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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 06/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 601/2020 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari NTenziosi in epigrafe tra
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Nicola GAETANO (C.F. ) C.F._2
- attrice -
contro
C.F. NTroparte_1 P.IVA_1
- convenuta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 1.6.2020,
[...]
NT
ha convenuto la Parte_1 NTroparte_1
NT (di seguito, , al fine di ottenerne la condanna al pagamento di € 25.900,00,
[...]
quale riduzione del prezzo relativo al contratto di appalto stipulato, e di € 37.500,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, quale risarcimento dei danni subiti, previo accertamento della sua responsabilità da inadempimento ex art. 1667 e 1668 cod. civ.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che:
- aveva stipulato, con la società convenuta, contratto di appalto avente ad oggetto la progettazione, fornitura ed installazione di impianto radiante a soffitto, impianto fotovoltaico, impianto solare termodinamico, sistema di allarme e videosorveglianza, impianto di condizionamento e impianto di domotica;
- subito dopo l'esecuzione delle predette opere di installazione, ultimate senza rilasciata il certificato di collaudo, si erano manifestati malfunzionamenti degli impianti tali da renderli inidonei all'uso, più volte segnalati alla società convenuta, che, pur avendoli riconosciuto per iscritto, non vi aveva posto rimedio;
- in esito all'ATP n. 658/2019 RG), il CTU, Ing. , aveva accertato il Persona_1
malfunzionamento di tutti gli impianti installati (per errata progettazione e programmazione), rimediabile con un costo aggiuntivo stimato in € 25.900,00;
- inoltre, a causa dei vizi riscontrati, l'attrice aveva inoltre subìto danni per €
37.562,00, per la mancata produzione di energia rinnovabile.
1.2. – La rimasta contumace. NTroparte_1
1.3. – L'istruttoria è consistita nell'espletamento di ulteriore CTU a cura dell'Ing. Per_1
[...]
Infine, l'attore ha precisato le conclusioni, chiedendo di condannare la convenuta al pagamento di € 25.900,00, quali spese per l'eliminazione dei difetti riscontrati (come da
ATP) ed € 23.864,49 per i danni da mancata produzione degli impianti ad energia rinnovabile (come da CTU espletata in corso di causa).
2.1. – Ciò posto, occorre premettere che l'attore, a ben vedere, non ha proposto due differenti domande (riduzione del prezzo e risarcimento del danno), ma un'unica domanda risarcitoria avente ad oggetto diverse voci di pregiudizio, indicate nei costi per l'eliminazione dei difetti di malfunzionamento, nelle perdite subite per avere consumato
2 energia termica e nel mancato guadagno per mancata produzione dell'energia rinnovabile prevista.
2.2. – Nel merito, la domanda è fondata.
2.2.1. – Invero, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Con particolare riguardo al contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate in tema di garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive. Pertanto, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, in caso di accettazione dell'opera senza riserve, spetta al committente, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 7267 del 13/3/2023;
Sez. 2, Sentenza n. 19146 del 9/8/2013).
L'art. 1667 cod. civ. prevede, poi, a pena di decadenza, l'onere del committente di denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro il termine di sessanta giorni dalla scoperta, coincidente con il giorno della scoperta dei vizi, che a sua volta presuppone la consegna dell'opera (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1748 del 24/1/2018). La denuncia non
è, tuttavia, necessaria qualora l'appaltatore abbia riconosciuto le difformità o i vizi. Tale ammissione non richiede la confessione giudiziale o stragiudiziale di responsabilità o formule sacramentali e può avvenire anche tacitamente, allorché l'appaltatore si attivi al fine di rimuovere i vizi denunciati dal committente (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n.
2733 del 5/2/2013; Sez. 3, Sentenza n. 6263 del 20/4/2012; Sez. 2, Ordinanza n. 27948 del
24/11/2008).
3 2.2.2. – Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto i titoli posti a fondamento della propria pretesa. Dalla documentazione allegata, si evince, infatti, che ha posto Parte_1
in essere, con la convenuta una complessiva operazione negoziale CP_1
attraverso la conclusione dei seguenti contratti stipulati in data 13.4.2017: fornitura e posa in opera di sistema antintrusione allarme/domotica e allarme/videosorveglianza; fornitura e posa in opera di per la realizzazione di un impianto solare termodinamico da 1000 L per riscaldamento piscina;
fornitura e posa in opera di un impianto radiante a soffitto per riscaldamento e raffrescamento, pompa di calore aria-acqua e controlli;
fornitura e posa in opera di un impianto da 10 kWp per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica.
L'attrice ha, inoltre, dedotto il malfunzionamento degli impianti installati, evidenziando che erano stati oggetto di riconoscimento stragiudiziale da parte della convenuta e che, comunque, erano stati accertati dalla CTU espletata in sede di ATP.
Invero, con pec indirizzata il 28.3.2019 al difensore dell'attrice, la convenuta aveva ammesso che “a distanza di un anno dalla completa installazione, la sonda di rilevamento della temperatura esterna si è bruciata (causa sicuramente condizioni meteorologiche avverse) e la Società si è adoperata ad attivare il servizio di assistenza CP_1
della casa produttrice e ad inviare il prodotto e a farlo installare a proprie CP_2
spese da un CAT di zona (centro assistenza tecnica) nelle tempistiche dettate dall'assistenza. Lo stesso dicasi con il servizio con il servizio di assistenza del sistema di allarme che a distanza di un anno dall'installazione ha riscontrato degli allarmi e gli stessi sono stati risolti attraverso un CAT di zona sempre a carico di . Ciò CP_1 esonerava, ai sensi del dell'art. 1667, 2° comma, cod. civ., la dall'onere di Pt_1
tempestiva denuncia.
Del resto, la CTU espletata dall'Ing. nell'ambito del procedimento ATP n. Persona_2
658/2019 – immune da incongruenze e del tutto condivisibile – ha permesso di accertare che: l'impianto solare termodinamico “non è funzionante poiché i collettori sono stati devolti dal vento, probabilmente a causa di un non accurato fissaggio al manto di copertura”; l'impianto radiante a soffitto presenta un “dimensionamento delle tubature non sufficiente ad assolvere le funzioni per il quale è stato progettato, in quanto le tubature sono sottodimensionate ed il posizionamento della pompa di calore non è ottimale”;
l'impianto di domotica “è stato correttamente installato ma non è funzionante in quanto non è stato correttamente programmato secondo le esigenze della committenza”;
4 l'impianto di videosorveglianza “è stato correttamente installato ma non è funzionante in quanto non è stato correttamente programmato secondo le esigenze della committenza”.
Di contro, la società convenuta, rimasta contumace, non ha potuto dedurre l'eventuale accettazione dell'opera da parte della committente né l'esatto adempimento o altri fatti estintivi delle sue obbligazioni, che, comunque, non risultano dagli elementi disponibili.
Deve, pertanto, essere affermata la sussistenza dell'inadempimento contrattuale dedotto da parte attrice.
I danni conseguentemente subiti dall'attrice sono pari ad € 49.764,49, così calcolati:
- € 25.900,00 (IVA inclusa) per i costi per eliminare i difetti di malfunzionamento degli impianti, secondo la stima contenuta nella CTU espletata in sede di ATP;
- € 23.864,49 per mancata produzione di energia rinnovabile e conseguente consumo di energia prodotta con altre modalità, secondo la stima compiuta dal medesimo professionista nella CTU in corso di giudizio.
Sotto quest'ultimo profilo, più specificamente, il consulente ha verificato che:
- l'impianto fotovoltaico “doveva essere composto da 6 collettori Energie ECO, con accumulo da 1.000 litri” tale da “garantire una produzione annua di 4.886,51 kWh, di cui 2.721,63 kWh per Acqua CA Sanitaria (ACS) e 2.164,89 kWh per Energia
Termica”; tuttavia, sulla scorta dei dati inviati dal distributore di rete al Gestore dei
Servizi Energetici, ha scambiato sul posto un totale di 17.302,94 kWh, a fronte di una
“produzione prevista per tale periodo” di 66.375,50 kWh;
ne è derivata una mancata produzione di 49.072,56 kWh, corrispondere ad un mancato guadagno complessivo di
€ 10.263,82;
- la perdita economia afferente l'impianto solare termodinamico è consistita in una
“mancata produzione annua di 4.886,51 kWh, di cui 2.721,63 kWh per Acqua CA
Sanitaria (ACS) e 2.164,89 kWh per Energia Termica”, quantificata complessivamente in € 6.014,55;
- la perdita per aver fatto ricorso ad una caldaia a condensazione da 24 kW “ha implicato un notevole consumo di energia termica, essendo San Lucido in Classe
Climatica C è ammessa l'accensione per 9 ore al giorno dal 22 Novembre al 23
Marzo (122 giorni) per un totale di 1.098 ore, considerando un fattore di utilizzo del
60%, si avrà un utilizzo per 658,8 ore, per un totale di 15.811,20 kWh, corrispondente a 1.437,38 smc”, pari complessiva ad € 7.586,12.
5 In conclusione, quindi, occorre condannare la convenuta al pagamento di € 49.764,49, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
2.3. – Segue, per la soccombenza, la condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei parametri medi di cui al DM 55/2014 (tenuto conto della semplicità della causa) per i procedimenti di cognizione dinnanzi al Tribunale appartenenti al quarto scaglione di valore sulla base del decisum – in € 3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore dell'attrice, con distrazione al suo procuratore.
Per la medesima ragione, le spese della CTU vanno poste integralmente a carico della convenuta.
Non vi è prova, infine, di effettivi esborsi da parte dell'attrice, neppure per a titolo di contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna al pagamento di € NTroparte_1
49.764,49, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, in favore dell'attrice;
b) condanna, inoltre, la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €
3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e
CPA (come per legge), in favore dell'attrice, con distrazione al suo procuratore;
c) pone le spese della CTU a carico della convenuta.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Paola, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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