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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12313 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 26/11/2025, sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127-ter cod. proc. civ. nella causa R.G. n. 935/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
***** TRA
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
DO RO (cod. fisc. ), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via CodiceFiscale_2
L. Giordano n. 15; RICORRENTE E
e , ciascuno in persona Controparte_1 Controparte_2 del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai propri funzionari avv.ti Alessandra Molfese e Emilia Principe, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.; RESISTENTE
*****
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 13/01/2025, la sig.ra , in servizio presso l'amministrazione Parte_1 scolastica, ha convenuto in giudizio il nonché l Controparte_1 [...]
, chiedendo che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto al riconoscimento, Controparte_2 ai fini giuridici e/o economici, dell'anno scolastico 2013 nella ricostruzione della carriera, con conseguente rideterminazione dell'anzianità di servizio e corresponsione delle differenze retributive maturate e maturande. Ha dedotto che l'Amministrazione, in sede di ricostruzione della carriera, aveva escluso la valutazione dell'anno 2013 in applicazione dell'art. 1 del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, recante il blocco delle progressioni economiche per il personale della scuola, provvedimento che ella riteneva illegittimo, anche parzialmente, per violazione dei principi costituzionali e dei canoni di ragionevolezza e parità di trattamento. Si sono costituiti in giudizio i convenuti e , chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_2 del ricorso sul presupposto che il citato D.P.R. n. 122/2013 avesse legittimamente disposto il blocco delle progressioni economiche e giuridiche del personale scolastico per l'anno 2013, in conformità ai vincoli di finanza pubblica imposti dalla normativa nazionale e comunitaria. La causa di natura essenzialmente documentale veniva discussa e decisa come da separata sentenza pronunciata all'esito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cod. proc. civ.
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di cui in dispositivo. Va preliminarmente ricordato che l'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 122/2013, di recepimento dell'Accordo sottoscritto in sede di contrattazione collettiva del 13 marzo 2013, ha stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e degli incrementi economici per il personale del comparto scuola per l'anno 2013, con la conseguente sospensione della maturazione degli scatti di anzianità nel medesimo periodo. Tuttavia, secondo un consolidato e ormai prevalente orientamento giurisprudenziale, tale disposizione non può estendersi anche agli effetti giuridici del servizio prestato, dovendo l'anno in questione essere riconosciuto ai fini dell'anzianità giuridica e della progressione di carriera, pur restando esclusi gli effetti economici. Sul punto si richiamano, tra le molte, Corte d'Appello di Roma, sent. n. 2840/2023, Trib. Roma, sez. lav., sent. n. 5678/2023, Trib. Napoli, sent. n. 8475/2022, nonché Cass. civ., sez. lav., ord. n. 26454/2021, le quali hanno affermato il principio secondo cui il blocco disposto dal D.P.R. n. 122/2013
“non può determinare la perdita della continuità giuridica del servizio, che resta utile ai fini della maturazione dell'anzianità e del successivo inquadramento stipendiale, con esclusione dei soli effetti economici nel periodo di blocco”. L'interpretazione estensiva del blocco anche agli effetti giuridici, infatti, risulterebbe irragionevole e sproporzionata rispetto alla finalità di contenimento della spesa pubblica perseguita dal legislatore. Essa si porrebbe, altresì, in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), nonché con il principio di progressione professionale correlata all'anzianità di servizio che caratterizza il rapporto di pubblico impiego contrattualizzato. L'anno 2013 deve dunque essere considerato, in conformità a tale orientamento, come utile ai soli fini giuridici della carriera, consentendo la regolare maturazione dell'anzianità ai fini del successivo scatto stipendiale, senza tuttavia attribuire alcun effetto economico per il periodo di blocco. Ne consegue che l'art. 1 del D.P.R. n. 122/2013 e il conseguente decreto di ricostruzione di carriera devono essere disapplicati in parte qua, nei limiti in cui escludono la valutazione giuridica del servizio prestato nell'anno 2013. Per effetto del riconoscimento di tale periodo ai soli fini giuridici, la ricorrente ha diritto ad una nuova ricostruzione integrale della carriera, con ricalcolo dell'anzianità maturata e inquadramento nella fascia stipendiale spettante in base all'anzianità così rideterminata. Sono altresì dovute le differenze retributive maturate e maturande per effetto della progressione successiva al periodo di blocco, nei limiti della prescrizione quinquennale, con decorrenza dall'effettivo maturare degli scatti e con esclusione degli effetti economici riferiti all'anno 2013. Le somme dovranno essere maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994 e all'art. 16, comma 6, della L. n. 412/1991. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anno scolastico 2013 ai soli fini giuridici nella ricostruzione della carriera;
2) per l'effetto, disapplica in parte qua l'art. 1 del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 e il decreto di ricostruzione della carriera già emesso nei limiti in cui escludono la valutazione giuridica dall'a.s. 2013; 3) condanna il a procedere ad una nuova ricostruzione integrale di Controparte_1 carriera della ricorrente includendo l'a.s. 2013 ai fini giuridici e ad inquadrarla nella fascia stipendiale spettante in base all'anzianità così rideterminata;
4) condanna il al pagamento in favore della ricorrente delle Controparte_1 differenze retributive maturate e maturande a seguito della ricostruzione di cui sopra, nei limiti della prescrizione quinquennale, con decorrenza dall'effettivo maturare degli scatti successivi al periodo di blocco e con esclusione degli effetti economici riferiti all'anno 2013, con il corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia 21/27 a decorrere dall'a.s. 2018/2019, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti e con le modalità di cui all'art. 22, c. 36, L. n. 724/1994 e all'art. 16, c. 6, L. n. 412/1991;
5) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00# per compensi ed onorari, oltre Spese Generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
6) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti. Roma, 27/11/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 26/11/2025, sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127-ter cod. proc. civ. nella causa R.G. n. 935/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
***** TRA
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
DO RO (cod. fisc. ), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via CodiceFiscale_2
L. Giordano n. 15; RICORRENTE E
e , ciascuno in persona Controparte_1 Controparte_2 del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai propri funzionari avv.ti Alessandra Molfese e Emilia Principe, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.; RESISTENTE
*****
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 13/01/2025, la sig.ra , in servizio presso l'amministrazione Parte_1 scolastica, ha convenuto in giudizio il nonché l Controparte_1 [...]
, chiedendo che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto al riconoscimento, Controparte_2 ai fini giuridici e/o economici, dell'anno scolastico 2013 nella ricostruzione della carriera, con conseguente rideterminazione dell'anzianità di servizio e corresponsione delle differenze retributive maturate e maturande. Ha dedotto che l'Amministrazione, in sede di ricostruzione della carriera, aveva escluso la valutazione dell'anno 2013 in applicazione dell'art. 1 del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, recante il blocco delle progressioni economiche per il personale della scuola, provvedimento che ella riteneva illegittimo, anche parzialmente, per violazione dei principi costituzionali e dei canoni di ragionevolezza e parità di trattamento. Si sono costituiti in giudizio i convenuti e , chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_2 del ricorso sul presupposto che il citato D.P.R. n. 122/2013 avesse legittimamente disposto il blocco delle progressioni economiche e giuridiche del personale scolastico per l'anno 2013, in conformità ai vincoli di finanza pubblica imposti dalla normativa nazionale e comunitaria. La causa di natura essenzialmente documentale veniva discussa e decisa come da separata sentenza pronunciata all'esito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cod. proc. civ.
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di cui in dispositivo. Va preliminarmente ricordato che l'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 122/2013, di recepimento dell'Accordo sottoscritto in sede di contrattazione collettiva del 13 marzo 2013, ha stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e degli incrementi economici per il personale del comparto scuola per l'anno 2013, con la conseguente sospensione della maturazione degli scatti di anzianità nel medesimo periodo. Tuttavia, secondo un consolidato e ormai prevalente orientamento giurisprudenziale, tale disposizione non può estendersi anche agli effetti giuridici del servizio prestato, dovendo l'anno in questione essere riconosciuto ai fini dell'anzianità giuridica e della progressione di carriera, pur restando esclusi gli effetti economici. Sul punto si richiamano, tra le molte, Corte d'Appello di Roma, sent. n. 2840/2023, Trib. Roma, sez. lav., sent. n. 5678/2023, Trib. Napoli, sent. n. 8475/2022, nonché Cass. civ., sez. lav., ord. n. 26454/2021, le quali hanno affermato il principio secondo cui il blocco disposto dal D.P.R. n. 122/2013
“non può determinare la perdita della continuità giuridica del servizio, che resta utile ai fini della maturazione dell'anzianità e del successivo inquadramento stipendiale, con esclusione dei soli effetti economici nel periodo di blocco”. L'interpretazione estensiva del blocco anche agli effetti giuridici, infatti, risulterebbe irragionevole e sproporzionata rispetto alla finalità di contenimento della spesa pubblica perseguita dal legislatore. Essa si porrebbe, altresì, in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), nonché con il principio di progressione professionale correlata all'anzianità di servizio che caratterizza il rapporto di pubblico impiego contrattualizzato. L'anno 2013 deve dunque essere considerato, in conformità a tale orientamento, come utile ai soli fini giuridici della carriera, consentendo la regolare maturazione dell'anzianità ai fini del successivo scatto stipendiale, senza tuttavia attribuire alcun effetto economico per il periodo di blocco. Ne consegue che l'art. 1 del D.P.R. n. 122/2013 e il conseguente decreto di ricostruzione di carriera devono essere disapplicati in parte qua, nei limiti in cui escludono la valutazione giuridica del servizio prestato nell'anno 2013. Per effetto del riconoscimento di tale periodo ai soli fini giuridici, la ricorrente ha diritto ad una nuova ricostruzione integrale della carriera, con ricalcolo dell'anzianità maturata e inquadramento nella fascia stipendiale spettante in base all'anzianità così rideterminata. Sono altresì dovute le differenze retributive maturate e maturande per effetto della progressione successiva al periodo di blocco, nei limiti della prescrizione quinquennale, con decorrenza dall'effettivo maturare degli scatti e con esclusione degli effetti economici riferiti all'anno 2013. Le somme dovranno essere maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994 e all'art. 16, comma 6, della L. n. 412/1991. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anno scolastico 2013 ai soli fini giuridici nella ricostruzione della carriera;
2) per l'effetto, disapplica in parte qua l'art. 1 del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 e il decreto di ricostruzione della carriera già emesso nei limiti in cui escludono la valutazione giuridica dall'a.s. 2013; 3) condanna il a procedere ad una nuova ricostruzione integrale di Controparte_1 carriera della ricorrente includendo l'a.s. 2013 ai fini giuridici e ad inquadrarla nella fascia stipendiale spettante in base all'anzianità così rideterminata;
4) condanna il al pagamento in favore della ricorrente delle Controparte_1 differenze retributive maturate e maturande a seguito della ricostruzione di cui sopra, nei limiti della prescrizione quinquennale, con decorrenza dall'effettivo maturare degli scatti successivi al periodo di blocco e con esclusione degli effetti economici riferiti all'anno 2013, con il corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia 21/27 a decorrere dall'a.s. 2018/2019, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti e con le modalità di cui all'art. 22, c. 36, L. n. 724/1994 e all'art. 16, c. 6, L. n. 412/1991;
5) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00# per compensi ed onorari, oltre Spese Generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
6) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti. Roma, 27/11/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile