Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/03/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Viviana Di Palma, all'udienza del 18/03/2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causaNRG 1494/2023 promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. GIUSTI FABRIZIO
- Ricorrente - contro
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 18.2.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la somma richiesta dall' con avviso di addebito n. 406 2022 00028346 60 000, CP_1 relativa al pagamento della somma complessiva di euro 3.196,25 a titolo di contributi I.V.S. fissi per l'anno 2021 e relative sanzioni per morosità.
Si costituiva l' il quale deduceva di aver provveduto ad adottare il CP_1 provvedimento di sgravio del suddetto avviso di addebito, a seguito di cancellazione della posizione contributiva del ricorrente nella gestione
Il procuratore della parte ricorrente, all'odierna udienza, preso atto dello sgravio dell'atto, intervento dopo la proposizione del ricorso, concordava con la declaratoria della cessazione della materia del contendere, ma insisteva nella condanna dell' convenuto alla rifusione delle spese. CP_2
La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla
L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha riconosciuto il CP_1 diritto fatto valere dal ricorrente nei suoi confronti.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ed allora, nel caso di specie, ritiene il TRIBUNALE che le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vadano poste integralmente a carico dell' parte CP_1 virtualmente soccombente, in considerazione della circostanza che l'ente abbia proceduto alo sgravio successivamente alla proposizione del ricorso, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv.
GIUSTI FABRIZIO, dichiaratosi antistatario.
Taranto, lì 18/03/2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)