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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 15/07/2024, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SCIACCA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 514/2020 R.G., avente per oggetto: “risarcimento del danno”, promossa
DA
nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...] Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente CodiceFiscale_1 dall'Avv. Luca Di Benedetto C.F. Mail.PEC: CodiceFiscale_2
e dall'Avv. Enrico L. Di Benedetto C.F. Email_1 [...]
, posta certificata C.F._3 Email_2
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (cod. fisc.: Controparte_1 [...]
), ivi residente nella Via Marche n. 2, elettivamente domiciliato in Sciacca C.F._4 nella Via Ovidio n. 14, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Venezia (cod. fisc.:
[...]
; pec: fax n. C.F._5 Email_3
0925.83068), che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'Avv. Giuseppe
Stassi (cod. fisc.: ; pec: CodiceFiscale_6 Email_4
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: per l'attrice “-Ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. Parte_1
nella causazione dei danni subiti dalla Sig.ra ex art Controparte_1 Parte_1
1 2051 c.c. per non aver provveduto alla doverosa manutenzione, gestione e pulizia del terreno di sua proprietà.
-In subordine, senza recedere dalla suddetta richiesta, ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. nella causazione dei danni subiti dalla Sig.ra Controparte_1
ex art. 2043 c.c. per non aver posto in essere tutti quegli adempimenti tali Parte_1
da impedire di arrecare danni al proprietario del fondo posto a valle nel rispetto del neminem laedere e per l'effetto
-Condannare il Sig. al pagamento dell'importo di € 1.144,50 versato Controparte_1 dall'attrice a titolo di onorari e spese spettanti all'Ing. A. Piazza in qualità di CTU nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. come da Ricevuta che si allega (All. n. 10), alla spesa sostenuta per la perizia di parte a firma dell'Ing.
[...]
di €. 444,08 (All. n. 11), per un totale di complessivi €. 1.588,58 ovvero di Per_1 quell'altra che sarà ritenuta dovuta, con gli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo e con la rivalutazione come per legge.
-Condannare il sig. a provvedere alla pulizia del canale drenante, Controparte_1 mal funzionante ovvero, in alternativa, al pagamento della somma di €. 192,40 così come stabilito dal CTU, per l'asportazione di tutto il materiale presente nel suddetto canale (Cfr. All. n. 1g Fascicolo Ricorso per Accertamento tecnico preventivo pag. 14);
-Condannare il sig. a provvedere alla rimozione dell'ammasso di Controparte_1
pietrame collocato, nel corso degli ultimi anni, nel lato est del muro di confine ovvero, in alternativa, al pagamento della somma di €. 920,00 così come stabilito dal CTU per i suddetti lavori (Cfr. All. n. 1g Fascicolo Ricorso per Accertamento tecnico preventivo pag. 14);
-Condannare il sig. alla demolizione ed alla ricostruzione del muro di Controparte_1
confine lato Est e della relativa canaletta ovvero, in alternativa, al pagamento della somma di €. 5.054,58 (comprensivi di trasporto a discarica) così come stabilito dal
CTU per la demolizione (Cfr. All. n. 1g Fascicolo Ricorso per Accertamento tecnico preventivo pag. 14 e 15) e della somma necessaria alla ricostruzione ed alle spese tecniche per l'approvazione degli Uffici preposti per la cui quantificazione ci si rimette al prudente apprezzamento di Codesto Ill.mo Giudice in quanto non quantificate dal
CTU nel computo metrico allegato alla perizia (Cfr. All. n. 1g Fascicolo Ricorso per
Accertamento tecnico preventivo pag. 15).
2 -Condannare il sig. al ripristino del normale scorrimento delle acque Controparte_1
mediante la rimozione dei solchi nel proprio terreno.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. per il convenuto “Ogni diversa e contraria istanza ed eccezione Controparte_1
disattesa anche in via istruttoria ed incidentale.
1) Dire inammissibile ed in subordine rigettare con qualsiasi statuizione la domanda per responsabilità ex art. 2051 C.C. del Sig. perché nessun obbligo Controparte_1 derivante dalla citata norma incombe su quest'ultimo, oltre che perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata.
2) Dire inammissibile ed in subordine rigettare con qualsiasi statuizione la domanda per responsabilità ex art. 2043 C.C. del Sig. perché nessuna Controparte_1
responsabilità è da imputare a quest'ultimo, oltre che perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata.
3) Dire inammissibile ed in subordine rigettare la richiesta di pagamento degli importi di € 1.114,50, a titolo di onorari e spese spettanti all'Ing. , in qualità di Controparte_2
c.t.u. nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, nonché della somma di €
444,08, per la perizia di parte a firma dell'Ing. , perché somme non dovute a Per_1 seguito dell'infondatezza della richiesta e del rigetto delle domande tutte del presente giudizio.
4) Dire inammissibile ed in subordine rigettare la richiesta di pulizia del canale drenante ovvero di pagamento dell'importo di € 192,40, perché somme non dovute a seguito dell'infondatezza della richiesta e del rigetto delle domande tutte del presente giudizio.
5) Dire inammissibile ed in subordine rigettare la richiesta di rimozione dell'ammasso di pietrame collocato nel lato est del muro di confine ovvero di pagamento dell'importo di € 920,00, perché somme non dovute a seguito dell'infondatezza della richiesta e del rigetto delle domande tutte del presente giudizio.
6) Dire inammissibile ed in subordine rigettare la richiesta di demolizione e ricostruzione del muro di confine lato est e della relativa canaletta ovvero di pagamento dell'importo di € 5.054,58, nonché qualsiasi somma richiesta dalla parte attrice a titolo di spese tecniche, perché somme non dovute a seguito dell'infondatezza della richiesta e del rigetto delle domande tutte del presente giudizio.
3 7) Dire inammissibile e comunque rigettare con qualsiasi statuizione la richiesta di condanna dell'odierno concludente al ripristino del normale scorrimento delle acque, mediante la rimozione dei solchi, perché nessun solco è stato creato dal Sig. per CP_1
lo scolo delle acque e, pertanto, anche tale domanda è destituita di fondamento.
8) Ritenere inammissibili e, comunque, rigettare tutte le richieste di controparte, stante la loro evidente infondatezza sia in fatto, che in diritto.
9) Ritenere infondate, sia in fatto che in diritto, tutte le istanze di controparte, con il conseguente rigetto delle stesse.
10) Condannare la Sig.ra al pagamento delle spese, compensi Parte_2
professionali ed accessori di legge del presente giudizio.
11) Ammettere c.t.u. tecnica al fine di accertare lo stato dei luoghi, il deflusso delle acque sui terreni delle parti, nonché quant'altro utile o necessario ai fini del decidere.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto, innanzi Parte_1 all'Intestato Tribunale, per sentirlo condannare all'adempimento ed al Controparte_1
risarcimento dei danni conseguenti alla mancata doverosa manutenzione, gestione e pulizia del terreno di sua proprietà.
Ha esposto di essere proprietaria, tra gli altri, di un fabbricato con terreno sito in Sciacca nella C.da Campello/Montagna confinante per due lati (Nord, Nord-Est, Est) con le particelle nn. 262 e 24 di proprietà del Sig. Controparte_1
Ha riferito che i muri di recinzione della proprietà dell'odierna scrivente hanno subito gravi danni rappresentati da lesioni assolutamente visibili e seriamente pericolose a causa di operazioni poste in essere dall'odierno resistente sul proprio terreno;
causati dalla deviazione dello scolo naturale delle acque superficiali tramite la creazione di canalette scavate nel terreno ed il posizionamento di materiale informe, di incerta provenienza, collocato a ridosso dello spigolo del muro di confine.
Al fine di verificare le cause dei danni ha dato incarico all'Ing. e introitato Persona_1
anche un Accertamento Tecnico Preventivo che hanno confermato la natura e la causa dei lamentati danni.
Subito dopo l'espletamento dell'A.T.P. ha diffidato, inutilmente, il Sig. CP_1
ad adempiere a quanto stabilito con la perizia a firma dell'Ing. A. Piazza;
[...]
stesso esito la proposta conciliativa avanzata dal CTU, in data 07.02.2020, stante il
4 persistente inadempimento, è stato effettuato l'ennesimo tentativo di risolvere in via amichevole la controversia mediante l'invito alla stipula di una convenzione assistita.
Ha richiamato i principi di diritto posti a fondamento della richiesta richiamando sia l'art. 2051 c.c. che l'art. 2043 c.c.., ed in merito al chiesto risarcimento delle spese
“tecniche” ha richiamato una sentenza della Cassazione che ha affermato che “…
Nell'ipotesi si adica il Tribunale per un accertamento tecnico preventivo, deve ritenersi che le spese tecniche ante causam relative allo stesso siano poste a carico del richiedente e prese in considerazione nel successivo giudizio di merito come spese giudiziali che andranno a gravare sulla parte soccombente e liquidate in un unico contesto, salvo non sopravvenga una compensazione totale o parziale. Parimenti accade per il compenso del procuratore che abbia agito ante causam per il proprio assistito per il quale il suddetto accertamento si appalesa finalizzato alla tutela nel merito e, dunque, non suscettibile di liquidazione separata …” (Corte d'Appello di Napoli n. 364/2015).
Si è costituito contestando quanto asserito e dedotto, negando di avere Controparte_1
posto in essere alcun comportamento che potesse alterare o modificare lo stato dei luoghi.
Negli appezzamenti di terreno in questione, infatti, il deflusso delle acque è assolutamente naturale e segue la pendenza del terreno e le linee di impluvio;
il tutto come accertato dal Dott. nella consulenza tecnica di parte Persona_2
prodotta nel fascicolo di accertamento tecnico preventivo, che si deposita pure agli atti del presente giudizio.
Tale situazione non è certamente opera dell'uomo, ma, le acque seguono il loro scolo naturale, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 913 C.C., il fondo inferiore ( - Pt_1
n.d.r.) è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato ( -n.d.r.) scolano CP_1 naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo.
Con riguardo al cumulo di pietre collocato a ridosso del muro di confine tra le particelle
212 e 262, così come evidenziato dal Dott. nella sua relazione (cfr. foto n. 6), si Per_2 osserva che non comportano alcuna sostanziale deviazione dello scorrimento dell'acqua, ma esplicano un'azione protettiva del muro che delimita le particelle 212 e 262.
Su tale cumulo di pietre, che il consulente di parte afferma essere stato sistemato manualmente, va anche detto che trovasi sul luogo ove è ubicato sin dal momento in cui
5 fu costruito il muro di proprietà e quindi non di recente per come afferma la Pt_1
controparte.
Gli asserti danni che sussistono su tale ultimo manufatto, peraltro, sono da addebitare alla Sig.ra allorquando prima in sede di progettazione, e, poi, in sede di Parte_1
realizzazione, non ha considerato il normale deflusso delle acque, prevedendo una canaletta, la cui portata è certamente inferiore alle necessità di smaltimento.
Tale errata realizzazione dello scarico ha dato luogo al presunto pericolo, che oggi la
Sig.ra vorrebbe imputare, pro domo sua, al Sig. Pt_1 Controparte_1
A ciò va ad aggiungersi che l'Ing. parla di esposizione del muro a masse Per_1 idriche sovradimensionate, con ciò, nell'inesistenza di interventi di realizzazione dei canali artificiali di scolo, corroborando la tesi di questa difesa appena palesata: la realizzazione del muro è frutto di un errore prima in sede di progettazione, e, poi, in sede di realizzazione, in quanto non ha considerato il normale deflusso delle acque del terreno in questione, con la conseguenza che la portata delle stesse risulta oggi eccessiva per il manufatto.
Tale circostanza, però, non è certo imputabile al Sig. così come Controparte_1
sempre sostenuto nei diversi giudizi, promossi dalla Sig.ra che hanno interessato Pt_1 le parti in causa, ma esclusivamente a quest'ultima.
Ha negato l'affermazione di due diverse circostanze: la prima che è quella di avere riempito arbitrariamente con terreno vegetale lo spazio esistente tra il muro di proprietà ed il terreno di sua proprietà , avendolo lavorato con macchinari agricoli Pt_1 CP_1 come risulta dall'analisi del terreno;
la seconda è quella della piantumazione di alberi a distanza non legale.
Ha ribadito che la cunetta esistente, adiacente al muro di proprietà la stessa è Pt_1
stata creata proprio dagli errori di progettazione e realizzazione del muro di sostegno in cemento armato di circa metri quattro, che oggi presenterebbe le lesioni.
Nessuno spazio infatti doveva essere lasciato tra il terreno di proprietà e il muro CP_1
di proprietà Pt_1
L'avere realizzato arbitrariamente e senza un adeguato studio geologico la canaletta di certo non autorizza oggi la Sig.ra a chiederne la manutenzione al Sig. . Pt_1 CP_1
Nessuna responsabilità, pertanto, è da attribuire all'odierno concludente.
6 Ha ulteriormente contestato le conclusioni cui è pervenuto il CTU dell'ATP Ing.
, anche se è lo stesso CTU ad affermare che dai sopralluoghi effettuati è Controparte_2 emerso che: IS … l'oliveto piantumato nella proprietà del Sig. si trova in CP_1
un terreno acclive, con pendenza media del 20%, presenta solchi naturali determinati dal passaggio dell'acqua durante forti eventi piovosi…”.
È lo stesso C.T.U. allora a sostenere che da parte del convenuto non vi sia stata alcuna creazione di canalette volte a deviare lo scolo delle acque, né altre opere a ciò preposte e ciò in aperto contrasto con quanto sostenuto dalla parte attrice in maniera del tutto infondata e sfornita di prova, così come tutto l'assunto attoreo, secondo cui “il Sig.
ha deviato lo scolo delle acque superficiali tramite la creazione di canalette CP_1 scavate nel terreno” (cfr. pag. 2 atto di citazione).
Con riferimento poi all'asserto cumulo di pietre, posto sul lato nord est, di cui tanto si è discusso, giova precisare che la loro collocazione è assai risalente nel tempo ed in ogni caso coeva alla realizzazione del muro di proprietà la quale proprio attraverso la Pt_1
realizzazione del muro di sostegno in cemento armato ad alterare e modificare il naturale deflusso delle acque, che in precedenza erano libere di spandersi nella proprietà prima e oggi. CP_3 Pt_1
A seguito di tale intervento, il Sig. che ha visto modificato il deflusso Controparte_1
delle acque con sversamento delle stesse sul terreno di sua proprietà, ha collocato tantissimi anni fa, il pietrame per ripristinare il naturale scorrimento dell'acqua.
Tale situazione si è mantenuta pacifica ed ininterrotta da almeno vent'anni, senza che alcuno si sia mai lamentato di alcunché; e ciò fino alla proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo.
Tale pietrame, peraltro, è collocato sul terreno del Sig. e non causa alcun danno CP_1 al muro in questione, tant'è che la stessa c.t.u. non lo ha affermato con certezza, non potendolo fare, per non avere eseguito le indagini specifiche richieste dalla fisica (prove di carico e quant'altro).
Da ciò consegue che le domande di parte attrice sono infondate e devono essere rigettate, non potendosi ascrivere nessuna responsabilità a qualsivoglia titolo o causa al
Sig. Controparte_1
7 3) Si contesta, inoltre, l'affermazione secondo cui sarebbero stati piantati dal Sig. alberi a distanza non legale. Controparte_1
Tale affermazione è priva di alcun riscontro probatorio, stante che lo stesso C.T.U., Ing.
, non fa alcun cenno di piante a distanza non conforme. Controparte_2
Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita con l'interrogatorio formale sia dell'attrice che del convenuto,
l'escussione dei testi , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
, , e , acquisita
[...] Testimone_5 Testimone_6 Controparte_4
documentazione conferente, esperita apposita CTU indi, dopo un primo rinvio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata posta in decisone con l'assegnazione del termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e del termine di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica
*******
Parte attrice ha chiesto di accertarsi l'esclusiva responsabilità del Sig. Controparte_1
nella causazione dei danni dalla stessa subiti ex art 2051 c.c. , o in subordine 2043 c.c., per non aver provveduto alla doverosa manutenzione, gestione e pulizia del terreno di sua proprietà.
Prima di provvedere ad introdurre il presente giudizio parte attrice ha espletato un accertamento tecnico preventivo ed al CTU nominato sono stati posti i seguenti quesiti:
1) dica il consulente qual è lo stato dei luoghi e se questo necessita di urgenti interventi di ripristino;
2) dica il consulente quali siano le cause che hanno determinato l'insorgenza dei vizi che andrà ad evidenziare nei muri di confini della proprietà e a chi vadano Pt_1
addebitate ed in che misura;
3) dica il consulente quale sia lo stato, la composizione e la funzione dell'ammasso di pietrame nella proprietà part. N. 262 a ridosso della proprietà CP_1 Pt_1
4) dica il consulente quale sia la spesa necessaria per l'eliminazione delle cause e dei vizi in riferimento a tutte le problematiche riscontrate.
Nell'elaborato il CTU ha compiutamente descritto lo stato dei luoghi “ Percorrendo la strada provinciale n. 54 si giunge sui luoghi oggetto di contenzioso in Contrada
Campello/Montagna, località Sciacca, costituiti da un lotto di terreno su cui insiste un fabbricato di proprietà dei signori e Parte_1 Testimone_1 Tes_2
8 e un appezzamento di terreno confinante con esso sia sul lato Nord che sul Tes_2
lato Est, di proprietà del signor (Aerofotogrammetria del Controparte_1
27/10/2017).
Tale terreno, censito al catasto terreni al foglio di mappa n. 94 particelle n. 262 e 24, risulta coltivato ad oliveto e presenta una pendenza media del 20%.
Vi si accede da una trazzera.
Il fabbricato, destinato a civile abitazione, è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Sciacca al foglio di mappa n. 94 particella n. 212 sub 2, 3 e 4 e risulta dotato di regolare Autorizzazione di abitabilità e agibilità ottenuta in data 11/04/2003 prot.
n°174/03 che viene allegata alla presente relazione di CTU (Allegato 3).
I confini con la proprietà sono materializzati da due muri che presentano CP_1
tipologie costruttive differenti:
• Il muro posto sul lato Nord è stato realizzato in cemento armato per un'altezza di circa 4,00 m, presenta alla base dei fori di drenaggio posti con un interasse regolare e a monte è dotato di un sistema di drenaggio e allontanamento delle acque costituito da una intercapedine larga 1,00 m compresa tra il muro stesso ed un secondo muro (non più visibile perchè quasi interamente coperto da terra e fango) posto più a monte sulla proprietà . Le acque raccolte vengono inviate ad una canaletta posta sul lato Est CP_1 del lotto, al suo interno, lungo l'altro muro di confine attraverso una apertura creata ad hoc sul muro in c.a.;
• Il confine lato Est è delimitato da un muro a gradoni in muratura mista a cui si appoggia, nella parte interna al lotto un altro muro in calcestruzzo non armato Pt_1 che sostiene la canaletta di cui sopra e che porta l'acqua proveniente dal fondo CP_1
più a valle.
Ha dato atto di avere tentato di far raggiungere un accordo consistente nell'immediata pulizia della canaletta in collaborazione, per la prima volta, mentre successivamente sarebbe stata parte attrice ad assumersene l'onere chiedendo al convenuto di consentire le lavorazioni che devono avvenire sul terreno di sua proprietà; con riguardo al pietrame accumulato nell'area di confine ne è stata richiesta la sua rimozione tenuto conto dei rischi, in termini di sicurezza, che possono conseguire da un eventuale crollo all'interno della proprietà e dell'insignificante presenza di un ammasso del genere in una Pt_1
zona posta a ridosso del muro di confine.
9 Si è proposto, altresì, un intervento finalizzato a modificare l'attuale modalità di allontanamento delle acque provenienti dal fondo : in dettaglio, si suggerisce, CP_1
dopo aver eseguito gli interventi di cui sopra, di chiudere l'attuale foro di collegamento con la canaletta in cls che verrebbe dismessa. Prolungando il canale drenante posto a tergo del muro in c.a. le acque verrebbero inviate in un nuovo canale da realizzare ad hoc adiacente al muro di confine lato Est.
In conseguenza della mancata accettazione da parte del il CTU ha provveduto a CP_1 depositare l'elaborato peritale, contenente anche le risposte alle osservazioni dei CTP.
RISPOSTE AI QUESITI
Dopo avere ispezionato i luoghi, acquisito tutte le notizie utili, preso tutti gli appunti ritenuti necessari, scattato le foto (Allegato 1), oggi, avendo verificato l'impossibilità di raggiungere un accordo tra le parti, ultimata ogni indagine mi pregio rassegnare alla
S.V. Ill.ma le seguenti risposte.
• QUESITO N°1
Il sopralluogo effettuato in data 04/12/2018 ha consentito di verificare lo stato dei luoghi e individuare gli elementi critici ai fini della controversia.
MURO IN C.A. CONFINE LATO NORD
Sul lato Nord, il confine è definito da un muro di sostegno in cemento armato con altezza di circa 4,00 m realizzato a protezione del fabbricato per contenere il terreno di monte di proprietà . CP_1
La parete verticale, molto verosimilmente incastrata ad un solettone di base non visibile, risulta essere allo stato grezzo , non trattato. Lungo tutto il muro sono visibili tracce di acqua e vistose macchie scure (foto n°8) comparse a seguito della fuoriuscita, dal bordo superiore del muro, di acqua e terra proveniente da monte, circostanza verificatasi a causa di una cattiva manutenzione dell'opera di drenaggio posta a tergo del muro stesso. Alla sua base sono presenti alcuni fori di drenaggio disposti ad un interasse regolare.
Dall'analisi visiva del muro che si estende per una lunghezza di circa 40 metri non si evince un quadro fessurativo importante tale da poter fare escludere la presenza di fenomeni di instabilità in atto. Sul lato destro del muro, in corrispondenza del suo tratto estremo è presente un foro rettangolare (foto n°9) che, in condizioni di esercizio, ha la
10 funzione di convogliare le acque raccolte, a monte del muro, nella cunetta drenante e di condurle, attraverso una canaletta in calcestruzzo, più a valle.
Osservando il muro in c.a. da monte poco si può dire sull'opera di drenaggio realizzata a suo tempo a tergo del muro di sostegno in quanto risulta interamente ricoperta da terreno vegetale che, molto verosimilmente, scivolando lungo il pendio,si è depositato a seguito degli eventi piovosi, più o meno violenti, che si sono registrati nel tempo. Come riferito dalle parti la cunetta non viene pulita da molti anni.
Il rilievo eseguito mostra che questa intercapedine, larga 1,00 m, è posta tra il muro in c.a. e un ulteriore muro che ricade nel lotto di proprietà di cui è visibile solo CP_1
una parte affiorante in sommità ricoperta anch'essa da terra ed erba. Sul lato Nord Est in corrispondenza dello spigolo del muro sono presenti un segno lapideo tinteggiato a calce e un adiacente picchetto in ferro ad indicare il confine tra le particelle (foto n°10).
Ne risulta, dunque, che l'opera drenante posta a tergo del muro in c.a. ricade quasi per intero sulla proprietà . CP_1
A seguito del primo sopralluogo, avendo verificato il mancato funzionamento del sistema di drenaggio e allontanamento delle acque perché ricoperto per intero da terra mista a fango e che tale pulizia non è mai stata fatta negli anni a causa del diniego del signor ad eseguire tali lavori nella sua proprietà, si è richiesto alle parti di CP_1
provvedere con urgenza alla sua pulizia per ripristinarne la funzione suddividendo le spese equamente. Durante il sopralluogo successivo si è verificato che l'intervento richiesto non è stato effettuato.
MURO CONFINE LATO EST
Il confine tra le due proprietà, lungo il lato Est, è definito da un muro di altezza variabile, a gradoni, realizzato dal precedente proprietario ma con una tipologia costruttiva differente da quella del muro posto a Nord: si tratta, infatti, di una struttura in muratura mista che, sul lato prosegue sostenendo la canaletta in calcestruzzo Pt_1
che si diparte dal foro posto sulla parete già descritta. Il muro è sormontato da paletti in ferro che sostengono una rete di protezione. L'esame visivo mostra un sistema costruttivo certamente poco idoneo ad assolvere alla funzione di sostegno del terreno di monte e della canaletta posta sul corrispondente lato opposto, e di conseguenza non adeguatamente dimensionato. Nonostante tutto, nel complesso, le maggiori criticità si rinvengono in una porzione localizzata in corrispondenza dello spigolo Nord del muro
11 stesso (foto n°4 e n°11 ). Proprio in questa zona, il muro, nella parte alta, presenta due paletti in ferro che però non sostengono alcuna rete di recinzione che risulta staccata.
Al suo posto si rinviene la presenza di un insieme di pietrame a spigolo vivo ammassato nell'area di qualche metro quadrato che si estende nella porzione di terreno adiacente,
a formare un deposito di materiale di cui ne è chiara la provenienza (spietratura del terreno) ma meno chiara la funzione. Tale materiale, oggetto di diatriba, secondo quanto riferito dal signor , è collocato in tale punto da venti anni, dichiarazione CP_1
smentita dalla signora che sostiene che era stato rimosso e poi ricollocato in Pt_1
quantità sempre maggiori. Riguardo alla porzione di muro sottostante al pietrame si rinvengono le maggiori criticità strutturali, in quanto si registrano lesioni inclinate e un distacco alla base del muro che sostiene la canaletta (foto n°4 e n°11).
In occasione del sopralluogo del 04/12/2018 si è invitata la parte convenuta a provvedere alla rimozione dell'ammasso di pietrame che potrebbe compromettere l'incolumità dei fruitori degli spazi sottostanti, richiesta che è rimasta inevasa.
TERRENO PROPRIETA' SIGNOR CP_1
Il fondo coltivato ad oliveto presenta le caratteristiche di un terreno acclive (pendenza media del 20%). I solchi diffusi e le incisioni presenti si sono formati a seguito di violenti piogge, favoriti anche da una lavorazione superficiale del terreno, seppur minima, e si estendono lungo le linee di massima pendenza. Tale fatto potrebbe favorire ed indirizzare il flusso dell'acqua in buona parte verso il canale drenante corrispondente ed in parte, per quanto riguarda la porzione di terreno più ad Est, verso il solco artificiale realizzato con lo stesso pietrame rinvenuto nella zona di confine in adiacenza alla trazzera e per tutta la sua lunghezza (foto n°12).
Il terreno non mostra segni di lavorazioni profonde ma l'assenza di erba diffusa, così come si rinviene nei terreni adiacenti, fa pensare che sia stata eseguita una scerbatura, in un periodo in cui è consigliabile non eseguire queste lavorazioni se si vogliono limitare i fenomeni erosivi specialmente nei terreni in pendenza (D.M. 18/01/2018
Decreto sulla disciplina del regime di condizionalità).
• QUESITO N°2
12 Appare chiaro che la zona oggetto di disaccordo tra le parti, allo stato attuale, presenta un sistema di raccolta e allontanamento delle acque non funzionante.
L'intercapedine posta a tergo del muro di sostegno in c.a. non assolve, infatti, alla sua funzione di raccolta e convogliamento delle acque a causa della presenza di terreno vegetale che, nel tempo, in assenza di una pulizia periodica, si è accumulata ricoprendola per intero.
In occasione di un qualunque evento piovoso, dunque, l'acqua non viene raccolta ed indirizzata allo scarico ma giunge nell'area senza controllo, condizione che viene ad aggravarsi quando si verificano eventi eccezionali, che negli ultimi tempi sono sempre più frequenti. La presenza di un terreno acclive che ha subito minime lavorazioni superficiali agevola l'aumento della velocità con cui le particelle d'acqua giungono nell'imbocco della canaletta.
Non si può escludere che la presenza dell'ammasso di pietrame proprio a ridosso dei due muri di confine può modificare il naturale deflusso delle acque superficiali fungendo anche da barriera nei confronti delle masse d'acqua e fango che potrebbero naturalmente defluire verso valle lungo il pendio piuttosto che essere forzatamente indirizzate verso la canaletta interna. Le masse idriche provenienti da monte dovrebbero essere convogliate nel canale drenante che, allo stato attuale, non è funzionante;
questo fatto determina la fuoriuscita di materiale terroso misto ad acqua dalla sommità del muro e dallo sfioro, situazione che va ad aggravare la funzionalità della canaletta in cls, che risulta compromessa dagli aumentati volumi d'acqua in arrivo oltre che da un sistema costruttivo inadeguato.
La zona di muro maggiormente interessata dai fenomeni di dissesto è localizzabile nell'intorno adiacente allo sfioro e sottostante all'ammasso di pietrame, a conferma del fatto che in tale area sono presenti le maggiori criticità. I volumi d'acqua in arrivo e il sovraccarico permanente dovuto alla presenza del pietrame hanno alterato gli equilibri, seppur al limite, considerazione avvalorata dal fatto che lo stesso muro, più a valle, non presenta le stesse fessure e lesioni.
Quello che si ritiene possa essere avvenuto proprio nell'area fessurata, è stato un incremento di spinta attiva sul muro, determinata da un aumento del carico, che può considerarsi permanente, e delle pressioni neutre lungo tutta la sua verticale. Lo stato tensionale alterato ha determinato un quadro de formativo visibile ad occhio nudo.
13 È certo dunque che la cattiva manutenzione del sistema drenante sia la causa principale dei fenomeni registrati. Non si può inoltre escludere che le condizioni di stabilità del muro lato Est siano state compromesse ed accelerate da una concomitanza di fattori riconducibili oltre che alla cattiva gestione della pulizia della canaletta anche alla seppur minima lavorazione del terreno, alla presenza dell'ammasso di pietrame e alla tipologia costruttiva inidonea del muro stesso.
• QUESITO N°3
Nell'intorno del lato Est di confine tra le proprietà e , al ridosso del Pt_1 CP_1
muro si rinviene un deposito di materiale costituito prevalentemente da pietrame di granulometria grossolana accatastato quasi a formare una barriera posta trasversalmente al canale drenante e che si estende di qualche metro verso Nord.
Il pietrame è ricoperto in piccola parte da materiale legnoso, terra ed erba. In sede di sopralluogo non è stata chiarita dal convenuto la motivazione secondo la quale tale materiale è stato collocato proprio in questa zona e quale sia la sua funzione.
Ciò che appare agli occhi di chi osserva è la presenza di un ammasso di materiale proveniente dalle lavorazioni del terreno (spietratura) dello stesso che, nel CP_1
tempo, continua ad essere accatastato in tale area (foto n°13, n°14 e n°15). Così come si presenta, tale materiale altera il corso naturale delle acque specialmente se queste, in occasione di eventi violenti, trasportano terra e fango che vanno ad ostruire i vuoti presenti tra una pietra ed un'altra.
D'altro canto tale deposito determina un sovraccarico di non poca entità sul terreno posto a ridosso del muro, incrementandone la spinta sulla parte corrispondente che, infatti, risulta fortemente compromessa. Inoltre, il pietrame è disposto senza alcuna rete di protezione e risulta potenziale elemento di pericolo per chi si trova al di sotto.
QUESITO N°4
Al fine di quantificare i costi necessari per ripristinare lo stato dei luoghi la sottoscritta ha redatto un computo metrico estimativo allegato alla presente (Allegato 7).
I prezzi applicati sono stati rilevati dal Nuovo Prezzario Regionale per i Lavori Pubblici del 2018 pubblicato nel Suppl. Ord. n°1 alla G.U.R.S. n°5 del 26/01/2018.
Allo scopo di poter ripristinare la funzionalità del canale drenante oggi interamente ricoperto da terreno vegetale, è necessario procedere alla sua pulizia attraverso l'asportazione di tutto il materiale accumulato negli anni attraverso una lavorazione
14 che, ai fini della stima dei costi, può essere assimilata ad uno scavo a sezione obbligata con un mezzo meccanico.
Si raccomanda di non depositare il materiale rimosso a monte della stessa cunetta.
L'importo dei lavori è stimato in € 192,40.
La rimozione del pietrame depositato nell'intorno del muro dovrà essere eseguita con mezzo meccanico, avendo cura di effettuarne idoneo smaltimento o riutilizzo.
Si è stimato un importo dei lavori pari a € 920,00 come da computo metrico allegato (il prezzo è stimato considerando il costo orario per il nolo a caldo di un mezzo escavatore, fornito da per la provincia di Agrigento, per una giornata di CP_5
lavoro di 8 ore).
L'attuale quadro fessurativo richiede un intervento di messa in sicurezza dei luoghi finalizzato alla demolizione e ricostruzione del muro di confine lato Est e della relativa canaletta. I costi della demolizione sono quantificabili in € 5.054,58 (comprensivi di trasporto a discarica) come si evince dal computo metrico allegato.
In merito alla stima dei costi di ricostruzione del muro non è possibile stabilirne il costo, che dipende dalla una scelta progettuale condizionata dalle risultanze delle indagini geologico-geotecniche; al costo di realizzazione bisogna poi aggiungere quello relativo alle spese tecniche e all'iter di approvazione degli Uffici preposti.
Si precisa che i prezzi si intendono con IVA esclusa.
CONTRODEDUZIONI DELLE PARTI ALLA C.T.U.
In data 14/01/2019 la sottoscritta ha trasmesso alle parti, tramite PEC (di cui si allegano le ricevute di consegna), una bozza della relazione peritale, sulla quale i CTP potevano presentare le proprie controdeduzioni trasmettendole al CTU entro i successivi 10 giorni. In data 22/01/2019 i legali di parte convenuta Avvocati Stassi e
Venezia, avverso la CTU, trasmettevano delle note critiche (Allegato 9) a loro firma, non sottoscritte dal CTP Dott. , in cui osservano e deducono che le conclusioni Per_2
sono non esatte e comunque suscettibili di critiche, che possono riassumersi brevemente:
1. la canaletta posta a tergo del muro di sostegno in cemento armato ha sempre svolto comunque la sua funzione di raccolta e convoglio delle acque piovane malgrado l'assenza di interventi di manutenzione;
15 2. l'ammasso di pietrame, collocato a formare una barriera posta trasversalmente al canale drenante è esistente da oltre vent'anni, non comporta alcun sovraccarico sul muro e le pietre collocate sul posto non possono essere elementi di pericolo stante che la loro collocazione è tale da essere in una situazione di totale staticità, perché mai le pietre sono cadute all'interno della proprietà e che trova destituito di alcuna Pt_1
giustificazione sia dal punto di vista tecnico che logico che la consistenza e collocazione dell'ammasso di pietrame sia da inserire tra i fattori che abbiano cagionato i fenomeni di dissesto;
3. nessuna lavorazione anche superficiale dell'oliveto è stata posta in essere dal Sig.
Controparte_1
In data 23/01/2019 il CTP di parte attrice, ing. , per il tramite dei legali, Per_1
invia delle controdeduzioni (Allegato 10) che richiedono succintamente di:
• precisare per quali parti si ritiene non idoneo il sistema costruttivo del muro di confine e della canalizzazione adiacente;
• sostituire la dichiarazione della Sig.ra riguardante la rimozione del pietrame e Pt_1
poi la sua ricollocazione in sito in quanto il pietrame non è stato mai rimosso e la sua collocazione appare avvenuta in tempi recenti.
RISPOSTE ALLE NOTE CRITICHE DI PARTE CONVENUTA
Qualunque critica ad una relazione tecnica va presa in considerazione anche se questa, scevra di contenuti tecnici, è dettata solamente dal mestiere attraverso una mera manifestazione letteraria.
1. La canaletta e tutto il sistema costruttivo legato al deflusso delle acque meteoriche non ha funzionato ed è oggetto della causa odierna: lo dimostrano le macchie diffuse sulla sommità dello stesso muro e la presenza di fango nella area sottostante ed adiacente allo stesso, all'interno della proprietà (foto n°1, n°8, n°9 e n°16). Pt_1
2. L'ammasso di pietrame è stato collocato dalla mano dell'uomo formando uno sbarramento che devia le acque meteoriche e costituisce un sovraccarico di entità assolutamente non trascurabile per il muro sottostante che si trova in condizioni ormai degradate;
dunque va rimosso anche per consentire le necessarie operazioni di bonifica del muro stesso.
Non appare razionale invece sostenere, accettando l'accezione moderna di logica quale disciplina di carattere matematico e scientifico, che l'incremento della spinta sia
16 inesistente solo perché mai si è verificata una caduta e che l'ammasso sia in totale staticità, anche sotto l'effetto di fenomeni meteorologici che si evidenziano sempre più intensi.
E' sufficiente consultare la letteratura scientifica per capire come la presenza di un sovraccarico sulla superficie del terrapieno, che nel caso in questione è l'ammasso di pietrame, possa determinare un incremento della spinta totale e condizionare le verifiche di sicurezza.
3. Le lavorazioni superficiali nell'oliveto sono visibili nei fotogrammi allegati alla relazione. Basta osservare infatti l'assenza di erba nel fondo del Signor rispetto CP_1
ad aree agricole non lavorate nello stesso periodo autunnale per verificare quanto asserito. E' significativo pure il fotogramma estratto da Google Earth del 23/10/2006
(stesso periodo autunnale), dove l'erba è diffusa in tutto il fondo che in questo caso non risulta lavorato (Aerofotogrammetria del 23/10/2006). Con riferimento alla affermazione che gli unici solchi esistenti sul terreno di proprietà sono CP_1 indubbiamente quelli creati dall'acqua si ribadisce che alcuni solchi sono stati creati artificialmente (foto n°7, n°12 e n°17).
RISPOSTE ALLE CONTRODEDUZIONI DI PARTE ATTRICE
• L'intero sistema costruttivo sul confine lato Est (come già descritto a pag. 3 della presente relazione) è obsoleto, datato e non a norma. Il termine inadeguato sintetizza tali caratteristiche;
la parte più compromessa, quella più a monte, richiede un intervento di rifacimento visto l'attuale quadro fessurativo (particolari foto n°18 e n°19), operazione che a rigor di logica non può essere circoscritta alla sola porzione in cui si sono manifestate le criticità maggiori, a meno di indagini strutturali e geotecniche più approfondite. La parte di muro adiacente che sorregge la canaletta in cls è interamente danneggiata (foto n°18 e n°19).
• Riguardo alla collocazione del pietrame sui luoghi, analizzando i fotogrammi di
Google Earth, si evince che il volume del pietrame presente già dal 23/10/2006 (vedi aerofotogrammetria allegata), non si è mai mantenuto costante. In generale è sempre aumentato anche se nelle aerofotogrammetrie del 12/08/2014 e del 03/05/2015 (vedi allegati) il volume dell'ammasso appare ad occhio inferiore a quello degli anni precedenti (aerofotogrammetria del 09-06-2013) per poi aumentare negli anni successivi (aerofotogrammetria del 27-10- 2017).
17 Dunque, il senso di quanto riferito verbalmente dalla Signora è da collegare al Pt_1 fatto che l'ammasso di pietrame in alcuni periodi è stato parzialmente rimosso ma mai completamente.
Parte attrice ha anche introdotto un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. che è stato dichiarato inammissibile per mancanza del periculum in mora e del fumus boni iuris.
Giungiamo cosi al presente giudizio, rispetto al quale parte attrice ha sempre reiterato le sue istanze e parte convenuta ha eccepito di non avere posto in essere alcun comportamento atto a che possa alterare o modificare lo stato dei luoghi, che il deflusso delle acque è assolutamente naturale e segue la pendenza del terreno e le linee di impluvio;
che il cumulo di pietre collocato a ridosso del muro di confine non ha comportato alcuna sostanziale deviazione dello scorrimento dell'acqua, ma esplica invece un'azione protettiva del muro, negando anche che gli alberi di olive fossero piantati a distanza non legale, richiamando la propria perizia di CTP, imputando la responsabilità degli eventi alla stessa parte attrice.
Prima di esaminare l'integrazione della perizia affidata allo stesso CTU dell'ATP, appare opportuno esaminare le prove testimoniali assunte, tenendo presente che per la maggior parte sono parenti diretti delle parti in causa.
Il teste , escusso all'udienza del 20.05.2022, che è colui che ha ceduto Testimone_4 negli anni '80 alla Sig.ra madre dell'odierna attrice, il fabbricato, ha Persona_3 dichiarato che “ 2) “Vero è che i muri di contenimento della proprietà sia sul Pt_1 lato Nord che sul lato Est sono esistenti da più di quarant'anni come si evince da riproduzione fotografica, risalente agli anni '80, che mi si mostra e che confermo”
ADR “ riconosco due delle foto che mi vengono esibite la n.1 e 2, non riconosco la terza. Ma nella foto non si vedono i muri di contenimento, quando io ho venduto c'era un muro a monte dietro ed anche davanti la strada con la ringhiera che non ricordo il materiale. Nella foto 2 vedo un pezzo di ringhiera ma non so dire se era quella di quando ho venduto.
Il teste , fratello di , il quale ha dichiarato che “1) Testimone_5 Controparte_1
“Vero è che in data 12.04.2017 unitamente ai miei fratelli ho ricostituito interamente l'ammasso di pietrame esistente sul fondo del sig. a confine con la Controparte_1 proprietà ” CP_1
18 ADR” non ricordo la data ma io ero insieme ai miei fratelli ed abbiamo rimesso le pietre come si trovavano prima, perché erano state sparpagliate ritengo da
, ma ovviamente io non ero presente quando è successo. CP_6
Al CTU, lo stesso dell'ATP, i quesiti posti formulati sulla base delle osservazioni di parte resistente sono stati i seguenti: “ verifichi se la realizzazione dell'immobile di proprietà nell'attuale sito ha necessitato la costruzione di due muri di sostegno a Pt_1
nord e a est del fabbricato, e se la loro edificazione abbia provocato la modifica del deflusso originario naturale delle acque, se gli impluvi esistenti sul terreno CP_1
siano naturali o artificiali, se il cumulo di pietre esistente nel terreno abbia CP_1 determinato carichi pregiudizievoli sul muro . Pt_1
Il CTU, il cui elaborato si condivide e si fa proprio, ha rappresentato quanto appresso:”
STATO DEI LUOGHI
Percorrendo la strada provinciale n. 54 si giunge sui luoghi oggetto di contenzioso in
Contrada Campello/Montagna, località Sciacca, costituiti da un lotto di terreno su cui insiste un fabbricato di proprietà dei signori e Parte_1 Pt_1 Tes_1 [...]
e un appezzamento di terreno confinante con esso sia sul lato Nord Testimone_2
che sul lato Est, di proprietà del signor Controparte_1
Tale terreno, censito al catasto terreni al foglio di mappa n. 94 particelle n. 262 e 24, risulta coltivato ad oliveto e presenta una pendenza media del 20%. Vi si accede da una trazzera.
Il fabbricato, destinato a civile abitazione, è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Sciacca al foglio di mappa n. 94 particella n. 212 sub 2, 3 e 4 e appartiene alla signora per atto di donazione da parte della madre;
esso Pt_1 Persona_3
risulta dotato di regolare Autorizzazione di abitabilità e agibilità ottenuta in data
11/04/2003 prot. n°174/03.
I rilievi eseguiti mostrano la presenza di un'intercapedine larga 1,00 m, tra un muro in c.a. (con un'altezza di circa 3,20 m) e un ulteriore muro in conci di tufo di cui è visibile solo una parte affiorante in sommità ricoperta anch'essa di terra ed erba. Sul lato Nord
Est in corrispondenza dello spigolo del muro sono presenti un segno lapideo tinteggiato a calce e un adiacente picchetto in ferro ad indicare il confine tra le particelle come riferito dalle parti nella procedura precedente.
19 Il confine lato Est è delimitato da un muro a gradoni in muratura mista a cui si appoggia, nella parte interna al lotto un altro muro in calcestruzzo non armato Pt_1 che sostiene la canaletta che porta l'acqua, proveniente dal fondo , più a valle. CP_1
……….
RISULTANZE DEI SOPRALLUOGHI
A seguito del sopralluogo avvenuto in data 12/01/2023 è emerso che:
• Il muro lato nord ha un'altezza pari a 3,20 m e non 4,00 m come erroneamente riportato nella CTU precedente dalla sottoscritta;
• Il canale di allontanamento delle acque a tergo del muro di sostegno in c.a. (lato nord) risulta totalmente ricoperto da terreno e vegetazione spontanea (foto n. 1); tale intercapedine non è mai stata ripulita nel corso dei quattro anni trascorsi dall'ultimo sopralluogo
(foto n. 2) effettuato il 18/12/2018 nel procedimento n. 767/2018 R.G.;
• Il muro posto lungo il lato est a confine tra le proprietà e risulta Pt_1 CP_1
ulteriormente compromesso con lesioni aperte e diffuse (foto n. 3 e n. 4);
• La canaletta adiacente al suddetto muro risulta particolarmente pregiudicata: rispetto all'ultimo sopralluogo del 2018 si evince lo spanciamento del muro in calcestruzzo non armato che la sostiene (foto n. 5 e n. 6) oltre ad evidenti distacchi in alcuni punti (foto n. 7 e n. 8) in particolare modo nella parte più a valle, che messi a confronto con le foto del 2018 mostrano un aggravarsi del quadro deformativo;
• Il terreno di proprietà del signor , coltivato ad uliveto, presenta solchi naturali CP_1
determinati dal passaggio dell'acqua durante passati e recenti eventi piovosi, non sono visibili lavorazioni superficiale o profonde e ne dà conferma la presenza di vegetazione diffusa
(foto da n. 9 a n. 14). In adiacenza alla trazzera lato est si rinviene la presenza di solchi artificiali ed una canaletta artificiale, già individuata nel 2018, che convoglia parte delle acque provenienti dal fondo verso l'impluvio sottostante (foto n. 15 e n. 16);
• È sempre presente l'ammasso di pietrame di granulometria variabile, di cui continua a non esserne nota la sua funzione, accatastato a ridosso del muro di sostegno in corrispondenza dell'angolo Nord-Est rispetto alla proprietà (foto da n. 17 a n. Pt_1
22). Si deduce dunque che nulla è stato posto in essere dal signor per rimuovere CP_1
questo ostacolo artificiale.
20 RISPOSTE AI QUESITI
Dopo avere ispezionato i luoghi, acquisito tutte le notizie utili, preso tutti gli appunti ritenuti necessari, scattato le foto, oggi, ultimata ogni indagine mi pregio rassegnare alla le seguenti risposte ai quesiti posti. CP_7
Dall'analisi della documentazione in mio possesso, emerge che l'immobile di proprietà della signora pervenuto come già detto per atto di donazione, è stato realizzato Pt_1
demolendone uno esistente che il vecchio proprietario (sig. aveva edificato CP_3
(anteriormente al 1967) su un terrazzamento sottomesso rispetto al declivio naturale del terreno e delimitato già da due muri di contenimento a protezione del CP_1
fabbricato.
Le foto n. 23 e n. 24, antecedenti il 1992, mostrano che il muro lato nord in conci di tufo era già presente prima della demolizione del vecchio fabbricato e la ricostruzione del nuovo eseguito dalla signora con concessione edilizia n. 120/90 prot. 642 Per_3
del 10/09/1992, così come quello lato est.
Dall'analisi della documentazione fotografica si deduce che il muro in c.a. è stato realizzato presumibilmente durante i lavori di ricostruzione dell'immobile ed è collocato circa un metro più a valle rispetto a quello già esistente di cui alla foto n. 24; presenta un'altezza di poco superiore rispetto al precedente e pari a 3,20 m circa. Tale intervento non ha comportato una modifica del profilo del terreno in quanto lo stesso presentava già un taglio determinato dal muro esistente e il vecchio fabbricato risultava già sottomesso rispetto al piano campagna.
Il muro lato nord, più alto (foto n. 25) rispetto a quello precedente, non ha modificato la situazione dei luoghi a monte e non ha alterato le condizioni di deflusso esistenti;
anzi la maggiore altezza ha permesso di intercettare una maggiore quantità di fango e acqua provenienti dal fondo che diversamente si sarebbero riversati sulla proprietà CP_1
Pt_1
L'edificazione del muro in c.a. dunque non ha provocato alcuna modifica del deflusso originario naturale delle acque, piuttosto ha consentito la formazione di un canale di convogliamento delle acque che avrebbe dovuto migliorare il sistema idraulico ma che invece oggi risulta totalmente ostruito dal fango e dalla vegetazione spontanea che continuerà ad accumularsi nel tempo in assenza di interventi di manutenzione.
21 Il sistema muro canaletta ad Est del lotto (foto n. 24) risale a data antecedente la demolizione e ricostruzione del fabbricato di proprietà in quanto realizzato dal Pt_1
vecchio proprietario e rimasto inalterato.
Si deduce quindi che la realizzazione dell'immobile di proprietà non ha Pt_1
necessitato della costruzione di due muri di sostegno a Nord e ad Est del fabbricato perché gli stessi erano già esistenti. Ne è stato realizzato, come già detto, uno più a valle sul lato nord.
L'area oggetto di disaccordo tra le parti, ancora oggi, presenta un sistema di raccolta e allontanamento delle acque non funzionante anche a causa dell'assenza di manutenzione del canale di raccolta che non viene ripulito da anni (o forse non lo è mai stato!).
Questa situazione di fatto determina un cattivo funzionamento del sistema di smaltimento delle acque che, seppur sottodimensionato, va in crisi anche per eventi piovosi non eccezionali.
Analoghe considerazioni vanno fatte per il sistema muro-canaletta posto ad est del fabbricato Pt_1
La maggior parte degli impluvi esistenti sul terreno sono naturali e seguono le CP_1
linee di massima pendenza. Esistono degli impluvi artificiali che si possono localizzare nella parte est del fondo in adiacenza alla trazzera che convogliano parte delle masse d'acqua provenienti da monte (foto n. 15, n. 26 e n. 27). La presenza di tali impluvi comunque non incide negativamente sui fenomeni lamentati dalla signora Pt_1
Quello che incide è invece la sistemazione a rittochino dell'uliveto (foto 28 estratta dall'Allegato_A_Foto_altenative_al_drone del CTP Ing. e cioè la Persona_4
sistemazione degli alberi lungo le linee di massima pendenza. Questa tecnica agronomica, tenendo conto anche della pendenza e della lunghezza del fondo , CP_1 in assenza di altri accorgimenti, determina una predisposizione all'erosione (foto n. 9, e da n. 29 a n. 33) favorendo lo scorrimento superficiale dell'acqua in discesa, tanto che la buona pratica e i regolamenti agro-ambientali danno oggi un chiaro indirizzo riguardo alla sistemazione a rittochino in contesti specifici. Nella fattispecie una lavorazione lungo le curve di livello, cioè perpendicolari alle linee di massima pendenza, avrebbe un minore impatto sul suolo ed effetti migliorativi anche sul sistema
22 di allontanamento delle acque come quella del fondo più a monte di proprietà dello stesso (foto n. 34). CP_1
Inoltre, la mancanza di dati completi sulla geometria del canale di raccolta a tergo del muro lato nord (ricoperto totalmente dal fango e quindi non misurabile in altezza) e la stima poco chiara della superficie del bacino idrografico rendono fumoso qualsiasi tipo di calcolo idrogeologico in fase d'esercizio perché non corrispondente alle reali condizioni al contorno.
Il cumulo di pietrame di granulometria grossolana, che non è orientato lungo la linea di massima pendenza n. 6 indicata grossolanamente dal CTP nella foto n. 35, risulta ancora oggi accatastato in corrispondenza dello spigolo nord-est; la sua presenza non trova alcun supporto scientifico e logico sulla sua funzione né nella pratica tecnica né tantomeno in letteratura tanto è vero che anche nella relazione a pag. 15 si nota più di una contraddizione. Infatti prima il CTP sostiene che “Quindi la presenza dell'ammasso di pietrame non può intercettare nuovi volumi d'acqua” e qualche rigo sotto afferma l'esatto contrario scrivendo “Quindi la funzione dell'ammasso di pietrame è quello di disciplinare il corso dell'acqua che comunque investirebbe la proprietà Pt_1 portandolo ordinatamente nell'opera di presa preposta ad essa” e ribadendolo ancora a pag. 16 dove scrive “l'ammasso di pietrame ha la funzione di disciplinare meglio l'andamento delle acque che comunque finirebbero nella proprietà dei signori Pt_1 proteggendo il muro di sostegno ad Est ed il palo dell'alta tensione”. La contraddizione diventa più eclatante quando a suo dire (pag. 20 della relazione) il muro ad Est, che segue invece una linea di massima pendenza, “costituisce una barriera artificiale al naturale corso delle acque e che senza esso le stesse avrebbero attraversato liberamente la proprietà per confluire nel sottostante impluvio” dove peraltro è evidente la Pt_1 presenza di un palo dell'alta tensione che gli ingegneri preposti all'elettrificazione della zona hanno collocato (foto n. 36) contraddicendo quanto con certezza affermato in relazione a pag. 20.
L'ammasso di pietrame rappresenta, inoltre, un sovraccarico permanente sul terreno posto a tergo del muro che, in quanto tale, determina anche un incremento della spinta sul muro di sostegno che oggi si presenta sotto gli occhi di tutti in condizioni di equilibrio instabile. Si registra un quadro deformativo complessivo particolarmente compromesso nell'area sottostante l'ammasso di pietrame anche se più a valle sono
23 presenti lesioni e fessure che mostrano comunque un sistema costruttivo non adeguatamente dimensionato.
Il cumulo di pietre costituisce dunque una concausa dei fenomeni di dissesto del muro.
Già nella precedente procedura si era consigliato di rimuoverlo completamente in quanto la sua presenza esclude funzioni migliorative del sistema idraulico esistente, piuttosto si ritiene che rappresenta un ostacolo al naturale deflusso di parte delle acque provenienti da monte che vengono deviate “efficacemente” verso l'opera di presa anziché seguire il naturale percorso verso l'impluvio sottostante. Si nota infatti la formazione di un solco (foto n. 35) in adiacenza al cumulo che, raccordandosi alla bocca di presa insieme al rilevato, deviano il percorso naturale dell'acqua. In tal modo si incrementano i volumi di acqua in entrata nella bocca di presa che diversamente sarebbero destinati, come già detto, ad essere raccolti più a valle. Appare chiaro il motivo per cui il signor sembra ostinarsi a mantenere tale rilevato nella sua CP_1
posizione, perchè tale ammasso, insieme alla canaletta artificiale, che corre parallela alla trazzera, intercettano le acque di monte che giungerebbero nel lembo di terreno compreso tra l'immobile e la trazzera (foto n. 37) con notevole velocità Pt_1 determinando fenomeni erosivi sul suolo e ristagno d'acqua anche all'ingresso della trazzera stessa.
L'ammasso di pietre, peraltro, costituisce una sorta di rilevato che trovandosi ad una quota maggiore rispetto al piano di calpestio della proprietà in assenza di una Pt_1
rete di protezione, rappresenta elemento di potenziale pericolo per chi si trova al di sotto.
OSSERVAZIONI DELLE PARTI ALLA BOZZA DI C.T.U.
In data 07/04/2023 la sottoscritta ha trasmesso alle parti, tramite PEC, una bozza della relazione peritale (All. 5), sulla quale i CTP potevano presentare le proprie osservazioni trasmettendole alla CTU entro i successivi 30 giorni.
In data 05/05/2023 l'Ing. , CT di parte convenuta, ha trasmesso le proprie Persona_4
osservazioni (All. 6) alla bozza di CTU;
nessuna osservazione invece è stata trasmessa da parte attrice.
RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI DI PARTE RICORRENTE
Nelle 42 pagine di osservazioni alla bozza di CTU, l'Ing. , riporta in buona Persona_4
parte quanto già scritto nelle due relazioni tecniche allegate alle memorie ex art. 18, 6°
24 Comma, N. 2, C.P.C., facendo considerazioni che la sottoscritta comunque ha tenuto in conto nell'elaborazione della bozza, ed in conclusione chiede "....di rivalutare alcuni aspetti della sua relazione di C.T.U. su cui per altro si condividono i contenuti".
Con riferimento al quesito 1, l'Ing. insiste sulla opportunità di valutare la Persona_4 regolarità urbanistica dell'immobile ai fini della controversia e di verificare le proprie risultanze sulla concessione edilizia del 10/09/1992 relativa alla pratica edilizia n.
120/90.
Non si è ritenuto necessario approfondire la questione e si ribadisce che non si è entrati nel merito delle pratiche edilizie e sismiche connesse alla realizzazione del fabbricato e dei muri di sostegno, perché ciò non è contemplato dal quesito, ma ci si è limitati a verificare la presenza dei titoli abilitativi (Concessione edilizia, Autorizzazione del
Genio Civile n. 33353 del 18/08/1992, Autorizzazione di abitabilità e agibilità del
11/04/2003 prot. n°174/03), relativi al progetto di demolizione del vecchio fabbricato e di realizzazione del nuovo, a firma di tecnici abilitati depositati e vistati sia dall'Ufficio tecnico del Comune di Sciacca che dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento.
La sottoscritta, invero, ha cercato di descrivere lo stato dei luoghi e farlo comprendere a chi legge.
Si ritiene che la risposta al quesito 1 posto dal Giudice sia completa.
Infatti, il convincimento generale maturato nel corso del sopralluogo e a tavolino dall'esame dettagliato del repertorio fotografico allegato ha indotto la sottoscritta CTU alla conclusione che la realizzazione dell'immobile di proprietà non ha Pt_1
necessitato della costruzione dei due muri di sostegno a Nord e ad Est del fabbricato perché gli stessi erano già esistenti.
Ne è stato realizzato, come già detto, uno più a valle sul lato nord.
Tale intervento non ha comportato una modifica del profilo del terreno in quanto lo stesso presentava già un taglio determinato dal muro esistente e il vecchio fabbricato si trovava già su un terrazzamento sottomesso rispetto al declivio naturale del terreno
. CP_1
Relativamente al quesito 2 è lapalissiano che prima dell'intervento dell'uomo, avvenuto in data antecedente il 1967 con l'edificazione del vecchio fabbricato rurale (oggetto di demolizione e ricostruzione) e dei due muri di sostegno lato nord e lato est, le acque
25 scorrevano verso valle liberamente attraversando il terreno dove oggi sorge l'edificio di proprietà Pt_1
Preso atto, quindi, dell'esistenza dei suddetti muri sul lato nord e sul lato est in data anteriore all'acquisizione della proprietà da parte della signora (madre Per_3
della signora , la successiva realizzazione del muro in c.a. più a valle sul lato Pt_1
nord non ha comunque alterato il deflusso della acque da monte.
Sul terzo quesito il CTP Ing. concorda perfettamente con la sottoscritta. Persona_4
Riguardo il quesito 4, la questione relativa all'ammasso di pietrame appare chiara.
Il cumulo di pietre localizzato in corrispondenza dello spigolo Nord-Est non è nato dal nulla, ma è stato collocato appositamente dal sign. . Dunque le considerazioni CP_1
fatte dal CTP in merito al fatto che se i muri fossero stati realizzati più a valle si troverebbero lontani dall'ammasso di pietre appare illogico.
L'ammasso è stato collocato per ridurre l'azione di ruscellamento dell'acqua nel lembo di terreno a valle deviandolo verso la presa e la foto n°1 del par.
7.3 a pag. 33 delle osservazioni mostra con estrema chiarezza come l'acqua curvi in prossimitá dell'ammasso.
Riguardo alla presa, inoltre, la sottoscritta non ha mai messo in dubbio che questa non fosse libera da erba e fango ma ha ribadito che è il canale di convogliamento delle acque a tergo del muro di sostegno in c.a. (lato nord) ad essere totalmente ricoperto da terreno e vegetazione spontanea.
In merito alla questione della manutenzione della canaletta ritengo di fare solo alcune precisazioni:
la sottoscritta durante l'esperimento del tentativo di conciliazione nel procedimento n. 767/2018 R.G., al fine di una risoluzione bonaria, ha proposto delle soluzioni che non sono mai state prese in considerazione dal Sign. e di questo, evidentemente, il CP_1
CTP non è a conoscenza;
le proposte erano finalizzate a contribuire alle spese per la pulizia della canaletta al
50% (anche per le manutenzioni successive);
tali proposte non sono mai state prese in considerazione dal che anzi ha CP_1 sempre negato l'accesso al proprio fondo alla signora impedendole di procedere Pt_1
alla pulizia della canaletta stessa.
26 Per il resto delle osservazioni si conferma quanto già riportato nella prima parte della relazione di CTU che ha costituito la bozza. “.
Dall'attività istruttoria e dalla perizia svolta è emerso che la domanda di parte attrice vada accolta, tenendo anche conto dell'assoluta mancanza di volontà della parte resistente di addivenire ad una soluzione conciliativa.
Si ritiene di accogliere la domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c. per non aver posto in essere tutti quegli adempimenti tali da impedire di arrecare danni al proprietario del fondo posto a valle nel rispetto del neminem laedere e per l'effetto va Controparte_1
condannato a provvedere alla pulizia del canale drenante, mal funzionante ovvero, in alternativa, al pagamento della somma di €. 192,40 così come stabilito dal CTU, per l'asportazione di tutto il materiale presente nel suddetto canale e a provvedere alla rimozione dell'ammasso di pietrame collocato, nel corso degli ultimi anni, nel lato est del muro di confine ovvero, in alternativa, al pagamento della somma di €. 920,00 così come stabilito dal CTU per i suddetti lavori, alla demolizione ed alla ricostruzione del muro di confine lato Est e della relativa canaletta ovvero, in alternativa, al pagamento della somma di €. 5.054,58 (comprensivi di trasporto a discarica) così come stabilito dal
CTU per la demolizione e della somma necessaria alla ricostruzione ed alle spese tecniche per l'approvazione degli Uffici preposti quantificato presuntivamente in €
1.000,00, nonché al ripristino del normale scorrimento delle acque mediante la rimozione dei solchi nel proprio terreno.
Tenuto conto del comportamento processuale va condannato a Controparte_1 rifondere a le spese dell'ATP come liquidate dal Presidente del Tribunale, Parte_1 pari ad € 1.144,50, nonché alle spese della CTU svolta in tale sede liquidate con separato decreto.
Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della causa e del comportamento processuale, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
514/2020, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
- Accoglie da domanda e per l'effetto condanna a provvedere Controparte_1 alla pulizia del canale drenante, ovvero, in alternativa, al pagamento della somma di €.
192,40, per l'asportazione di tutto il materiale presente nel suddetto canale e a
27 provvedere alla rimozione dell'ammasso di pietrame collocato, nel corso degli ultimi anni, nel lato est del muro di confine ovvero, in alternativa, al pagamento della somma di €. 920,00 così come stabilito dal CTU per i suddetti lavori, alla demolizione ed alla ricostruzione del muro di confine lato Est e della relativa canaletta ovvero, in alternativa, al pagamento della somma di €. 5.054,58 (comprensivi di trasporto a discarica) così come stabilito dal CTU per la demolizione e della somma necessaria alla ricostruzione ed alle spese tecniche per l'approvazione degli Uffici preposti quantificato presuntivamente in € 1.000,00, nonché al ripristino del normale scorrimento delle acque mediante la rimozione dei solchi nel proprio terreno.
- Condanna al pagamento dell'importo di € 1.144,50, quale Controparte_1 onorari e spese liquidate all'Ing. A. in sede di ATP;
CP_2
- condanna a rifondere a le spese processuali da Controparte_1 Parte_1 questi sostenute che liquida in complessivi € 5.682,00, di cui € 682,00 per spese vive, oltre accessori di legge.
- condanna alle spese di CTU, come liquidate con separato Controparte_1
decreto.
Così deciso a Sciacca, 11 luglio 2024
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
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