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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 15542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15542 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41491/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A EX ART. 281 CPC TERDECIES nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 41491/2024, promossa da
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Parte_1
ER ed elettivamente domiciliato in Roma, via Piemonte, n. 39, presso lo studio del difensore
- ricorrente – contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
- resistente – oggetto: cittadinanza ex art. 4 legge n. 91/92.
Con ricorso depositato il 7.10.2024, il ricorrente ha chiesto in via principale l'accertamento del proprio diritto alla cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 91/1992 e, in via subordinata, l'accertamento del proprio status di apolide ai sensi della legge n. 306/1962 di ratifica della Convenzione di New York del 1954 sullo status degli apolidi, altresì chiedendo in via cautelare il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza ovvero per attesa apolidia valido per la durata del presente procedimento giudiziario. Quanto alla domanda principale, il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento prot. n. 103825 del 1.10.2024 del Comune di Roma di diniego della cittadinanza, emanato “per decorrenza dei termini normativi previsti” ed in quanto “dai controlli effettuati in questa sede l'interessato risulta cancellato dall'anagrafe della popolazione residente di questo comune, per irreperibilità accertata, dalla data del 09.06.2005”. Ha sostenuto che la mancata dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana immediatamente dopo il compimento della maggiore età è dipesa da un inadempimento del di Roma, che ha mancato di fargli acquisire compiuta CP_2 consapevolezza dei propri diritti, non potendosi le conseguenze di tale inadempimento dell'Amministrazione far ricadere su di sé, all'epoca ancora minorenne. Ha rappresentato di possedere in ogni caso tutti i requisiti di legge per l'acquisto della cittadinanza italiana, essendo nato in [...] e avendovi stabilmente vissuto fino al compimento dei 18 anni, producendo documentazione a sostegno di quanto dedotto, in particolare relativa alla propria frequenza scolastica e alla propria situazione familiare ed abitativa. Quanto alla domanda subordinata, il ricorrente ha rappresentato di non poter acquistare la cittadinanza bosniaca di suo padre alla luce della normativa bosniaca applicabile, come affermato dal procuratore bosniaco che l'ha assistito nel tentativo di farsi riconoscere tale cittadinanza e come emerge dalle comunicazioni intercorse tra quest'ultimo e le competenti autorità bosniache. Ha precisato come la documentazione relativa al tentativo infruttuoso di acquisto della cittadinanza bosniaca rappresenti un elemento di novità rispetto alla pronuncia del Tribunale di Roma del 13.12.2023, la quale ha escluso il suo status di apolide proprio in ragione della possibilità di acquisto di tale cittadinanza, e consenta pertanto di riaprire l'esame del merito. Il si è costituito in data 6.12.2024 chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in Controparte_1 quanto infondato. Rispetto alla domanda principale, il ha ribadito l'onere del richiedente CP_1 di fornire ogni elemento utile all'accertamento del proprio status civitatis e chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Roma, in quanto autorità competente per l'iscrizione nei registri di cittadinanza e responsabile dell'inadempimento contestato da parte ricorrente. Quanto alla domanda subordinata, ne ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità alla luce dell'esistenza di una sentenza passata in giudicato resa sulla medesima domanda, affermando in ogni caso di non contestare il merito della pretesa, bensì rilevando la mancata dimostrazione documentale sia della discendenza materna sia di un rifiuto delle autorità bosniache di iscrizione nei registri di cittadinanza. Il Giudice ha accolto l'istanza cautelare di rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio in favore del ricorrente con provvedimento di fissazione di udienza datato 25.3.2025, all'esito dell'assegnazione del procedimento avvenuta il 21.3.2025, ravvisando entrambi i presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora, in particolare in considerazione dell'impossibilità per lo stesso, data l'indisponibilità di un titolo di soggiorno, da un lato di accedere alle iniziative di inclusione sociale e lavorativa predisposte dal Comune di Roma nell'ambito del superamento del campo attrezzato nel quale ha vissuto sinora e, dall'altro lato, di riconoscere la figlia ultima nata. Il Giudice ha quindi fissato udienza per il giorno 22.10.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa deve intendersi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono. Preliminarmente, deve osservarsi che legittimato passivo nel presente giudizio debba considerarsi il solo presso l'Avvocatura dello Stato – cui parte ricorrente ha correttamente Controparte_1 indirizzato la notifica dell'atto introduttivo e che si è conseguentemente costituito nel presente giudizio – avendo agito il Comune di Roma, in persona del sindaco, nell'adottare il provvedimento di diniego della domanda di cittadinanza, quale ufficiale del governo, organo periferico dell'amministrazione statale. Questa sezione specializzata ha già avuto modo di chiarire, in sede di reclamo nel procedimento iscritto al n. rg. 65087/2020, richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità, che: “[n]ell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile e nella tenuta dei registri anagrafici il Sindaco agisce, ai sensi dell'art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 1 d.P.R. n. 396/2000, in qualità di ufficiale del governo, e quindi non come organo di vertice e legale rappresentante dell'amministrazione comunale, bensì come organo periferico dell'amministrazione statale, dalla quale dipende ed alla quale sono imputabili gli atti da lui compiuti nella predetta veste, nonché la responsabilità per i danni eventualmente cagionati (Cass. S.U. n. 12193 del 2019, Cass. n.7210 del 2009, Cass. n. 15199 del 2004, Cass. n. 1599 del 2000)”. Il contraddittorio nel presente giudizio deve pertanto considerarsi correttamente instaurato senza necessità di integrazione nei confronti dell'ente locale. Ciò posto, nel merito, quanto preliminarmente al quadro normativo applicabile, l'odierno ricorrente ha avanzato domanda di acquisto della cittadinanza italiana ex art. 4, comma 2, della legge 91/1992, ai sensi del quale “[l]o straniero nato in [...], che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”. I requisiti per tale riconoscimento sono dunque la nascita in Italia e la residenza legale e ininterrotta in Italia fino al compimento del diciottesimo anno di età, oltre che la dichiarazione della volontà di acquistare la cittadinanza effettuata entro il compimento del diciannovesimo anno di età. Nel caso di specie, risulta anzitutto provato e non contestato il primo requisito di cui alla norma citata, relativo alla nascita in Italia: il ricorrente ha infatti documentato in giudizio di essere nato a [...] il giorno 11 settembre 1993, allegando l'estratto del proprio atto di nascita. Risulta altresì compiutamente documentato l'ulteriore requisito della residenza legale ininterrotta in Italia, che comunque non ha costituito motivo di diniego, secondo il tenore della comunicazione del Comune di Roma in questa sede impugnata, la quale si è limitata a rilevare che “dai controlli effettuati in questa sede l'interessato risulta cancellato dall'anagrafe della popolazione residente di questo comune, per irreperibilità accertata, dalla data del 09.06.2005”. Il ricorrente ha in ogni caso dimostrato in giudizio di aver frequentato la scuola elementare statale di via Bonafede a Roma negli anni scolastici 2002/2003, 2003/2004 e 2006/2007 e la scuola secondaria statale di I grado “San Benedetto” di Roma nell'anno scolastico 2007/2008 (cfr. documenti di valutazione e dichiarazioni dei detti istituti scolastici in atti). Egli ha inoltre dimostrato di essere presente nel 2016 “nell'Unità abitativa nr. 128 e 130, presso il Villaggio denominato Salone, sito in Roma, Via di Salone 323, congiuntamente al proprio nucleo familiare” (cfr. dichiarazione di Roma Capitale del 23.2.2016 in atti) e di dimorarvi ancora nel 2022 (cfr. dichiarazione del 10.1.2022 del responsabile dello sportello di mediazione culturale per la tutela dei diritti dei migranti ). Persona_1
Posto dunque che il ricorrente sia stato regolarmente iscritto presso l'anagrafe della popolazione residente del Comune di Roma sino al 2005, per attestazione dello stesso Comune (nella comunicazione impugnata), egli ha altresì provato di aver stabilmente risieduto e di aver svolto la propria intera esistenza nel territorio di Roma anche successivamente a quell'anno, sino alla maggiore età (raggiunta nell'anno 2011, vista la nascita nel 1993) ed oltre. Deve precisarsi in proposito come la giurisprudenza prima e il legislatore dopo abbiano da tempo preso in considerazione la particolare condizione del titolare del diritto alla cittadinanza di cui si tratta, in quanto minorenne, per attenuare la rigidità della lettera della norma e scongiurare il rischio di far ricadere su un minore le gravi conseguenze – in termini di impossibilità di conseguire uno status di fondamentale importanza, quale quello di cittadino del Paese in cui si è nati e cresciuti – dell'omissione di adempimenti cui lo stesso non avrebbe potuto personalmente ottemperare e a cui avrebbero invece dovuto provvedere i genitori o gli esercenti la responsabilità sul minore ovvero l'Amministrazione. Giurisprudenza e legge sono conseguentemente pervenute ad ammettere documentazione alternativa al permesso di soggiorno e all'iscrizione anagrafica, purché idonea a dimostrare la continuità dell'effettiva dimora sul territorio nazionale del richiedente la cittadinanza. Tale principio è stato espressamente affermato dalla Corte di Cassazione, per la quale, “[l]a verifica del possesso dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, domandato da figli di genitori stranieri al compimento della maggiore età, comporta che debba essere accertata la residenza ininterrotta in Italia del richiedente fin dalla nascita, applicandosi il criterio della residenza effettiva, che può essere dimostrato con ogni idonea documentazione, dovendo tale criterio ritenersi prevalente sulla residenza anagrafica” (come si legge in Cass. sez. I Civile, sentenza n. 12380 del 17.5.2017). Adeguandosi a tale consolidato orientamento giurisprudenziale, lo stesso è intervenuto con la circolare n. 22 del 7 novembre 2007 (prot. n. Controparte_1
K64.2/13), la quale, “al fine di evitare che le omissioni o i ritardi relativi ai predetti adempimenti, spettanti ai soggetti esercenti la patria potestà e non imputabili al minore, possano arrecargli danno”, in vista della “tutela in via primaria degli interessi del minore … precisa quindi che l'iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano, potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell' art. 4 comma 2 della legge 91/92, ove vi sia una documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale etc) … Se in periodi successivi alla nascita si rilevassero brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa sul territorio italiano, l'interessato potrà inoltre produrre documentazione integrativa quale certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la presenza in Italia, come già richiamato nella citata circolare del gennaio 2007”. L'orientamento è stato infine elevato al rango di normativa primaria dal d.l. 69/2013, convertito con legge 98/2013, il cui art. 33, comma 1, dispone che “[a]i fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione”. È evidente, dunque, nel caso di specie, come la cancellazione dai registri della popolazione residente, risalente a quando il ricorrente aveva 12 anni, non possa fondare di per sé il diniego della richiesta di cittadinanza ex art. 4, comma 2, della legge 91/1992. Tale circostanza deve infatti attribuirsi ad una mancata regolarizzazione della residenza del minore da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale e non può in alcun modo pregiudicare il diritto del ricorrente, come sopra argomentato, a fronte della possibilità di dimostrare altrimenti il requisito di legge della residenza ininterrotta in Italia dalla nascita fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tutto ciò posto, l'Ufficio Cittadinanza del Comune di Roma ha comunicato al ricorrente, con nota GC/103825 del 1.10.2024 in questa sede impugnata, di non poter accogliere la sua istanza “per decorrenza dei termini normativi previsti”, dal momento che la dichiarazione del ricorrente di acquisto della cittadinanza italiana è pervenuta solo oltre il termine del diciannovesimo anno di età previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 91/1992, scaduto nella fattispecie l'11.9.2012, come pacifico alla luce della documentazione allegata in giudizio (cfr. comunicazione mail del 28.8.2024 recante la dichiarazione in atti) e ammesso dalla stessa parte ricorrente. Il ricorrente, tuttavia, sostiene che la tardività nella resa della dichiarazione debba imputarsi all'Amministrazione, la quale ha mancato di renderlo, all'epoca minorenne, compiutamente edotto dei propri diritti e dunque in grado di esercitarli nelle forme e nei tempi dovuti. L'art. 33, comma 2, del d.l. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge 98/2013, in effetti dispone che “[g]li ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età”, con la precisazione che “[i]n mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data”. In coerenza con il primo comma sopra citato e con il principio sopra enucleato per cui gli effetti di inadempimenti amministrativi non possono farsi ricadere nella sfera giuridica di un soggetto minorenne, ledendola in modo profondamente negativo, la norma pone dunque a carico dell'Amministrazione un preciso onere di avvertimento del minore della sua possibilità di richiedere la cittadinanza entro il diciannovesimo anno di età, espressamente stabilendo che, in mancanza, l'inutile decorso del termine non può precludere l'acquisto della cittadinanza, sussistendone gli ulteriori requisiti. Ebbene, non risulta nel caso di specie che l'avvertimento dovuto per legge sia mai pervenuto a conoscenza del ricorrente, nulla avendo documentato in proposito l'Amministrazione responsabile dell'invio, costituitasi nel presente giudizio eccependo la tardività dell'istanza di acquisto della cittadinanza, pur a fronte dell'allegazione del ricorrente di non aver rispettato il termine non per sua colpa, bensì in quanto non adeguatamente reso consapevole del termine stesso e degli effetti della sua violazione (consapevolezza invece, pur possibile, nella fattispecie, laddove risulta dimostrato e facilmente conoscibile da parte resistente che il medesimo fosse presente nel 2016 “nell'Unità abitativa nr. 128 e 130, presso il Villaggio denominato Salone, sito in Roma, Via di Salone 323, congiuntamente al proprio nucleo familiare”, come da dichiarazione di del Parte_2
23.2.2016 in atti). Pertanto, per espressa previsione normativa, la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 91/1992 deve ritenersi valida nel caso di specie anche se effettuata oltre il compimento del diciannovesimo anno di età del ricorrente. Il complesso della documentazione fornita in giudizio inequivocabilmente dimostra, in definitiva, come il ricorrente sia nato a [...] e abbia stabilmente vissuto sul territorio comunale per tutta la sua vita, segnatamente dalla nascita sino al compimento del diciottesimo anno di età, per quanto di interesse in questa sede, frequentandovi le scuole, pur in una condizione di apolide di fatto, non risultando iscritto quale cittadino del Paese di origine dei suoi genitori, la IA (cfr. dichiarazione dell'ufficiale di stato civile della città di Mostar del 30.3.2016 in atti). A fronte di tutto ciò, è innegabile come il ricorrente, insieme a tutto il suo nucleo familiare, comprensivo di due fratelli riconosciuti apolidi e di una madre apolide di fatto in quanto non riconosciuta come cittadina bosniaca (cfr. provvedimenti del Tribunale e dichiarazione consolare bosniaca in atti), abbia avuto in Italia, e precisamente nella città di Roma, il centro esclusivo della propria esistenza, nascendo, crescendo, studiando, coltivando le sue relazioni e i suoi affetti, formando la sua personalità e la sua famiglia e infine facendo nascere i suoi quattro figli (cfr. attestazione di presenza presso il Villaggio attrezzato di via di Salone n. 323 a Roma del nucleo familiare di compagna del Persona_2 ricorrente) sul territorio italiano, non avendo egli legame con alcun altro Stato. Non considerare il complesso delle circostanze del caso e pervenire ad un'interpretazione esclusivamente letterale della norma, come fatto dall'Amministrazione nel caso di specie, ne tradirebbe lo spirito, in quanto volta a riconoscere un diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza italiana che sorge automaticamente (secondo lo stesso tenore della legge: “Lo straniero nato in [...], che vi abbia … diviene cittadino se…”) per chi, come l'odierno ricorrente, sia nato in [...] e vi abbia stabilito il centro esclusivo della propria esistenza sino al raggiungimento della maggiore età, e che, avendola raggiunta, voglia trascorrervi la vita da adulto e intenda farlo valendosi di quel legame pieno tra persona e Stato che è consentito dalla condizione di cittadino, con l'intero suo contenuto di diritti e di doveri. In conclusione dunque, per tutte le ragioni esposte, vista la compiuta dimostrazione della continuità dell'effettiva dimora del ricorrente sul territorio nazionale dal momento della nascita sino al raggiungimento della maggiore età e considerata la sua dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana, che deve nella specie ritenersi valida, in assenza di ulteriori specifiche contestazioni da parte dell'Amministrazione resistente, si ritiene di dover riconoscere al ricorrente la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma, 2 della legge 91/1992. Le spese di lite devono tuttavia dichiararsi irripetibili, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cittadinanza italiana di , nato a [...] l'[...], ai Parte_1 sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 91/1992;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile la trascrizione della relativa dichiarazione nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma;
- dichiara le spese di lite irripetibili. Così deciso in Roma, 6 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Damiana Colla
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A EX ART. 281 CPC TERDECIES nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 41491/2024, promossa da
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Parte_1
ER ed elettivamente domiciliato in Roma, via Piemonte, n. 39, presso lo studio del difensore
- ricorrente – contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
- resistente – oggetto: cittadinanza ex art. 4 legge n. 91/92.
Con ricorso depositato il 7.10.2024, il ricorrente ha chiesto in via principale l'accertamento del proprio diritto alla cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 91/1992 e, in via subordinata, l'accertamento del proprio status di apolide ai sensi della legge n. 306/1962 di ratifica della Convenzione di New York del 1954 sullo status degli apolidi, altresì chiedendo in via cautelare il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza ovvero per attesa apolidia valido per la durata del presente procedimento giudiziario. Quanto alla domanda principale, il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento prot. n. 103825 del 1.10.2024 del Comune di Roma di diniego della cittadinanza, emanato “per decorrenza dei termini normativi previsti” ed in quanto “dai controlli effettuati in questa sede l'interessato risulta cancellato dall'anagrafe della popolazione residente di questo comune, per irreperibilità accertata, dalla data del 09.06.2005”. Ha sostenuto che la mancata dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana immediatamente dopo il compimento della maggiore età è dipesa da un inadempimento del di Roma, che ha mancato di fargli acquisire compiuta CP_2 consapevolezza dei propri diritti, non potendosi le conseguenze di tale inadempimento dell'Amministrazione far ricadere su di sé, all'epoca ancora minorenne. Ha rappresentato di possedere in ogni caso tutti i requisiti di legge per l'acquisto della cittadinanza italiana, essendo nato in [...] e avendovi stabilmente vissuto fino al compimento dei 18 anni, producendo documentazione a sostegno di quanto dedotto, in particolare relativa alla propria frequenza scolastica e alla propria situazione familiare ed abitativa. Quanto alla domanda subordinata, il ricorrente ha rappresentato di non poter acquistare la cittadinanza bosniaca di suo padre alla luce della normativa bosniaca applicabile, come affermato dal procuratore bosniaco che l'ha assistito nel tentativo di farsi riconoscere tale cittadinanza e come emerge dalle comunicazioni intercorse tra quest'ultimo e le competenti autorità bosniache. Ha precisato come la documentazione relativa al tentativo infruttuoso di acquisto della cittadinanza bosniaca rappresenti un elemento di novità rispetto alla pronuncia del Tribunale di Roma del 13.12.2023, la quale ha escluso il suo status di apolide proprio in ragione della possibilità di acquisto di tale cittadinanza, e consenta pertanto di riaprire l'esame del merito. Il si è costituito in data 6.12.2024 chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in Controparte_1 quanto infondato. Rispetto alla domanda principale, il ha ribadito l'onere del richiedente CP_1 di fornire ogni elemento utile all'accertamento del proprio status civitatis e chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Roma, in quanto autorità competente per l'iscrizione nei registri di cittadinanza e responsabile dell'inadempimento contestato da parte ricorrente. Quanto alla domanda subordinata, ne ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità alla luce dell'esistenza di una sentenza passata in giudicato resa sulla medesima domanda, affermando in ogni caso di non contestare il merito della pretesa, bensì rilevando la mancata dimostrazione documentale sia della discendenza materna sia di un rifiuto delle autorità bosniache di iscrizione nei registri di cittadinanza. Il Giudice ha accolto l'istanza cautelare di rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio in favore del ricorrente con provvedimento di fissazione di udienza datato 25.3.2025, all'esito dell'assegnazione del procedimento avvenuta il 21.3.2025, ravvisando entrambi i presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora, in particolare in considerazione dell'impossibilità per lo stesso, data l'indisponibilità di un titolo di soggiorno, da un lato di accedere alle iniziative di inclusione sociale e lavorativa predisposte dal Comune di Roma nell'ambito del superamento del campo attrezzato nel quale ha vissuto sinora e, dall'altro lato, di riconoscere la figlia ultima nata. Il Giudice ha quindi fissato udienza per il giorno 22.10.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa deve intendersi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono. Preliminarmente, deve osservarsi che legittimato passivo nel presente giudizio debba considerarsi il solo presso l'Avvocatura dello Stato – cui parte ricorrente ha correttamente Controparte_1 indirizzato la notifica dell'atto introduttivo e che si è conseguentemente costituito nel presente giudizio – avendo agito il Comune di Roma, in persona del sindaco, nell'adottare il provvedimento di diniego della domanda di cittadinanza, quale ufficiale del governo, organo periferico dell'amministrazione statale. Questa sezione specializzata ha già avuto modo di chiarire, in sede di reclamo nel procedimento iscritto al n. rg. 65087/2020, richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità, che: “[n]ell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile e nella tenuta dei registri anagrafici il Sindaco agisce, ai sensi dell'art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 1 d.P.R. n. 396/2000, in qualità di ufficiale del governo, e quindi non come organo di vertice e legale rappresentante dell'amministrazione comunale, bensì come organo periferico dell'amministrazione statale, dalla quale dipende ed alla quale sono imputabili gli atti da lui compiuti nella predetta veste, nonché la responsabilità per i danni eventualmente cagionati (Cass. S.U. n. 12193 del 2019, Cass. n.7210 del 2009, Cass. n. 15199 del 2004, Cass. n. 1599 del 2000)”. Il contraddittorio nel presente giudizio deve pertanto considerarsi correttamente instaurato senza necessità di integrazione nei confronti dell'ente locale. Ciò posto, nel merito, quanto preliminarmente al quadro normativo applicabile, l'odierno ricorrente ha avanzato domanda di acquisto della cittadinanza italiana ex art. 4, comma 2, della legge 91/1992, ai sensi del quale “[l]o straniero nato in [...], che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”. I requisiti per tale riconoscimento sono dunque la nascita in Italia e la residenza legale e ininterrotta in Italia fino al compimento del diciottesimo anno di età, oltre che la dichiarazione della volontà di acquistare la cittadinanza effettuata entro il compimento del diciannovesimo anno di età. Nel caso di specie, risulta anzitutto provato e non contestato il primo requisito di cui alla norma citata, relativo alla nascita in Italia: il ricorrente ha infatti documentato in giudizio di essere nato a [...] il giorno 11 settembre 1993, allegando l'estratto del proprio atto di nascita. Risulta altresì compiutamente documentato l'ulteriore requisito della residenza legale ininterrotta in Italia, che comunque non ha costituito motivo di diniego, secondo il tenore della comunicazione del Comune di Roma in questa sede impugnata, la quale si è limitata a rilevare che “dai controlli effettuati in questa sede l'interessato risulta cancellato dall'anagrafe della popolazione residente di questo comune, per irreperibilità accertata, dalla data del 09.06.2005”. Il ricorrente ha in ogni caso dimostrato in giudizio di aver frequentato la scuola elementare statale di via Bonafede a Roma negli anni scolastici 2002/2003, 2003/2004 e 2006/2007 e la scuola secondaria statale di I grado “San Benedetto” di Roma nell'anno scolastico 2007/2008 (cfr. documenti di valutazione e dichiarazioni dei detti istituti scolastici in atti). Egli ha inoltre dimostrato di essere presente nel 2016 “nell'Unità abitativa nr. 128 e 130, presso il Villaggio denominato Salone, sito in Roma, Via di Salone 323, congiuntamente al proprio nucleo familiare” (cfr. dichiarazione di Roma Capitale del 23.2.2016 in atti) e di dimorarvi ancora nel 2022 (cfr. dichiarazione del 10.1.2022 del responsabile dello sportello di mediazione culturale per la tutela dei diritti dei migranti ). Persona_1
Posto dunque che il ricorrente sia stato regolarmente iscritto presso l'anagrafe della popolazione residente del Comune di Roma sino al 2005, per attestazione dello stesso Comune (nella comunicazione impugnata), egli ha altresì provato di aver stabilmente risieduto e di aver svolto la propria intera esistenza nel territorio di Roma anche successivamente a quell'anno, sino alla maggiore età (raggiunta nell'anno 2011, vista la nascita nel 1993) ed oltre. Deve precisarsi in proposito come la giurisprudenza prima e il legislatore dopo abbiano da tempo preso in considerazione la particolare condizione del titolare del diritto alla cittadinanza di cui si tratta, in quanto minorenne, per attenuare la rigidità della lettera della norma e scongiurare il rischio di far ricadere su un minore le gravi conseguenze – in termini di impossibilità di conseguire uno status di fondamentale importanza, quale quello di cittadino del Paese in cui si è nati e cresciuti – dell'omissione di adempimenti cui lo stesso non avrebbe potuto personalmente ottemperare e a cui avrebbero invece dovuto provvedere i genitori o gli esercenti la responsabilità sul minore ovvero l'Amministrazione. Giurisprudenza e legge sono conseguentemente pervenute ad ammettere documentazione alternativa al permesso di soggiorno e all'iscrizione anagrafica, purché idonea a dimostrare la continuità dell'effettiva dimora sul territorio nazionale del richiedente la cittadinanza. Tale principio è stato espressamente affermato dalla Corte di Cassazione, per la quale, “[l]a verifica del possesso dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, domandato da figli di genitori stranieri al compimento della maggiore età, comporta che debba essere accertata la residenza ininterrotta in Italia del richiedente fin dalla nascita, applicandosi il criterio della residenza effettiva, che può essere dimostrato con ogni idonea documentazione, dovendo tale criterio ritenersi prevalente sulla residenza anagrafica” (come si legge in Cass. sez. I Civile, sentenza n. 12380 del 17.5.2017). Adeguandosi a tale consolidato orientamento giurisprudenziale, lo stesso è intervenuto con la circolare n. 22 del 7 novembre 2007 (prot. n. Controparte_1
K64.2/13), la quale, “al fine di evitare che le omissioni o i ritardi relativi ai predetti adempimenti, spettanti ai soggetti esercenti la patria potestà e non imputabili al minore, possano arrecargli danno”, in vista della “tutela in via primaria degli interessi del minore … precisa quindi che l'iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano, potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell' art. 4 comma 2 della legge 91/92, ove vi sia una documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale etc) … Se in periodi successivi alla nascita si rilevassero brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa sul territorio italiano, l'interessato potrà inoltre produrre documentazione integrativa quale certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la presenza in Italia, come già richiamato nella citata circolare del gennaio 2007”. L'orientamento è stato infine elevato al rango di normativa primaria dal d.l. 69/2013, convertito con legge 98/2013, il cui art. 33, comma 1, dispone che “[a]i fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione”. È evidente, dunque, nel caso di specie, come la cancellazione dai registri della popolazione residente, risalente a quando il ricorrente aveva 12 anni, non possa fondare di per sé il diniego della richiesta di cittadinanza ex art. 4, comma 2, della legge 91/1992. Tale circostanza deve infatti attribuirsi ad una mancata regolarizzazione della residenza del minore da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale e non può in alcun modo pregiudicare il diritto del ricorrente, come sopra argomentato, a fronte della possibilità di dimostrare altrimenti il requisito di legge della residenza ininterrotta in Italia dalla nascita fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tutto ciò posto, l'Ufficio Cittadinanza del Comune di Roma ha comunicato al ricorrente, con nota GC/103825 del 1.10.2024 in questa sede impugnata, di non poter accogliere la sua istanza “per decorrenza dei termini normativi previsti”, dal momento che la dichiarazione del ricorrente di acquisto della cittadinanza italiana è pervenuta solo oltre il termine del diciannovesimo anno di età previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 91/1992, scaduto nella fattispecie l'11.9.2012, come pacifico alla luce della documentazione allegata in giudizio (cfr. comunicazione mail del 28.8.2024 recante la dichiarazione in atti) e ammesso dalla stessa parte ricorrente. Il ricorrente, tuttavia, sostiene che la tardività nella resa della dichiarazione debba imputarsi all'Amministrazione, la quale ha mancato di renderlo, all'epoca minorenne, compiutamente edotto dei propri diritti e dunque in grado di esercitarli nelle forme e nei tempi dovuti. L'art. 33, comma 2, del d.l. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge 98/2013, in effetti dispone che “[g]li ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età”, con la precisazione che “[i]n mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data”. In coerenza con il primo comma sopra citato e con il principio sopra enucleato per cui gli effetti di inadempimenti amministrativi non possono farsi ricadere nella sfera giuridica di un soggetto minorenne, ledendola in modo profondamente negativo, la norma pone dunque a carico dell'Amministrazione un preciso onere di avvertimento del minore della sua possibilità di richiedere la cittadinanza entro il diciannovesimo anno di età, espressamente stabilendo che, in mancanza, l'inutile decorso del termine non può precludere l'acquisto della cittadinanza, sussistendone gli ulteriori requisiti. Ebbene, non risulta nel caso di specie che l'avvertimento dovuto per legge sia mai pervenuto a conoscenza del ricorrente, nulla avendo documentato in proposito l'Amministrazione responsabile dell'invio, costituitasi nel presente giudizio eccependo la tardività dell'istanza di acquisto della cittadinanza, pur a fronte dell'allegazione del ricorrente di non aver rispettato il termine non per sua colpa, bensì in quanto non adeguatamente reso consapevole del termine stesso e degli effetti della sua violazione (consapevolezza invece, pur possibile, nella fattispecie, laddove risulta dimostrato e facilmente conoscibile da parte resistente che il medesimo fosse presente nel 2016 “nell'Unità abitativa nr. 128 e 130, presso il Villaggio denominato Salone, sito in Roma, Via di Salone 323, congiuntamente al proprio nucleo familiare”, come da dichiarazione di del Parte_2
23.2.2016 in atti). Pertanto, per espressa previsione normativa, la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 91/1992 deve ritenersi valida nel caso di specie anche se effettuata oltre il compimento del diciannovesimo anno di età del ricorrente. Il complesso della documentazione fornita in giudizio inequivocabilmente dimostra, in definitiva, come il ricorrente sia nato a [...] e abbia stabilmente vissuto sul territorio comunale per tutta la sua vita, segnatamente dalla nascita sino al compimento del diciottesimo anno di età, per quanto di interesse in questa sede, frequentandovi le scuole, pur in una condizione di apolide di fatto, non risultando iscritto quale cittadino del Paese di origine dei suoi genitori, la IA (cfr. dichiarazione dell'ufficiale di stato civile della città di Mostar del 30.3.2016 in atti). A fronte di tutto ciò, è innegabile come il ricorrente, insieme a tutto il suo nucleo familiare, comprensivo di due fratelli riconosciuti apolidi e di una madre apolide di fatto in quanto non riconosciuta come cittadina bosniaca (cfr. provvedimenti del Tribunale e dichiarazione consolare bosniaca in atti), abbia avuto in Italia, e precisamente nella città di Roma, il centro esclusivo della propria esistenza, nascendo, crescendo, studiando, coltivando le sue relazioni e i suoi affetti, formando la sua personalità e la sua famiglia e infine facendo nascere i suoi quattro figli (cfr. attestazione di presenza presso il Villaggio attrezzato di via di Salone n. 323 a Roma del nucleo familiare di compagna del Persona_2 ricorrente) sul territorio italiano, non avendo egli legame con alcun altro Stato. Non considerare il complesso delle circostanze del caso e pervenire ad un'interpretazione esclusivamente letterale della norma, come fatto dall'Amministrazione nel caso di specie, ne tradirebbe lo spirito, in quanto volta a riconoscere un diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza italiana che sorge automaticamente (secondo lo stesso tenore della legge: “Lo straniero nato in [...], che vi abbia … diviene cittadino se…”) per chi, come l'odierno ricorrente, sia nato in [...] e vi abbia stabilito il centro esclusivo della propria esistenza sino al raggiungimento della maggiore età, e che, avendola raggiunta, voglia trascorrervi la vita da adulto e intenda farlo valendosi di quel legame pieno tra persona e Stato che è consentito dalla condizione di cittadino, con l'intero suo contenuto di diritti e di doveri. In conclusione dunque, per tutte le ragioni esposte, vista la compiuta dimostrazione della continuità dell'effettiva dimora del ricorrente sul territorio nazionale dal momento della nascita sino al raggiungimento della maggiore età e considerata la sua dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana, che deve nella specie ritenersi valida, in assenza di ulteriori specifiche contestazioni da parte dell'Amministrazione resistente, si ritiene di dover riconoscere al ricorrente la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma, 2 della legge 91/1992. Le spese di lite devono tuttavia dichiararsi irripetibili, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cittadinanza italiana di , nato a [...] l'[...], ai Parte_1 sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 91/1992;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile la trascrizione della relativa dichiarazione nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma;
- dichiara le spese di lite irripetibili. Così deciso in Roma, 6 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Damiana Colla