Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1055
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata notifica delle cartelle presupposte

    Il ricorso è inammissibile per mancata specificazione delle cartelle contestate tra quelle oggetto dell'intimazione, nonostante l'intimazione fosse emessa sul presupposto di plurimi atti presupposti.

  • Rigettato
    Prescrizione

    L'eccezione di prescrizione è infondata poiché nessun termine è decorso dalla notifica delle cartelle o dell'ultimo atto interruttivo alla notifica dell'intimazione impugnata.

  • Rigettato
    Legittimazione dell'agente della riscossione a costituirsi tramite difensore del libero foro

    La Corte ritiene che la disciplina che impone all'agente della riscossione di avvalersi di propri funzionari o dell'Avvocatura dello Stato abbia mera rilevanza contabile interna e disciplinare, e non processuale. L'agente della riscossione ha la facoltà di stare in giudizio tramite Avvocatura dello Stato o propri funzionari, senza che ciò costituisca un obbligo processualmente rilevante. In presenza di valida procura, l'amministrazione può farsi rappresentare da un difensore del libero foro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1055
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1055
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo