Articolo 7 della Legge 30 dicembre 1991, n. 428
Articolo 6Articolo 8
Versione
24 gennaio 1992
Art. 7. 1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici interessati provvedono a liquidare, agli aventi diritto, apposito compenso contenuto nel limite del 90 per cento delle tariffe corrisposte dagli utenti alle amministrazioni e agli enti competenti per i relativi servizi, con provvedimenti da emettere entro sessanta giorni dalla consegna degli elaborati tecnici. Alla retribuzione dei professionisti iscritti negli elenchi si provvede esclusivamente entro il limite delle tariffe di cui al presente articolo.
Entrata in vigore il 24 gennaio 1992