Sentenza 26 giugno 2025
Ordinanza collegiale 22 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 26/06/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01415/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01785/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1785 del 2024, proposto da
Officine Cst S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Catalano, Vincenzo Palomba, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Catalano in Palermo, via Galletti, 111;
contro
Comune di Marineo, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 721/2023 – R.G.N. 2319/2023 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 25/10/2023 e depositato in Cancelleria in data 26/10/2023, notificato al Comune di Marineo in data 01/11/2023, dichiarato definitivamente esecutivo in data 28/12/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2025 il dott. Bartolo Salone; nessuno è presente per le parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 721/2023 emesso in data 25/10/2023, con cui il Tribunale di Termini Imerese ha condannato il Comune di Marineo al pagamento in favore dell’odierna istante dell’importo di € 190.441,61 oltre ad interessi maturati e maturandi al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002, oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.242,00 per compensi, € 406,50 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. rimborso forfettario spese generali, come per legge.
La ricorrente ha chiarito che il Comune intimato ha eseguito solo un irrisorio pagamento che ha ridotto il credito della ricorrente ad € 190.241,26 per la sorte capitale e non ha provveduto al pagamento delle spese processuali liquidate nel decreto ingiuntivo.
La ricorrente ha chiesto anche la vittoria delle spese; la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento; la fissazione di una somma a titolo di astreinte .
L’Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del ricorso.
Alla camera di consiglio del 23 giugno 2025, la causa è stata posta in decisione.
Tanto precisato, il ricorso è documentalmente fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Consta, infatti, che il decreto ingiuntivo dispone la condanna pecuniaria del Comune intimato, che lo stesso è passato in giudicato ed è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. per mancata opposizione e che sono state rispettate le formalità ed i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’Amministrazione debitrice.
Di converso, il Comune, non essendosi costituito, non ha obiettato di avere già corrisposto la somma dovuta né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito di parte ricorrente.
L’intimato Comune, pertanto, deve essere condannato a corrispondere gli importi indicati dal decreto ingiuntivo in oggetto come sopra precisati (per la residua somma di € 190.241,26, a titolo di sorte capitale, oltre ad interessi maturati e maturandi al tasso di cui al D.Lgs. 231/2002, a decorrere dalle scadenze delle singole fatture, oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.242,00 per compensi, € 406,50 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. rimborso forfettario spese generali, come per legge), entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inerzia si nomina sin da ora commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà per lo stesso di delega ad altro soggetto dotato di adeguata competenza, il quale - nel doveroso adempimento dell’ufficio pubblicistico assegnatogli e su espressa richiesta di parte - provvederà, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, alla corresponsione delle somme spettanti ai ricorrenti, con oneri a carico della intimata Amministrazione.
Va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, in applicazione dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm..
Invero - premesso che, in base alla norma appena citata, come modificata dall’art. 1, co. 781, lett. a), della l. n. 208/2015, la penalità di mora si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria - per quanto attiene ai presupposti ivi indicati, nel caso di specie l’applicazione della penalità non sembra poter determinare un effetto “manifestamente iniquo”, considerato che l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, che i comportamenti imposti dalla sentenza non presentano particolare complessità e che il Ministero non ha rappresentato “altre ragioni ostative” (v. art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.).
Il Collegio ritiene, pertanto, di accogliere la richiesta di corresponsione di una penalità di mora, la quale, per espressa previsione normativa, decorre dalla notificazione a cura di parte della presente pronuncia fino all’integrale effettivo pagamento di quanto dovuto da parte dell’Amministrazione (v. art. 114, co. 4, lett. e), seconda parte); e, comunque, non oltre il termine di sessanta giorni assegnato all’Amministrazione per l’adempimento spontaneo, dovendo a tal punto attivarsi in via sostitutiva il commissario ad acta.
Invero, la possibilità per il privato - una volta decorso l’ulteriore termine assegnato all’Amministrazione debitrice - di utilizzare il più penetrante ed incisivo intervento sostitutivo (come sopra disposto), renderebbe in definitiva iniqua la possibilità per la parte ricorrente di continuare a fruire del rimedio, indiretto e di carattere propulsivo, delineato dalla norma citata.
In applicazione della stessa disposizione, inoltre, la penalità viene determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di 60 giorni assegnato a tal fine.
Va anche precisato che nel mandato del commissario ad acta è compreso il pagamento dell’eventuale penale maturata ai sensi dell'art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con separato decreto ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.
Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza.
Si precisa altresì che il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”.
Le spese di lite seguono, infine, la soccombenza dell’Amministrazione intimata e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso come in epigrafe proposto e, per l’effetto, assegna al Comune di Marineo termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza per il pagamento degli importi residui dovuti in base al decreto ingiuntivo n. 721/2023 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 25/10/2023;
- nomina per il caso di persistente inadempimento, come commissario ad acta, con facoltà di delega, il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, il quale provvederà come indicato in motivazione;
- condanna il Comune di Marineo, ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., a corrispondere la penalità di mora secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione;
- condanna il Comune di Marineo al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato se e in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Bartolo Salone | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO