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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/04/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…1165 /2018 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1165/2018 R.G.,
promossa da (c.f. e
Parte_1 C.F._1
(c.f. ),
Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avv. Cinzia Cellerino e l'avv. Laura Deri;
PARTI ATTRICI
contro
OGGETTO:
(c.f. ), con l'avv. RESPONSABILITA CP_1 C.F._3
PROFESSIONALE Serena Galletti e Maria Agostini;
(p.iva Controparte_2
) con l'avv. Alessio Coli e l'avv. Luca Cei;
P.IVA_1
), con Parte_3 CodiceFiscale_4
l'avv. Maria Grazia Spagnolo, l'avv. Sabino Laudadio e l'avv. Maria Laura Rita Laudadio;
(c.f. con Parte_4 C.F._5
l'avv. Antonio Ficarra;
PARTI CONVENUTE
(già Controparte_3 Controparte_4
con l'avv. Marco Bilenchi;
[...] già (p.iva CP_5 Controparte_6
) con l'avv. Sara Gonnelli;
P.IVA_2 TERZE CHIAMATE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
24/11/2024 con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 13/1/2025, che devono intendersi qui richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 12/3/2018 gli attori e , in proprio e nella Parte_1 Parte_2 qualità di genitori dei quattro figli, citavano in giudizio i dottori , e CP_1 Parte_3 Parte_4
insieme all
[...] Controparte_7
per i danni derivanti dalla mancata diagnosi di
[...] malformazioni del feto da parte del medico specialista prima della nascita.
A sostegno della domanda, hanno allegato quanto segue.
Nel corso del 2015 iniziava un Parte_2 percorso di gravidanza, per i quale veniva seguita dal dott.
, in qualità di ginecologo, a partire dal CP_1
5/5/2015. Su indicazione dello specialista, l'odierna ricorrente effettuava numerosi esami ematochimici, delle urine e urologici, nonché numerose ecografie uterine, che non registravano alcuna anomalia.
In data 12/6/2015, la gestante si sottoponeva al test combinato (Bi-test) presso la dott.ssa Parte_3
, con esito di probabilità 1:2584 (rischio molto
[...]
2 basso) circa la trisomia 21 (doc. 2 citazione). In data
11/8/2015 eseguiva un'ecografia morfologica presso la dott.ssa per mezzo della quale non Parte_4 venivano riscontrate anomalie nel feto.
Al momento della nascita, in data 6/12/2015, Per_1
veniva ricoverato d'urgenza per gravi problemi
[...] cardiaci dovuti a cardiopatia grave, diagnosticata insieme ad ipotiroidismo e sindrome relativa alla trisomia 21. Il neonato veniva sottoposto a numerosi interventi chirurgici presso l'Ospedale del Cuore di Massa (doc. 14 citazione).
Il consulente medico legale incaricato dalle parti attrici rinveniva, in capo ai medici che avevano avuto in cura la gestante, il compimento di errori riconducibili a negligenza nell'esecuzione degli esami diagnostici, tale da aver pregiudicato il diritto della gestante ad essere informata al fine di poter scegliere se interrompere la gravidanza, con particolare riferimento alla presenza della grave patologia cardiaca.
In conseguenza di tali eventi non previsti, i coniugi e i figli minori si sottoponevano ad un lungo e Pt_1 gravoso percorso di psicoterapia (doc. 17 citazione), per effetto dell'impatto traumatico che la diagnosi tardiva aveva sulla famiglia, che assisteva ad un radicale mutamento delle abitudini di vita di ogni componente.
Le odierne parti attrici presentavano ricorso, pertanto, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal figlio minore
, per le gravi malformazioni congenite di cui Persona_1
i genitori non erano stati tempestivamente informati, e per i danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale,
3 patiti dalla famiglia tutta, per un valore complessivo di euro 2.500.000,00. A tale valutazione si aggiunge la richiesta di costituire una rendita vitalizia in favore del minore, per la perdita totale della capacità lavorativa, pari al triplo della pensione sociale.
Le parti convenute persone fisiche si sono costituite deducendo lo svolgimento del proprio incarico con diligenza e perizia.
Il dott. , specialista in ginecologia, ha CP_1 allegato l'assunzione dell'incarico di monitoraggio dello stato della gestante, dal quale esulano gli accertamenti diagnostici eseguiti presso altri professionisti. In particolare, allega lo specialista la prescrizione di esami diagnostici specifici, puntualmente disattesa dalla gestante, che non rispettava le indicazioni fornite sui tempi per effettuare gli screening neonatali prescritti.
Informata dal in merito all'opportunità di CP_1 sottoporsi a specifici test diagnostici (tipo amniocentesi), la ricorrente dichiarava espressamente di non voler effettuare esami diversi dal test combinato, se non a fronte di un'indicazione altamente prognostica di anomalie. Lo specialista si limitava, pertanto, a confermare tramite ecografia transvaginale la presenza del feto vivo e vitale. Dal momento che il test combinato dava esito negativo, la gestante non si sottoponeva ad esami diagnostici, benché informata dal proprio ginecologo.
La specialista dott.ssa si è Parte_3 costituita deducendo di aver eseguito in data 12/6/2015 il test di screening Bi-Test (all'età gestazionale 12 settimane
4 + 6 giorni) secondo i parametri previsti dalle linee guida, previa informazione della gestante in merito alla accuratezza diagnostica del test e acquisizione del consenso in forma scritta.
La convenuta chiedeva inoltre la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice Controparte_8 in forza della polizza sottoscritta e in corso di validità al momento dei fatti contestati (doc. 2 costituzione
[...]
). Pt_3
La specialista dott.ssa deduceva di aver Parte_4 effettuato l'ecografia morfologica in data 11/8/2015
(21esima settimana di gestazione) nell'interesse della ricorrente. Dall'esame non venivano rilevate anomalie e la specialista refertava visualizzazione limitata. Morfologia fetale indagabile per l'epoca regolare. Parametri biometrici pari all'epoca di amenorrea. Si richiede ecocardiografia fetale.
La convenuta chiamava in causa la propria compagnia assicuratrice, la società (già CP_5 [...]
), al fine di essere tenuta indenne da CP_6 eventuali addebiti di responsabilità.
L si è Controparte_7 costituita deducendo il corretto adempimento, da parte degli specialisti, degli obblighi informativi nei confronti della gestante sia con riferimento al test combinato che alla ecografia di screening del terzo trimestre.
Le compagnie assicuratrici terze chiamate in causa si sono costituite contestando la domanda attorea in fatto e in diritto.
In particolare, la società ha Controparte_9
5 eccepito l'operatività a secondo rischio della polizza invocata dal dott. , per effetto della coesistenza di CP_1 un'altra polizza assicurativa, stipulata dello specialista con
Lloyd's Italia Ass.ni. Nell'ipotesi in cui le due polizze fossero di pari grado, la terza chiamata ha chiesto la ripartizione dell'esborso relativo alla copertura assicurativa nella misura della metà con l'altra compagnia assicuratrice, a fronte di un massimale pari a
1.000.000,00.
La società eccepiva il difetto di CP_5 legittimazione attiva in capo ai ricorrenti, in assenza di solidarietà dal lato attivo, nonché la delimitazione della sfera obbligatoria dell'assicuratore chiamato in manleva, in funzione delle clausole del contratto di assicurazione.
Il procedimento è stato istruito mediante le produzioni documentali delle parti e la consulenza tecnica d'ufficio.
Preliminarmente e in punto di diritto, occorre ricordare che la natura della responsabilità della struttura sanitaria, in conformità a quanto disposto dalla legge cd.
Gelli (l. n. 24/2017) e agli orientamenti Pt_5 giurisprudenziali da questa recepiti, è di tipo contrattuale.
E invero, trova la sua fonte nel contratto atipico di spedalità che si perfeziona sulla base dell'accettazione del paziente presso la struttura ospedaliera, che assume – insieme all'obbligazione di cura e accertamento diagnostico – il preciso obbligo di salvaguardia e tutela del paziente nel corso della degenza presso di essa (cfr. ex multis Cass. n. 10832/2010, Cass. n. 22818/2021). La fattispecie per cui è causa deve, pertanto, sussumersi
6 nella responsabilità contrattuale da inadempimento ex art. 1218 c.c.
Per quanto attiene al caso in esame, in relazione alla responsabilità del medico specialista per i danni cagionati durante la gravidanza, si distinguono due ipotesi: la lesione del diritto della gestante a una procreazione cosciente e responsabile e la lesione del diritto alla salute del nascituro.
Il danno derivante dalla mancata diagnosi di malformazioni ed altre anomalie del feto, da parte del medico specialista, lede esclusivamente il diritto della donna ad autodeterminarsi in ordine alla possibilità di proseguire la gravidanza o meno.
Per configurare tale ipotesi di danno è necessario che sussistano i presupposti previsti dalla legge 22 maggio
1978, n. 194 per esercitare il diritto di interrompere la gravidanza entro novanta giorni dal concepimento, là dove il parto o la maternità comporti un serio pericolo per le condizioni fisiche o psichiche della donna. Nel caso in cui siano decorsi i novanta giorni, l'art. 6 l. 194/1978 subordina l'esercizio del diritto di interrompere la gravidanza alla ricorrenza di un grave pericolo per la salute della donna o alla presenza di malformazioni nel feto, salvo il caso in cui si riscontri la possibilità di una vita autonoma dello stesso, circostanza che preclude la facoltà della donna di abortire.
Per quanto attiene alla diversa ipotesi di danno alla salute del nascituro, questo si configura soltanto là dove la condotta del sanitario durante la gravidanza cagioni direttamente una lesione al feto. Il nascituro, infatti,
7 acquista la capacità giuridica al momento della nascita e, con essa, il diritto al risarcimento del danno alla salute derivante dalla condotta del sanitario.
Tale ultima ipotesi di danno non si rinviene nel caso in cui il nascituro riporti una malattia congenita che, in quanto tale, non dipenda dalla condotta del sanitario.
Pertanto, occorre precisare che l'omessa diagnosi di una malattia congenita può pregiudicare soltanto l'autodeterminazione della donna in ordine all'esercizio del diritto di abortire e mai determinare un danno biologico in capo al nascituro.
Il nostro ordinamento non riconosce, infatti, “un diritto a non nascere, se non sano”. A tale ipotesi di danno
è impossibile ricondurre un danno-evento e un danno- conseguenza meritevole di tutela risarcitoria.
In particolare, a fronte di una malformazione congenita, non diagnosticata in tempo per esercitare il diritto di interrompere la gravidanza, il nascituro non subisce un danno ingiusto, giuridicamente rilevante. L'alternativa possibile, ossia l'interruzione della gestazione, esclude la vita del nascituro e, con essa, qualsiasi diritto e la sua titolarità in capo al nato. A ciò si aggiunga che le conseguenze derivanti da una lesione al preteso “diritto di non nascere” non possono essere calcolate, dal momento che la vita rappresenta in ogni caso qualcosa di più rispetto alla mancanza della vita stessa.
Pertanto, il nascituro affetto da malattia congenita, rispetto alla quale sia stata omessa la diagnosi durante la gravidanza, non può lamentare il mancato esercizio, da parte della madre, del diritto di abortire. Né può
8 lamentare un danno diretto derivante dalla condotta del sanitario, giacché la malformazione è congenita e non provocata dallo specialista.
Le conclusioni appena esposte trovano fondamento nella più consolidata e condivisibile giurisprudenza costituzionale e della Corte di Cassazione (ex plurimis C.
Cost. 27/1975; Cass. Sezioni Unite 22 dicembre 2015, n.
25767; Cass. 653/2021; Cass. n. 27528/2013; Cass. n.
9700/2011).
Tali premesse in diritto trovano applicazione nel caso di specie, dove pacifica è la diagnosi di trisomia 21, ipotiroidismo e cardiopatia grave, di cui è affetto il figlio degli odierni ricorrenti. Si tratta di patologie congenite, che in alcun modo si possono ascrivere alla condotta del sanitario. Pertanto, il caso in esame deve essere correttamente inquadrato nell'ambito del danno da omessa diagnosi durante la gravidanza, dal quale può derivare soltanto un danno alla libera determinazione della donna in ordine all'interruzione della gestazione.
In forza del rapporto, di tipo contrattuale, tra il medico specialista e la gestante, quest'ultima è destinataria di una prestazione principale, che include l'obbligo di essere informata sulle condizioni del feto, in modo da poter ricorrere, qualora intenda farlo, all'interruzione volontaria di gravidanza prevista dall'art. 6
l. 194/1978. Il coniuge, padre del nascituro, e i fratelli sono invece destinatari di una prestazione secondaria e c.d. “di protezione”. Tale prestazione discende direttamente dall'obbligo generale di buona fede e correttezza nell'adempimento delle obbligazioni (art. 1175
9 c.c.) e differisce dalla prestazione principale del sanitario, ordinata dal generale obbligo di diligenza (art. 1176 c.c.).
Il padre e i fratelli del nascituro, soggetti terzi rispetto al rapporto tra gestante e specialista, possono lamentare i danni derivanti dall'inadempimento del medico che ometta di diagnosticare le malformazioni congenite del feto e, di fatto, impedisca l'interruzione della gravidanza.
Il pregiudizio non patrimoniale per la lesione del diritto all'autodeterminazione del genitore consiste nel radicale cambiamento delle abitudini di vita e nello sconvolgimento dell'esistenza dei componenti il nucleo familiare, i quali non avevano consapevolezza dell'infermità del nascituro.
La responsabilità del medico specialista, in questo caso, è un'ipotesi di responsabilità omissiva che fonda l'accertamento del nesso di causalità materiale, tra la condotta del medico e la lesione, sulla base di un giudizio controfattuale. Pertanto, occorre accertare se la lesione al diritto tutelato non si sarebbe verificata nel caso in cui il sanitario avesse posto in essere la condotta richiesta.
Nel caso di specie, occorre stabilire se, qualora i medici specialisti avessero correttamente individuato le malformazioni congenite del nascituro, la gestante avrebbe potuto interrompere la gravidanza per grave pregiudizio alle proprie condizioni fisiche o psichiche, alla luce dei presupposti previsti dall'art. 6 l. 194/1978.
Tanto premesso in punto di diritto, la domanda è infondata e non merita accoglimento.
Difetta, infatti, sia il nesso di derivazione causale fra le condotte, anche omissive, dei sanitari e l'evento, perché
10 difetta la astratta configurabilità di una condotta alternativa lecita (fra l'altro perché la gestante non avrebbe comunque avuto la possibilità di abortire, come più avanti si chiarirà), sia l'inadempimento, non potendosi soggettivamente qualificare come colposa la condotta dei sanitari coinvolti.
Quanto all'accertamento del nesso di causalità tra la condotta omissiva del sanitario e il preteso danno alla libertà di autodeterminazione della gestante, occorre considerare le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, esente da censure di logicità e congruenza.
Il consulente, in via preliminare, osserva correttamente che la scelta di sottoporsi o meno ad un esame di screening o diagnostico appartiene soltanto alla donna, mentre il ginecologo è tenuto a garantire alla gestante una serena, chiara, completa e comprensibile informazione (p. 47 consulenza).
Con riguardo ai profili di responsabilità dei professionisti, occorre valutare le singole prestazioni di cura e diagnosi, nonché l'assolvimento dell'onere di informazione con riguardo agli esami svolti, analizzati singolarmente.
L'esame di screening combinato (Bi-test) eseguito presso la dott.ssa , è corredato da un Parte_3 modulo di consenso informato, sottoscritto dall'odierna ricorrente, nel quale è riportato espressamente che il test fornisce una valutazione percentuale del rischio, correggendo il rischio della sola età materna, ma non fornisce indicazioni diagnostiche. Il test combinato, quindi, non indica se il feto è affetto o non è affetto da Sindrome
11 di Down, ma fornisce solo un calcolo delle probabilità (p.
49).
La scelta del test combinato in luogo di un test diagnostico, maggiormente affidabile, deriva da una libera scelta della gestante. Ne sono prova la sottoscrizione del consenso informato, da parte di una persona dotata di un buon livello culturale (in quanto insegnante) e l'esito del test combinato, correttamente eseguito, che ha riportato una probabilità molto bassa di anomalie cromosomiche.
Non si rinvengono, pertanto, lesioni del diritto all'autodeterminazione della donna, correttamente informata sull'efficacia degli strumenti di screening utilizzati e determinatasi a non interrompere la gravidanza.
Per quanto attiene al consenso informato della paziente in relazione agli accertamenti effettuati nel secondo trimestre, occorrono due ordini di considerazioni.
Da una parte, l'ecografia morfologica, eseguita dalla dott.ssa presentava di per sé un grado di Parte_4 sensibilità statistica ridotta rispetto alle malformazioni cardiovascolari. A ciò si aggiunga che la specialista ha consigliato alla gestante di effettuare un accertamento di terzo livello, in ragione della ridotta visibilità riscontrata durante l'ecografia. Risulta pertanto evidente che la mancanza di ulteriori test diagnostici è riconducibile ad una scelta consapevole della gestante.
Nel dettaglio, osserva il consulente nominato d'ufficio che un esame di screening non ha un'affidabilità diagnostica assoluta, potendosi osservare falsi positivi
(sospetto di malformazione con feto invece normale) e
12 falsi negativi (mancata individuazione di una malformazione fetale) (p. 52). Inoltre, la sensibilità dello screening ecografico è particolarmente ridotta in relazione alle malformazioni dell'apparato cardiovascolare (p. 55).
Nel caso in esame, l'esito dell'ecografia morfologica presenta un errore diagnostico del medico specialista, che ha riportato la visualizzazione delle quattro camere ventricolari senza evidenziare alcuna malformazione (doc.
5 costituzione). Allo stesso tempo, tuttavia, la dott.ssa raccomandava l'esecuzione di un test di terzo Parte_4 livello per accertare le condizioni cardiovascolari del nascituro.
Pertanto, è plausibile che la visualizzazione delle camere ventricolari non fosse in realtà completa e che lo specialista abbia errato, per imperizia, nel ritenerle visualizzate e nel riportarle come tali all'esito dell'esame diagnostico.
Tuttavia, in relazione alla libertà di autodeterminazione della gestante, della cui lesione è causa, la condotta del sanitario va esente da censure. La dott.ssa pur errando nel riportare la Parte_4 visualizzazione delle camere cardiache, ha prescritto alla gestante un test di terzo livello, l'ecografia fetale, che avrebbe dato con certezza la diagnosi delle condizioni cardiovascolari del nascituro.
La mancata diagnosi delle condizioni delle camere cardiache può essere inoltre conseguenza delle particolari condizioni della paziente. Osserva il consulente d'ufficio che risulta altamente probabile che il cospicuo spessore della parete addominale della paziente, che a termine di
13 gravidanza pesava 92 Kg, abbia determinato la
“visualizzazione limitata”, riportata dalla Dott.ssa Parte_4 nelle conclusioni del referto ecografico, che ha determinato una ridotta visualizzazione delle 4 camere cardiache e la mancata visualizzazione degli efflussi di destra e di sinistra (p. 54).
A fronte della ridotta visibilità, la dott.ssa Parte_4 ha richiesto l'esecuzione di un'ecocardiografia fetale, esame di terzo livello diagnostico che riporta una sensibilità pari al 90% nella diagnosi delle malformazioni cardiache (p.55). Tuttavia, l'odierna ricorrente ha ritenuto di non effettuare l'esame diagnostico raccomandato dalla specialista, così precludendosi autonomamente e in modo consapevole una diagnosi raccomandata e certa sullo stato di salute del nascituro.
D'altra parte, si tratta di accertamenti effettuati a partire dalla 21° settimana di gestazione, quando ormai erano venuti meno i presupposti per interrompere la gravidanza ex art. 6 l. 194/1978.
Sul punto, è decisiva la conclusione della consulenza tecnica in relazione alla possibilità di proseguire la gravidanza anche a fronte di una diagnosi esaustiva delle condizioni del feto: anche se fosse stata fatta una ecocardiografia fetale, che con elevata probabilità pur avrebbe consentito di diagnosticare la cardiopatia con possibile successiva diagnosi cito-genetica, tramite amniocentesi, di Sindrome di Down, non ci sarebbero state variazioni nella gestione clinica della gravidanza e del parto. Infatti, in Italia se il feto ha possibilità di sopravvivenza (considerata possibile dopo la 22a e 6 gg.
14 di gravidanza), non c'è possibilità di interrompere la gravidanza (p. 56).
Per quanto attiene alla condotta tenuta nel complesso dal medico ginecologo che aveva in cura l'odierna ricorrente, la cura della gestazione ha avuto luogo nel rispetto delle linee guida e non risulta leso il diritto all'autodeterminazione della gestante in relazione alla gravidanza.
In particolare, come emerge dal puntuale contraddittorio tra i consulenti di parte e d'ufficio, la paziente si è dimostrata poco propensa ad effettuare una diagnosi invasiva. La volontà della Sig.ra era Pt_2 rafforzata dal comportamento tenuto in occasione delle precedenti gravidanze, l'ultima un anno prima dell'attuale, nel corso delle quali non aveva effettuato alcun test diagnostico e neanche il test combinato (p.61).
Con riguardo all'esame combinato (Bi-test), l'esito tranquillizzante di 1:2584 probabilità di trisomia 21, al di sotto della soglia di rischio (1:250) oltre la quale proporre test invasivi, esclude che vi fosse un obbligo in capo al ginecologo di prescrivere ulteriori indagini, sia pur alla luce della consapevolezza, da parte della gestante, della natura non diagnostica ma meramente statistica dell'esame.
Sul punto, si può concludere che l'informativa è stata data più volte ed è quindi difficile pensare che la paziente, persona tra l'altro di buono e adeguato livello culturale, non abbia mai sufficientemente compreso le informazioni che le venivano date (p.64).
Si osserva inoltre, quanto alla gestione delle
15 anomalie connesse alla crescita del feto (ritardo di crescita fetale e oligoidramnios) e rilevate durante la visita del
30.11.2015 (36 settimane e 6 giorni), che il dott. CP_1 correttamente prescriveva il ricovero presso la struttura ospedaliera per gestire con più accuratezza il parto.
Quanto alla gestione della cardiopatia in sede di parto, la preventiva diagnosi non avrebbe pregiudicato il complessivo quadro clinico: un'eventuale diagnosi di
“Canale atrio-ventricolare completo” in tale occasione non avrebbe influito sulla gestione delle successive settimane di gravidanza perché si tratta di una cardiopatia che non richiede il parto in una struttura dotata di un Reparto di
Cardiochirurgia, in quanto non presenta rischi alla nascita e perché non richiede l'anticipazione del parto (p.65)
Da ultimo, è appena il caso di precisare che le alterazioni psico-fisiche riscontrate nella famiglia degli odierni ricorrenti, sia pure diretta conseguenza delle sofferenze patite dal minore , non sono riconducibili Per_1 in alcun modo a malpractice sanitaria. I sanitari che hanno avuto in cura hanno effettuato tutti gli Parte_2 accertamenti indicati secondo le linee guida accreditate dell'epoca, chiedendo anche ulteriori esami di approfondimento quando lo screening non appariva soddisfacente (p. 59), lasciando così impregiudicato il diritto della gestante ad un'autodeterminazione piena e consapevole sulla propria gravidanza.
Devono essere compensate, tenuto conto dell'estrema peculiarità della vicenda in fatto, che hanno condotto anche all'ammissione ed espletamento dell'istruttoria orale e della c.t.u., le spese di lite.
16 Parimenti, le spese di c.t.u., già liquidate in atti, devono essere poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta la domanda di parte attrice perché infondata;
pone le spese di c.t.u. già liquidate in atti definitivamente a carico di tutte le parti in causa;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Pisa, il 15/4/2025
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
17
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…1165 /2018 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1165/2018 R.G.,
promossa da (c.f. e
Parte_1 C.F._1
(c.f. ),
Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avv. Cinzia Cellerino e l'avv. Laura Deri;
PARTI ATTRICI
contro
OGGETTO:
(c.f. ), con l'avv. RESPONSABILITA CP_1 C.F._3
PROFESSIONALE Serena Galletti e Maria Agostini;
(p.iva Controparte_2
) con l'avv. Alessio Coli e l'avv. Luca Cei;
P.IVA_1
), con Parte_3 CodiceFiscale_4
l'avv. Maria Grazia Spagnolo, l'avv. Sabino Laudadio e l'avv. Maria Laura Rita Laudadio;
(c.f. con Parte_4 C.F._5
l'avv. Antonio Ficarra;
PARTI CONVENUTE
(già Controparte_3 Controparte_4
con l'avv. Marco Bilenchi;
[...] già (p.iva CP_5 Controparte_6
) con l'avv. Sara Gonnelli;
P.IVA_2 TERZE CHIAMATE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
24/11/2024 con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 13/1/2025, che devono intendersi qui richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 12/3/2018 gli attori e , in proprio e nella Parte_1 Parte_2 qualità di genitori dei quattro figli, citavano in giudizio i dottori , e CP_1 Parte_3 Parte_4
insieme all
[...] Controparte_7
per i danni derivanti dalla mancata diagnosi di
[...] malformazioni del feto da parte del medico specialista prima della nascita.
A sostegno della domanda, hanno allegato quanto segue.
Nel corso del 2015 iniziava un Parte_2 percorso di gravidanza, per i quale veniva seguita dal dott.
, in qualità di ginecologo, a partire dal CP_1
5/5/2015. Su indicazione dello specialista, l'odierna ricorrente effettuava numerosi esami ematochimici, delle urine e urologici, nonché numerose ecografie uterine, che non registravano alcuna anomalia.
In data 12/6/2015, la gestante si sottoponeva al test combinato (Bi-test) presso la dott.ssa Parte_3
, con esito di probabilità 1:2584 (rischio molto
[...]
2 basso) circa la trisomia 21 (doc. 2 citazione). In data
11/8/2015 eseguiva un'ecografia morfologica presso la dott.ssa per mezzo della quale non Parte_4 venivano riscontrate anomalie nel feto.
Al momento della nascita, in data 6/12/2015, Per_1
veniva ricoverato d'urgenza per gravi problemi
[...] cardiaci dovuti a cardiopatia grave, diagnosticata insieme ad ipotiroidismo e sindrome relativa alla trisomia 21. Il neonato veniva sottoposto a numerosi interventi chirurgici presso l'Ospedale del Cuore di Massa (doc. 14 citazione).
Il consulente medico legale incaricato dalle parti attrici rinveniva, in capo ai medici che avevano avuto in cura la gestante, il compimento di errori riconducibili a negligenza nell'esecuzione degli esami diagnostici, tale da aver pregiudicato il diritto della gestante ad essere informata al fine di poter scegliere se interrompere la gravidanza, con particolare riferimento alla presenza della grave patologia cardiaca.
In conseguenza di tali eventi non previsti, i coniugi e i figli minori si sottoponevano ad un lungo e Pt_1 gravoso percorso di psicoterapia (doc. 17 citazione), per effetto dell'impatto traumatico che la diagnosi tardiva aveva sulla famiglia, che assisteva ad un radicale mutamento delle abitudini di vita di ogni componente.
Le odierne parti attrici presentavano ricorso, pertanto, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal figlio minore
, per le gravi malformazioni congenite di cui Persona_1
i genitori non erano stati tempestivamente informati, e per i danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale,
3 patiti dalla famiglia tutta, per un valore complessivo di euro 2.500.000,00. A tale valutazione si aggiunge la richiesta di costituire una rendita vitalizia in favore del minore, per la perdita totale della capacità lavorativa, pari al triplo della pensione sociale.
Le parti convenute persone fisiche si sono costituite deducendo lo svolgimento del proprio incarico con diligenza e perizia.
Il dott. , specialista in ginecologia, ha CP_1 allegato l'assunzione dell'incarico di monitoraggio dello stato della gestante, dal quale esulano gli accertamenti diagnostici eseguiti presso altri professionisti. In particolare, allega lo specialista la prescrizione di esami diagnostici specifici, puntualmente disattesa dalla gestante, che non rispettava le indicazioni fornite sui tempi per effettuare gli screening neonatali prescritti.
Informata dal in merito all'opportunità di CP_1 sottoporsi a specifici test diagnostici (tipo amniocentesi), la ricorrente dichiarava espressamente di non voler effettuare esami diversi dal test combinato, se non a fronte di un'indicazione altamente prognostica di anomalie. Lo specialista si limitava, pertanto, a confermare tramite ecografia transvaginale la presenza del feto vivo e vitale. Dal momento che il test combinato dava esito negativo, la gestante non si sottoponeva ad esami diagnostici, benché informata dal proprio ginecologo.
La specialista dott.ssa si è Parte_3 costituita deducendo di aver eseguito in data 12/6/2015 il test di screening Bi-Test (all'età gestazionale 12 settimane
4 + 6 giorni) secondo i parametri previsti dalle linee guida, previa informazione della gestante in merito alla accuratezza diagnostica del test e acquisizione del consenso in forma scritta.
La convenuta chiedeva inoltre la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice Controparte_8 in forza della polizza sottoscritta e in corso di validità al momento dei fatti contestati (doc. 2 costituzione
[...]
). Pt_3
La specialista dott.ssa deduceva di aver Parte_4 effettuato l'ecografia morfologica in data 11/8/2015
(21esima settimana di gestazione) nell'interesse della ricorrente. Dall'esame non venivano rilevate anomalie e la specialista refertava visualizzazione limitata. Morfologia fetale indagabile per l'epoca regolare. Parametri biometrici pari all'epoca di amenorrea. Si richiede ecocardiografia fetale.
La convenuta chiamava in causa la propria compagnia assicuratrice, la società (già CP_5 [...]
), al fine di essere tenuta indenne da CP_6 eventuali addebiti di responsabilità.
L si è Controparte_7 costituita deducendo il corretto adempimento, da parte degli specialisti, degli obblighi informativi nei confronti della gestante sia con riferimento al test combinato che alla ecografia di screening del terzo trimestre.
Le compagnie assicuratrici terze chiamate in causa si sono costituite contestando la domanda attorea in fatto e in diritto.
In particolare, la società ha Controparte_9
5 eccepito l'operatività a secondo rischio della polizza invocata dal dott. , per effetto della coesistenza di CP_1 un'altra polizza assicurativa, stipulata dello specialista con
Lloyd's Italia Ass.ni. Nell'ipotesi in cui le due polizze fossero di pari grado, la terza chiamata ha chiesto la ripartizione dell'esborso relativo alla copertura assicurativa nella misura della metà con l'altra compagnia assicuratrice, a fronte di un massimale pari a
1.000.000,00.
La società eccepiva il difetto di CP_5 legittimazione attiva in capo ai ricorrenti, in assenza di solidarietà dal lato attivo, nonché la delimitazione della sfera obbligatoria dell'assicuratore chiamato in manleva, in funzione delle clausole del contratto di assicurazione.
Il procedimento è stato istruito mediante le produzioni documentali delle parti e la consulenza tecnica d'ufficio.
Preliminarmente e in punto di diritto, occorre ricordare che la natura della responsabilità della struttura sanitaria, in conformità a quanto disposto dalla legge cd.
Gelli (l. n. 24/2017) e agli orientamenti Pt_5 giurisprudenziali da questa recepiti, è di tipo contrattuale.
E invero, trova la sua fonte nel contratto atipico di spedalità che si perfeziona sulla base dell'accettazione del paziente presso la struttura ospedaliera, che assume – insieme all'obbligazione di cura e accertamento diagnostico – il preciso obbligo di salvaguardia e tutela del paziente nel corso della degenza presso di essa (cfr. ex multis Cass. n. 10832/2010, Cass. n. 22818/2021). La fattispecie per cui è causa deve, pertanto, sussumersi
6 nella responsabilità contrattuale da inadempimento ex art. 1218 c.c.
Per quanto attiene al caso in esame, in relazione alla responsabilità del medico specialista per i danni cagionati durante la gravidanza, si distinguono due ipotesi: la lesione del diritto della gestante a una procreazione cosciente e responsabile e la lesione del diritto alla salute del nascituro.
Il danno derivante dalla mancata diagnosi di malformazioni ed altre anomalie del feto, da parte del medico specialista, lede esclusivamente il diritto della donna ad autodeterminarsi in ordine alla possibilità di proseguire la gravidanza o meno.
Per configurare tale ipotesi di danno è necessario che sussistano i presupposti previsti dalla legge 22 maggio
1978, n. 194 per esercitare il diritto di interrompere la gravidanza entro novanta giorni dal concepimento, là dove il parto o la maternità comporti un serio pericolo per le condizioni fisiche o psichiche della donna. Nel caso in cui siano decorsi i novanta giorni, l'art. 6 l. 194/1978 subordina l'esercizio del diritto di interrompere la gravidanza alla ricorrenza di un grave pericolo per la salute della donna o alla presenza di malformazioni nel feto, salvo il caso in cui si riscontri la possibilità di una vita autonoma dello stesso, circostanza che preclude la facoltà della donna di abortire.
Per quanto attiene alla diversa ipotesi di danno alla salute del nascituro, questo si configura soltanto là dove la condotta del sanitario durante la gravidanza cagioni direttamente una lesione al feto. Il nascituro, infatti,
7 acquista la capacità giuridica al momento della nascita e, con essa, il diritto al risarcimento del danno alla salute derivante dalla condotta del sanitario.
Tale ultima ipotesi di danno non si rinviene nel caso in cui il nascituro riporti una malattia congenita che, in quanto tale, non dipenda dalla condotta del sanitario.
Pertanto, occorre precisare che l'omessa diagnosi di una malattia congenita può pregiudicare soltanto l'autodeterminazione della donna in ordine all'esercizio del diritto di abortire e mai determinare un danno biologico in capo al nascituro.
Il nostro ordinamento non riconosce, infatti, “un diritto a non nascere, se non sano”. A tale ipotesi di danno
è impossibile ricondurre un danno-evento e un danno- conseguenza meritevole di tutela risarcitoria.
In particolare, a fronte di una malformazione congenita, non diagnosticata in tempo per esercitare il diritto di interrompere la gravidanza, il nascituro non subisce un danno ingiusto, giuridicamente rilevante. L'alternativa possibile, ossia l'interruzione della gestazione, esclude la vita del nascituro e, con essa, qualsiasi diritto e la sua titolarità in capo al nato. A ciò si aggiunga che le conseguenze derivanti da una lesione al preteso “diritto di non nascere” non possono essere calcolate, dal momento che la vita rappresenta in ogni caso qualcosa di più rispetto alla mancanza della vita stessa.
Pertanto, il nascituro affetto da malattia congenita, rispetto alla quale sia stata omessa la diagnosi durante la gravidanza, non può lamentare il mancato esercizio, da parte della madre, del diritto di abortire. Né può
8 lamentare un danno diretto derivante dalla condotta del sanitario, giacché la malformazione è congenita e non provocata dallo specialista.
Le conclusioni appena esposte trovano fondamento nella più consolidata e condivisibile giurisprudenza costituzionale e della Corte di Cassazione (ex plurimis C.
Cost. 27/1975; Cass. Sezioni Unite 22 dicembre 2015, n.
25767; Cass. 653/2021; Cass. n. 27528/2013; Cass. n.
9700/2011).
Tali premesse in diritto trovano applicazione nel caso di specie, dove pacifica è la diagnosi di trisomia 21, ipotiroidismo e cardiopatia grave, di cui è affetto il figlio degli odierni ricorrenti. Si tratta di patologie congenite, che in alcun modo si possono ascrivere alla condotta del sanitario. Pertanto, il caso in esame deve essere correttamente inquadrato nell'ambito del danno da omessa diagnosi durante la gravidanza, dal quale può derivare soltanto un danno alla libera determinazione della donna in ordine all'interruzione della gestazione.
In forza del rapporto, di tipo contrattuale, tra il medico specialista e la gestante, quest'ultima è destinataria di una prestazione principale, che include l'obbligo di essere informata sulle condizioni del feto, in modo da poter ricorrere, qualora intenda farlo, all'interruzione volontaria di gravidanza prevista dall'art. 6
l. 194/1978. Il coniuge, padre del nascituro, e i fratelli sono invece destinatari di una prestazione secondaria e c.d. “di protezione”. Tale prestazione discende direttamente dall'obbligo generale di buona fede e correttezza nell'adempimento delle obbligazioni (art. 1175
9 c.c.) e differisce dalla prestazione principale del sanitario, ordinata dal generale obbligo di diligenza (art. 1176 c.c.).
Il padre e i fratelli del nascituro, soggetti terzi rispetto al rapporto tra gestante e specialista, possono lamentare i danni derivanti dall'inadempimento del medico che ometta di diagnosticare le malformazioni congenite del feto e, di fatto, impedisca l'interruzione della gravidanza.
Il pregiudizio non patrimoniale per la lesione del diritto all'autodeterminazione del genitore consiste nel radicale cambiamento delle abitudini di vita e nello sconvolgimento dell'esistenza dei componenti il nucleo familiare, i quali non avevano consapevolezza dell'infermità del nascituro.
La responsabilità del medico specialista, in questo caso, è un'ipotesi di responsabilità omissiva che fonda l'accertamento del nesso di causalità materiale, tra la condotta del medico e la lesione, sulla base di un giudizio controfattuale. Pertanto, occorre accertare se la lesione al diritto tutelato non si sarebbe verificata nel caso in cui il sanitario avesse posto in essere la condotta richiesta.
Nel caso di specie, occorre stabilire se, qualora i medici specialisti avessero correttamente individuato le malformazioni congenite del nascituro, la gestante avrebbe potuto interrompere la gravidanza per grave pregiudizio alle proprie condizioni fisiche o psichiche, alla luce dei presupposti previsti dall'art. 6 l. 194/1978.
Tanto premesso in punto di diritto, la domanda è infondata e non merita accoglimento.
Difetta, infatti, sia il nesso di derivazione causale fra le condotte, anche omissive, dei sanitari e l'evento, perché
10 difetta la astratta configurabilità di una condotta alternativa lecita (fra l'altro perché la gestante non avrebbe comunque avuto la possibilità di abortire, come più avanti si chiarirà), sia l'inadempimento, non potendosi soggettivamente qualificare come colposa la condotta dei sanitari coinvolti.
Quanto all'accertamento del nesso di causalità tra la condotta omissiva del sanitario e il preteso danno alla libertà di autodeterminazione della gestante, occorre considerare le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, esente da censure di logicità e congruenza.
Il consulente, in via preliminare, osserva correttamente che la scelta di sottoporsi o meno ad un esame di screening o diagnostico appartiene soltanto alla donna, mentre il ginecologo è tenuto a garantire alla gestante una serena, chiara, completa e comprensibile informazione (p. 47 consulenza).
Con riguardo ai profili di responsabilità dei professionisti, occorre valutare le singole prestazioni di cura e diagnosi, nonché l'assolvimento dell'onere di informazione con riguardo agli esami svolti, analizzati singolarmente.
L'esame di screening combinato (Bi-test) eseguito presso la dott.ssa , è corredato da un Parte_3 modulo di consenso informato, sottoscritto dall'odierna ricorrente, nel quale è riportato espressamente che il test fornisce una valutazione percentuale del rischio, correggendo il rischio della sola età materna, ma non fornisce indicazioni diagnostiche. Il test combinato, quindi, non indica se il feto è affetto o non è affetto da Sindrome
11 di Down, ma fornisce solo un calcolo delle probabilità (p.
49).
La scelta del test combinato in luogo di un test diagnostico, maggiormente affidabile, deriva da una libera scelta della gestante. Ne sono prova la sottoscrizione del consenso informato, da parte di una persona dotata di un buon livello culturale (in quanto insegnante) e l'esito del test combinato, correttamente eseguito, che ha riportato una probabilità molto bassa di anomalie cromosomiche.
Non si rinvengono, pertanto, lesioni del diritto all'autodeterminazione della donna, correttamente informata sull'efficacia degli strumenti di screening utilizzati e determinatasi a non interrompere la gravidanza.
Per quanto attiene al consenso informato della paziente in relazione agli accertamenti effettuati nel secondo trimestre, occorrono due ordini di considerazioni.
Da una parte, l'ecografia morfologica, eseguita dalla dott.ssa presentava di per sé un grado di Parte_4 sensibilità statistica ridotta rispetto alle malformazioni cardiovascolari. A ciò si aggiunga che la specialista ha consigliato alla gestante di effettuare un accertamento di terzo livello, in ragione della ridotta visibilità riscontrata durante l'ecografia. Risulta pertanto evidente che la mancanza di ulteriori test diagnostici è riconducibile ad una scelta consapevole della gestante.
Nel dettaglio, osserva il consulente nominato d'ufficio che un esame di screening non ha un'affidabilità diagnostica assoluta, potendosi osservare falsi positivi
(sospetto di malformazione con feto invece normale) e
12 falsi negativi (mancata individuazione di una malformazione fetale) (p. 52). Inoltre, la sensibilità dello screening ecografico è particolarmente ridotta in relazione alle malformazioni dell'apparato cardiovascolare (p. 55).
Nel caso in esame, l'esito dell'ecografia morfologica presenta un errore diagnostico del medico specialista, che ha riportato la visualizzazione delle quattro camere ventricolari senza evidenziare alcuna malformazione (doc.
5 costituzione). Allo stesso tempo, tuttavia, la dott.ssa raccomandava l'esecuzione di un test di terzo Parte_4 livello per accertare le condizioni cardiovascolari del nascituro.
Pertanto, è plausibile che la visualizzazione delle camere ventricolari non fosse in realtà completa e che lo specialista abbia errato, per imperizia, nel ritenerle visualizzate e nel riportarle come tali all'esito dell'esame diagnostico.
Tuttavia, in relazione alla libertà di autodeterminazione della gestante, della cui lesione è causa, la condotta del sanitario va esente da censure. La dott.ssa pur errando nel riportare la Parte_4 visualizzazione delle camere cardiache, ha prescritto alla gestante un test di terzo livello, l'ecografia fetale, che avrebbe dato con certezza la diagnosi delle condizioni cardiovascolari del nascituro.
La mancata diagnosi delle condizioni delle camere cardiache può essere inoltre conseguenza delle particolari condizioni della paziente. Osserva il consulente d'ufficio che risulta altamente probabile che il cospicuo spessore della parete addominale della paziente, che a termine di
13 gravidanza pesava 92 Kg, abbia determinato la
“visualizzazione limitata”, riportata dalla Dott.ssa Parte_4 nelle conclusioni del referto ecografico, che ha determinato una ridotta visualizzazione delle 4 camere cardiache e la mancata visualizzazione degli efflussi di destra e di sinistra (p. 54).
A fronte della ridotta visibilità, la dott.ssa Parte_4 ha richiesto l'esecuzione di un'ecocardiografia fetale, esame di terzo livello diagnostico che riporta una sensibilità pari al 90% nella diagnosi delle malformazioni cardiache (p.55). Tuttavia, l'odierna ricorrente ha ritenuto di non effettuare l'esame diagnostico raccomandato dalla specialista, così precludendosi autonomamente e in modo consapevole una diagnosi raccomandata e certa sullo stato di salute del nascituro.
D'altra parte, si tratta di accertamenti effettuati a partire dalla 21° settimana di gestazione, quando ormai erano venuti meno i presupposti per interrompere la gravidanza ex art. 6 l. 194/1978.
Sul punto, è decisiva la conclusione della consulenza tecnica in relazione alla possibilità di proseguire la gravidanza anche a fronte di una diagnosi esaustiva delle condizioni del feto: anche se fosse stata fatta una ecocardiografia fetale, che con elevata probabilità pur avrebbe consentito di diagnosticare la cardiopatia con possibile successiva diagnosi cito-genetica, tramite amniocentesi, di Sindrome di Down, non ci sarebbero state variazioni nella gestione clinica della gravidanza e del parto. Infatti, in Italia se il feto ha possibilità di sopravvivenza (considerata possibile dopo la 22a e 6 gg.
14 di gravidanza), non c'è possibilità di interrompere la gravidanza (p. 56).
Per quanto attiene alla condotta tenuta nel complesso dal medico ginecologo che aveva in cura l'odierna ricorrente, la cura della gestazione ha avuto luogo nel rispetto delle linee guida e non risulta leso il diritto all'autodeterminazione della gestante in relazione alla gravidanza.
In particolare, come emerge dal puntuale contraddittorio tra i consulenti di parte e d'ufficio, la paziente si è dimostrata poco propensa ad effettuare una diagnosi invasiva. La volontà della Sig.ra era Pt_2 rafforzata dal comportamento tenuto in occasione delle precedenti gravidanze, l'ultima un anno prima dell'attuale, nel corso delle quali non aveva effettuato alcun test diagnostico e neanche il test combinato (p.61).
Con riguardo all'esame combinato (Bi-test), l'esito tranquillizzante di 1:2584 probabilità di trisomia 21, al di sotto della soglia di rischio (1:250) oltre la quale proporre test invasivi, esclude che vi fosse un obbligo in capo al ginecologo di prescrivere ulteriori indagini, sia pur alla luce della consapevolezza, da parte della gestante, della natura non diagnostica ma meramente statistica dell'esame.
Sul punto, si può concludere che l'informativa è stata data più volte ed è quindi difficile pensare che la paziente, persona tra l'altro di buono e adeguato livello culturale, non abbia mai sufficientemente compreso le informazioni che le venivano date (p.64).
Si osserva inoltre, quanto alla gestione delle
15 anomalie connesse alla crescita del feto (ritardo di crescita fetale e oligoidramnios) e rilevate durante la visita del
30.11.2015 (36 settimane e 6 giorni), che il dott. CP_1 correttamente prescriveva il ricovero presso la struttura ospedaliera per gestire con più accuratezza il parto.
Quanto alla gestione della cardiopatia in sede di parto, la preventiva diagnosi non avrebbe pregiudicato il complessivo quadro clinico: un'eventuale diagnosi di
“Canale atrio-ventricolare completo” in tale occasione non avrebbe influito sulla gestione delle successive settimane di gravidanza perché si tratta di una cardiopatia che non richiede il parto in una struttura dotata di un Reparto di
Cardiochirurgia, in quanto non presenta rischi alla nascita e perché non richiede l'anticipazione del parto (p.65)
Da ultimo, è appena il caso di precisare che le alterazioni psico-fisiche riscontrate nella famiglia degli odierni ricorrenti, sia pure diretta conseguenza delle sofferenze patite dal minore , non sono riconducibili Per_1 in alcun modo a malpractice sanitaria. I sanitari che hanno avuto in cura hanno effettuato tutti gli Parte_2 accertamenti indicati secondo le linee guida accreditate dell'epoca, chiedendo anche ulteriori esami di approfondimento quando lo screening non appariva soddisfacente (p. 59), lasciando così impregiudicato il diritto della gestante ad un'autodeterminazione piena e consapevole sulla propria gravidanza.
Devono essere compensate, tenuto conto dell'estrema peculiarità della vicenda in fatto, che hanno condotto anche all'ammissione ed espletamento dell'istruttoria orale e della c.t.u., le spese di lite.
16 Parimenti, le spese di c.t.u., già liquidate in atti, devono essere poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta la domanda di parte attrice perché infondata;
pone le spese di c.t.u. già liquidate in atti definitivamente a carico di tutte le parti in causa;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Pisa, il 15/4/2025
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
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