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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/10/2025, n. 3868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3868 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14556 /2024 R.G.
TRA
app.to e difeso dall'Avv. DI GUIDA MARIA Parte_1
-ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in CP_1 atti dall'Avv. CALAMIA EMANUELA
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/11/2024 l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto tale beneficio.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario della prestazione in esame. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
In corso di causa, il giudice richiedeva al CTU nominato nella prima fase un supplemento di perizia sulla base della nuova documentazione medica versata in atti dalla parte ricorrente.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 14.10.2025 con la trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza, sulle note di trattazione di parte.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è solo parzialmente fondata. Alla stregua delle risultanze in atti va detto che il supplemento di perizia effettuato nella fase di opposizione è stato espletato con ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'integrazione dell'elaborato peritale depositato in atti.
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della
CTU e del successivo supplemento di perizia versato in atti, sulla base della nuova documentazione medica depositata dal ricorrente e autorizzata da questo giudice.
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale della indennità di accompagnamento anche se solo con decorrenza dal mese di novembre
2024 (v. integrazione della CTU depositata in data 21.6.2025).
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento (cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU il quale ha, condivisibilmente scritto che: “……Il sig. è affetto da: ipoacusia Parte_1 bilaterale, pregresso k colon trattato con chemioterapia e chirurgia nel 2013, cardiopatia ipertensiva, iperplasia nodulare tiroidea, ipertrofia prostatica benigna, incontinenza urinaria, vasculopatia cerebrale cronica, poliartrosi e spondiloartrosi. Il complesso menomativo è di grado grave e realizza i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento a partire dal mese di novembre 2024.).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un ulteriore supplemento di perizia. Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto dichiarando il ricorrente invalido al 100 % e con accompagnamento, a decorrere dal Novembre 2024, secondo quanto rilevato nel supplemento di perizia, in atti. CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
L'accoglimento parziale del ricorso e/o lo spostamento della decorrenza induce a compensare le spese di lite per l'intero in quanto il riconoscimento decorre da data successiva al deposito del ricorso per ATP ex art. 445 bis co I c.p.c.
Le spese della CTU seguono la regola della soccombenza prevalente e vanno poste a CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara il ricorrente invalido al 100 % con accompagnamento da Novembre 2024;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese della CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Aversa, il 15/10/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14556 /2024 R.G.
TRA
app.to e difeso dall'Avv. DI GUIDA MARIA Parte_1
-ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in CP_1 atti dall'Avv. CALAMIA EMANUELA
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/11/2024 l'istante in epigrafe esponeva di aver depositato un ricorso per accertamento tecnico preventivo onde ottenere il riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento ma il ctu nominato dal tribunale non aveva riconosciuto tale beneficio.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva l'accertamento del requisito sanitario della prestazione in esame. CP_ L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
In corso di causa, il giudice richiedeva al CTU nominato nella prima fase un supplemento di perizia sulla base della nuova documentazione medica versata in atti dalla parte ricorrente.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 14.10.2025 con la trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza, sulle note di trattazione di parte.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è solo parzialmente fondata. Alla stregua delle risultanze in atti va detto che il supplemento di perizia effettuato nella fase di opposizione è stato espletato con ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'integrazione dell'elaborato peritale depositato in atti.
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della
CTU e del successivo supplemento di perizia versato in atti, sulla base della nuova documentazione medica depositata dal ricorrente e autorizzata da questo giudice.
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale della indennità di accompagnamento anche se solo con decorrenza dal mese di novembre
2024 (v. integrazione della CTU depositata in data 21.6.2025).
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del requisito sanitario della indennità di accompagnamento (cfr. conclusioni contenute nella perizia del CTU il quale ha, condivisibilmente scritto che: “……Il sig. è affetto da: ipoacusia Parte_1 bilaterale, pregresso k colon trattato con chemioterapia e chirurgia nel 2013, cardiopatia ipertensiva, iperplasia nodulare tiroidea, ipertrofia prostatica benigna, incontinenza urinaria, vasculopatia cerebrale cronica, poliartrosi e spondiloartrosi. Il complesso menomativo è di grado grave e realizza i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento a partire dal mese di novembre 2024.).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un ulteriore supplemento di perizia. Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto dichiarando il ricorrente invalido al 100 % e con accompagnamento, a decorrere dal Novembre 2024, secondo quanto rilevato nel supplemento di perizia, in atti. CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
L'accoglimento parziale del ricorso e/o lo spostamento della decorrenza induce a compensare le spese di lite per l'intero in quanto il riconoscimento decorre da data successiva al deposito del ricorso per ATP ex art. 445 bis co I c.p.c.
Le spese della CTU seguono la regola della soccombenza prevalente e vanno poste a CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara il ricorrente invalido al 100 % con accompagnamento da Novembre 2024;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese della CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Aversa, il 15/10/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo