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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/06/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2756/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice relatore;
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado n. 2756/2025 R.G. promossa con ricorso congiunto depositato il 7.3.2025 ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ.
DA
(Cod. Fisc. ), con gli avv. domm. Parte_1 C.F._1 [...]
ed , in forza di procura unita al ricorso, e Parte_2 Parte_3 [...]
(Cod. Fisc. ), rappresentata ed assistita Parte_4 C.F._2 dall'avv. dom. Maria Franz Malagnini, come da procura in atti;
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di UDINE;
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Disporre l'affidamento condiviso della figlia con collocamento Persona_1 prevalente della minore presso la madre nell'abitazione di TOLMEZZO, via San
Giovanni Bosco n. 6; - stabilire che il padre possa stare con la figlia: 1) ogni
Domenica, Lunedì e Martedì dalle ore 9.00 della domenica alle ore 07.45 del pagina 1 di 4 mercoledì mattina, nei mesi che vanno dal 1° novembre al 30 aprile di ogni anno;
2) ogni Giovedì, Venerdì e Sabato dalle ore 16.30 del giovedì allorché andrà a prenderla a scuola, alle ore 09.30 circa della domenica mattina, nei mesi che vanno dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno. 3) Le giornate della Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, del 31 dicembre, di Capodanno, Pasqua e
Pasquetta saranno trascorsi dalla figlia alternativamente con i due genitori. A chiarimento si precisa che se la Vigilia di Natale starà con la mamma, Per_1 il Natale lo passerà con il papà, se il 31 dicembre la figlia è con il padre, il 1° dell'anno starà con la madre e così tutte le altre festività. I genitori si impegnano, altresì, a trovare un accordo fra loro affinché la figlia trascorra con ciascuno almeno la metà dei giorni riconosciuti ogni anno per le festività natalizie. Per quanto riguarda il giorno del compleanno di , lo stesso verrà trascorso Per_1 con entrambi i genitori. 4) I genitori concordano che entrambi i genitori potranno tenere con sé la figlia quindici giorni durante l'estate, anche Per_1 continuativi, previo, in ogni caso, un preavviso di almeno un mese con indicazione, per entrambi, qualora intendano allontanarsi dal proprio domicilio con la minore, di informare rispettivamente la madre o il padre sul luogo e/o luoghi di destinazione. I genitori si impegnano a dare suddetto avviso con l'informazione sulla destinazione anche in caso di uscite in vacanza durante il periodo natalizio ovvero in altri periodi durante l'anno. 5) Stabilire che il signor versi alla RA , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_4 mantenimento della figlia, un assegno di Euro 350,00 mensili da versarsi entro i primi giorni di ogni mese sul conto corrente della RA , a Parte_4 partire dal 1° febbraio 2025. Spese straordinarie al 50% a carico di ciascun coniuge come da osservatorio nazionale sul diritto di Famiglia;
6) disporre che l'assegno unico per la figlia venga versato interamente alla Persona_1 RA , unitamente alle detrazioni fiscali;
7) il cane Parte_4
Spike, di anni 13, rimarrà collocato presso l'abitazione del signor Parte_1 che si impegna a mantenerlo a sue spese e la RA potrà Parte_4 venire a fargli visita e tenerlo con sé quando vuole, previo semplice avviso.
Spese e compensi di causa interamente compensati fra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.
Visto, come parti private e con rinuncia ai termini.
pagina 2 di 4 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso congiunto, e , Parte_1 Parte_4 deducendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio e che da tale unione, in data 6.12.2013, era nata figlia regolarmente riconosciuta da Persona_1 entrambi i genitori, hanno chiesto all'intestato Tribunale di prendere atto dell'accordo intercorso per regolare i loro rapporti nell'interesse della figlia minore, stante la sopravvenuta cessazione, tra essi ricorrenti, della relazione affettiva e nell'impossibilità di ricreare l'originaria unione spirituale della coppia.
Fermo questo, il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo che le pattuizioni intervenute tra le parti siano comunque conformi agli interessi morali e materiali della minore . Per_1
Anche il P.M., interpellato a norma dell'art. 473-bis.51, comma 3 cod. proc. civ., ha espresso parere favorevole. Di tali pattuizioni, così come riprodotte in dispositivo, occorre quindi prendere favorevolmente atto.
La natura del procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo,
▪ ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, dispone che l'affidamento ed il mantenimento di siano così disciplinati: Persona_1
1) affidamento condiviso della figlia con collocamento Persona_1 prevalente della minore presso la madre nell'abitazione di TOLMEZZO, via
San Giovanni Bosco n. 6;
2) il padre può stare con la figlia: - ogni Domenica, Lunedì e Martedì dalle ore
9.00 della domenica alle ore 07.45 del mercoledì mattina, nei mesi che vanno dal 1° novembre al 30 aprile di ogni anno;
- ogni Giovedì, Venerdì e Sabato dalle ore 16.30 del giovedì allorché andrà a prenderla a scuola, alle ore 09.30 circa della domenica mattina, nei mesi che vanno dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno;
3) le giornate della Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, del 31 dicembre, di
Capodanno, Pasqua e Pasquetta saranno trascorsi dalla figlia alternativamente con i due genitori. A chiarimento si precisa che se la Vigilia di Natale starà con la mamma, il Natale lo passerà con il papà, se il Per_1
pagina 3 di 4 31 dicembre la figlia è con il padre, il 1° dell'anno starà con la madre e così tutte le altre festività. I genitori si impegnano, altresì, a trovare un accordo fra loro affinché la figlia trascorra con ciascuno almeno la metà dei giorni riconosciuti ogni anno per le festività natalizie. Per quanto riguarda il giorno del compleanno di , lo stesso verrà trascorso con entrambi i genitori;
Per_1
4) i genitori concordano che entrambi i genitori potranno tenere con sé la figlia quindici giorni durante l'estate, anche continuativi, previo, in ogni Per_1 caso, un preavviso di almeno un mese con indicazione, per entrambi, qualora intendano allontanarsi dal proprio domicilio con la minore, di informare rispettivamente la madre o il padre sul luogo e/o luoghi di destinazione. I genitori si impegnano a dare suddetto avviso con l'informazione sulla destinazione anche in caso di uscite in vacanza durante il periodo natalizio ovvero in altri periodi durante l'anno;
5) il signor verserà alla RA , a titolo Parte_1 Parte_4 di contributo al mantenimento della figlia, un assegno di Euro 350,00 mensili da versarsi entro i primi giorni di ogni mese sul conto corrente della RA
, a partire dal 1° febbraio 2025. Spese straordinarie al 50% Parte_4
a carico di ciascun coniuge come da osservatorio nazionale sul diritto di
Famiglia;
6) assegno unico per la figlia interamente alla RA Persona_1 [...]
, unitamente alle detrazioni fiscali;
Parte_4
7) il cane Spike, di anni 13, rimarrà collocato presso l'abitazione del signor che si impegna a mantenerlo a sue spese e la RA Parte_1
potrà venire a fargli visita e tenerlo con sé quando vuole, Parte_4 previo semplice avviso;
▪ COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 29.5.2025.
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI
Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice relatore;
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado n. 2756/2025 R.G. promossa con ricorso congiunto depositato il 7.3.2025 ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ.
DA
(Cod. Fisc. ), con gli avv. domm. Parte_1 C.F._1 [...]
ed , in forza di procura unita al ricorso, e Parte_2 Parte_3 [...]
(Cod. Fisc. ), rappresentata ed assistita Parte_4 C.F._2 dall'avv. dom. Maria Franz Malagnini, come da procura in atti;
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di UDINE;
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Disporre l'affidamento condiviso della figlia con collocamento Persona_1 prevalente della minore presso la madre nell'abitazione di TOLMEZZO, via San
Giovanni Bosco n. 6; - stabilire che il padre possa stare con la figlia: 1) ogni
Domenica, Lunedì e Martedì dalle ore 9.00 della domenica alle ore 07.45 del pagina 1 di 4 mercoledì mattina, nei mesi che vanno dal 1° novembre al 30 aprile di ogni anno;
2) ogni Giovedì, Venerdì e Sabato dalle ore 16.30 del giovedì allorché andrà a prenderla a scuola, alle ore 09.30 circa della domenica mattina, nei mesi che vanno dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno. 3) Le giornate della Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, del 31 dicembre, di Capodanno, Pasqua e
Pasquetta saranno trascorsi dalla figlia alternativamente con i due genitori. A chiarimento si precisa che se la Vigilia di Natale starà con la mamma, Per_1 il Natale lo passerà con il papà, se il 31 dicembre la figlia è con il padre, il 1° dell'anno starà con la madre e così tutte le altre festività. I genitori si impegnano, altresì, a trovare un accordo fra loro affinché la figlia trascorra con ciascuno almeno la metà dei giorni riconosciuti ogni anno per le festività natalizie. Per quanto riguarda il giorno del compleanno di , lo stesso verrà trascorso Per_1 con entrambi i genitori. 4) I genitori concordano che entrambi i genitori potranno tenere con sé la figlia quindici giorni durante l'estate, anche Per_1 continuativi, previo, in ogni caso, un preavviso di almeno un mese con indicazione, per entrambi, qualora intendano allontanarsi dal proprio domicilio con la minore, di informare rispettivamente la madre o il padre sul luogo e/o luoghi di destinazione. I genitori si impegnano a dare suddetto avviso con l'informazione sulla destinazione anche in caso di uscite in vacanza durante il periodo natalizio ovvero in altri periodi durante l'anno. 5) Stabilire che il signor versi alla RA , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_4 mantenimento della figlia, un assegno di Euro 350,00 mensili da versarsi entro i primi giorni di ogni mese sul conto corrente della RA , a Parte_4 partire dal 1° febbraio 2025. Spese straordinarie al 50% a carico di ciascun coniuge come da osservatorio nazionale sul diritto di Famiglia;
6) disporre che l'assegno unico per la figlia venga versato interamente alla Persona_1 RA , unitamente alle detrazioni fiscali;
7) il cane Parte_4
Spike, di anni 13, rimarrà collocato presso l'abitazione del signor Parte_1 che si impegna a mantenerlo a sue spese e la RA potrà Parte_4 venire a fargli visita e tenerlo con sé quando vuole, previo semplice avviso.
Spese e compensi di causa interamente compensati fra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.
Visto, come parti private e con rinuncia ai termini.
pagina 2 di 4 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso congiunto, e , Parte_1 Parte_4 deducendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio e che da tale unione, in data 6.12.2013, era nata figlia regolarmente riconosciuta da Persona_1 entrambi i genitori, hanno chiesto all'intestato Tribunale di prendere atto dell'accordo intercorso per regolare i loro rapporti nell'interesse della figlia minore, stante la sopravvenuta cessazione, tra essi ricorrenti, della relazione affettiva e nell'impossibilità di ricreare l'originaria unione spirituale della coppia.
Fermo questo, il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo che le pattuizioni intervenute tra le parti siano comunque conformi agli interessi morali e materiali della minore . Per_1
Anche il P.M., interpellato a norma dell'art. 473-bis.51, comma 3 cod. proc. civ., ha espresso parere favorevole. Di tali pattuizioni, così come riprodotte in dispositivo, occorre quindi prendere favorevolmente atto.
La natura del procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo,
▪ ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, dispone che l'affidamento ed il mantenimento di siano così disciplinati: Persona_1
1) affidamento condiviso della figlia con collocamento Persona_1 prevalente della minore presso la madre nell'abitazione di TOLMEZZO, via
San Giovanni Bosco n. 6;
2) il padre può stare con la figlia: - ogni Domenica, Lunedì e Martedì dalle ore
9.00 della domenica alle ore 07.45 del mercoledì mattina, nei mesi che vanno dal 1° novembre al 30 aprile di ogni anno;
- ogni Giovedì, Venerdì e Sabato dalle ore 16.30 del giovedì allorché andrà a prenderla a scuola, alle ore 09.30 circa della domenica mattina, nei mesi che vanno dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno;
3) le giornate della Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, del 31 dicembre, di
Capodanno, Pasqua e Pasquetta saranno trascorsi dalla figlia alternativamente con i due genitori. A chiarimento si precisa che se la Vigilia di Natale starà con la mamma, il Natale lo passerà con il papà, se il Per_1
pagina 3 di 4 31 dicembre la figlia è con il padre, il 1° dell'anno starà con la madre e così tutte le altre festività. I genitori si impegnano, altresì, a trovare un accordo fra loro affinché la figlia trascorra con ciascuno almeno la metà dei giorni riconosciuti ogni anno per le festività natalizie. Per quanto riguarda il giorno del compleanno di , lo stesso verrà trascorso con entrambi i genitori;
Per_1
4) i genitori concordano che entrambi i genitori potranno tenere con sé la figlia quindici giorni durante l'estate, anche continuativi, previo, in ogni Per_1 caso, un preavviso di almeno un mese con indicazione, per entrambi, qualora intendano allontanarsi dal proprio domicilio con la minore, di informare rispettivamente la madre o il padre sul luogo e/o luoghi di destinazione. I genitori si impegnano a dare suddetto avviso con l'informazione sulla destinazione anche in caso di uscite in vacanza durante il periodo natalizio ovvero in altri periodi durante l'anno;
5) il signor verserà alla RA , a titolo Parte_1 Parte_4 di contributo al mantenimento della figlia, un assegno di Euro 350,00 mensili da versarsi entro i primi giorni di ogni mese sul conto corrente della RA
, a partire dal 1° febbraio 2025. Spese straordinarie al 50% Parte_4
a carico di ciascun coniuge come da osservatorio nazionale sul diritto di
Famiglia;
6) assegno unico per la figlia interamente alla RA Persona_1 [...]
, unitamente alle detrazioni fiscali;
Parte_4
7) il cane Spike, di anni 13, rimarrà collocato presso l'abitazione del signor che si impegna a mantenerlo a sue spese e la RA Parte_1
potrà venire a fargli visita e tenerlo con sé quando vuole, Parte_4 previo semplice avviso;
▪ COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 29.5.2025.
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI
Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
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