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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 27/11/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 525/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA EI Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 525/2025 R.V.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 29.10.2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Seminario 6; rappresentata e difesa dall'Avv. Marilena Cretoni del Foro di Perugia, con domicilio eletto in Corciano (PG) Via del giglio 41, presso il difensore e
nato a [...] il [...] residente in [...], CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cappelletti ed elettivamente domiciliato in Spoleto (PG) Corso Mazzini 39, presso il difensore
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale congiunto premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2025 le parti ricorrevano al Tribunale di Spoleto al fine di stabilire una regolamentazione della potestà genitoriale. Assumevano di avere intrattenuto una relazione affettiva durata 11 anni nell'ambito della quale è nato un figlio nato a Persona_1
Spoleto (PG) il 12.3.2020 regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori, che hanno convissuto insieme come famiglia di fatto. Da lungo tempo ormai la relazione affettiva si è andata deteriorando per cui la IG.ra dichiarava che avrebbe trasferito la residenza, entro il 20 Parte_1 febbraio 2025, unitamente al figlio minore , presso altra abitazione concessa in Persona_1 locazione sostenendo a proprie spese un canone di locazione di € 450,00, mentre il IG. Per_1 sarebbe rimasto a vivere nell'attuale residenza familiare. All'uopo stabilivano tra loro le condizioni.
Il Presidente con provvediemnto emesso in data 16 aprile 2025 fissava per la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., l'udienza del 28 ottobre 2025 assegnando a tal fine termine perentorio per il deposito di note scritte entro il 28.10.2025 e disponeva che a cura della Cancelleria il ricorso introduttivo ed il presente decreto fossero trasmessi al Pubblico Ministero in sede, per il parere da emettere, ai sensi dell'art. 473bis51 co. 3 c.p.c., entro tre giorni prima dell'udienza fissata.
Le parti rassegnavano le seguenti
CONCLUSIONI
1) Il figlio minore considerata la sua età ed il rapporto di particolare affezione sia con Persona_1 la madre che con il padre è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento paritario, e la residenza anagrafica del minore verrà trasferita nell'immobile locato dalla IG.ra in Spoleto Via della Ponzianina 22 unitamente a quella della madre;
Parte_1
2)Le decisioni di maggiore interesse ed importanza, inerenti l'istruzione, l'educazione e la salute del minore, dovranno essere assunte con l'accordo di entrambi i genitori, tenendo in debita considerazione le propensioni, inclinazioni, attitudini ed aspirazioni del figlio minore. I genitori eserciteranno invece, in via autonoma e disgiunta, la responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione nei momenti in cui ciascuno dei due avrà con sé il minore.
3) Salvo diverso accordo, i genitori intendono regolare i tempi di frequentazione del figlio minore nelle modalità di seguito indicate:
Lunedi: La madre accompagna alla scuola il figlio minore, il padre all'uscita lo riprende e lo tiene con sé fino al martedì mattina;
Martedi: Il padre accompagna a scuola il minore e la madre all'uscita lo riprende e lo tiene con sé fino al mercoledì mattina;
Mercoledi: la madre lo accompagna a scuola ed il padre all'uscita lo riprende e lo tiene con sé fino al giovedi mattina;
Giovedi: il padre lo accompagna a scuola e a rotazione settimanale a partire da giovedi 20 febbraio
2025: all'uscita dalla scuola la madre lo riprende e lo tiene con sé fino al sabato mattina ed il giovedì successivo 27 febbraio 2025 il padre lo riprende all'uscita dalla scuola e lo tiene con sé fino alle ore 21.00 del giovedì stesso, e cosi via in modo alternato;
Venerdi: la madre accompagna alla scuola il minore ed all'uscita lo riprende e lo tiene con se fino al sabato mattina;
Sabato: due sabato al mese la madre accompagna il minore dal padre entro le ore 9.30 ed il padre lo terrà con sé fino alle ore 9.30 della domenica mattina a partire da sabato 22 febbraio 2025 e cosi via in modo alternato con la madre;
Domenica: a partire da domenica 23 febbraio 2025, il padre accompagna il minore dalla madre entro le ore 9.30 e rimarrà con la madre fino al lunedì mattina;
e così in modo alternato ogni domenica.
Quando il bambino rimarrà con il padre la domenica, il minore resterà con il padre fino al martedì mattina.
Tale regolamentazione potrà subire occasionalmente delle variazioni sia in termini di orario che di giorni previo accordo tra i genitori per il compleanno dei genitori o in qualsiasi altra circostanza se ne dovesse ravvisare la necessità nell'esclusivo interesse del minore.
Ciascun genitore, nei giorni che ha con sé il bambino, deve garantire all'altro genitore un colloquio telefonico con il minore.
4) I genitori di comune accordo stabiliscono che quando il minore avrà problemi di salute (come a titolo esemplificativo e non esaustivo, influenza o febbre) rimarrà presso la casa del genitore in cui il bambino si trova al momento dell'insorgere dei sintomi della malattia fino al termine della malattia. L'altro genitore, in questa specifica circostanza, potrà far visita al proprio figlio.
5) Nel corso delle vacanze scolastiche estive, il minore rimarrà 7 giorni anche consecutivi con ogni genitore, salvo diverso accordo tra loro.
I periodi di vacanza saranno da individuarsi di comune accordo tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno. In caso di mancato accordo, il diritto prioritario di scelta spetterà per l'anno 2025 allamadre e per l'anno 2026 al padre e cosi ad anni alterni. Il genitore dovrà essere presente personalmente durante i 7 giorni di vacanza.
Ciascuno dei genitori dovrà, comunque, comunicare preventivamente, il luogo in cui si recherà con il figlio per villeggiature e/o viaggi di piacere ed il nominativo di altre eventuali persone presenti durante la vacanza, fornendo l'indirizzo della dimora di destinazione ed un recapito telefonico, e dovrà garantire all'altro genitore un colloquio telefonico quotidiano con il minore.
Salvo diverso accordo tra i genitori, quando un genitore si reca in villeggiatura con il figlio minore,
l'altro genitore non potrà ivi recarsi per vedere il minore, se non per motivi gravi ed urgenti di salute dello stesso. Per tutto il restante periodo delle vacanze scolastiche estive, ad eccezione del periodo di vacanza sopra descritto spettante a ciascun genitore, i tempi di frequentazioni del minore da parte dei genitori restano quelli di cui al punto 3, restando inteso che quando non c'è scuola il minore dovrà essere accompagnato dal genitore all'altro genitore entro le 9,30.
6) Quanto al giorno del compleanno del minore, salvo diverso accordo tra loro, i genitori si impegnano per quanto possibile a festeggiarlo insieme. Laddove vi siano le condizioni, i genitori si impegnano ad organizzare, con la presenza e/o collaborazione di entrambi, una festa di compleanno, ed i relativi costi saranno sostenuti dai genitori al 50% previo accordo sulla relativa spesa.
7)Il minore trascorrerà le festività infrasettimanali (25 aprile ,1 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) una volta con la madre e la volta successiva con il padre: Per l'anno 2025: 25 aprile con il padre, 1 giugno con la madre, 1 novembre con il padre, 8 dicembre con la madre e così in modo alternato ogni anno.
Le festività natalizie e pasquali nei modi e nei tempi qui di seguito indicati: Vigilia di Natale e notte di Natale fino alle ore 10.00 della mattina di Natale di ogni anno con il padre, il giorno di Natale fino alle ore10.00 del giorno di Santo NO di ogni anno con la madre;
Santo NO con il padre, 31 dicembre fino alle ore 10.00 del 1 gennaio con il padre seguendo ilcriterio di alternanza con la madre, 1 gennaio con la madre seguendo il criterio di alternanza con il padre. NI con la madre, Pasqua fino alle ore 10.00 del lunedi dell'Angelo con la madre,
Lunedi dell'Angelo con il padre seguendo il criterio di alternanza con la madre;
parimenti le altre festività nazionali e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza tra i due genitori.
8) Il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , quale contributo per il mantenimento Per_1 Parte_1 del figlio minore la somma mensile di complessivi € 200,00 (duecento/00) entro il 20 (venti) di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat su conto corrente Intestato alla IG.ra
[...]
, Banco Desio e della Brianza IBAN[...]. Parte_1
9) L' assegno di famiglia (attualmente assegno unico) per il figlio, verrà interamente percepito dalla
IG.ra . Le deduzioni fiscali per il minore sono a favore della madre. Il IG. si Parte_1 Per_1 impegna sin d'ora a darne immediata comunicazione all' . CP_2
10) Il IG. a principiare dal mese di marzo 2025, si farà completo carico del pagamento delle Per_1 spese relative alla mensa scolastica del figlio minore. I genitori infatti di comune accordo optano per il tempo pieno. Qualora i genitori decidano nel periodo estivo di iscrivere al campus estivo il proprio figlio, laddove le condizioni economiche di ciascun genitore lo consentano, le spese ad esso relative sono ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore.
11) I ricorrenti danno atto di aver provveduto ad una pacifica ripartizione di beni e/o suppellettili acquistati da entrambi durante la convivenza, al cui ritiro la IG.ra provvederà entro il Parte_1
20 febbraio 2025 e specificamente: armadio di noce antico, divano piccolo, lavastoviglie, lampada
Kartell, tenda della camera da letto matrimoniale e della cucina, la lavatrice, tavolo di legno con sei sedie trasparenti, un armadio che si trova nel fondo, credenza, piantana con cappellotto nero, regali del battesimo di ricevuti dai parenti della sig.ra , biancheria della casa Per_1 Parte_1 interamente acquistata dalla IG.ra . Parte_1 12)Il si impegna, a corrispondere alla IG.ra il 50% del valore commerciale del Per_1 Parte_1 frigorifero grigio grande, determinato complessivamente in € 200 (duecentoeuro/00). Tale importo verrà decurtato dalla somma che la sig.ra deve rimborsare al IG. a Parte_1 Per_1 titolo di rimborso delle spese relative alle utenze maturate, nell'abitazione familiare, fino al 20 febbraio 2025.
13)Le spese straordinarie saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno e, in accordo con quanto stabilito dalle Linee Guida del CNF, la qualificazione delle spese straordinarie extra assegno che dovranno essere debitamente documentate ed inviate tramite e- mail, è la seguente: a)spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto del figlio quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
b) spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: -scolastiche: iscrizione a rette di scuole private, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, rette di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola, viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
-spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, vacanze trascorse autonomamente, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso autoscuola private.-spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica;
- spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, analisi cliniche e visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia - organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta, avanzata dall'altro anche a mezzo sms o altri similari, dovrà manifestare un motivato dissenso entro
10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
14) Il IG. si impegna a versare nel libretto aperto presso ed intestato al minore Per_1 CP_3 con delega di entrambi i genitori, le somme relative all'assegno unico per il minore, fino ad ora percepite ed accantonate nella propria postepay, entro il 28 febbraio 2025. Il libretto di cui sopra rimarrà nella detenzione della madre. Resta inteso che tali somme potranno essere prelevate previo consenso di entrambi i genitori e solo ed esclusivamente per esigenze relative al minore.
15) I genitori si impegnano a garantire un ambiente stabile, amorevole ed armonico, nonostante la cessazione della convivenza, nell'esclusivo interesse di un adeguato sviluppo psico-fisico del minore.
In osservanza della responsabilità genitoriale, ciascun genitore si impegna a mantenere una condotta volta a non ostacolare il buon funzionamento dell'affido condiviso evitando atteggiamenti sminuenti e/o denigratori l'uno nei confronti dell'altro in presenza del bambino.
16) Le odierne parti prestano reciproco consenso per il rilascio dei propri personali passaporti, nonché del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio del proprio figlio minore. Resta inteso che per ogni viaggio all'estero con il figlio, sarà necessario il preventivo assenso dell'altro genitore.
17) I ricorrenti con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito concordemente tra loro, ogni loro altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente, e di non avere nulla altro da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo e/o ragione. “
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio l'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, secondo comma c.c..
Si ritiene invero che gli accordi come sopra riportati non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss cc.
Le condizioni concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento paritorio, sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- DISPONE in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di e sul figlio minore , alle Parte_1 Per_1 Persona_1 condizioni indicate in parte motiva che si intendono integralmente richiamate e trascritte;
- DICHIARA le spese integralmente compensate. Spoleto 27.11.2025
Il Presidente
IA EI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA EI Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 525/2025 R.V.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 29.10.2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Seminario 6; rappresentata e difesa dall'Avv. Marilena Cretoni del Foro di Perugia, con domicilio eletto in Corciano (PG) Via del giglio 41, presso il difensore e
nato a [...] il [...] residente in [...], CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cappelletti ed elettivamente domiciliato in Spoleto (PG) Corso Mazzini 39, presso il difensore
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale congiunto premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2025 le parti ricorrevano al Tribunale di Spoleto al fine di stabilire una regolamentazione della potestà genitoriale. Assumevano di avere intrattenuto una relazione affettiva durata 11 anni nell'ambito della quale è nato un figlio nato a Persona_1
Spoleto (PG) il 12.3.2020 regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori, che hanno convissuto insieme come famiglia di fatto. Da lungo tempo ormai la relazione affettiva si è andata deteriorando per cui la IG.ra dichiarava che avrebbe trasferito la residenza, entro il 20 Parte_1 febbraio 2025, unitamente al figlio minore , presso altra abitazione concessa in Persona_1 locazione sostenendo a proprie spese un canone di locazione di € 450,00, mentre il IG. Per_1 sarebbe rimasto a vivere nell'attuale residenza familiare. All'uopo stabilivano tra loro le condizioni.
Il Presidente con provvediemnto emesso in data 16 aprile 2025 fissava per la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., l'udienza del 28 ottobre 2025 assegnando a tal fine termine perentorio per il deposito di note scritte entro il 28.10.2025 e disponeva che a cura della Cancelleria il ricorso introduttivo ed il presente decreto fossero trasmessi al Pubblico Ministero in sede, per il parere da emettere, ai sensi dell'art. 473bis51 co. 3 c.p.c., entro tre giorni prima dell'udienza fissata.
Le parti rassegnavano le seguenti
CONCLUSIONI
1) Il figlio minore considerata la sua età ed il rapporto di particolare affezione sia con Persona_1 la madre che con il padre è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento paritario, e la residenza anagrafica del minore verrà trasferita nell'immobile locato dalla IG.ra in Spoleto Via della Ponzianina 22 unitamente a quella della madre;
Parte_1
2)Le decisioni di maggiore interesse ed importanza, inerenti l'istruzione, l'educazione e la salute del minore, dovranno essere assunte con l'accordo di entrambi i genitori, tenendo in debita considerazione le propensioni, inclinazioni, attitudini ed aspirazioni del figlio minore. I genitori eserciteranno invece, in via autonoma e disgiunta, la responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione nei momenti in cui ciascuno dei due avrà con sé il minore.
3) Salvo diverso accordo, i genitori intendono regolare i tempi di frequentazione del figlio minore nelle modalità di seguito indicate:
Lunedi: La madre accompagna alla scuola il figlio minore, il padre all'uscita lo riprende e lo tiene con sé fino al martedì mattina;
Martedi: Il padre accompagna a scuola il minore e la madre all'uscita lo riprende e lo tiene con sé fino al mercoledì mattina;
Mercoledi: la madre lo accompagna a scuola ed il padre all'uscita lo riprende e lo tiene con sé fino al giovedi mattina;
Giovedi: il padre lo accompagna a scuola e a rotazione settimanale a partire da giovedi 20 febbraio
2025: all'uscita dalla scuola la madre lo riprende e lo tiene con sé fino al sabato mattina ed il giovedì successivo 27 febbraio 2025 il padre lo riprende all'uscita dalla scuola e lo tiene con sé fino alle ore 21.00 del giovedì stesso, e cosi via in modo alternato;
Venerdi: la madre accompagna alla scuola il minore ed all'uscita lo riprende e lo tiene con se fino al sabato mattina;
Sabato: due sabato al mese la madre accompagna il minore dal padre entro le ore 9.30 ed il padre lo terrà con sé fino alle ore 9.30 della domenica mattina a partire da sabato 22 febbraio 2025 e cosi via in modo alternato con la madre;
Domenica: a partire da domenica 23 febbraio 2025, il padre accompagna il minore dalla madre entro le ore 9.30 e rimarrà con la madre fino al lunedì mattina;
e così in modo alternato ogni domenica.
Quando il bambino rimarrà con il padre la domenica, il minore resterà con il padre fino al martedì mattina.
Tale regolamentazione potrà subire occasionalmente delle variazioni sia in termini di orario che di giorni previo accordo tra i genitori per il compleanno dei genitori o in qualsiasi altra circostanza se ne dovesse ravvisare la necessità nell'esclusivo interesse del minore.
Ciascun genitore, nei giorni che ha con sé il bambino, deve garantire all'altro genitore un colloquio telefonico con il minore.
4) I genitori di comune accordo stabiliscono che quando il minore avrà problemi di salute (come a titolo esemplificativo e non esaustivo, influenza o febbre) rimarrà presso la casa del genitore in cui il bambino si trova al momento dell'insorgere dei sintomi della malattia fino al termine della malattia. L'altro genitore, in questa specifica circostanza, potrà far visita al proprio figlio.
5) Nel corso delle vacanze scolastiche estive, il minore rimarrà 7 giorni anche consecutivi con ogni genitore, salvo diverso accordo tra loro.
I periodi di vacanza saranno da individuarsi di comune accordo tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno. In caso di mancato accordo, il diritto prioritario di scelta spetterà per l'anno 2025 allamadre e per l'anno 2026 al padre e cosi ad anni alterni. Il genitore dovrà essere presente personalmente durante i 7 giorni di vacanza.
Ciascuno dei genitori dovrà, comunque, comunicare preventivamente, il luogo in cui si recherà con il figlio per villeggiature e/o viaggi di piacere ed il nominativo di altre eventuali persone presenti durante la vacanza, fornendo l'indirizzo della dimora di destinazione ed un recapito telefonico, e dovrà garantire all'altro genitore un colloquio telefonico quotidiano con il minore.
Salvo diverso accordo tra i genitori, quando un genitore si reca in villeggiatura con il figlio minore,
l'altro genitore non potrà ivi recarsi per vedere il minore, se non per motivi gravi ed urgenti di salute dello stesso. Per tutto il restante periodo delle vacanze scolastiche estive, ad eccezione del periodo di vacanza sopra descritto spettante a ciascun genitore, i tempi di frequentazioni del minore da parte dei genitori restano quelli di cui al punto 3, restando inteso che quando non c'è scuola il minore dovrà essere accompagnato dal genitore all'altro genitore entro le 9,30.
6) Quanto al giorno del compleanno del minore, salvo diverso accordo tra loro, i genitori si impegnano per quanto possibile a festeggiarlo insieme. Laddove vi siano le condizioni, i genitori si impegnano ad organizzare, con la presenza e/o collaborazione di entrambi, una festa di compleanno, ed i relativi costi saranno sostenuti dai genitori al 50% previo accordo sulla relativa spesa.
7)Il minore trascorrerà le festività infrasettimanali (25 aprile ,1 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) una volta con la madre e la volta successiva con il padre: Per l'anno 2025: 25 aprile con il padre, 1 giugno con la madre, 1 novembre con il padre, 8 dicembre con la madre e così in modo alternato ogni anno.
Le festività natalizie e pasquali nei modi e nei tempi qui di seguito indicati: Vigilia di Natale e notte di Natale fino alle ore 10.00 della mattina di Natale di ogni anno con il padre, il giorno di Natale fino alle ore10.00 del giorno di Santo NO di ogni anno con la madre;
Santo NO con il padre, 31 dicembre fino alle ore 10.00 del 1 gennaio con il padre seguendo ilcriterio di alternanza con la madre, 1 gennaio con la madre seguendo il criterio di alternanza con il padre. NI con la madre, Pasqua fino alle ore 10.00 del lunedi dell'Angelo con la madre,
Lunedi dell'Angelo con il padre seguendo il criterio di alternanza con la madre;
parimenti le altre festività nazionali e religiose seguiranno il criterio dell'alternanza tra i due genitori.
8) Il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , quale contributo per il mantenimento Per_1 Parte_1 del figlio minore la somma mensile di complessivi € 200,00 (duecento/00) entro il 20 (venti) di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat su conto corrente Intestato alla IG.ra
[...]
, Banco Desio e della Brianza IBAN[...]. Parte_1
9) L' assegno di famiglia (attualmente assegno unico) per il figlio, verrà interamente percepito dalla
IG.ra . Le deduzioni fiscali per il minore sono a favore della madre. Il IG. si Parte_1 Per_1 impegna sin d'ora a darne immediata comunicazione all' . CP_2
10) Il IG. a principiare dal mese di marzo 2025, si farà completo carico del pagamento delle Per_1 spese relative alla mensa scolastica del figlio minore. I genitori infatti di comune accordo optano per il tempo pieno. Qualora i genitori decidano nel periodo estivo di iscrivere al campus estivo il proprio figlio, laddove le condizioni economiche di ciascun genitore lo consentano, le spese ad esso relative sono ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore.
11) I ricorrenti danno atto di aver provveduto ad una pacifica ripartizione di beni e/o suppellettili acquistati da entrambi durante la convivenza, al cui ritiro la IG.ra provvederà entro il Parte_1
20 febbraio 2025 e specificamente: armadio di noce antico, divano piccolo, lavastoviglie, lampada
Kartell, tenda della camera da letto matrimoniale e della cucina, la lavatrice, tavolo di legno con sei sedie trasparenti, un armadio che si trova nel fondo, credenza, piantana con cappellotto nero, regali del battesimo di ricevuti dai parenti della sig.ra , biancheria della casa Per_1 Parte_1 interamente acquistata dalla IG.ra . Parte_1 12)Il si impegna, a corrispondere alla IG.ra il 50% del valore commerciale del Per_1 Parte_1 frigorifero grigio grande, determinato complessivamente in € 200 (duecentoeuro/00). Tale importo verrà decurtato dalla somma che la sig.ra deve rimborsare al IG. a Parte_1 Per_1 titolo di rimborso delle spese relative alle utenze maturate, nell'abitazione familiare, fino al 20 febbraio 2025.
13)Le spese straordinarie saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno e, in accordo con quanto stabilito dalle Linee Guida del CNF, la qualificazione delle spese straordinarie extra assegno che dovranno essere debitamente documentate ed inviate tramite e- mail, è la seguente: a)spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto del figlio quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
b) spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: -scolastiche: iscrizione a rette di scuole private, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, rette di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola, viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
-spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, vacanze trascorse autonomamente, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso autoscuola private.-spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica;
- spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, analisi cliniche e visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia - organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta, avanzata dall'altro anche a mezzo sms o altri similari, dovrà manifestare un motivato dissenso entro
10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
14) Il IG. si impegna a versare nel libretto aperto presso ed intestato al minore Per_1 CP_3 con delega di entrambi i genitori, le somme relative all'assegno unico per il minore, fino ad ora percepite ed accantonate nella propria postepay, entro il 28 febbraio 2025. Il libretto di cui sopra rimarrà nella detenzione della madre. Resta inteso che tali somme potranno essere prelevate previo consenso di entrambi i genitori e solo ed esclusivamente per esigenze relative al minore.
15) I genitori si impegnano a garantire un ambiente stabile, amorevole ed armonico, nonostante la cessazione della convivenza, nell'esclusivo interesse di un adeguato sviluppo psico-fisico del minore.
In osservanza della responsabilità genitoriale, ciascun genitore si impegna a mantenere una condotta volta a non ostacolare il buon funzionamento dell'affido condiviso evitando atteggiamenti sminuenti e/o denigratori l'uno nei confronti dell'altro in presenza del bambino.
16) Le odierne parti prestano reciproco consenso per il rilascio dei propri personali passaporti, nonché del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio del proprio figlio minore. Resta inteso che per ogni viaggio all'estero con il figlio, sarà necessario il preventivo assenso dell'altro genitore.
17) I ricorrenti con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito concordemente tra loro, ogni loro altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente, e di non avere nulla altro da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo e/o ragione. “
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio l'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, secondo comma c.c..
Si ritiene invero che gli accordi come sopra riportati non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss cc.
Le condizioni concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento paritorio, sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- DISPONE in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di e sul figlio minore , alle Parte_1 Per_1 Persona_1 condizioni indicate in parte motiva che si intendono integralmente richiamate e trascritte;
- DICHIARA le spese integralmente compensate. Spoleto 27.11.2025
Il Presidente
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