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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/06/2025, n. 3331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3331 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
S E G U E V E R B A L E D I U D I E N Z A D E L 3 0 / 0 6 / 2 0 2 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Catania – V sezione civile, nella persona del G.U., Dott.ssa Elena
Anna Codecasa, nella causa iscritta al n. 5229/2025;
pronunzia
S E N T E N Z A
tra
, C.F. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'Avv. Antonino B. Motta
RICORRENTE
contro
, nato a [...], il [...], C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE;
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione del 11.03.2025, notificato con il rito degli irreperibili ex art. 143 c.p.c. a , l'intimante ha intimato sfratto per morosità al CP_1
suddetto convenuto dall'immobile, locato ad uso abitativo, con contratto scritto e registrato, versato in atti, sì come meglio individuato in domanda (da intendersi qui integralmente trascritta sul punto), citando il conduttore a comparire davanti al Giudice da designarsi del Tribunale di Catania, cui ha chiesto la convalida di rito.
A fondamento dell'intimazione, ha allegato il mancato Parte_1
pagamento dei canoni di gennaio e febbraio 2025 per una morosità pari ad euro
900,00 al momento della intimazione.
1 All'udienza di convalida, rilevato che l'atto di citazione è stato notificato con il rito degli irreperibili, il Giudice ha disposto il mutamento del rito, come da provvedimento del 14.05.2025, quindi, all'odierna udienza, nella contumacia del convenuto cui è stata rinotificata l'intimazione e la citazione per la presente udienza, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di parte attrice, sì come raccolte all'allegato verbale.
Per giurisprudenza pacifica, la notifica ex art. 143 c. p. c. è incompatibile con il procedimento di convalida di sfratto, donde il g. u. ha il potere/dovere di mutare il rito senza convalida;
mutato il rito, il giudizio segue le forme del rito cd. locatizio;
per giurisprudenza pacifica la domanda di convalida contiene in sé implicitamente la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, di condanna all'adempimento, nonché di rilascio.
Alla udienza odierna, parte ricorrente ha insistito, infatti, per la risoluzione del contratto per inadempimento e per la condanna al pagamento dei canoni scaduti e a scadere.
Per il principio della vicinanza della prova, nei contratti a prestazioni corrispettive
– qual è la locazione – alla parte che agisce per la risoluzione del contratto e l'adempimento compete soltanto allegare e dimostrare il titolo obbligatorio e la scadenza del termine per l'adempimento e spetta poi a controparte eventualmente dimostrare di avere esattamente adempiuto (ovvero qualsivoglia altra causa estintiva dell'obbligazione).
Il resistente, pur avendo il relativo onere probatorio, non ha provato in alcun modo il pagamento integrale dei canoni locativi in contestazione tali da estinguere interamente la propria obbligazione sorgente nei confronti del locatore dell'immobile; invece, parte attrice ha interamente adempiuto ai propri oneri di allegazione e prova, mercè il deposito del contratto di locazione, dal quale si deduce, come detto che il bene è entrato nella disponibilità del conduttore.
2 Pertanto, il contratto di locazione de quo va risolto per grave inadempimento del conduttore, dato che il mancato pagamento del canone di locazione costituisce inosservanza di un'obbligazione primaria che comporta la risoluzione contrattuale
(vd. Cass. n.21242/06). Trattandosi, infatti, di prestazione in rapporto di corrispettività rispetto alla prestazione del locatore, integra con quest'ultima la causa onerosa del contratto e il mancato pagamento anche di una mensilità del canone priva di causa il godimento dell'immobile nel corrispondente periodo e giustifica, di per sè, la risoluzione del contratto (vd. Cass. n.12769/98). Alla risoluzione consegue la condanna al rilascio dell'immobile libero e sgombero da cose e persone.
Parte resistente, infine, va condannata al pagamento dei canoni non corrisposti, da gennaio 2025 ad oggi, per la complessiva somma di euro 3.150,00 (euro 450,00 per 7 mensilità), oltre agli interessi legali dalla costituzione in mora ex art. 1282, comma 2, c.c. sino all'effettivo soddisfo, oltre al pagamento dei canoni a scadere sino all'effettivo rilascio.
Secondo soccombenza, parte convenuta va condannata a rifondere controparte delle spese di lite, da liquidarsi, secondo il valore della causa e gli importi medi previsti per ciascuna fase processuale espletata dal D. M. 55 cit. per la convalida
(studio, introduttiva) in euro 358,00 e per il merito (fase di trattazione) in euro
851,00.
P. t. m.
Il Giudice Elena Anna Codecasa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 5229/2025 RG in epigrafe:
. dichiara risolto il contratto indicato in parte motiva, per inadempimento del conduttore;
CP_1
- condanna a rilasciare immediatamente l'immobile a parte CP_1
ricorrente libero e sgombro da cose e persone;
3 - condanna , a pagare a titolo di canoni non corrisposti la somma CP_1
di euro 3.150,00, oltre interessi dalla data di ogni singola scadenza sino al soddisfo e oltre ai canoni a scadere sino all'effettivo rilascio;
- condanna a rifondere parte ricorrente delle spese di lite, che CP_1
liquida in Euro 1.209,00 per compensi, oltre Iva e cpa e rimborso forfettario come per legge e ad € 124,32 per spese vive.
Decisione letta e sottoscritta in allegato al verbale dell'udienza del 30/06/2025.
IL GIUDICE
Elena Anna Codecasa
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Enrico Gurrieri.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Catania – V sezione civile, nella persona del G.U., Dott.ssa Elena
Anna Codecasa, nella causa iscritta al n. 5229/2025;
pronunzia
S E N T E N Z A
tra
, C.F. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'Avv. Antonino B. Motta
RICORRENTE
contro
, nato a [...], il [...], C.F. ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE;
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione del 11.03.2025, notificato con il rito degli irreperibili ex art. 143 c.p.c. a , l'intimante ha intimato sfratto per morosità al CP_1
suddetto convenuto dall'immobile, locato ad uso abitativo, con contratto scritto e registrato, versato in atti, sì come meglio individuato in domanda (da intendersi qui integralmente trascritta sul punto), citando il conduttore a comparire davanti al Giudice da designarsi del Tribunale di Catania, cui ha chiesto la convalida di rito.
A fondamento dell'intimazione, ha allegato il mancato Parte_1
pagamento dei canoni di gennaio e febbraio 2025 per una morosità pari ad euro
900,00 al momento della intimazione.
1 All'udienza di convalida, rilevato che l'atto di citazione è stato notificato con il rito degli irreperibili, il Giudice ha disposto il mutamento del rito, come da provvedimento del 14.05.2025, quindi, all'odierna udienza, nella contumacia del convenuto cui è stata rinotificata l'intimazione e la citazione per la presente udienza, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di parte attrice, sì come raccolte all'allegato verbale.
Per giurisprudenza pacifica, la notifica ex art. 143 c. p. c. è incompatibile con il procedimento di convalida di sfratto, donde il g. u. ha il potere/dovere di mutare il rito senza convalida;
mutato il rito, il giudizio segue le forme del rito cd. locatizio;
per giurisprudenza pacifica la domanda di convalida contiene in sé implicitamente la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, di condanna all'adempimento, nonché di rilascio.
Alla udienza odierna, parte ricorrente ha insistito, infatti, per la risoluzione del contratto per inadempimento e per la condanna al pagamento dei canoni scaduti e a scadere.
Per il principio della vicinanza della prova, nei contratti a prestazioni corrispettive
– qual è la locazione – alla parte che agisce per la risoluzione del contratto e l'adempimento compete soltanto allegare e dimostrare il titolo obbligatorio e la scadenza del termine per l'adempimento e spetta poi a controparte eventualmente dimostrare di avere esattamente adempiuto (ovvero qualsivoglia altra causa estintiva dell'obbligazione).
Il resistente, pur avendo il relativo onere probatorio, non ha provato in alcun modo il pagamento integrale dei canoni locativi in contestazione tali da estinguere interamente la propria obbligazione sorgente nei confronti del locatore dell'immobile; invece, parte attrice ha interamente adempiuto ai propri oneri di allegazione e prova, mercè il deposito del contratto di locazione, dal quale si deduce, come detto che il bene è entrato nella disponibilità del conduttore.
2 Pertanto, il contratto di locazione de quo va risolto per grave inadempimento del conduttore, dato che il mancato pagamento del canone di locazione costituisce inosservanza di un'obbligazione primaria che comporta la risoluzione contrattuale
(vd. Cass. n.21242/06). Trattandosi, infatti, di prestazione in rapporto di corrispettività rispetto alla prestazione del locatore, integra con quest'ultima la causa onerosa del contratto e il mancato pagamento anche di una mensilità del canone priva di causa il godimento dell'immobile nel corrispondente periodo e giustifica, di per sè, la risoluzione del contratto (vd. Cass. n.12769/98). Alla risoluzione consegue la condanna al rilascio dell'immobile libero e sgombero da cose e persone.
Parte resistente, infine, va condannata al pagamento dei canoni non corrisposti, da gennaio 2025 ad oggi, per la complessiva somma di euro 3.150,00 (euro 450,00 per 7 mensilità), oltre agli interessi legali dalla costituzione in mora ex art. 1282, comma 2, c.c. sino all'effettivo soddisfo, oltre al pagamento dei canoni a scadere sino all'effettivo rilascio.
Secondo soccombenza, parte convenuta va condannata a rifondere controparte delle spese di lite, da liquidarsi, secondo il valore della causa e gli importi medi previsti per ciascuna fase processuale espletata dal D. M. 55 cit. per la convalida
(studio, introduttiva) in euro 358,00 e per il merito (fase di trattazione) in euro
851,00.
P. t. m.
Il Giudice Elena Anna Codecasa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 5229/2025 RG in epigrafe:
. dichiara risolto il contratto indicato in parte motiva, per inadempimento del conduttore;
CP_1
- condanna a rilasciare immediatamente l'immobile a parte CP_1
ricorrente libero e sgombro da cose e persone;
3 - condanna , a pagare a titolo di canoni non corrisposti la somma CP_1
di euro 3.150,00, oltre interessi dalla data di ogni singola scadenza sino al soddisfo e oltre ai canoni a scadere sino all'effettivo rilascio;
- condanna a rifondere parte ricorrente delle spese di lite, che CP_1
liquida in Euro 1.209,00 per compensi, oltre Iva e cpa e rimborso forfettario come per legge e ad € 124,32 per spese vive.
Decisione letta e sottoscritta in allegato al verbale dell'udienza del 30/06/2025.
IL GIUDICE
Elena Anna Codecasa
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Enrico Gurrieri.
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