Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/04/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 10053 /2019
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 17/04/2025 ; tenuto conto che con provvedimento del 10.12.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
- SEZIONE PRIMA CIVILE -
nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa Renata Russo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DEGLI ARTT. 127 TER E 281 SEXIES C.P.C. nella controversia civile iscritta al numero 10053 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2010, avente ad oggetto vendita di cose mobili, promossa da
DA corrente in Nola (NA) – Loc. Bosco Fangone c/o Interporto Campano Parte_1
– Lotto D n. 315/316, P.IVA , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. P.IVA_1
Benedetto La Peruta, C.F. e dall'avv. Maria Rosaria La Peruta, C.F. C.F._1
, con i quali elett.te domicilia presso la propria sede in Caserta, alla via Unità C.F._2
Italiana, 13, (fax 0823.441591 – P.E.C.: , in forza di procura in calce Email_1 all'atto di citazione,;
-
ATTORE –
CONTRO
, P.IVA n. , in persona del liquidatore p.t., Controparte_1 P.IVA_2 corrente in Capua (CE), via San Michele a Corte, 25, P.E.C. ; Email_2
- CONVENUTA CONTUMACE –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma
17 legge 18.6.2009, n. 69.
All'udienza del giorno 10/09/2020 veniva dichiarata la contumacia della convenuta
[...]
la quale, sebbene regolarmente citata, non si è costituita nel presente giudizio. Controparte_1
Ciò premesso e passando, quindi, alla disamina della res controversa, la domanda giudiziale è fondata e merita, pertanto di trovare accoglimento. Ed invero, i fatti posti a fondamento della pretesa azionata dalla parte attrice hanno trovato piena dimostrazione nella documentazione prodotta, acquisita in corso di causa.
Orbene, l'attore ha fornito prova sufficiente della sussistenza del rapporto contrattuale e del conseguente credito sotto il profilo documentale, allegando la documentazione inerente la cessione del credito, attraverso la comunicazione al ceduto, ad opera della cedente, appunto del credito oggetto di causa.
Risultano altresì la fattura accompagnatoria e la bolla di consegna dalle quali si desume l'effettiva ricezione della merce, nonché la lettera di messa in mora con invito a versare l'intero importo dovuto, per cui il credito può reputarsi provato.
Il credito è stato oggetto finanche di prova orale;
invero, il teste direttore Testimone_1 amministrativo e finanziario della società attrice, escusso all'udienza del 6 marzo 2023, ha confermato il dato fornito dagli estratti conto della , a seguito della visione dei Documenti di trasporto, CP_2 in qualità di direttore della società che si è resa acquirente del credito che la Parte_1 CP_2 vantava verso CP_1
Anche il teste , socio della società attrice e figlio dell'amministratore, in veste di Tes_2 responsabile amministrativo, ha confermato i capitoli di prova di parte attrice, rispondendo “: è vero;
tanto so i quanto il fornitore è nostro fornitore abituale e gli abbiamo presentato il cliente che non ha Controparte_1 più pagato;
siamo intervenuti acquistando noi il credito residuo”.
A ciò aggiungasi come il legale rappresentante di parte convenuta si sia sottratto al disposto interrogatorio formale.
Orbene, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., la mancata risposta all'interrogatorio formale costituisce un comportamento processuale qualificato in quanto se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio. Tale valutazione rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare ex se idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione (Cass. civ. sez. VI 26 aprile 2013 n. 10099).
Ebbene, a fronte di tali circostanze, al giudicante non resta che fare applicazione del principio che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit consacrato dall'art. 2697 c.c. con conseguente accoglimento della domanda.
Del resto, a fronte di tali emergenze probatorie, la società convenuta, sulla quale gravava il relativo onere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 del Codice Civile, rimanendo contumace, nulla ha dedotto, né, a fortiori, ha dimostrato con riguardo alla sussistenza di un proprio adempimento, né tanto meno in ordine alla ricorrenza di eventuali circostanze valevoli ad integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore come previsto dall'art. 1218 cod. civ.
Pertanto, non avendo il convenuto assolto all'onere della prova scaturente dal regime codificato nel combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c. c. (così come ricostruito anche alla luce dell'ormai nota
Cass. SS. UU. 30 ottobre 2001, n. 13533), la domanda giudiziale proposta dalla società attorea non può che essere accolta, con conseguente condanna della convenuta , alla Controparte_1 corresponsione, in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 della somma di €. 9.110,76 ancora dovuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano d'ufficio come da dispositivo tenuto conto della effettiva attività processuale svolta, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere–Sezione Prima Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• In ACCOGLIMENTO della DOMANDA GIUDIZIALE,
CONDANNA la convenuta , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al PAGAMENTO, in favore dell'attore, della somma di €. 9.110,76 ancora dovuta;
• CONDANNA altresì la convenuta Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al PAGAMENTO, in favore della
[...] parte attrice delle SPESE del PRESENTE GIUDIZIO, che si liquidano in €. 2.540,00 per onorari di causa ed €. 237,00 per spese, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa
Previdenza Avvocati come per legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 17 aprile '25
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Renata Russo