Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 57
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Accolto
    Inottemperanza alla sentenza per mancata esecuzione del pagamento delle spese di lite

    La Corte ha ritenuto che l'ordinanza di correzione dell'errore materiale abbia efficacia retroattiva, rendendo la sentenza corretta fin dall'origine. Pertanto, il credito per le spese di lite è sorto in capo al difensore antistatario, rendendo illegittimo il pagamento effettuato dall'Agenzia all'Agente della Riscossione, in quanto effettuato nei confronti di un soggetto diverso dal creditore individuato dal titolo giudiziale. Non sono applicabili né l'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 né l'art. 1189 c.c. per assenza di presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 57
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno
    Numero : 57
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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