Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 5141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5141 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del 24.06.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al R.G. n. 27346/2024 avente ad oggetto: opposizione a seguito di A.T.P. per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
TRA
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) n.q di genitori esercenti la patria potestà sul minore C.F._2 Per_1
elettivamente domiciliati in Napoli al Centro Direzionale, Is. C/2, presso lo
[...] studio dell'Avv. Grazia Esposito, che li rappresenta e difende;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Presidente Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER I RICORRENTI: in accoglimento dell'opposizione, accertare la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento della minore con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla Persona_1 data della revoca (01.12.2023) o, in subordine, di quella ritenuta di giustizia;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
1
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data 11.12.2024, i ricorrenti, nella loro qualità, esponevano di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n. 1667/2024) per accertare, in capo alla figlia Per_1
la sussistenza del requisito sanitario utile per la indennità di
[...] accompagnamento, in quanto revocato a seguito di visita di revisione medica del
08.11.2023.
Sostenevano, in via preliminare, il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 195
c.p.c. da parte della c.t.u.
Specificavano che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u. dott. , nelle conclusioni dell'elaborato, aveva accertato che: “ […]In Persona_2 conclusione, il sottoscritto c.t.u., in serena, circostanziata e compiuta risposta ai quesiti postigli dalla S.V., articola qui di seguito il proprio parere, secondo cui, la minore , nata a San Giorgio a [...] il [...], é da Persona_1 considerare minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, indennità di frequenza decorrenza: 8-11-2023, non necessitante di indennità di accompagnamento (L 18/80) . Si ritiene, infine, necessaria revisione medico legale nel settembre 2025, in relazione alla possibile evoluzione clinica delle sue patologie”, confermando la valutazione della commissione medica, circa la non sussistenza del requisito sanitario necessario all'ottenimento del beneficio richiesto.
Contestavano le conclusioni del c.t.u., deducendo l'omessa valutazione di tutta la documentazione sanitaria versata.
Lamentavano, in particolare, la errata valutazione del consulente e dell'accertamento sanitario eseguito, eccependo la contraddittorietà dell'assunto, in virtù delle accertate condizioni sanitarie, essendo, la minore, portatrice di un quadro clinico grave e complesso, impossibilitata alla autonoma deambulazione durante l'intera giornata.
Tanto premesso, con la presente opposizione, i ricorrenti nella loro qualità, concludevano chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore di con decorrenza dal primo giorno del Persona_1 mese successivo alla data della revoca (01.12.2023) o, in subordine, di quella ritenuta di giustizia;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese.
Acquisita la documentazione prodotta, disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP e disattesa la richiesta di rinnovo della c.t.u.,
l'udienza del 24.06.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
2 Lette le note, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va rigettato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di
ATP, di cui è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, il co. 6 art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente ha accertato in capo a le seguenti Persona_1 patologie: Leucodistrofia – (disabilità intellettiva ed emiparesi spastico-distonica dx in leucoencefalopatia con calcificazioni e cisti (operata) in Malattia Labrune di varianti eterocomposte nei geni ACAD)e ATAD3A, apparentemente prive di correlato clinico ad oggi.
Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta:” […] la piccola , attualmente, capace in Per_1 relazione alla sua età di soddisfare adeguatamente i suoi bisogni elementari di vita quotidiana e di espletare con adeguata sufficienza le attività strumentali relative (
l'igiene personale , il vestirsi , lo svestirsi , i trasferimenti da un luogo ad un altro , la coscienza di uno stato di pericolo , la capacità in caso di necessità di chiedere soccorso , ecc.) . Per tale patologia la minore , nata a San Giorgio a [...]
Cremano (NA) il 14/12/2009 è considerare minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età - indennità di frequenza - così come stabilito dalla Commissione Medica dell' l'8-11-2023. E' , comunque, ai fini CP_1 della L.18/80, attualmente non necessitante assistenza continua nell'espletamento delle sue funzioni elementari e attività strumentali di vita quotidiana.”
All'esito dell'esame, nella bozza della perizia, concludeva che:”[…] da considerare minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, indennità di frequenza decorrenza: 8-11-2023, non necessitante di indennità di accompagnamento (L. 18/80). Si ritiene, infine, necessaria revisione medico legale nel settembre 2025, in relazione alla possibile evoluzione clinica delle sue patologie”.
3 A seguito delle osservazioni pervenute dai ricorrenti, letta la documentazione medica sopravvenuta alla visita eseguita in sede di ATP, il c.t.u. dott. nella Per_2 perizia definitiva depositata in data 23.11.2024 nel fascicolo del giudizio di ATP, rivedeva il proprio giudizio medico legale, chiarendo a tal riguardo che: […] in relazione alla documentata e comprovata ( da tali certificazioni ) dell' incapacità della stessa di poter gestire con autosufficienza ( adeguata alla propria età ) le sue necessità quotidiane , sia per quanto riguarda le funzioni elementari ( lavarsi , vestirsi , svestirsi , alimentarsi congruamente , ecc. ) ma ,in particolare , per quanto riguarda le attività strumentali , quali il governo dell'igiene del proprio ambiente familiare , residenziale e scolastico;
la capacità di fare acquisti, di gestire il denaro
,in maniera razionale, relativamente alle proprie necessità giornaliere , di recarsi al di fuori delle proprie mura , presso qualsivoglia meta esterna ,di studiare con sufficiente profitto , di correlarsi e condividere la propria crescita psico - fisica ed emotiva con i propri coetanei, in maniera normale e senza sofferenza , ovvero di avere una evoluzione della propria sfera psichica , emotiva e intellettiva senza gravi difficoltà.”
Ed ha così concluso: “In conclusione, in relazione a quanto sopra esposto, si ritiene che la minore sia da considerare minore invalido con difficoltà Persona_1 persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età necessitante l'indennità di frequenza, e ai fini della L.18/80, sia anche necessitante di assistenza continua nell'espletamento delle sue funzioni elementari e attività strumentali di vita quotidiana fin dall'8- 11-2023.”
Pertanto, diversamente da quanto dedotto nel giudizio di opposizione, il consulente d'ufficio aveva correttamente valutato le patologie indicate nel presente ricorso in opposizione, in ragione delle quali era pervenuto al riconoscimento del requisito sanitario utile per la indennità di accompagnamento di già in Persona_1 sede di giudizio di ATP.
Pertanto, sono prive di fondamento le contestazioni formulate nel presente giudizio di opposizione, come peraltro riconosciuto dal difensore degli opponenti nelle note di trattazione scritta depositate per la udienza odierna.
Nella specie, infatti, non vi è stata alcuna carenza di valutazione medico-legale, né contraddittorietà della stessa, avendo il dott. evidenziato che le patologie Per_2 sofferte incidono sullo stato di salute di a tal punto da comprometterne Persona_1 definitivamente la capacità deambulativa, già in sede di ATP.
Alla luce di tali considerazioni, rigettata la presente opposizione, va dichiarata in capo alla minore la sussistenza del requisito sanitario utile al Persona_1 riconoscimento della indennità di accompagnamento con decorrenza dalla revoca (
08.11.2023).
3. Avendo parte opponente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt.
4 76 – commi 1, 2 e 3 – e 77 D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, tenuto conto della condotta processuale complessivamente tenuta, va disposta la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• dichiara in capo a la sussistenza del requisito sanitario utile Persona_1 per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla revoca del 08.11.2023; CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
• Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 25.6.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
5