TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/12/2025, n. 2370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2370 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5539 /2021 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 27 novembre 2025, , promossa da (p. iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Diego Busacca, giusta procura in atti, opponente contro
(C.F. , n.q. di titolare della CP_1 C.F._1 ditta F.D. EXPRESS DI D'ANDREA FABIO, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Franza, giusta procura in atti, opposto avente ad oggetto: contratto di trasporto;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 24.11.2021, la ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1399/21 del 07.10.2021, notificato in data 15.10.2021, con il quale il Tribunale di Messina le ha ingiunto il pagamento della somma di € 15.510,64, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di nella qualità di titolare della ditta CP_1 individuale F.D. Express, in forza delle fatture n. 24, 27 e 30 del 2019 e n. 4, 5, 6 e 7 del 2020, emesse in relazione all'attività di trasporto merci eseguita nel suo interesse. A fondamento dell'opposizione proposta, ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione annuale ex art. 2951 c.c. del credito fatto valere e contestato, nel merito, sia l'an della prestazione, sia il quantum richiesto. In subordine, ha chiesto la compensazione del credito fatto valere con la somma di € 2.196,00 vantata nei confronti dell'opposto per un'errata fatturazione, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza CP_1 dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e assunto in decisione. Va, in via preliminare, accolta l'eccezione della società opponente di prescrizione del credito fatto valere dall'opposto ai sensi dell'art. 2951, comma I, c.c., a norma del quale “si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto”. Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che ha agito CP_1 in via monitoria con ricorso del 27.07.2021, ponendo a fondamento del credito, derivante dall'esecuzione del “servizio logistico di per Controparte_2 vostro conto”, le fatture n. 24 del 30.09.2019, n. 27 del 30.09.2019, n. 30 del 31.10.2019, n. 4 del 06.03.2020, n. 5 del 06.03.2020 e n. 7 del 06.03.2020 ed allegando, quale atto interruttivo della prescrizione, una lettera di diffida e messa in mora del 03.05.2021, della quale non vi è, tuttavia, prova dell'effettivo invio, né dell'avventuta ricezione della stessa (v. all. 2 e 3 al fascicolo monitorio). Il termine annuale di prescrizione, decorrente dal trasporto e/o dalla consegna del bene, eseguita nel periodo compreso tra il mese di agosto 2019 al mese di febbraio 2020, deve quindi ritenersi spirato, non avendo parte opposta fornito la prova, sulla stessa gravante, della trasmissione nei termini di alcuna richiesta di pagamento o del compimento di atti interruttivi dello stesso. Sul punto, va invero precisato che gli atti interruttivi della prescrizione possono consistere – oltre che in “atti provenienti dal titolare del diritto”, ai sensi dell'art. 2943 c.c. – anche in “atti provenienti da controparte” (e cioè dal titolare della situazione passiva), consistenti nel riconoscimento, anche implicito, del diritto altrui, ai sensi dell'art 2944 c.c., secondo cui “la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”. Ciò significa che la prescrizione, oltre che in presenza di atti provenienti dal creditore, può essere interrotta per effetto di una dichiarazione proveniente dallo stesso debitore mediante il riconoscimento del diritto altrui, il quale non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore (Cass. Civ., 24.11.2010, n. 23822; conf. Cass. Civ, 11.05.2009, n. 10755; Cass. Civ., 30.03.2009, n. 7760; Cass. Civ., 04.06.2007, n. 12953). In altri termini, in questi casi è la condotta dello stesso debitore che evita il decorso del termine prescrizionale della pretesa creditoria, ma tale
2 riconoscimento deve consistere in una ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, che sia univoca ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso. È stato, infatti, precisato che “il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, nè carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può (Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore” (Cass. Civ., 01.03.2021, n. 5549; v. anche Cass. Civ., 01.12.2020, n. 27371: “il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c. c., è configurabile in presenza dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità, della esternazione e della recettizietà”). Traslando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, e prescindendo dalla valenza probatoria attribuibile ai messaggi whatssap, non può attribuirsi efficacia interruttiva del termine prescrizionale al messaggio “whatsapp” con il quale il legale rappresentante della società opponente, , in data Parte_2
22.02.2021, testualmente dichiara “Ciao come ti avevo anticipato sono CP_1 vincolato ai bonifici di Hermes appena mi cominciano a fare bonifici immediatamente tu riceverai il tuo bonifico sarà mia cura onorare i miei impegni” (all. 05), essendo tale affermazione, generica e priva di riferimenti temporali ed economici, insufficiente ad integrare inquivocabilmente gli estremi di una ricognizione di debito, rilevante ai fini interruttivi del termine prescrizionale ex art. 2944 c.c. L'opposizione va pertanto accolta e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Ogni altra questione resta assorbita. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opposta in favore di parte opponente e liquidate, come da dispositivo, tenuto conto delle attività difensive spiegate e del valore della controversia, applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa,
3 definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5539/2021 R.G., così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1399/21, emesso dal Tribunale di Messina in data 07.10.2021; 2. condanna l'opposto al pagamento in favore della società opponente delle spese di giudizio, liquidate in € 145,50 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarre nei confronti del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. Si comunichi. Così deciso in Messina il 22 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
4
(C.F. , n.q. di titolare della CP_1 C.F._1 ditta F.D. EXPRESS DI D'ANDREA FABIO, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Franza, giusta procura in atti, opposto avente ad oggetto: contratto di trasporto;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 24.11.2021, la ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1399/21 del 07.10.2021, notificato in data 15.10.2021, con il quale il Tribunale di Messina le ha ingiunto il pagamento della somma di € 15.510,64, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di nella qualità di titolare della ditta CP_1 individuale F.D. Express, in forza delle fatture n. 24, 27 e 30 del 2019 e n. 4, 5, 6 e 7 del 2020, emesse in relazione all'attività di trasporto merci eseguita nel suo interesse. A fondamento dell'opposizione proposta, ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione annuale ex art. 2951 c.c. del credito fatto valere e contestato, nel merito, sia l'an della prestazione, sia il quantum richiesto. In subordine, ha chiesto la compensazione del credito fatto valere con la somma di € 2.196,00 vantata nei confronti dell'opposto per un'errata fatturazione, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza CP_1 dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e assunto in decisione. Va, in via preliminare, accolta l'eccezione della società opponente di prescrizione del credito fatto valere dall'opposto ai sensi dell'art. 2951, comma I, c.c., a norma del quale “si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto”. Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che ha agito CP_1 in via monitoria con ricorso del 27.07.2021, ponendo a fondamento del credito, derivante dall'esecuzione del “servizio logistico di per Controparte_2 vostro conto”, le fatture n. 24 del 30.09.2019, n. 27 del 30.09.2019, n. 30 del 31.10.2019, n. 4 del 06.03.2020, n. 5 del 06.03.2020 e n. 7 del 06.03.2020 ed allegando, quale atto interruttivo della prescrizione, una lettera di diffida e messa in mora del 03.05.2021, della quale non vi è, tuttavia, prova dell'effettivo invio, né dell'avventuta ricezione della stessa (v. all. 2 e 3 al fascicolo monitorio). Il termine annuale di prescrizione, decorrente dal trasporto e/o dalla consegna del bene, eseguita nel periodo compreso tra il mese di agosto 2019 al mese di febbraio 2020, deve quindi ritenersi spirato, non avendo parte opposta fornito la prova, sulla stessa gravante, della trasmissione nei termini di alcuna richiesta di pagamento o del compimento di atti interruttivi dello stesso. Sul punto, va invero precisato che gli atti interruttivi della prescrizione possono consistere – oltre che in “atti provenienti dal titolare del diritto”, ai sensi dell'art. 2943 c.c. – anche in “atti provenienti da controparte” (e cioè dal titolare della situazione passiva), consistenti nel riconoscimento, anche implicito, del diritto altrui, ai sensi dell'art 2944 c.c., secondo cui “la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”. Ciò significa che la prescrizione, oltre che in presenza di atti provenienti dal creditore, può essere interrotta per effetto di una dichiarazione proveniente dallo stesso debitore mediante il riconoscimento del diritto altrui, il quale non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore (Cass. Civ., 24.11.2010, n. 23822; conf. Cass. Civ, 11.05.2009, n. 10755; Cass. Civ., 30.03.2009, n. 7760; Cass. Civ., 04.06.2007, n. 12953). In altri termini, in questi casi è la condotta dello stesso debitore che evita il decorso del termine prescrizionale della pretesa creditoria, ma tale
2 riconoscimento deve consistere in una ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, che sia univoca ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso. È stato, infatti, precisato che “il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, nè carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può (Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore” (Cass. Civ., 01.03.2021, n. 5549; v. anche Cass. Civ., 01.12.2020, n. 27371: “il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c. c., è configurabile in presenza dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità, della esternazione e della recettizietà”). Traslando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che, contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, e prescindendo dalla valenza probatoria attribuibile ai messaggi whatssap, non può attribuirsi efficacia interruttiva del termine prescrizionale al messaggio “whatsapp” con il quale il legale rappresentante della società opponente, , in data Parte_2
22.02.2021, testualmente dichiara “Ciao come ti avevo anticipato sono CP_1 vincolato ai bonifici di Hermes appena mi cominciano a fare bonifici immediatamente tu riceverai il tuo bonifico sarà mia cura onorare i miei impegni” (all. 05), essendo tale affermazione, generica e priva di riferimenti temporali ed economici, insufficiente ad integrare inquivocabilmente gli estremi di una ricognizione di debito, rilevante ai fini interruttivi del termine prescrizionale ex art. 2944 c.c. L'opposizione va pertanto accolta e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Ogni altra questione resta assorbita. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opposta in favore di parte opponente e liquidate, come da dispositivo, tenuto conto delle attività difensive spiegate e del valore della controversia, applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa,
3 definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5539/2021 R.G., così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1399/21, emesso dal Tribunale di Messina in data 07.10.2021; 2. condanna l'opposto al pagamento in favore della società opponente delle spese di giudizio, liquidate in € 145,50 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarre nei confronti del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. Si comunichi. Così deciso in Messina il 22 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
4