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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1055/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5071/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza Indirizzo_1 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259006475065000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170018304924000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180003282571000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180020805900000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210064713767000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/6/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259006475065000 notificata in data 1/4/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 2.086,05 a titolo di bollo auto. Eccepiva: mancata notifica delle cartelle presupposte;
prescrizione.
Si costituiva l'agente della riscossione assumendo avvenuta notifica delle cartelle presupposte e di intimazioni successive. Insussistenza della prescrizione.
Si costituiva Agenzia delle Entrate eccependo difetto di legittimazione passiva e avvenuta notifica degli avvisi presupposti.
Si costituiva Regione Siciliana eccependo difetto di legittimazione passiva ed avvenuta notifica degli atti presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e, comunque, infondato.
Priva di qualunque fondamento è l'eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione per essersi avvalso di un difensore del libero foro.
Deve ritenersi che la disciplina che impone ad Agenzia delle Entrate Riscossione di avvalersi, per la rappresentanza in giudizio, di propri funzionari o dell'Avvocatura dello Stato, abbia una mera rilevanza contabile interna e disciplinare.
Invero, ai sensi dell'art. 1 c. 8 l. 193/2016 (legge istitutiva di Agenzia delle Entrate Riscossione), «l'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato… comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro… ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente… Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo
11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546…». Ai sensi dell'art. 11 c. 2 d.Lv. 546/92 «
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata…». La normativa in esame deve, dunque, ragionevolmente intendersi nel senso che l'agente della riscossione abbia la facoltà di stare in giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato o per il tramite di propri funzionari, senza che ciò costituisca – dal punto di vista processuale ed impregiudicati i profili di responsabilità erariale – un obbligo processualmente rilevante. Del resto non si comprenderebbe per quale ragione se l'ente può stare in giudizio per il tramite di propri funzionari questi non potrebbero delegare altri soggetti, in possesso dei requisiti per stare in giudizio, per rappresentarli. Sicchè, in presenza di valida procura, legittimamente l'Amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un difensore del libero foro (cfr. Cass. SS.UU.
30008/2019; v. Cass. III, 22/12/2021, 41205; Cass. VI, 27/10/2021, 30252; Cass. III, 4/6/2021); mentre, in presenza di una procura non valida, ciò non determinerebbe automaticamente il difetto di legittimazione processuale e l'inammissibilità della costituzione in giudizio, ma si imporrebbe l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 182 c.p.c., con fissazione di un termine perentorio per la regolarizzazione della procura o per la costituzione della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza. Infatti l'art. 182 c.p.c., applicabile anche al processo tributario, specificamente prescrive che il giudice, «Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione».
Una limitazione incidente sul piano processuale potrebbe, al limite, ritenersi sussistente con riferimento ai giudizi di legittimità instaurati da ER (peraltro diversa da Nominativo_1), alla luce del protocollo d'intesa del 22/6/2017 tra ER e Avvocatura generale dello Stato, sempre che si ritenesse detto protocollo (ma la cosa
è tutt'altro che convincente), in combinato disposto con l'art. 1 c. 8 l. 193/2016, esplicare un'efficacia esterna: alla luce di detta convenzione si sarebbero riservati al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (ma, in realtà, il protocollo prevede un obbligo per l'Avvocatura di assumere il patrocinio, non un obbligo per l'Agenzia di farsi patrocinare dall'Avvocatura) i giudizi concernenti “l'attività di riscossione pendenti avanti alla Corte di
Cassazione civile e tributaria…”. Discende che, dallo stesso tenore di detto protocollo un eventuale divieto di avvalersi dei difensori del libero foro potrebbe configurarsi esclusivamente con riferimento ai giudizi di legittimità, ma non già con riferimento ai giudizi di merito (cfr. Cass. 10320/2024 e Cass. 1806/2024).
Ai sensi dell'art. 18 d.Lv. 546/92, come noto, il ricorso deve indicare tra l'altro, a pena di inammissibilità, gli estremi dell'atto impugnato. Nella specie l'intimazione risulta emessa sul presupposto di plurimi atti presupposti per un ammontare complessivo di € 2.806,05. Il ricorrente assume di contestare unicamente pretese per un ammontare di € 2.111,25 asseritamente a titolo di tassa auto, sostenendo di non avere ricevuto le relative cartelle. Tuttavia, non specifica in alcun modo quali sarebbero le cartelle contestate, tra quelle oggetto dell'intimazione. Tale mancanza determina l'inammissibilità del ricorso.
Il ricorso sarebbe comunque infondato.
L'intimazione risulta emessa sul presupposto delle seguenti cartelle:
- cartella n. 29520170018304924000 di € 591,84, notificata il 06/12/2017;
- 2. cartella n. 29520180003282571000 di € 339,23, notificata il 07/05/2018;
- 3. Cartella n. 29520180020805900000 di € 402,04, notificata il 29/01/2019;
- 4. cartella n. 29520210064713767000 di € 784,14, notificata il 14/06/2022;
- 5. cartella n. 29520230017989523000 di € 688,80, notificata il 12/05/2023.
Le resistenti, infatti, hanno documentato (attestandone la conformità) la notifica delle cartelle presupposte, nonché di due successivi atti di intimazione: n. 29520229001414611000 notificata in data 30/03/2022 (a mani proprie), relativa alle cartelle 29520170018304924000, 29520180003282571000 e 29520180020805900000;
n. 29520239004136860000 notificata in data 23/06/2023 (a mezzo pec) relativa alle cartelle
29520170018304924000, 29520180003282571000, 29520180020805900000 e 29520210064713767000.
Evidente, dunque, l'infondatezza e temerarietà dell'eccezione di omessa notifica delle cartelle presupposte, nonché della eccezione di prescrizione, dal momento che nessun termine è decorso dalla notifica delle cartelle o dell'ultimo atto interruttivo alla notifica dell'intimazione impugnata.
Ovviamente non esiste alcun onere per l'Amministrazione di depositare in giudizio copia delle cartelle in parola.
Il ricorso pertanto va respinto. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto anche conto della natura palesemente temeraria del ricorso, queste vanno liquidate in € 1.600,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 1.600,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuna delle resistenti costituite, disponendone, quanto all'agente della riscossione, il pagamento a favore del procuratore, dichiaratosi distrattario.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5071/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza Indirizzo_1 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259006475065000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170018304924000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180003282571000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180020805900000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210064713767000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/6/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259006475065000 notificata in data 1/4/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 2.086,05 a titolo di bollo auto. Eccepiva: mancata notifica delle cartelle presupposte;
prescrizione.
Si costituiva l'agente della riscossione assumendo avvenuta notifica delle cartelle presupposte e di intimazioni successive. Insussistenza della prescrizione.
Si costituiva Agenzia delle Entrate eccependo difetto di legittimazione passiva e avvenuta notifica degli avvisi presupposti.
Si costituiva Regione Siciliana eccependo difetto di legittimazione passiva ed avvenuta notifica degli atti presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e, comunque, infondato.
Priva di qualunque fondamento è l'eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione per essersi avvalso di un difensore del libero foro.
Deve ritenersi che la disciplina che impone ad Agenzia delle Entrate Riscossione di avvalersi, per la rappresentanza in giudizio, di propri funzionari o dell'Avvocatura dello Stato, abbia una mera rilevanza contabile interna e disciplinare.
Invero, ai sensi dell'art. 1 c. 8 l. 193/2016 (legge istitutiva di Agenzia delle Entrate Riscossione), «l'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato… comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro… ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente… Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo
11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546…». Ai sensi dell'art. 11 c. 2 d.Lv. 546/92 «
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata…». La normativa in esame deve, dunque, ragionevolmente intendersi nel senso che l'agente della riscossione abbia la facoltà di stare in giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato o per il tramite di propri funzionari, senza che ciò costituisca – dal punto di vista processuale ed impregiudicati i profili di responsabilità erariale – un obbligo processualmente rilevante. Del resto non si comprenderebbe per quale ragione se l'ente può stare in giudizio per il tramite di propri funzionari questi non potrebbero delegare altri soggetti, in possesso dei requisiti per stare in giudizio, per rappresentarli. Sicchè, in presenza di valida procura, legittimamente l'Amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un difensore del libero foro (cfr. Cass. SS.UU.
30008/2019; v. Cass. III, 22/12/2021, 41205; Cass. VI, 27/10/2021, 30252; Cass. III, 4/6/2021); mentre, in presenza di una procura non valida, ciò non determinerebbe automaticamente il difetto di legittimazione processuale e l'inammissibilità della costituzione in giudizio, ma si imporrebbe l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 182 c.p.c., con fissazione di un termine perentorio per la regolarizzazione della procura o per la costituzione della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza. Infatti l'art. 182 c.p.c., applicabile anche al processo tributario, specificamente prescrive che il giudice, «Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione».
Una limitazione incidente sul piano processuale potrebbe, al limite, ritenersi sussistente con riferimento ai giudizi di legittimità instaurati da ER (peraltro diversa da Nominativo_1), alla luce del protocollo d'intesa del 22/6/2017 tra ER e Avvocatura generale dello Stato, sempre che si ritenesse detto protocollo (ma la cosa
è tutt'altro che convincente), in combinato disposto con l'art. 1 c. 8 l. 193/2016, esplicare un'efficacia esterna: alla luce di detta convenzione si sarebbero riservati al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (ma, in realtà, il protocollo prevede un obbligo per l'Avvocatura di assumere il patrocinio, non un obbligo per l'Agenzia di farsi patrocinare dall'Avvocatura) i giudizi concernenti “l'attività di riscossione pendenti avanti alla Corte di
Cassazione civile e tributaria…”. Discende che, dallo stesso tenore di detto protocollo un eventuale divieto di avvalersi dei difensori del libero foro potrebbe configurarsi esclusivamente con riferimento ai giudizi di legittimità, ma non già con riferimento ai giudizi di merito (cfr. Cass. 10320/2024 e Cass. 1806/2024).
Ai sensi dell'art. 18 d.Lv. 546/92, come noto, il ricorso deve indicare tra l'altro, a pena di inammissibilità, gli estremi dell'atto impugnato. Nella specie l'intimazione risulta emessa sul presupposto di plurimi atti presupposti per un ammontare complessivo di € 2.806,05. Il ricorrente assume di contestare unicamente pretese per un ammontare di € 2.111,25 asseritamente a titolo di tassa auto, sostenendo di non avere ricevuto le relative cartelle. Tuttavia, non specifica in alcun modo quali sarebbero le cartelle contestate, tra quelle oggetto dell'intimazione. Tale mancanza determina l'inammissibilità del ricorso.
Il ricorso sarebbe comunque infondato.
L'intimazione risulta emessa sul presupposto delle seguenti cartelle:
- cartella n. 29520170018304924000 di € 591,84, notificata il 06/12/2017;
- 2. cartella n. 29520180003282571000 di € 339,23, notificata il 07/05/2018;
- 3. Cartella n. 29520180020805900000 di € 402,04, notificata il 29/01/2019;
- 4. cartella n. 29520210064713767000 di € 784,14, notificata il 14/06/2022;
- 5. cartella n. 29520230017989523000 di € 688,80, notificata il 12/05/2023.
Le resistenti, infatti, hanno documentato (attestandone la conformità) la notifica delle cartelle presupposte, nonché di due successivi atti di intimazione: n. 29520229001414611000 notificata in data 30/03/2022 (a mani proprie), relativa alle cartelle 29520170018304924000, 29520180003282571000 e 29520180020805900000;
n. 29520239004136860000 notificata in data 23/06/2023 (a mezzo pec) relativa alle cartelle
29520170018304924000, 29520180003282571000, 29520180020805900000 e 29520210064713767000.
Evidente, dunque, l'infondatezza e temerarietà dell'eccezione di omessa notifica delle cartelle presupposte, nonché della eccezione di prescrizione, dal momento che nessun termine è decorso dalla notifica delle cartelle o dell'ultimo atto interruttivo alla notifica dell'intimazione impugnata.
Ovviamente non esiste alcun onere per l'Amministrazione di depositare in giudizio copia delle cartelle in parola.
Il ricorso pertanto va respinto. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto anche conto della natura palesemente temeraria del ricorso, queste vanno liquidate in € 1.600,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 1.600,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuna delle resistenti costituite, disponendone, quanto all'agente della riscossione, il pagamento a favore del procuratore, dichiaratosi distrattario.