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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/09/2025, n. 4510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4510 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Rosanna De Rosa Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 2723 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Caccavo, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
Appellante
E
CONDOMINIO IN NAPOLI AL CORSO SECONDIGLIANO 487 (C.F. ), in P.IVA_1 persona dell'amministratore p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Caterina Orditura, giusta procura in atti
Appellato
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, citava, dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, il Condominio in Napoli al Corso Secondigliano 487, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 3963/2019, con cui il convenuto ente gli aveva ingiunto il pagamento di € 7.809,61, oltre interessi legali e spese di competenze del procedimento monitorio. Tale importo derivava dal consuntivo del 2017, dal preventivo 2018 e dai bilanci relativi ad esercizi precedenti, approvati, con relativi riparti, nella seduta del 18.06.2018.
A sostegno dell'opposizione, deduceva la nullità del decreto ingiuntivo per Parte_1 mancanza dei requisiti di esigibilità, certezza e liquidità.
In particolare, eccepiva:
- la mancanza di documentazioni idonea all'emissione del decreto ingiuntivo;
- di aver sempre contestato nelle sedi di assemblea le somme a lui imputate in quanto non dovute;
- che le voci afferenti alle spese legali si riferivano a contenziosi condominiali precedenti all'acquisto degli immobili da parte dell'opponente;
- la nullità del decreto ingiuntivo perché basato su rendiconti in cui esso opponente figurava quale proprietario anche di alcuni immobili di cui non era proprietario.
Alla luce di quanto esposto, concludeva eccependo l'inammissibilità del decreto ingiuntivo, nonché la sua revoca, con vittoria delle spese processuali.
2. Si costituiva il Condominio in Napoli al Corso Secondigliano n. 487.
Deduceva:
- la genericità dell'opposizione;
- l'infondatezza delle avverse contestazioni, in quanto le voci relative a “spese legali” scaturivano da una sentenza resa allorquando l'opponente era già condomino da anni;
- la validità ed efficacia dei rendiconti approvati in assemblea in quanto non impugnati e in ogni caso la carenza di interesse dell'appellante a sollevare tale questione in quanto il condominio, nel precettare le somme dovute in forza del decreto ingiuntivo, non solo aveva decontato € 1.200,72 da lui versati, ma aveva altresì detratto €
150,81, pari agli oneri afferenti i cantinati nn. 1 e 2, risultati non di proprietà dell'attore.
Concludeva chiedendo di “rigettare l'opposizione attesa la sua assoluta infondatezza e condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali. In estremo subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, il credito del Condominio ammontava ad € 7.658,80
(7.809,61 – 150,81) o della diversa somma ritenuta più esatta, e che il pagamento eseguito dall'opponente a seguito della notifica del precetto di pagamento era (ed è) pienamente dovuto. Vinte le spese di lite.”
3. Con sentenza n. 3225/2021, pubblicata il 6.04.2021, il tribunale di Napoli ha così provveduto: “ revoca il decreto ingiuntivo;
dichiara che parte opponente è risultata debitrice, nei riguardi di parte opposta ed in relazione al presente procedimento, della somma di euro
7.576,52; dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo;
dichiara inammissibile la domanda di restituzione;
dichiara compensate per un terzo spese di lite e - per l'effetto - condanna l'opponente al pagamento dei due terzi delle spese del giudizio sostenute complessivamente dall'opposto, che liquida in euro 333,30 per studio controversia, euro 246,66 per fase introduttiva, euro 320,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, euro 540,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.”
In motivazione ha dedotto che:
- con l'atto di precetto il Condominio aveva decurtato dalla somma ingiunta sia l'importo di € 1.200,72, per effetto di pagamento ricevuto da , sia Parte_1
l'importo di € 150,81, pari agli oneri afferenti i cantinati numeri 1 e 2 risultanti non di proprietà dell'opponente;
- il Condominio non aveva offerto la prova certa e tranquillizzante dell'appartenenza all'opponente dei cespiti distinti con la denominazione cant./ 1 sx. corr, cant./ 2 sx. corr e cant./ 3 sx. corr;
pertanto, le somme che si riferivano a tali immobili (per un totale di € 233,09,) non erano dovute dall'opponente;
- l'ulteriore cantinola (denominata cant. civ. 491) era da considerarsi di proprietà di
; Parte_1
- andava rigettata la doglianza dell'istante circa l'avvenuto pagamento delle somme meglio specificate alle pagine 4, 5 e 6 della memoria istruttoria, in quanto non vi era la prova di detto pagamento;
- parimenti andava rigettata la doglianza circa la non debenza delle somme indicate a pag. 4 e 5 della memoria istruttoria in quanto non vi era la prova dell'impugnazione delle delibere;
- poiché le parti avevano evidenziato la corresponsione dell'importo per effetto del precetto delle somme, andava emessa una pronuncia meramente dichiarativa;
- il decreto ingiuntivo andava revocato e andava dichiarato che parte opponente era risultata debitrice nei riguardi di parte opposta della somma di € 7.576,52, posto che, dall'importo di € 7.809,61, andavano detratti € 233,09;
- per la domanda monitoria andava dichiarata cessata la materia del contendere;
- ogni questione inerente alle spese del precetto andava affrontato nella sua sede propria;
- non era stata avanzata tempestiva domanda di restituzione della differenza riscontrata per una cifra di € 233,09 (in sostanza però di € 82,89 in quanto € 105,81 non erano stati chiesti più dal Condominio);
- l'accoglimento parziale, seppure per una minima differenza, giustificava la compensazione delle spese per un terzo.
4. propone appello. Parte_1
Con un unico e articolato motivo di appello critica la decisione impugnata ritenendo che il tribunale non abbia correttamente ricostruito i fatti e le ragioni di diritto esposte in primo grado, non avendo compiutamente esaminato la documentazione da lui prodotta e, in particolare, gli atti di acquisto dei civici 481 e 491 (rispettivamente risalenti nel 2013 e 2014), risalenti ad epoca successiva all'evento di responsabilità, culminato con la sentenza n.
50/2016, ed avendo ritenuto generiche le contestazioni mosse dall'istante nella memoria ex art. 183 c.p.c., n.2.
Inoltre, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere, dichiarando l'appellante debitore della complessiva somma di € 7.576,52, e nel non aver condannato il convenuto Condominio alla restituzione della somma di € 5.452,81, oltre alle spese della fase monitoria.
Aggiunge, poi, che il tribunale avrebbe errato nel non rilevare d'ufficio la nullità della delibera assembleare posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, posto che le somme poste a suo carico non solo non avrebbero natura condominiale ma risarcitoria, ma comunque derivavano da giudizi incardinati prima che divenisse condomino. Parte_1
Alla luce di quanto esposto, conclude chiedendo: “
2. NEL MERITO, accogliere l'appello proposto e per l'effetto riformare la sentenza n. 3225/2021 emessa dal Tribunale di Napoli nella persona del Giudice Magistro all'esito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato con RG. 26327/2019, depositata in Cancelleria in data 06.04.2021, nel seguente modo: 1) accogliere totalmente l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 3963/2019; 2) dichiarare che parte opponente non risulta debitrice nei confronti della parte opposta della somma di €. 7.576,52, nonché accertare e dichiarare il diritto alla restituzione della somma di €. 5.452,81, oltre alla restituzione delle spese legali della fase monitoria di €. 1.288,88; 3) condannare il , C.F. Controparte_1 , in persona dell'amm.re p.t. , elettivamente domiciliato P.IVA_1 Controparte_2 presso l'Avv. Caterina Orditura, rapp.to e difeso dall'Avv. Caterina Orditura (C.F.,
) in Napoli alla Via Andrea D'Isernia n. 59 al pagamento delle spese C.F._2 di lite nella misura di euro 438,00 per studio controversia, euro 370,00 per fase introduttiva, euro 1.120,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, euro 810,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
3. per l'effetto della declaratoria di cui sopra, condannare il Controparte_1
, C.F. , in persona dell'amm.re p.t. ,
[...] P.IVA_1 Controparte_2 elettivamente domiciliato presso l'Avv. Caterina Orditura, rapp.to e difeso dall'Avv. Caterina
Orditura (C.F., ) al pagamento delle spese di lite, anche per il doppio C.F._2 grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario”.
5. Si è costituito il Condominio in Napoli al . Controparte_1
Impugna l'avverso gravame, ritenendolo infondato in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado. In subordine, condannare quest'ultimo al pagamento delle somme ritenute esatte. Vinte in ogni caso le spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che l'appello di , nella sua parte argomentativa, censura Parte_1 la decisione del tribunale di Napoli solo nella parte in cui il primo giudice ha reputato infondato il motivo di opposizione con cui l'opponente si doleva dell'errata attribuzione delle somme derivanti da spese legali riguardanti giudizi per fenomeni infiltrativi verificatisi quando egli ancora non era condomino.
Sostiene l'appellante che le suddette voci di spesa non siano a lui imputabili sia perché tali importi non rientrerebbero negli oneri condominiali, in quanto aventi natura risarcitoria, sia perché deriverebbero da giudizi sorti in un periodo antecedente a quello in cui egli era condomino.
Nel resto, l'appello risulta inammissibile, per violazione dell'art. 342 cpc, mancando una argomentata critica alla sentenza di primo grado.
2. La doglianza correttamente avanzata dall' è infondata. Pt_1
3. Ritiene questa Corte che il tribunale, facendo corretta applicazione dei principi giuridici, abbia giustamente rigettato la doglianza di , ritenendo che non vi Parte_1 fosse la prova della impugnazione della delibera assembleare.
Invero, gli importi di cui si duole l'appellante derivano da bilanci appositamente approvati con delibera assembleare del 18.06.2018.
In tema di invalidità di delibere assembleari, sin dall'arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4806/2005, è stato ritenuto che “debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto”.
Più di recente è stato ribadito che “in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art.
1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge
o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c” (v. Cass. SSUU 9839/2021). È opportuno precisare che sempre la giurisprudenza di legittimità ha specificato che “nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art.
1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione”. (v. Cass.
16635/2024).
4. Alla luce di quanto illustrato, va osservato che una delibera che approvi un bilancio che sia errato – in quanto contenente voci di spese o di entrata non corrispondenti alla verità fattuale, ed in particolare che attribuisca ad un condomino spese che competerebbero ad altri condomini – può essere oggetto di domanda di annullamento, e non di accertamento di nullità. Infatti, l'errata applicazione del criterio di distribuzione degli oneri condominiali, come visto, costituisce un vizio di annullabilità della delibera assembleare, ma non inficia questa di nullità. Pertanto, ove l avesse voluto correttamente contestare di non dovere Pt_1 pagare gli oneri condominiali relativi a beni asseritamente non di sua proprietà, avrebbe dovuto censurare la delibera che approvava le spese e le imputava all' e, attraverso Pt_1
l'impugnazione della delibera, veicolare l'accertamento della effettiva titolarità dei beni.
5. avrebbe, dunque, dovuto far valere le sue doglianze mediante Parte_1 apposita impugnazione della delibera assembleare entro il termine decadenziale previsto dall'art. 1137 c.c. o, tuttalpiù, mediante domanda riconvenzionale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non essendo sufficiente in tal senso il mero dissenso all'approvazione del bilancio.
Tenuto conto che l'appellante non ha attivato i mezzi a sua diposizione per dolersi dell'erroneità della delibera, le sue doglianze non meritano accoglimento.
6. Al rigetto dell'appello deve fare seguito la conferma della sentenza di primo grado.
7. Le spese del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 cpc.
La liquidazione avviene secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022. 8. Il valore della controversia – calcolato in ragione dell'entità del credito oggetto di ingiunzione - richiede l'applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello il cui valore sia compreso tra € 5.200,01 fino a € 26.000,00.
9. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria il compenso medio può essere ridotto del 50%.
Pertanto, va liquidata, in favore del la Parte_2 somma di € 2.904,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
10. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'appello proposto da nei confronti del Condominio in Napoli al Corso Parte_1
Secondigliano 487 e, per l'effetto, conferma la sentenza del tribunale di Napoli n. 3225, pubblicata il 6.04.2021;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.904,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.09.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Rosanna De Rosa Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 2723 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Caccavo, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
Appellante
E
CONDOMINIO IN NAPOLI AL CORSO SECONDIGLIANO 487 (C.F. ), in P.IVA_1 persona dell'amministratore p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Caterina Orditura, giusta procura in atti
Appellato
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo, citava, dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, il Condominio in Napoli al Corso Secondigliano 487, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 3963/2019, con cui il convenuto ente gli aveva ingiunto il pagamento di € 7.809,61, oltre interessi legali e spese di competenze del procedimento monitorio. Tale importo derivava dal consuntivo del 2017, dal preventivo 2018 e dai bilanci relativi ad esercizi precedenti, approvati, con relativi riparti, nella seduta del 18.06.2018.
A sostegno dell'opposizione, deduceva la nullità del decreto ingiuntivo per Parte_1 mancanza dei requisiti di esigibilità, certezza e liquidità.
In particolare, eccepiva:
- la mancanza di documentazioni idonea all'emissione del decreto ingiuntivo;
- di aver sempre contestato nelle sedi di assemblea le somme a lui imputate in quanto non dovute;
- che le voci afferenti alle spese legali si riferivano a contenziosi condominiali precedenti all'acquisto degli immobili da parte dell'opponente;
- la nullità del decreto ingiuntivo perché basato su rendiconti in cui esso opponente figurava quale proprietario anche di alcuni immobili di cui non era proprietario.
Alla luce di quanto esposto, concludeva eccependo l'inammissibilità del decreto ingiuntivo, nonché la sua revoca, con vittoria delle spese processuali.
2. Si costituiva il Condominio in Napoli al Corso Secondigliano n. 487.
Deduceva:
- la genericità dell'opposizione;
- l'infondatezza delle avverse contestazioni, in quanto le voci relative a “spese legali” scaturivano da una sentenza resa allorquando l'opponente era già condomino da anni;
- la validità ed efficacia dei rendiconti approvati in assemblea in quanto non impugnati e in ogni caso la carenza di interesse dell'appellante a sollevare tale questione in quanto il condominio, nel precettare le somme dovute in forza del decreto ingiuntivo, non solo aveva decontato € 1.200,72 da lui versati, ma aveva altresì detratto €
150,81, pari agli oneri afferenti i cantinati nn. 1 e 2, risultati non di proprietà dell'attore.
Concludeva chiedendo di “rigettare l'opposizione attesa la sua assoluta infondatezza e condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali. In estremo subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, il credito del Condominio ammontava ad € 7.658,80
(7.809,61 – 150,81) o della diversa somma ritenuta più esatta, e che il pagamento eseguito dall'opponente a seguito della notifica del precetto di pagamento era (ed è) pienamente dovuto. Vinte le spese di lite.”
3. Con sentenza n. 3225/2021, pubblicata il 6.04.2021, il tribunale di Napoli ha così provveduto: “ revoca il decreto ingiuntivo;
dichiara che parte opponente è risultata debitrice, nei riguardi di parte opposta ed in relazione al presente procedimento, della somma di euro
7.576,52; dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo;
dichiara inammissibile la domanda di restituzione;
dichiara compensate per un terzo spese di lite e - per l'effetto - condanna l'opponente al pagamento dei due terzi delle spese del giudizio sostenute complessivamente dall'opposto, che liquida in euro 333,30 per studio controversia, euro 246,66 per fase introduttiva, euro 320,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, euro 540,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.”
In motivazione ha dedotto che:
- con l'atto di precetto il Condominio aveva decurtato dalla somma ingiunta sia l'importo di € 1.200,72, per effetto di pagamento ricevuto da , sia Parte_1
l'importo di € 150,81, pari agli oneri afferenti i cantinati numeri 1 e 2 risultanti non di proprietà dell'opponente;
- il Condominio non aveva offerto la prova certa e tranquillizzante dell'appartenenza all'opponente dei cespiti distinti con la denominazione cant./ 1 sx. corr, cant./ 2 sx. corr e cant./ 3 sx. corr;
pertanto, le somme che si riferivano a tali immobili (per un totale di € 233,09,) non erano dovute dall'opponente;
- l'ulteriore cantinola (denominata cant. civ. 491) era da considerarsi di proprietà di
; Parte_1
- andava rigettata la doglianza dell'istante circa l'avvenuto pagamento delle somme meglio specificate alle pagine 4, 5 e 6 della memoria istruttoria, in quanto non vi era la prova di detto pagamento;
- parimenti andava rigettata la doglianza circa la non debenza delle somme indicate a pag. 4 e 5 della memoria istruttoria in quanto non vi era la prova dell'impugnazione delle delibere;
- poiché le parti avevano evidenziato la corresponsione dell'importo per effetto del precetto delle somme, andava emessa una pronuncia meramente dichiarativa;
- il decreto ingiuntivo andava revocato e andava dichiarato che parte opponente era risultata debitrice nei riguardi di parte opposta della somma di € 7.576,52, posto che, dall'importo di € 7.809,61, andavano detratti € 233,09;
- per la domanda monitoria andava dichiarata cessata la materia del contendere;
- ogni questione inerente alle spese del precetto andava affrontato nella sua sede propria;
- non era stata avanzata tempestiva domanda di restituzione della differenza riscontrata per una cifra di € 233,09 (in sostanza però di € 82,89 in quanto € 105,81 non erano stati chiesti più dal Condominio);
- l'accoglimento parziale, seppure per una minima differenza, giustificava la compensazione delle spese per un terzo.
4. propone appello. Parte_1
Con un unico e articolato motivo di appello critica la decisione impugnata ritenendo che il tribunale non abbia correttamente ricostruito i fatti e le ragioni di diritto esposte in primo grado, non avendo compiutamente esaminato la documentazione da lui prodotta e, in particolare, gli atti di acquisto dei civici 481 e 491 (rispettivamente risalenti nel 2013 e 2014), risalenti ad epoca successiva all'evento di responsabilità, culminato con la sentenza n.
50/2016, ed avendo ritenuto generiche le contestazioni mosse dall'istante nella memoria ex art. 183 c.p.c., n.2.
Inoltre, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere, dichiarando l'appellante debitore della complessiva somma di € 7.576,52, e nel non aver condannato il convenuto Condominio alla restituzione della somma di € 5.452,81, oltre alle spese della fase monitoria.
Aggiunge, poi, che il tribunale avrebbe errato nel non rilevare d'ufficio la nullità della delibera assembleare posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, posto che le somme poste a suo carico non solo non avrebbero natura condominiale ma risarcitoria, ma comunque derivavano da giudizi incardinati prima che divenisse condomino. Parte_1
Alla luce di quanto esposto, conclude chiedendo: “
2. NEL MERITO, accogliere l'appello proposto e per l'effetto riformare la sentenza n. 3225/2021 emessa dal Tribunale di Napoli nella persona del Giudice Magistro all'esito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato con RG. 26327/2019, depositata in Cancelleria in data 06.04.2021, nel seguente modo: 1) accogliere totalmente l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 3963/2019; 2) dichiarare che parte opponente non risulta debitrice nei confronti della parte opposta della somma di €. 7.576,52, nonché accertare e dichiarare il diritto alla restituzione della somma di €. 5.452,81, oltre alla restituzione delle spese legali della fase monitoria di €. 1.288,88; 3) condannare il , C.F. Controparte_1 , in persona dell'amm.re p.t. , elettivamente domiciliato P.IVA_1 Controparte_2 presso l'Avv. Caterina Orditura, rapp.to e difeso dall'Avv. Caterina Orditura (C.F.,
) in Napoli alla Via Andrea D'Isernia n. 59 al pagamento delle spese C.F._2 di lite nella misura di euro 438,00 per studio controversia, euro 370,00 per fase introduttiva, euro 1.120,00 per fase istruttoria e/o di trattazione, euro 810,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
3. per l'effetto della declaratoria di cui sopra, condannare il Controparte_1
, C.F. , in persona dell'amm.re p.t. ,
[...] P.IVA_1 Controparte_2 elettivamente domiciliato presso l'Avv. Caterina Orditura, rapp.to e difeso dall'Avv. Caterina
Orditura (C.F., ) al pagamento delle spese di lite, anche per il doppio C.F._2 grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario”.
5. Si è costituito il Condominio in Napoli al . Controparte_1
Impugna l'avverso gravame, ritenendolo infondato in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado. In subordine, condannare quest'ultimo al pagamento delle somme ritenute esatte. Vinte in ogni caso le spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che l'appello di , nella sua parte argomentativa, censura Parte_1 la decisione del tribunale di Napoli solo nella parte in cui il primo giudice ha reputato infondato il motivo di opposizione con cui l'opponente si doleva dell'errata attribuzione delle somme derivanti da spese legali riguardanti giudizi per fenomeni infiltrativi verificatisi quando egli ancora non era condomino.
Sostiene l'appellante che le suddette voci di spesa non siano a lui imputabili sia perché tali importi non rientrerebbero negli oneri condominiali, in quanto aventi natura risarcitoria, sia perché deriverebbero da giudizi sorti in un periodo antecedente a quello in cui egli era condomino.
Nel resto, l'appello risulta inammissibile, per violazione dell'art. 342 cpc, mancando una argomentata critica alla sentenza di primo grado.
2. La doglianza correttamente avanzata dall' è infondata. Pt_1
3. Ritiene questa Corte che il tribunale, facendo corretta applicazione dei principi giuridici, abbia giustamente rigettato la doglianza di , ritenendo che non vi Parte_1 fosse la prova della impugnazione della delibera assembleare.
Invero, gli importi di cui si duole l'appellante derivano da bilanci appositamente approvati con delibera assembleare del 18.06.2018.
In tema di invalidità di delibere assembleari, sin dall'arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4806/2005, è stato ritenuto che “debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto”.
Più di recente è stato ribadito che “in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art.
1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge
o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c” (v. Cass. SSUU 9839/2021). È opportuno precisare che sempre la giurisprudenza di legittimità ha specificato che “nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art.
1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione”. (v. Cass.
16635/2024).
4. Alla luce di quanto illustrato, va osservato che una delibera che approvi un bilancio che sia errato – in quanto contenente voci di spese o di entrata non corrispondenti alla verità fattuale, ed in particolare che attribuisca ad un condomino spese che competerebbero ad altri condomini – può essere oggetto di domanda di annullamento, e non di accertamento di nullità. Infatti, l'errata applicazione del criterio di distribuzione degli oneri condominiali, come visto, costituisce un vizio di annullabilità della delibera assembleare, ma non inficia questa di nullità. Pertanto, ove l avesse voluto correttamente contestare di non dovere Pt_1 pagare gli oneri condominiali relativi a beni asseritamente non di sua proprietà, avrebbe dovuto censurare la delibera che approvava le spese e le imputava all' e, attraverso Pt_1
l'impugnazione della delibera, veicolare l'accertamento della effettiva titolarità dei beni.
5. avrebbe, dunque, dovuto far valere le sue doglianze mediante Parte_1 apposita impugnazione della delibera assembleare entro il termine decadenziale previsto dall'art. 1137 c.c. o, tuttalpiù, mediante domanda riconvenzionale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non essendo sufficiente in tal senso il mero dissenso all'approvazione del bilancio.
Tenuto conto che l'appellante non ha attivato i mezzi a sua diposizione per dolersi dell'erroneità della delibera, le sue doglianze non meritano accoglimento.
6. Al rigetto dell'appello deve fare seguito la conferma della sentenza di primo grado.
7. Le spese del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 cpc.
La liquidazione avviene secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022. 8. Il valore della controversia – calcolato in ragione dell'entità del credito oggetto di ingiunzione - richiede l'applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello il cui valore sia compreso tra € 5.200,01 fino a € 26.000,00.
9. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria il compenso medio può essere ridotto del 50%.
Pertanto, va liquidata, in favore del la Parte_2 somma di € 2.904,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
10. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'appello proposto da nei confronti del Condominio in Napoli al Corso Parte_1
Secondigliano 487 e, per l'effetto, conferma la sentenza del tribunale di Napoli n. 3225, pubblicata il 6.04.2021;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.904,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.09.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini