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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/11/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. PP RI Presidente
dr. AR Margiotta Giudice
dr. CE LA Giudice est.
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2026 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Termini Imerese, VIA Parte_1
HOUEL, 24 90138 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. BENENATI ANNA
MARIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Termini Ime- Controparte_1
rese, VIA C. GOLDONI 10 90145 PALERMO, presso lo studio dell'Avv.
NN OL , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate entro il termine assegnato del 10.6.2025, alle quali si rin-
via.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 11.1.2022, della sentenza non definiti-
va n. 112/2022 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
Ciò posto, deve rilevarsi dalla coppia sono nate quattro figlie: AR ed entrambe maggiorenni già all'epoca di introduzione del giudizio;
Per_1
nata a [...] il [...], divenuta maggiorenne nelle more del Per_2
giudizio, la quale ha creato un proprio nucleo familiare ed, infine, na- Per_3
ta a Palermo il 01.12.2011, ancora minorenne.
Solo con riguardo a quest'ultima vanno, quindi, adottati i provvedimenti nell'interesse della prole.
Orbene, va osservato che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e, successivamente, dal D. Lgs. 28 dicem-
bre 2013, n. n. 154 impone al Giudice di valutare prioritariamente la possi-
bilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
Ed invero, la legge n. 54 del 2006 obbligava il Giudice a considerare l'af-
fidamento condiviso come soluzione prioritaria allorché, al comma terzo dell'art. 155 c.c., stabiliva che «la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori» e relegava l'affidamento cosiddetto monogenitoriale al rango di ipotesi eccezionale e cioè connessa la sussistenza di motivi gravi o, quanto
- 2 - meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore.
Lo stesso articolo 155 c.c. definiva, poi, la posizione del minore come «di-
ritto» a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
Il nuovo art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D.
Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, prevede ora che “La responsabilità genito-
riale è esercitata da entrambi i genitori” confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affida-
mento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un Pt_2
vero e proprio “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assisten-
za morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascen-
denti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condivi-
so non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previsione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affi-
damento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabi-
lizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comu-
- 3 - ne dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un as-
segno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condivi-
so finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confu-
sioni o commistioni tra questioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori do-
vranno esercitare la potestà genitoriale condividendo le scelte e confrontan-
dosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione la relazione co-
niugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel co-
mune superiore interesse della loro serena crescita e formazione.
Nel caso di specie, all'esito del subprocedimento rg 2026-1/20, questo
Tribunale con provvedimento del 16.9.2024, a parziale modifica dei prov-
vedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, ha disposto l'affido tempora-
neo, per 18 mesi, della figlia alla zia paterna Persona_4 Parte_3
ed il collocamento prevalente presso la stessa.
Ciò in quanto, sulla scorta delle relazioni degli enti incaricati (Servizi So-
ciali, Consultorio, NPIA) che evidenziavano un conflitto madre-figlia legato anche alla separazione dei genitori, tale risultava all'epoca la soluzione più
consona nell'interesse della minore, anche in relazione alle risultanze dell'ascolto della stessa, condotto innanzi al Tribunale per i Minorenni, il cui verbale è stato prodotto agli atti del giudizio (vds. verb.12.4.2024 del Tribu-
nale Per I Minorenni Di Palermo).
Orbene, dall'ultima relazione dei SS in atti depositata in data 21.7.2025,
- 4 - risulta che già prima della scadenza del termine previsto per l'affidamento parentale alla suddetta zia, la minore abbia fatto rientro presso il domicilio materno a San PP Jato e che i rapporti tra le due siano notevolmente migliorati. Circostanza confermata dalla stessa zia paterna sentita dagli ope-
ratori dei Servizi (vds. rel. SS. dep. il 21.7.2025).
Rispetto al cambiamento di gli operatori scriventi, ritengono che Per_3
tale scelta dell'adolescente sia riconducibile ad un processo di “maturazione”
della ragazza” e ad una “presa di coscienza degli agiti dalla stessa posti in essere che ne hanno determinato l'allontanamento dal nucleo familiare mesi addietro” (vds. rel. SS. dep. il 21.7.2025).
Per altro verso, gli operatori hanno riferito che i rapporti con il padre so-
no momentaneamente interrotti e che lui e non si vedono già da di- Per_3
versi mesi (vds. rel. SS. dep. il 21.7.2025).
In ragione di tale mutamento, sia la ricorrente che la curatrice speciale nominata hanno chiesto che la minore venga affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e ripristino delle condizioni economiche di cui all'ordinanza presidenziale (che ha confermato le statui-
zioni della separazione dei coniugi) e con facoltà, per il genitore non collo-
catario, di vedere la figlia secondo il calendario previsto con la separazione dei coniugi.
Orbene, all'esito dell'espletata istruttoria, in punto di affidamento e colloca-
mento della prole, il Collegio ritiene opportuno disporre in conformità con le richieste espresse dalla curatrice speciale, prevedendo l'affidamento condivi-
so della minore ad entrambi ad entrambi i genitori e collocamento prevalen-
te della stessa presso l'abitazione materna.
- 5 - Quanto al regime di visita, data l'età della minore (14 anni), il Collegio giu-
dica maggiormente confacente un regime di visita libero con il genitore non collocatario, ogni volta che lo vorrà, compatibilmente con i suoi im- Per_3
pegni scolastici.
Solo in caso di disaccordo tra i coniugi, va previsto il regime di visita di-
sposto in sede di separazione, da valere quale “regime cuscinetto”.
Inoltre, data l'elevata conflittualità tra i coniugi e le inevitabili refluenze nel rapporto genitore-figlia, il servizio socio assistenziale dovrà comunque monito-
rare costantemente l'andamento delle relazioni familiari.
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole l'assegnazione in favore di dell'immobile già adibito a ca- Parte_1
sa coniugale, sito in San PP Jato via Saraceni n. 21, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore del-
la predetta minore dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti,
degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita fami-
liare e dal quale la minore si è allontanata solo per periodi limitati legati ad una crisi temporanea del rapporto madre-figlia.
Infatti, l'affidamento di dapprima ai Servizi ed il suo collocamento in Per_3
comunità e successivamente alla zia paterna, hanno avuto carattere tempo-
raneo e necessariamente legato alle contingenze del momento.
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, atti-
nenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contri-
buto al mantenimento della figlia della coppia, nonché l'attribuzione Per_3
dell'intero importo dell'assegno unico (domandato in comparsa conclusiona-
le).
- 6 - Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli minori della coppia, inoltre, si deve osservare brevemente che, a seguito del-
la separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in preceden-
za, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il do-
vere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare,
ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assi-
stenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età
dei figli lo richieda - di una stabile organizza-zione domestica, idonea a ri-
spondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari,
è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di cia-
scun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate po-
tenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de-
terminare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità
- 7 - primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi-
genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto,
all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fa-
miliare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare al-
le esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi-
sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei geni-
tori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con-
creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consento-
no, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previ-
- 8 - sione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, cal-
colata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, quanto alla ricorrente , è emerso Parte_1
che la stessa sia priva di un'occupazione lavorativa.
Quanto al resistente, risulta che questi svolga l'attività di muratore e che,
in data 6.11.24, abbia depositato l'istanza di revoca del gratuito patrocinio per superamento limiti reddituali, fissato per al 2024/2025 in €13.659,64
(cui è seguito provvedimento di revoca del beneficio con decreto collegiale del 03.4.2025).
Alla luce dei redditi emersi, dell'incremento reddituale del e del CP_1
presumibile accrescimento delle esigenze della prole ormai in età adolescen-
ziale, appare equo fissare il contributo da porre a carico del resistente per il mantenimento della figlia in € 200,00 mensili, da corrispondere alla Per_3
moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole.
Quanto alla richiesta di assegnazione dell'intera somma relativa all'assegno unico, avanzata dalla ricorrente in comparsa conclusionale, la stessa non può trovare accoglimento perché tardivamente formulata.
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare inte-
- 9 - gralmente le spese del giudizio tra le parti, comprese quelle relative sub pro-
cedimenti (r.g. 2026-1/2020 e r.g. 2026-2/2020)
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitui-
te ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disatte-
sa; definitivamente pronunciando;
-affida la figlia minore della coppia ad entrambi i ge- Persona_4
nitori, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita libero e, solo in caso di disaccordo, secondo le modalità indicate in parte motiva;
-pone a carico di l'obbligo di corrisponde- Controparte_1
re in favore di , un assegno mensile di euro 200,00 a tito- Parte_1
lo di contributo al mantenimento della figlia della coppia Persona_5
[...
, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi an-
nualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
-dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole;
-dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in San PP Jato via
Saraceni n. 21, in favore di;
Parte_1
- dispone il monitoraggio dell'andamento delle relazioni familiari da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
-rigetta la domanda di assegnazione dell'intero importo dell'assegno unico formulata dalla ricorrente;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio nonché quelle relative ai subprocedimenti;
- 10 - dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com-
petente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P.
R. 3 novembre 2000, n. 396.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Termini Imerese, in data 04/11/2025.
Il Presidente
PP RI
Il Giudice est.
CE LA
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sot- toscritto con firma, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 11 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. PP RI Presidente
dr. AR Margiotta Giudice
dr. CE LA Giudice est.
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2026 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Termini Imerese, VIA Parte_1
HOUEL, 24 90138 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. BENENATI ANNA
MARIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Termini Ime- Controparte_1
rese, VIA C. GOLDONI 10 90145 PALERMO, presso lo studio dell'Avv.
NN OL , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate entro il termine assegnato del 10.6.2025, alle quali si rin-
via.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 11.1.2022, della sentenza non definiti-
va n. 112/2022 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
Ciò posto, deve rilevarsi dalla coppia sono nate quattro figlie: AR ed entrambe maggiorenni già all'epoca di introduzione del giudizio;
Per_1
nata a [...] il [...], divenuta maggiorenne nelle more del Per_2
giudizio, la quale ha creato un proprio nucleo familiare ed, infine, na- Per_3
ta a Palermo il 01.12.2011, ancora minorenne.
Solo con riguardo a quest'ultima vanno, quindi, adottati i provvedimenti nell'interesse della prole.
Orbene, va osservato che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e, successivamente, dal D. Lgs. 28 dicem-
bre 2013, n. n. 154 impone al Giudice di valutare prioritariamente la possi-
bilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
Ed invero, la legge n. 54 del 2006 obbligava il Giudice a considerare l'af-
fidamento condiviso come soluzione prioritaria allorché, al comma terzo dell'art. 155 c.c., stabiliva che «la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori» e relegava l'affidamento cosiddetto monogenitoriale al rango di ipotesi eccezionale e cioè connessa la sussistenza di motivi gravi o, quanto
- 2 - meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore.
Lo stesso articolo 155 c.c. definiva, poi, la posizione del minore come «di-
ritto» a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
Il nuovo art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D.
Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, prevede ora che “La responsabilità genito-
riale è esercitata da entrambi i genitori” confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affida-
mento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un Pt_2
vero e proprio “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assisten-
za morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascen-
denti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condivi-
so non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previsione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affi-
damento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabi-
lizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comu-
- 3 - ne dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un as-
segno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condivi-
so finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confu-
sioni o commistioni tra questioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori do-
vranno esercitare la potestà genitoriale condividendo le scelte e confrontan-
dosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione la relazione co-
niugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel co-
mune superiore interesse della loro serena crescita e formazione.
Nel caso di specie, all'esito del subprocedimento rg 2026-1/20, questo
Tribunale con provvedimento del 16.9.2024, a parziale modifica dei prov-
vedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, ha disposto l'affido tempora-
neo, per 18 mesi, della figlia alla zia paterna Persona_4 Parte_3
ed il collocamento prevalente presso la stessa.
Ciò in quanto, sulla scorta delle relazioni degli enti incaricati (Servizi So-
ciali, Consultorio, NPIA) che evidenziavano un conflitto madre-figlia legato anche alla separazione dei genitori, tale risultava all'epoca la soluzione più
consona nell'interesse della minore, anche in relazione alle risultanze dell'ascolto della stessa, condotto innanzi al Tribunale per i Minorenni, il cui verbale è stato prodotto agli atti del giudizio (vds. verb.12.4.2024 del Tribu-
nale Per I Minorenni Di Palermo).
Orbene, dall'ultima relazione dei SS in atti depositata in data 21.7.2025,
- 4 - risulta che già prima della scadenza del termine previsto per l'affidamento parentale alla suddetta zia, la minore abbia fatto rientro presso il domicilio materno a San PP Jato e che i rapporti tra le due siano notevolmente migliorati. Circostanza confermata dalla stessa zia paterna sentita dagli ope-
ratori dei Servizi (vds. rel. SS. dep. il 21.7.2025).
Rispetto al cambiamento di gli operatori scriventi, ritengono che Per_3
tale scelta dell'adolescente sia riconducibile ad un processo di “maturazione”
della ragazza” e ad una “presa di coscienza degli agiti dalla stessa posti in essere che ne hanno determinato l'allontanamento dal nucleo familiare mesi addietro” (vds. rel. SS. dep. il 21.7.2025).
Per altro verso, gli operatori hanno riferito che i rapporti con il padre so-
no momentaneamente interrotti e che lui e non si vedono già da di- Per_3
versi mesi (vds. rel. SS. dep. il 21.7.2025).
In ragione di tale mutamento, sia la ricorrente che la curatrice speciale nominata hanno chiesto che la minore venga affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e ripristino delle condizioni economiche di cui all'ordinanza presidenziale (che ha confermato le statui-
zioni della separazione dei coniugi) e con facoltà, per il genitore non collo-
catario, di vedere la figlia secondo il calendario previsto con la separazione dei coniugi.
Orbene, all'esito dell'espletata istruttoria, in punto di affidamento e colloca-
mento della prole, il Collegio ritiene opportuno disporre in conformità con le richieste espresse dalla curatrice speciale, prevedendo l'affidamento condivi-
so della minore ad entrambi ad entrambi i genitori e collocamento prevalen-
te della stessa presso l'abitazione materna.
- 5 - Quanto al regime di visita, data l'età della minore (14 anni), il Collegio giu-
dica maggiormente confacente un regime di visita libero con il genitore non collocatario, ogni volta che lo vorrà, compatibilmente con i suoi im- Per_3
pegni scolastici.
Solo in caso di disaccordo tra i coniugi, va previsto il regime di visita di-
sposto in sede di separazione, da valere quale “regime cuscinetto”.
Inoltre, data l'elevata conflittualità tra i coniugi e le inevitabili refluenze nel rapporto genitore-figlia, il servizio socio assistenziale dovrà comunque monito-
rare costantemente l'andamento delle relazioni familiari.
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole l'assegnazione in favore di dell'immobile già adibito a ca- Parte_1
sa coniugale, sito in San PP Jato via Saraceni n. 21, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore del-
la predetta minore dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti,
degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita fami-
liare e dal quale la minore si è allontanata solo per periodi limitati legati ad una crisi temporanea del rapporto madre-figlia.
Infatti, l'affidamento di dapprima ai Servizi ed il suo collocamento in Per_3
comunità e successivamente alla zia paterna, hanno avuto carattere tempo-
raneo e necessariamente legato alle contingenze del momento.
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, atti-
nenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contri-
buto al mantenimento della figlia della coppia, nonché l'attribuzione Per_3
dell'intero importo dell'assegno unico (domandato in comparsa conclusiona-
le).
- 6 - Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli minori della coppia, inoltre, si deve osservare brevemente che, a seguito del-
la separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in preceden-
za, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il do-
vere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare,
ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assi-
stenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età
dei figli lo richieda - di una stabile organizza-zione domestica, idonea a ri-
spondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari,
è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di cia-
scun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate po-
tenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de-
terminare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità
- 7 - primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi-
genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto,
all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fa-
miliare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare al-
le esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi-
sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei geni-
tori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con-
creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consento-
no, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previ-
- 8 - sione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, cal-
colata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, quanto alla ricorrente , è emerso Parte_1
che la stessa sia priva di un'occupazione lavorativa.
Quanto al resistente, risulta che questi svolga l'attività di muratore e che,
in data 6.11.24, abbia depositato l'istanza di revoca del gratuito patrocinio per superamento limiti reddituali, fissato per al 2024/2025 in €13.659,64
(cui è seguito provvedimento di revoca del beneficio con decreto collegiale del 03.4.2025).
Alla luce dei redditi emersi, dell'incremento reddituale del e del CP_1
presumibile accrescimento delle esigenze della prole ormai in età adolescen-
ziale, appare equo fissare il contributo da porre a carico del resistente per il mantenimento della figlia in € 200,00 mensili, da corrispondere alla Per_3
moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole.
Quanto alla richiesta di assegnazione dell'intera somma relativa all'assegno unico, avanzata dalla ricorrente in comparsa conclusionale, la stessa non può trovare accoglimento perché tardivamente formulata.
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare inte-
- 9 - gralmente le spese del giudizio tra le parti, comprese quelle relative sub pro-
cedimenti (r.g. 2026-1/2020 e r.g. 2026-2/2020)
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitui-
te ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disatte-
sa; definitivamente pronunciando;
-affida la figlia minore della coppia ad entrambi i ge- Persona_4
nitori, con domicilio prevalente presso la madre e con regime di visita libero e, solo in caso di disaccordo, secondo le modalità indicate in parte motiva;
-pone a carico di l'obbligo di corrisponde- Controparte_1
re in favore di , un assegno mensile di euro 200,00 a tito- Parte_1
lo di contributo al mantenimento della figlia della coppia Persona_5
[...
, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi an-
nualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
-dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole;
-dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in San PP Jato via
Saraceni n. 21, in favore di;
Parte_1
- dispone il monitoraggio dell'andamento delle relazioni familiari da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
-rigetta la domanda di assegnazione dell'intero importo dell'assegno unico formulata dalla ricorrente;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio nonché quelle relative ai subprocedimenti;
- 10 - dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com-
petente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P.
R. 3 novembre 2000, n. 396.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Termini Imerese, in data 04/11/2025.
Il Presidente
PP RI
Il Giudice est.
CE LA
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sot- toscritto con firma, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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