia e, in subordine, annullare la delibera del 20 febbraio 2024, di cui in premessa dell'atto di citazione ed ogni connesso o conseguente atto;
condannare il convenuto CP_1
alla restituzione in favore della sig.ra di quanto nel corso del giudizio ella abbia pagato o Pt_1
pagherà in esecuzione della delibera impugnata, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
dichiarare inammissibile. improponibile, nulla e, in subordine, rigettare, ogni avversa deduzione, eccezione e richiesta;
condannare il convenuto alle spese e compensi anche della fase di mediazione CP_1
obbligatoria ed anche, nell'ipotesi di intervenuta revoca della delibera impugnata, in applicazione del principio di soccombenza virtuale;
chiediamo inoltre che il Giudice, oltre all'applicazione dell'art 12 bis comma 1 e 2 del D.Lgs. 28/2010, con il provvedimento che definirà il giudizio, voglia condannare il convenuto, quale parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione, al pagamento in CP_1
favore dell'attrice di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione delle spese di mediazione, ai sensi dell'art. 12 bis del
D.Lgs. 28/2010…”
PER IL CONDOMINIO CONVENUTO: ( dalle note scritte ex art. 189 primo comma n. 1 c.p.c.
): “ … preliminarmente in rito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 274 cpc, disporre la trasmissione del presente fascicolo al Presidente di Sezione per la riunione del presente giudizio a quello recante il numero di RG 4043/2024 (G.U. dott. D'Amore; udienza 21.10.2026); nel merito, ove occorra dichiarare che l'immobile denominato corpo basso, distinto dal fabbricato condominiale (corpo alto) è di esclusiva proprietà dell'attrice e conseguentemente dichiarare cessata la materia del contendere per le motivazioni esposte e in ogni caso disattendere le avverse domande;
condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze di causa…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato il 23.04.2024, la sig.ra conveniva in giudizio il relativo allo stabile sito in Bari alla via Suppa n.28 al Parte_1 CP_1
fine di sentire disporre l'annullamento della delibera assembleare del 20.02.2024 ( cui l'attrice non aveva partecipato ed i cui esiti le erano stati comunicati in data 29.02.2024 ) di cui al punto 1 dell'ordine del giorno ( ”1. Questione lavori di consolidamento statico esame degli argomenti a seguire, decisioni e
pag. 2/6 delibere: 1) esito del sopralluogo eseguito in data 05/02/2024 a seguito di segnalazione da parte
dell'amministrazione condominiale, dagli ispettori dell'ufficio tecnico del – settore Parte_2
edilizia pericolante – congiuntamente agli ispettori dei Vigili del Fuoco di Bari. 2) Disposizione delle
autorità di esecuzione AD dei lavori urgenti e necessari procedendo prioritariamente con la CP_2
messa in sicurezza mediante opere provvisionali e puntellamento dei piani interessati alle lavorazioni il
cui costo verrà esaminato e deliberato in assemblea a seguito delle indicazioni da parte dei tecnici
incaricati dal condominio (DL + coord sicurezza) e conseguenti calcoli e costi elaborati dall'impresa
Delibera;
3) Necessità di sgombero da tutte le masserizie, macchinari, Controparte_3
strumenti ecc…, dei locali terranei e interrati ad opera dei proprietari o conduttori degli stessi locali al
fine di dare la possibilità all'impresa appaltatrice di eseguire i lavori in situazioni di regolarità e
sicurezza del cantiere;
4) Riconoscimento o meno della proprietà esclusiva del corpo basso da parte dei
sigg.ri e e relative determinazioni in ordine all'esecuzione delle Parte_1 Controparte_4
opere già previste, ai costi e conseguente appalto. In caso di mancato riconoscimento: ratifica da parte
dell'assemblea della spesa appaltata alla e relativa ripartizione approvata in Controparte_3
data 12/01/2024; 5) Ordinanza del Tribunale Bari rg 3567/2022 Repert 2150/2023 del 17/04/2023.
Proposizione di domanda di revoca. Nomina di un legale difensore del condominio;
6) Eventuali accordi
bonari e a stralcio tra tutte le parti interessate e legittimate per la risoluzione dell'intera fattispecie
considerando tutte le questioni amministrative, giuridiche ed economiche…) nella parte in cui l'assemblea aveva deliberato di affidare incarico all'ing. “L'assemblea chiede all'ing. CP_5 CP_5
l'onorario per espletare l'attività di cui sopra. L'ing. chiede un compenso pari ad €. 25.000,00 CP_5
+ iva e oneri per la riprogettazione e la D.L. ed € 5.000,00 + iva e oneri per il coordinamento della
sicurezza. L'assemblea prende atto e all'unanimità dei presenti rimasti dà mandato all'ing. per CP_5
l'attività proposta ut supra, accettando le condizioni economiche proposte ma chiedendo la possibilità di
uno sconto….”. Deduceva che l'assemblea non si era validamente costituita e che l'oggetto delle decisioni adottate non era stato specificamente indicato nell'ordine del giorno ( violazione degli artt. 1136
c.c. e 66 disp. att. c.c., etc.); deduceva ancora la violazione degli artt. 1117, 1123, 1124, 1131, 1132,
1135, 1136, 1346 e 1418 c. civ, 66 e 67 disp. att. c.c. e la nullità per eccesso di potere: rilevava infatti che la delibera era nulla per la indeterminatezza dell'oggetto; perché intervenuta su beni che non erano di pag. 3/6 natura condominiale ma erano di proprietà individuale ovvero sui “corpi bassi” di proprietà della stessa attrice e di terzi;
perché non era stata preceduta dalla costituzione del fondo speciale;
perché aveva deliberato il pagamento di importi incerti e rimessi all'eventuale “sconto” del tecnico. Rilevava che con istanza notificata al condominio in data 24.03.2024 aveva introdotto la mediazione obbligatoria per legge in materia condominiale, con data di primo incontro fissata per il 02.05.2024. Con atto depositato il
26.06.2024 si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo in via preliminare che fosse CP_1
disposta la riunione del presente procedimento con altro pendente dinanzi al dott. D'Amore presso questo stesso Tribunale ed avente ad oggetto l'impugnazione da parte dell'attrice di delibere assembleari precedenti a quella oggetto dell'impugnazione che ora ci occupa. Nel merito rilevava che era cessata la materia del contendere in quanto la delibera impugnata era stata di fatto revocata e sostituita dalle due successive delibere del 27 marzo e del 9 aprile 2024; deduceva in particolare che essendo stata adottata la delibera del 09.04.2024 prima della citazione nel presente giudizio parte attrice andava condannata al pagamneto delle spese di lite. Con le prime memorie ex art. 171 ter c.p.c. parte attrice eccepiva il difetto di rappresentanza dell'amministratore di condominio;
nel merito rilevava: che in data 27 marzo nulla aveva deliberato la relativa assemblea;
che l'esito dell'assemblea del 09.04.2024 le era stato comunicato solo in data 24.04.2024 ovvero il giorno successivo alla notifica della citazione;
che il non CP_1
aveva partecipato alla mediazione per espressa delibera contenuta nel verbale di assemblea del
09.04.2024; che comunque anche nel caso di cessazione della materia del contendere andava disposta la condanna del al pagamento delle spese di giudizio in applicazione dei principi sulla CP_1
soccombenza virtuale. Parte convenuta contestava la sussistenza del difetto di rappresentanza, deduceva comunque che con successiva delibera del 11.09.2024 l'assemblea aveva ratificato l'operato dell'amministratore per cui la questione era ormai priva di rilevanza. Ritenuta la causa matura per la decisione il G.I. rinviava la causa al 16/05/2025 per la decisione concedendo i termini di cui all'art. 189
cpc per il deposito delle relative memorie. Preliminarmente deve darsi atto come nel corso del giudizio parte convenuta abbia provveduto a depositare la delibera condominiale di ratifica del mandato conferito dall'amministratore ai difensori per la costituzione nel presente giudizio. La relativa eccezione preliminare formulata dall'attrice deve pertanto ritenersi superata. Nel merito deve rilevarsi come con la successiva delibera del 09.04.2025, che non risulta essere stata impugnata, abbia sostanzialmente perso pag. 4/6 efficacia la delibera del 20.02.2024 nella parte oggetto di impugnazione. Deve pertanto ritenersi cessata la materia del contendere sul punto. Avendo le parti insistito per la regolamentazione delle spese processuali deve pertanto provvedersi a tale regolamentazione in applicazione dei principi della cosiddetta
“soccombenza virtuale”. In proposito va innanzi tutto evidenziato che al momento della notifica della citazione all'attrice non era stato ancora comunicato l'esito dell'assemblea del 09.04.2025. Il CP_1
convenuto, a fronte della relativa eccezione ( parte attrice deduce infatti di avere ricevuto il verbale in data 24.04.2025 mentre la notifica della citazione si era perfezionata il giorno prima ovvero il 23.04.2025
), non ha infatti dimostrato di avere comunicato il verbale della predetta assemblea prima della notifica della citazione. Deve peraltro rilevarsi come al momento della notifica della citazione era in corso il procedimento di mediazione per cui parte convenuta, che aveva deliberato in data 09.04.2025 di non autorizzare l'amministratore a prendere parte alla mediazione, ben avrebbe invece potuto, in quella sede,
e sulla base “dell'implicita” revoca della delibera del 20.02.2024, decidere invece di partecipare alla mediazione per definire le pendenze con l'attrice ( che a quel punto si sarebbero limitate alle spese di mediazione ) che aveva chiaramente manifestato l'intenzione di impugnare tale delibera con l'avvio del procedimento di mediazione sin dal 23-24.03.2025. Alla data della notifica della citazione, pertanto,
parte attrice non era al corrente del contenuto della delibera del 09.04.2025, aveva già iniziato la mediazione, e ben poteva dare contestualmente inizio al giudizio di impugnazione della delibera atteso che nessuna norma le vietava di dovere attendere gli esiti della mediazione prima di iniziare il giudizio medesimo. Il comportamento processuale di parte convenuta e le dichiarazioni della stessa nel corso del presente giudizio confermano che al momento della impugnazione i motivi di impugnazione della stessa erano tutti fondati. In particolare è lo stesso convenuto che chiede “ove occorra” l'accertamento della proprietà individuale dell'attrice sui “corpi bassi” ( invero su uno dei due “corpi bassi” essendo il secondo di proprietà di terzi come pacificamente dedotto anche dall'attrice medesima), pur essendo tale proprietà
individuale dedotta dalla stessa attrice e pertanto non contestata tra le parti. Nel merito parte convenuta non ha mosso alcuna specifica contestazione alle ragioni di impugnazione della delibera oggetto di causa soffermandosi solo sulle conseguenze della cessazione della materia del contendere. Deve pertanto in applicazione dei principi sulla soccombenza virtuale condannarsi il convenuto al pagamento CP_1
delle spese processuali dell'attrice, comprese quelle di mediazione. Il , senza giustificato CP_1
pag. 5/6 motivo, non ha partecipato alla mediazione, che era condizione di procedibilità della domanda, per cui devono trarsene le conseguenze di cui all'art. 12 bis comma 2 e 3 ( in presenza della relativa istanza ) del d. lgs. n.28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del relativo allo stabile sito in Bari alla via Suppa n. 28, in Parte_1 CP_1
persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, rigettata ogni diversa domanda, così
provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- in applicazione dei principi sulla soccombenza virtuale condanna il convenuto al pagamento CP_1
delle spese processuali dell'attore che liquida, in €. 5.800,00 di cui €. 735,00 per spese, oltre alla maggiorazione per spese generali Iva e cassa come per legge;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 1.000,00 CP_1
equitativamente determinata ex art. 12 bis comma 3 d.lgs. n. 28/2010;
- condanna il convenuto al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma CP_1
corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio ex art. 12 bis comma 2 d. lgs. n.
28/2010.
Bari, 13.06.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5078/2024
T R A
, COD. FISC. rappresentata e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Augusto Di Cagno e Alberto Di Cagno ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bari
alla via Sparano n. 50;
- ATTRICE -
Controparte_1
P. IVA in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Cogliandro e Giovanni Schiavoni, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Bari alla via Abbrescia n. 102;
- CONVENUTO –
All'udienza di remissione della causa in decisione del 16.05.2025 la causa veniva riservata ed introitata per la decisione sulle conclusioni rassegante dalle parti. PER L'ATTRICE ( dalle note scritte ex art. 189 primo comma n. 1 c.p.c. ): “….. dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia e, in subordine, annullare la delibera del 20 febbraio 2024, di cui in premessa dell'atto di citazione ed ogni connesso o conseguente atto;
condannare il convenuto CP_1
alla restituzione in favore della sig.ra di quanto nel corso del giudizio ella abbia pagato o Pt_1
pagherà in esecuzione della delibera impugnata, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
dichiarare inammissibile. improponibile, nulla e, in subordine, rigettare, ogni avversa deduzione, eccezione e richiesta;
condannare il convenuto alle spese e compensi anche della fase di mediazione CP_1
obbligatoria ed anche, nell'ipotesi di intervenuta revoca della delibera impugnata, in applicazione del principio di soccombenza virtuale;
chiediamo inoltre che il Giudice, oltre all'applicazione dell'art 12 bis comma 1 e 2 del D.Lgs. 28/2010, con il provvedimento che definirà il giudizio, voglia condannare il convenuto, quale parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione, al pagamento in CP_1
favore dell'attrice di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione delle spese di mediazione, ai sensi dell'art. 12 bis del
D.Lgs. 28/2010…”
PER IL CONDOMINIO CONVENUTO: ( dalle note scritte ex art. 189 primo comma n. 1 c.p.c.
): “ … preliminarmente in rito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 274 cpc, disporre la trasmissione del presente fascicolo al Presidente di Sezione per la riunione del presente giudizio a quello recante il numero di RG 4043/2024 (G.U. dott. D'Amore; udienza 21.10.2026); nel merito, ove occorra dichiarare che l'immobile denominato corpo basso, distinto dal fabbricato condominiale (corpo alto) è di esclusiva proprietà dell'attrice e conseguentemente dichiarare cessata la materia del contendere per le motivazioni esposte e in ogni caso disattendere le avverse domande;
condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze di causa…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato il 23.04.2024, la sig.ra conveniva in giudizio il relativo allo stabile sito in Bari alla via Suppa n.28 al Parte_1 CP_1
fine di sentire disporre l'annullamento della delibera assembleare del 20.02.2024 ( cui l'attrice non aveva partecipato ed i cui esiti le erano stati comunicati in data 29.02.2024 ) di cui al punto 1 dell'ordine del giorno ( ”1. Questione lavori di consolidamento statico esame degli argomenti a seguire, decisioni e
pag. 2/6 delibere: 1) esito del sopralluogo eseguito in data 05/02/2024 a seguito di segnalazione da parte
dell'amministrazione condominiale, dagli ispettori dell'ufficio tecnico del – settore Parte_2
edilizia pericolante – congiuntamente agli ispettori dei Vigili del Fuoco di Bari. 2) Disposizione delle
autorità di esecuzione AD dei lavori urgenti e necessari procedendo prioritariamente con la CP_2
messa in sicurezza mediante opere provvisionali e puntellamento dei piani interessati alle lavorazioni il
cui costo verrà esaminato e deliberato in assemblea a seguito delle indicazioni da parte dei tecnici
incaricati dal condominio (DL + coord sicurezza) e conseguenti calcoli e costi elaborati dall'impresa
Delibera;
3) Necessità di sgombero da tutte le masserizie, macchinari, Controparte_3
strumenti ecc…, dei locali terranei e interrati ad opera dei proprietari o conduttori degli stessi locali al
fine di dare la possibilità all'impresa appaltatrice di eseguire i lavori in situazioni di regolarità e
sicurezza del cantiere;
4) Riconoscimento o meno della proprietà esclusiva del corpo basso da parte dei
sigg.ri e e relative determinazioni in ordine all'esecuzione delle Parte_1 Controparte_4
opere già previste, ai costi e conseguente appalto. In caso di mancato riconoscimento: ratifica da parte
dell'assemblea della spesa appaltata alla e relativa ripartizione approvata in Controparte_3
data 12/01/2024; 5) Ordinanza del Tribunale Bari rg 3567/2022 Repert 2150/2023 del 17/04/2023.
Proposizione di domanda di revoca. Nomina di un legale difensore del condominio;
6) Eventuali accordi
bonari e a stralcio tra tutte le parti interessate e legittimate per la risoluzione dell'intera fattispecie
considerando tutte le questioni amministrative, giuridiche ed economiche…) nella parte in cui l'assemblea aveva deliberato di affidare incarico all'ing. “L'assemblea chiede all'ing. CP_5 CP_5
l'onorario per espletare l'attività di cui sopra. L'ing. chiede un compenso pari ad €. 25.000,00 CP_5
+ iva e oneri per la riprogettazione e la D.L. ed € 5.000,00 + iva e oneri per il coordinamento della
sicurezza. L'assemblea prende atto e all'unanimità dei presenti rimasti dà mandato all'ing. per CP_5
l'attività proposta ut supra, accettando le condizioni economiche proposte ma chiedendo la possibilità di
uno sconto….”. Deduceva che l'assemblea non si era validamente costituita e che l'oggetto delle decisioni adottate non era stato specificamente indicato nell'ordine del giorno ( violazione degli artt. 1136
c.c. e 66 disp. att. c.c., etc.); deduceva ancora la violazione degli artt. 1117, 1123, 1124, 1131, 1132,
1135, 1136, 1346 e 1418 c. civ, 66 e 67 disp. att. c.c. e la nullità per eccesso di potere: rilevava infatti che la delibera era nulla per la indeterminatezza dell'oggetto; perché intervenuta su beni che non erano di pag. 3/6 natura condominiale ma erano di proprietà individuale ovvero sui “corpi bassi” di proprietà della stessa attrice e di terzi;
perché non era stata preceduta dalla costituzione del fondo speciale;
perché aveva deliberato il pagamento di importi incerti e rimessi all'eventuale “sconto” del tecnico. Rilevava che con istanza notificata al condominio in data 24.03.2024 aveva introdotto la mediazione obbligatoria per legge in materia condominiale, con data di primo incontro fissata per il 02.05.2024. Con atto depositato il
26.06.2024 si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo in via preliminare che fosse CP_1
disposta la riunione del presente procedimento con altro pendente dinanzi al dott. D'Amore presso questo stesso Tribunale ed avente ad oggetto l'impugnazione da parte dell'attrice di delibere assembleari precedenti a quella oggetto dell'impugnazione che ora ci occupa. Nel merito rilevava che era cessata la materia del contendere in quanto la delibera impugnata era stata di fatto revocata e sostituita dalle due successive delibere del 27 marzo e del 9 aprile 2024; deduceva in particolare che essendo stata adottata la delibera del 09.04.2024 prima della citazione nel presente giudizio parte attrice andava condannata al pagamneto delle spese di lite. Con le prime memorie ex art. 171 ter c.p.c. parte attrice eccepiva il difetto di rappresentanza dell'amministratore di condominio;
nel merito rilevava: che in data 27 marzo nulla aveva deliberato la relativa assemblea;
che l'esito dell'assemblea del 09.04.2024 le era stato comunicato solo in data 24.04.2024 ovvero il giorno successivo alla notifica della citazione;
che il non CP_1
aveva partecipato alla mediazione per espressa delibera contenuta nel verbale di assemblea del
09.04.2024; che comunque anche nel caso di cessazione della materia del contendere andava disposta la condanna del al pagamento delle spese di giudizio in applicazione dei principi sulla CP_1
soccombenza virtuale. Parte convenuta contestava la sussistenza del difetto di rappresentanza, deduceva comunque che con successiva delibera del 11.09.2024 l'assemblea aveva ratificato l'operato dell'amministratore per cui la questione era ormai priva di rilevanza. Ritenuta la causa matura per la decisione il G.I. rinviava la causa al 16/05/2025 per la decisione concedendo i termini di cui all'art. 189
cpc per il deposito delle relative memorie. Preliminarmente deve darsi atto come nel corso del giudizio parte convenuta abbia provveduto a depositare la delibera condominiale di ratifica del mandato conferito dall'amministratore ai difensori per la costituzione nel presente giudizio. La relativa eccezione preliminare formulata dall'attrice deve pertanto ritenersi superata. Nel merito deve rilevarsi come con la successiva delibera del 09.04.2025, che non risulta essere stata impugnata, abbia sostanzialmente perso pag. 4/6 efficacia la delibera del 20.02.2024 nella parte oggetto di impugnazione. Deve pertanto ritenersi cessata la materia del contendere sul punto. Avendo le parti insistito per la regolamentazione delle spese processuali deve pertanto provvedersi a tale regolamentazione in applicazione dei principi della cosiddetta
“soccombenza virtuale”. In proposito va innanzi tutto evidenziato che al momento della notifica della citazione all'attrice non era stato ancora comunicato l'esito dell'assemblea del 09.04.2025. Il CP_1
convenuto, a fronte della relativa eccezione ( parte attrice deduce infatti di avere ricevuto il verbale in data 24.04.2025 mentre la notifica della citazione si era perfezionata il giorno prima ovvero il 23.04.2025
), non ha infatti dimostrato di avere comunicato il verbale della predetta assemblea prima della notifica della citazione. Deve peraltro rilevarsi come al momento della notifica della citazione era in corso il procedimento di mediazione per cui parte convenuta, che aveva deliberato in data 09.04.2025 di non autorizzare l'amministratore a prendere parte alla mediazione, ben avrebbe invece potuto, in quella sede,
e sulla base “dell'implicita” revoca della delibera del 20.02.2024, decidere invece di partecipare alla mediazione per definire le pendenze con l'attrice ( che a quel punto si sarebbero limitate alle spese di mediazione ) che aveva chiaramente manifestato l'intenzione di impugnare tale delibera con l'avvio del procedimento di mediazione sin dal 23-24.03.2025. Alla data della notifica della citazione, pertanto,
parte attrice non era al corrente del contenuto della delibera del 09.04.2025, aveva già iniziato la mediazione, e ben poteva dare contestualmente inizio al giudizio di impugnazione della delibera atteso che nessuna norma le vietava di dovere attendere gli esiti della mediazione prima di iniziare il giudizio medesimo. Il comportamento processuale di parte convenuta e le dichiarazioni della stessa nel corso del presente giudizio confermano che al momento della impugnazione i motivi di impugnazione della stessa erano tutti fondati. In particolare è lo stesso convenuto che chiede “ove occorra” l'accertamento della proprietà individuale dell'attrice sui “corpi bassi” ( invero su uno dei due “corpi bassi” essendo il secondo di proprietà di terzi come pacificamente dedotto anche dall'attrice medesima), pur essendo tale proprietà
individuale dedotta dalla stessa attrice e pertanto non contestata tra le parti. Nel merito parte convenuta non ha mosso alcuna specifica contestazione alle ragioni di impugnazione della delibera oggetto di causa soffermandosi solo sulle conseguenze della cessazione della materia del contendere. Deve pertanto in applicazione dei principi sulla soccombenza virtuale condannarsi il convenuto al pagamento CP_1
delle spese processuali dell'attrice, comprese quelle di mediazione. Il , senza giustificato CP_1
pag. 5/6 motivo, non ha partecipato alla mediazione, che era condizione di procedibilità della domanda, per cui devono trarsene le conseguenze di cui all'art. 12 bis comma 2 e 3 ( in presenza della relativa istanza ) del d. lgs. n.28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del relativo allo stabile sito in Bari alla via Suppa n. 28, in Parte_1 CP_1
persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, rigettata ogni diversa domanda, così
provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- in applicazione dei principi sulla soccombenza virtuale condanna il convenuto al pagamento CP_1
delle spese processuali dell'attore che liquida, in €. 5.800,00 di cui €. 735,00 per spese, oltre alla maggiorazione per spese generali Iva e cassa come per legge;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 1.000,00 CP_1
equitativamente determinata ex art. 12 bis comma 3 d.lgs. n. 28/2010;
- condanna il convenuto al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma CP_1
corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio ex art. 12 bis comma 2 d. lgs. n.
28/2010.
Bari, 13.06.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 6/6