Improcedibile
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 06/06/2025, n. 4954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4954 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04954/2025REG.PROV.COLL.
N. 03259/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3259 del 2024, proposto da
UN SC e GS PR società tra professionisti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Hartmann Reichhalter e Luca Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ortisei, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabeth Tinkhauser e Federica Scafarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - Sezione Autonoma di Bolzano n. 43 del 15 febbraio 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ortisei;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocato Paolo Caruso, in sostituzione dell’avvocato Luca Mazzeo, e l’avvocata Federica Scafarelli;
Considerato che gli appellanti, con memoria del 28 aprile 2025 - nell’evidenziare che il Comune di Ortisei ha rilasciato il permesso di costruire n. 66/2024 del 02/12/2024 ai sensi dell’art. 95 L.P. n. 9/2018, nonché l’autorizzazione paesaggistica postuma n. 19/2024 del 27/11/2024 – hanno chiesto la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interessi ai sensi degli artt. 34, comma 5, art. 35, comma 1, lett. c) e art. 84, comma 4, c.p.a.;
Rilevato che il Comune di Ortisei, con memoria in data 8 maggio 2025, ha preso atto della rinuncia al ricorso in appello ai sensi dell’art. 84 c.p.a., insistendo sulla liquidazione delle spese in suo favore;
Rilevato che, con memoria di replica in data 8 maggio 2025, gli appellanti hanno evidenziato che il Comune ha formulato le controdeduzioni ai motivi di appello in un momento in cui l’ordinanza di demolizione impugnata in primo grado era già priva di efficacia, sicché hanno insistito per la compensazione delle spese;
Ritenuto di dover provvedere sulle spese, in quanto nonostante il permesso di costruire in sanatoria sia stato rilasciato il 2 dicembre 2024, gli appellanti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse all’appello solo in data 28 aprile 2025, la stessa data in cui il Comune di Ortisei, con orario di deposito precedente, ha spiegato efficacemente la propria attività difensiva in relazione a tutti i motivi di appello formulati;
Rilevato che, con la propria memoria, il Comune ha tra l’altro eccepito l’intervenuta acquiescenza ex art. 329 c.p.c., evidenziando che gli appellanti hanno presentato un progetto in sanatoria, per il quale è stato rilasciato il permesso di costruire, sicché non hanno più alcun interesse alla decisione del presente appello che è, di conseguenza, inammissibile o. improcedibile;
Ritenuto, sulla base di quanto esposto, che al Collegio null’altro resti che dichiarare l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto, in ragione dell’attività difensiva svolta dal Comune di Ortisei, di liquidare le spese del presente giudizio di appello in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, e di porre le stesse a carico, in parti uguali ed in solido, degli appellanti, ed a favore del Comune di Ortisei;
Precisato che, ai fini della liquidazione del contributo unificato, deve considerarsi soccombente, in relazione al presente grado di giudizio, la parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l’appello in epigrafe (R.G. n. 3259 del 2024).
Condanna gli appellanti, in parti uguali ed in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di appello, liquidate in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, in favore del Comune di Ortisei.
Pone il contributo unificato del presente giudizio di appello a carico della parte appellante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Caponigro | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO