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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 476/2025 depositato il 29/05/2025, relativo alla sentenza n.
171/2024 sezione 02
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it terzi chiamati in causa
Commissario Ad Acta
elettivamente domiciliato presso Email_3
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 381/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546/1992, deducendo l'inottemperanza, da parte dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, della sentenza n. 171/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, come successivamente corretta con ordinanza n. 154/2024, divenuta definitiva.
Con il ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 70 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione alla mancata esecuzione del giudicato.
La sentenza richiamata ha condannato l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite;
tuttavia, nel dispositivo originario non era stata inserita la formula di distrazione in favore del difensore antistatario.
Tale omissione è stata successivamente emendata mediante ordinanza di correzione di errore materiale, con la quale la Corte ha espressamente disposto la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
Nelle more del procedimento di correzione della sentenza, l'Agenzia delle Entrate ha dato atto dell'esistenza di pregresse esposizioni debitorie in capo alla società Ricorrente_1 S.r.l. nei confronti dell'Agente della Riscossione e, in applicazione dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, ha sospeso e successivamente destinato il pagamento delle spese di lite in favore dell'Agente della Riscossione, imputando tale somma a riduzione del debito tributario della società.
Sostiene il ricorrente che tale operato non può ritenersi conforme al giudicato, poiché la società Ricorrente_1 S.r.l. non era debitrice delle spese di lite, essendo risultata parte vittoriosa nel giudizio, né poteva essere considerata beneficiaria del pagamento a seguito della distrazione disposta in favore del difensore antistatario. Ne consegue che il pagamento eseguito dall'Amministrazione in favore dell'Agente della
Riscossione non integra esecuzione del comando giudiziale e non estingue l'obbligazione derivante dalla sentenza, determinando una persistente ipotesi di inottemperanza.
Il ricorrente eccepisce, altresì, la violazione degli artt. 93 c.p.c. e 48-bis del d.P.R. 602/1973. Il credito per spese di lite distratte costituisce diritto autonomo e personale del difensore, insuscettibile di compensazione o di assoggettamento alla procedura di verifica ex art. 48-bis del d.P.R. 602/73, trattandosi di soggetto diverso dal contribuente originario.
Infine, si sostiene che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza di correzione dell'errore materiale retroagisce al momento del deposito della sentenza, che deve considerarsi come originariamente emendata. Ne consegue che il diritto del procuratore antistatario al pagamento diretto delle spese sorge con il passaggio in giudicato della sentenza così corretta, rendendo illegittimo ogni pagamento effettuato in difformità dal titolo giudiziale
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, eccependo, in via preliminare e nel merito, l'inammissibilità
e l'infondatezza del ricorso per ottemperanza.
In particolare, l'Ufficio resistente ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse ad agire, rilevando che la domanda è stata proposta dalla società Ricorrente_1 S.r.l., mentre il credito per le spese di lite, a seguito della distrazione, apparterrebbe esclusivamente al difensore antistatario.
Nel merito, l'Amministrazione ha sostenuto l'insussistenza dell'inottemperanza, affermando di aver dato esecuzione alla sentenza nel rispetto della normativa vigente, previa verifica ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973. Accertata l'esistenza di un'inadempienza tributaria in capo alla società, il pagamento sarebbe stato legittimamente sospeso e successivamente eseguito in favore dell'Agente della Riscossione, in ottemperanza all'ordine di pagamento ex art. 72-bis del medesimo decreto.
L'Ufficio ha inoltre ritenuto irrilevante l'ordinanza di correzione ai fini dei pagamenti già effettuati, osservando che, al momento dell'esecuzione, la sentenza non prevedeva la distrazione delle spese, sicché il pagamento sarebbe stato eseguito in buona fede nei confronti del soggetto allora legittimato, con applicazione dell'art. 1189 c.c.
Da ultimo, la resistente ha dedotto la mancanza dei presupposti del giudizio di ottemperanza, ritenendo di aver adempiuto all'obbligazione nascente dalla sentenza, con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo all'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, sollevata dall'Amministrazione resistente sul presupposto che la condanna alle spese di lite, essendo stata disposta con distrazione in favore del procuratore antistatario, attribuirebbe a quest'ultimo, in via esclusiva, la legittimazione a richiedere l'esecuzione del giudicato, la stessa non è fondata e deve essere respinta.
L'art. 70 del d.lgs. n. 546/1992 attribuisce la legittimazione a proporre il giudizio di ottemperanza alla “parte che ha interesse”, nozione che il legislatore ha distinto dalla titolarità del credito derivante dalla sentenza.
Il giudizio di ottemperanza, infatti, non si configura come un'azione esecutiva in senso stretto, ma come uno strumento volto ad assicurare l'effettività del giudicato.
Nel caso di specie, la società ricorrente è parte del giudizio definito dalla sentenza di cui si chiede l'ottemperanza ed è direttamente incisa dalla condotta dell'Amministrazione, che non ha dato corretta esecuzione al comando giurisdizionale, con conseguente pregiudizio attuale alla sua sfera giuridica ed esposizione a conseguenze non conformi al titolo, tali da fondare un interesse concreto e attuale alla piena ed esatta esecuzione del giudicato.
La circostanza che il credito per le spese di lite sia stato distratto in favore del difensore non esclude tale interesse, poiché la distrazione incide esclusivamente sul profilo soggettivo del credito, senza trasformare il difensore in parte del giudizio né precludere alla parte vittoriosa l'accesso al rimedio previsto dall'art. 70 del d.lgs. n. 546/1992.
Un'interpretazione restrittiva della locuzione “parte che ha interesse” non trova fondamento nel dato normativo e risulta incompatibile con la funzione del giudizio di ottemperanza. Deve pertanto ritenersi che la società ricorrente sia legittimata a proporre il presente giudizio, con conseguente rigetto dell'eccezione preliminare.
Nel merito, il ricorso è fondato.
La sentenza n. 171/2024, come corretta con ordinanza n. 154/2024, ha disposto la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario. Secondo un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza di correzione dell'errore materiale ha efficacia ex tunc, con la conseguenza che la sentenza deve considerarsi come originariamente pronunciata nella sua formulazione corretta.
Ne deriva che il credito per le spese di lite sorge direttamente in capo al difensore antistatario sin dal passaggio in giudicato della sentenza così corretta e che il soggetto legittimato a ricevere il relativo pagamento
è esclusivamente quest'ultimo. Il pagamento effettuato dall'Amministrazione in favore dell'Agente della Riscossione non è, pertanto, idoneo a integrare l'esatta esecuzione del giudicato, trattandosi di adempimento eseguito nei confronti di un soggetto diverso dal creditore individuato dal titolo giurisdizionale.
Non è applicabile, nel caso di specie, la disciplina di cui all'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, poiché, a seguito della distrazione delle spese disposta dal titolo giudiziale, il beneficiario del pagamento è il difensore antistatario, soggetto terzo ed estraneo alla posizione debitoria della società nei confronti dell'RA.
Ne consegue che la procedura di verifica e la conseguente imputazione del pagamento in favore dell'Agente della Riscossione non sono idonee a soddisfare l'obbligazione derivante dal giudicato.
Parimenti infondato è il richiamo dell'Amministrazione all'art. 1189 c.c., atteso che la disciplina del pagamento al creditore apparente presuppone l'esistenza di una situazione di apparenza giuridicamente rilevante, fondata su circostanze univoche idonee a legittimare l'affidamento del debitore, situazione che non ricorre nel caso di specie.
L'assenza, nel testo originario della sentenza, della formula di distrazione delle spese non integra, infatti, una circostanza univoca ai fini dell'individuazione del soggetto legittimato a ricevere il pagamento, trattandosi di omissione riconducibile a errore materiale. Già nel ricorso introduttivo del giudizio definito con la sentenza n. 171/2024 era stata espressamente formulata la richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore, circostanza confermata, altresì, dallo scambio di corrispondenza elettronica intercorso tra il difensore e l'Amministrazione, dal quale emerge che quest'ultima aveva individuato nel difensore il destinatario del pagamento delle spese di lite, tanto da richiedere l'indicazione dell'IBAN e una delega del legale rappresentante al solo fine di procedere alla liquidazione in suo favore.
Ne consegue l'insussistenza di un legittimo affidamento in ordine alla titolarità del credito in capo alla società
e, conseguentemente, l'inapplicabilità dell'art. 1189 c.c. La successiva ordinanza di correzione dell'errore materiale, avente efficacia retroattiva, comporta che il titolo giudiziale debba considerarsi come originariamente pronunciato nella sua formulazione corretta.
Resta pertanto esclusa ogni apparenza giuridicamente rilevante e, correlativamente, la possibilità di ritenere liberatorio l'adempimento effettuato, sicché il pagamento disposto in applicazione dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 non integra esatta esecuzione del giudicato, permanendo l'inottemperanza dell'Amministrazione.
Considerato, infine, che, nonostante la notificazione della sentenza corretta e la rituale messa in mora,
l'Amministrazione resistente non ha provveduto a dare integrale esecuzione al giudicato, sussistono i presupposti per la nomina di un Commissario ad acta ai fini dell'esecuzione della presente decisione.
L'accoglimento del ricorso comporta la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, in composizione monocratica:
- accoglie il ricorso per ottemperanza;
- ordina all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ascoli Piceno di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 171/2024, come corretta con ordinanza n. 154/2024, mediante pagamento in favore del procuratore antistatario, dott. Difensore_1, delle spese di lite liquidate, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente decisione;
- nomina, per l'ipotesi di inutile decorso del termine sopra indicato, Commissario ad acta il Direttore dell'Ufficio, dott. Nominativo_1, affinché provveda in luogo dell'Amministrazione inadempiente entro il successivo termine di giorni 30, determinando il compenso del Commissario ad acta in euro 300,00;
- condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ascoli Piceno al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in euro 500,00 oltre IVA e CP come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 476/2025 depositato il 29/05/2025, relativo alla sentenza n.
171/2024 sezione 02
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it terzi chiamati in causa
Commissario Ad Acta
elettivamente domiciliato presso Email_3
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 381/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546/1992, deducendo l'inottemperanza, da parte dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, della sentenza n. 171/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, come successivamente corretta con ordinanza n. 154/2024, divenuta definitiva.
Con il ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 70 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione alla mancata esecuzione del giudicato.
La sentenza richiamata ha condannato l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite;
tuttavia, nel dispositivo originario non era stata inserita la formula di distrazione in favore del difensore antistatario.
Tale omissione è stata successivamente emendata mediante ordinanza di correzione di errore materiale, con la quale la Corte ha espressamente disposto la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
Nelle more del procedimento di correzione della sentenza, l'Agenzia delle Entrate ha dato atto dell'esistenza di pregresse esposizioni debitorie in capo alla società Ricorrente_1 S.r.l. nei confronti dell'Agente della Riscossione e, in applicazione dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, ha sospeso e successivamente destinato il pagamento delle spese di lite in favore dell'Agente della Riscossione, imputando tale somma a riduzione del debito tributario della società.
Sostiene il ricorrente che tale operato non può ritenersi conforme al giudicato, poiché la società Ricorrente_1 S.r.l. non era debitrice delle spese di lite, essendo risultata parte vittoriosa nel giudizio, né poteva essere considerata beneficiaria del pagamento a seguito della distrazione disposta in favore del difensore antistatario. Ne consegue che il pagamento eseguito dall'Amministrazione in favore dell'Agente della
Riscossione non integra esecuzione del comando giudiziale e non estingue l'obbligazione derivante dalla sentenza, determinando una persistente ipotesi di inottemperanza.
Il ricorrente eccepisce, altresì, la violazione degli artt. 93 c.p.c. e 48-bis del d.P.R. 602/1973. Il credito per spese di lite distratte costituisce diritto autonomo e personale del difensore, insuscettibile di compensazione o di assoggettamento alla procedura di verifica ex art. 48-bis del d.P.R. 602/73, trattandosi di soggetto diverso dal contribuente originario.
Infine, si sostiene che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza di correzione dell'errore materiale retroagisce al momento del deposito della sentenza, che deve considerarsi come originariamente emendata. Ne consegue che il diritto del procuratore antistatario al pagamento diretto delle spese sorge con il passaggio in giudicato della sentenza così corretta, rendendo illegittimo ogni pagamento effettuato in difformità dal titolo giudiziale
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, eccependo, in via preliminare e nel merito, l'inammissibilità
e l'infondatezza del ricorso per ottemperanza.
In particolare, l'Ufficio resistente ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse ad agire, rilevando che la domanda è stata proposta dalla società Ricorrente_1 S.r.l., mentre il credito per le spese di lite, a seguito della distrazione, apparterrebbe esclusivamente al difensore antistatario.
Nel merito, l'Amministrazione ha sostenuto l'insussistenza dell'inottemperanza, affermando di aver dato esecuzione alla sentenza nel rispetto della normativa vigente, previa verifica ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973. Accertata l'esistenza di un'inadempienza tributaria in capo alla società, il pagamento sarebbe stato legittimamente sospeso e successivamente eseguito in favore dell'Agente della Riscossione, in ottemperanza all'ordine di pagamento ex art. 72-bis del medesimo decreto.
L'Ufficio ha inoltre ritenuto irrilevante l'ordinanza di correzione ai fini dei pagamenti già effettuati, osservando che, al momento dell'esecuzione, la sentenza non prevedeva la distrazione delle spese, sicché il pagamento sarebbe stato eseguito in buona fede nei confronti del soggetto allora legittimato, con applicazione dell'art. 1189 c.c.
Da ultimo, la resistente ha dedotto la mancanza dei presupposti del giudizio di ottemperanza, ritenendo di aver adempiuto all'obbligazione nascente dalla sentenza, con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo all'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, sollevata dall'Amministrazione resistente sul presupposto che la condanna alle spese di lite, essendo stata disposta con distrazione in favore del procuratore antistatario, attribuirebbe a quest'ultimo, in via esclusiva, la legittimazione a richiedere l'esecuzione del giudicato, la stessa non è fondata e deve essere respinta.
L'art. 70 del d.lgs. n. 546/1992 attribuisce la legittimazione a proporre il giudizio di ottemperanza alla “parte che ha interesse”, nozione che il legislatore ha distinto dalla titolarità del credito derivante dalla sentenza.
Il giudizio di ottemperanza, infatti, non si configura come un'azione esecutiva in senso stretto, ma come uno strumento volto ad assicurare l'effettività del giudicato.
Nel caso di specie, la società ricorrente è parte del giudizio definito dalla sentenza di cui si chiede l'ottemperanza ed è direttamente incisa dalla condotta dell'Amministrazione, che non ha dato corretta esecuzione al comando giurisdizionale, con conseguente pregiudizio attuale alla sua sfera giuridica ed esposizione a conseguenze non conformi al titolo, tali da fondare un interesse concreto e attuale alla piena ed esatta esecuzione del giudicato.
La circostanza che il credito per le spese di lite sia stato distratto in favore del difensore non esclude tale interesse, poiché la distrazione incide esclusivamente sul profilo soggettivo del credito, senza trasformare il difensore in parte del giudizio né precludere alla parte vittoriosa l'accesso al rimedio previsto dall'art. 70 del d.lgs. n. 546/1992.
Un'interpretazione restrittiva della locuzione “parte che ha interesse” non trova fondamento nel dato normativo e risulta incompatibile con la funzione del giudizio di ottemperanza. Deve pertanto ritenersi che la società ricorrente sia legittimata a proporre il presente giudizio, con conseguente rigetto dell'eccezione preliminare.
Nel merito, il ricorso è fondato.
La sentenza n. 171/2024, come corretta con ordinanza n. 154/2024, ha disposto la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario. Secondo un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza di correzione dell'errore materiale ha efficacia ex tunc, con la conseguenza che la sentenza deve considerarsi come originariamente pronunciata nella sua formulazione corretta.
Ne deriva che il credito per le spese di lite sorge direttamente in capo al difensore antistatario sin dal passaggio in giudicato della sentenza così corretta e che il soggetto legittimato a ricevere il relativo pagamento
è esclusivamente quest'ultimo. Il pagamento effettuato dall'Amministrazione in favore dell'Agente della Riscossione non è, pertanto, idoneo a integrare l'esatta esecuzione del giudicato, trattandosi di adempimento eseguito nei confronti di un soggetto diverso dal creditore individuato dal titolo giurisdizionale.
Non è applicabile, nel caso di specie, la disciplina di cui all'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, poiché, a seguito della distrazione delle spese disposta dal titolo giudiziale, il beneficiario del pagamento è il difensore antistatario, soggetto terzo ed estraneo alla posizione debitoria della società nei confronti dell'RA.
Ne consegue che la procedura di verifica e la conseguente imputazione del pagamento in favore dell'Agente della Riscossione non sono idonee a soddisfare l'obbligazione derivante dal giudicato.
Parimenti infondato è il richiamo dell'Amministrazione all'art. 1189 c.c., atteso che la disciplina del pagamento al creditore apparente presuppone l'esistenza di una situazione di apparenza giuridicamente rilevante, fondata su circostanze univoche idonee a legittimare l'affidamento del debitore, situazione che non ricorre nel caso di specie.
L'assenza, nel testo originario della sentenza, della formula di distrazione delle spese non integra, infatti, una circostanza univoca ai fini dell'individuazione del soggetto legittimato a ricevere il pagamento, trattandosi di omissione riconducibile a errore materiale. Già nel ricorso introduttivo del giudizio definito con la sentenza n. 171/2024 era stata espressamente formulata la richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore, circostanza confermata, altresì, dallo scambio di corrispondenza elettronica intercorso tra il difensore e l'Amministrazione, dal quale emerge che quest'ultima aveva individuato nel difensore il destinatario del pagamento delle spese di lite, tanto da richiedere l'indicazione dell'IBAN e una delega del legale rappresentante al solo fine di procedere alla liquidazione in suo favore.
Ne consegue l'insussistenza di un legittimo affidamento in ordine alla titolarità del credito in capo alla società
e, conseguentemente, l'inapplicabilità dell'art. 1189 c.c. La successiva ordinanza di correzione dell'errore materiale, avente efficacia retroattiva, comporta che il titolo giudiziale debba considerarsi come originariamente pronunciato nella sua formulazione corretta.
Resta pertanto esclusa ogni apparenza giuridicamente rilevante e, correlativamente, la possibilità di ritenere liberatorio l'adempimento effettuato, sicché il pagamento disposto in applicazione dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 non integra esatta esecuzione del giudicato, permanendo l'inottemperanza dell'Amministrazione.
Considerato, infine, che, nonostante la notificazione della sentenza corretta e la rituale messa in mora,
l'Amministrazione resistente non ha provveduto a dare integrale esecuzione al giudicato, sussistono i presupposti per la nomina di un Commissario ad acta ai fini dell'esecuzione della presente decisione.
L'accoglimento del ricorso comporta la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, in composizione monocratica:
- accoglie il ricorso per ottemperanza;
- ordina all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ascoli Piceno di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 171/2024, come corretta con ordinanza n. 154/2024, mediante pagamento in favore del procuratore antistatario, dott. Difensore_1, delle spese di lite liquidate, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente decisione;
- nomina, per l'ipotesi di inutile decorso del termine sopra indicato, Commissario ad acta il Direttore dell'Ufficio, dott. Nominativo_1, affinché provveda in luogo dell'Amministrazione inadempiente entro il successivo termine di giorni 30, determinando il compenso del Commissario ad acta in euro 300,00;
- condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ascoli Piceno al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in euro 500,00 oltre IVA e CP come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.