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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/06/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 340 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Prima sezione CIVILE – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice relatore
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 340/25 V.G. promossa da:
MU IC CF: e (C.F. ) C.F._1 Parte_1 C.F._2 entrambi residenti in [...] rappresentati e difesi all'Avv.
Giuseppina Fortino (C.F. ) giusta procura alle liti apposta su foglio separato C.F._3
ex art. 83 III comma c.p.c., da intendersi in calce al ricorso,
RICORRENTI - ADOTTANTI
Nei confronti di
nata il [...] nella Repubblica di Belarus, Controparte_1
regione di Brest, città di Pinsk
ADOTTANDO
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atto introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I sig.ri RA CO e , coniugi, con ricorso depositato il 31 gennaio 2025 hanno adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere provvedimento di adozione della signora
[...]
nata il [...], nella Repubblica di Belarus, regione di Brest, Controparte_1
città di Pinsk. Premesso che dall'unione coniugale non erano nati figli biologici, hanno allegato di aver accolto l'adottanda nella loro casa dall'anno 2015 sino all'anno 2019 con l'associazione CP_2 nell'ambito dei progetti di accoglienza dei minori che vivevano nelle vicinanze di Chernobyl, che esisteva tra loro un forte legame affettivo tale da considerarla di fatto un membro della famiglia e che i genitori naturali dell'adottanda SI. e SI.ra Persona_1 Persona_2
erano stati privati della potestà genitoriale, come si evinceva dalle sentenze emesse
[...] dal Tribunale di Pinsk nell'anno 2010 e nell'anno 2015, hanno chiesto fissarsi, ai sensi dell'art. 311
c.c., l'udienza per la comparizione degli adottanti e dell'adottanda, nonché delle persone indicate nell'art. 297 c.c. affinché dagli stessi venisse manifestato il consenso o l'assenso alla predetta adozione.
Il contraddittorio si è correttamente instaurato, essendo stato notificato il ricorso ai genitori dell'adottanda, contraddittori necessari ex art. 297 c.c. i quali non sono comparsi.
All'udienza del 3 giugno 2025 sono stati sentiti dal Giudice istruttore i ricorrenti RA CO e e l'adottanda i quali hanno ricostruito la loro Parte_1 Controparte_1
storia e argomentato le ragioni sottese alla domanda;
alla medesima udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
****
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi in appresso illustrati.
Deve preliminarmente darsi atto dell'intervento del P.M. in sede e della sussistenza nella specie della giurisdizione italiana, trovando applicazione in materia l'art. 38 della Legge 31 maggio 1995,
n. 218, essendovi, peraltro, piena accettazione delle parti sul punto.
Deve inoltre ritenersi adeguatamente dimostrata, attraverso la produzione delle richiamate sentenze adottata dal tribunale Tribunale di Pinsk nell'anno 2010 e nell'anno 2015, la situazione di totale abbandono da parte dei genitori naturali dell'adottando, che sono stati dichiarati privati della potestà genitoriale e non si sono mai occupati della figlia minore, inserita presso una istituzione statale di istruzione.
Ciò premesso il Collegio, v. l'art. 312 c.c., prende atto della situazione personale delle parti, nell'ambito della quale è indubitabile che l'adozione di da Controparte_1
parte dei ricorrenti rappresenti la formalizzazione di un rapporto affettivo genitori/figlia consolidato nel tempo in ragione del legame affettivo che unisce l'adottanda agli adottanti (la quale riconosce di fatto in loro delle figure affini a quelle genitoriali) e dell'evidente disponibilità umana e materiale manifestata dai ricorrenti nei suoi confronti, (v. dichiarazioni della all'udienza del 3 Pt_1
giugno 2025 “confermo il ricorso. come la chiamiamo noi è stata da noi la prima volta a Per_3
dicembre 2015 per un mese con il progetto di Chernobyl, quando è andata via abbiamo continuato a sentirci tutti i giorni e poi è ritornata in Italia nel luglio/agosto 2016 e dicembre 2016 sempre con il progetto, dal 2017 stava con noi tre mesi d'estate, e ciò tutti gli anni fino a dicembre 2019. Nel
2020 purtroppo non è potuta venire in Italia a causa della pandemia, ci sentivamo comunque più volte al giorno. A dicembre 2021 siamo andati noi a Pinsk e siamo rimasti 20/25 giorni, poi siamo andati di nuovo a dicembre 2022 e anche nel 2023, non poteva infatti venire perché i Per_3
progetti erano stati sospesi sia per la pandemia che per la guerra. ha compiuto 18 anni il 7 Per_3 dicembre 2024 e quindi noi siamo andati a Minsk e l'abbiamo riportata in Italia con noi. Da allora vive con noi. Noi non abbiamo avuto figli e per noi è nostra figlia”, dal RA “confermo Per_3 quanto dichiarato da mia moglie” e dall'adottanda: “voglio essere adottata dai ricorrenti, per me sono loro i miei genitori. Quando ero piccola mia madre se ne è andata e mio padre era in prigione. Stavo in una casa famiglia. Ora sono felice, a settembre mi iscriverò a scuola al polo tecnico”), motivo per il quale la domanda di adozione è meritevole di accoglimento.
Quanto all'adempimento di tutte le condizioni di legge, valga quanto segue.
(a) Circa la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 291 c.c.
Sussistono le condizioni di cui all'art. 291 c.c., stante la pacifica ricorrenza dei requisiti di età delle parti (gli adottanti hanno più di 35 anni e la differenza di età con l'adottanda è superiore a 18 anni);
(b) Circa la sussistenza del consenso dei genitori (biologici) ex art. 297 c.c.
L'art. 297 c.c. stabilisce che per procedere all'adozione è necessario l'assenso dei genitori
(biologici) dell'adottando e comma 2 c.c., e che, quando è negato l'assenso, il Tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunciare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso del coniuge dell'adottante o dell'adottando e dei genitori esercenti la potestà, ora responsabilità genitoriale
(ipotesi che non ricorre nel caso di specie essendo l'adottanda maggiorenne).
La norma, inoltre, prevede che possa essere pronunciata l'adozione anche quando sia impossibile ottenere l'assenso del genitore dell'adottando per incapacità o irreperibilità dello stesso.
Nella specie, i genitori biologici dell'adottanda, SI. e SI.ra Persona_1 [...]
pur convocati, non essendo comparsi non hanno espresso alcuna volontà. Persona_2
Pur se la norma non disciplina espressamente tale ipotesi, deve comunque ritenersi applicabile analogicamente la disposizione richiamata, che consente al Tribunale di superare l'eventuale dissenso immotivato del genitore ovvero la mancata espressione dell'assenso.
Una diversa interpretazione sarebbe, infatti, irragionevole rendendo impossibile procedere all'adozione in presenza di inerzia immotivata del genitore dell'adottando; pertanto, come l'adozione può sempre pronunciarsi quando il rifiuto dell'assenso appaia ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, parimenti deve essere pronunciata quando l'assenso non sia pronunciato pure in presenza di regolare comunicazione del ricorso introduttivo al genitore, reso quindi consapevole della richiesta di adozione del proprio figlio maggiorenne (conforme in tal senso: Trib. Terni sent. 14/2022; Trib. Sassari sent. 474/2024).
Nella specie, la mancata prestazione dell'assenso da parte dei genitori dell'adottanda, comportamento che si inserisce coerentemente nel disinteresse che questi ultimi hanno riservato alla figlia appare non ostativa all'accoglimento della domanda alla luce del riconoscimento dell'interesse (prevalente) dall'adottanda al perfezionamento della procedura, atteso il profondo rapporto affettivo da tempo instaurato con gli adottanti.
Avuto riguardo alla natura delle questioni trattate, non vi è alcuna statuizione da assumere per le spese processuali.
****
Considerato che non è emersa alcuna circostanza ostativa all'adozione, visti gli artt. 311 e ss.,c.c.
P.Q.M.
Dichiara farsi luogo alla adozione di nata il 07 Controparte_1
Dicembre 2006 nella Repubblica di Belarus, regione di Brest, città di Pinsk da parte di MU
IC nato il [...] ad [...] - CF: e C.F._1 Parte_1
nata il [...] a [...] C.F.: , entrambi residenti in [...] C.F._2
alla Via Regina Margherita nr. 10, con tutte le conseguenze e gli effetti di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di legge ex art. 314 c.c.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa E. Carta
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Prima sezione CIVILE – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice relatore
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 340/25 V.G. promossa da:
MU IC CF: e (C.F. ) C.F._1 Parte_1 C.F._2 entrambi residenti in [...] rappresentati e difesi all'Avv.
Giuseppina Fortino (C.F. ) giusta procura alle liti apposta su foglio separato C.F._3
ex art. 83 III comma c.p.c., da intendersi in calce al ricorso,
RICORRENTI - ADOTTANTI
Nei confronti di
nata il [...] nella Repubblica di Belarus, Controparte_1
regione di Brest, città di Pinsk
ADOTTANDO
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atto introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I sig.ri RA CO e , coniugi, con ricorso depositato il 31 gennaio 2025 hanno adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere provvedimento di adozione della signora
[...]
nata il [...], nella Repubblica di Belarus, regione di Brest, Controparte_1
città di Pinsk. Premesso che dall'unione coniugale non erano nati figli biologici, hanno allegato di aver accolto l'adottanda nella loro casa dall'anno 2015 sino all'anno 2019 con l'associazione CP_2 nell'ambito dei progetti di accoglienza dei minori che vivevano nelle vicinanze di Chernobyl, che esisteva tra loro un forte legame affettivo tale da considerarla di fatto un membro della famiglia e che i genitori naturali dell'adottanda SI. e SI.ra Persona_1 Persona_2
erano stati privati della potestà genitoriale, come si evinceva dalle sentenze emesse
[...] dal Tribunale di Pinsk nell'anno 2010 e nell'anno 2015, hanno chiesto fissarsi, ai sensi dell'art. 311
c.c., l'udienza per la comparizione degli adottanti e dell'adottanda, nonché delle persone indicate nell'art. 297 c.c. affinché dagli stessi venisse manifestato il consenso o l'assenso alla predetta adozione.
Il contraddittorio si è correttamente instaurato, essendo stato notificato il ricorso ai genitori dell'adottanda, contraddittori necessari ex art. 297 c.c. i quali non sono comparsi.
All'udienza del 3 giugno 2025 sono stati sentiti dal Giudice istruttore i ricorrenti RA CO e e l'adottanda i quali hanno ricostruito la loro Parte_1 Controparte_1
storia e argomentato le ragioni sottese alla domanda;
alla medesima udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
****
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi in appresso illustrati.
Deve preliminarmente darsi atto dell'intervento del P.M. in sede e della sussistenza nella specie della giurisdizione italiana, trovando applicazione in materia l'art. 38 della Legge 31 maggio 1995,
n. 218, essendovi, peraltro, piena accettazione delle parti sul punto.
Deve inoltre ritenersi adeguatamente dimostrata, attraverso la produzione delle richiamate sentenze adottata dal tribunale Tribunale di Pinsk nell'anno 2010 e nell'anno 2015, la situazione di totale abbandono da parte dei genitori naturali dell'adottando, che sono stati dichiarati privati della potestà genitoriale e non si sono mai occupati della figlia minore, inserita presso una istituzione statale di istruzione.
Ciò premesso il Collegio, v. l'art. 312 c.c., prende atto della situazione personale delle parti, nell'ambito della quale è indubitabile che l'adozione di da Controparte_1
parte dei ricorrenti rappresenti la formalizzazione di un rapporto affettivo genitori/figlia consolidato nel tempo in ragione del legame affettivo che unisce l'adottanda agli adottanti (la quale riconosce di fatto in loro delle figure affini a quelle genitoriali) e dell'evidente disponibilità umana e materiale manifestata dai ricorrenti nei suoi confronti, (v. dichiarazioni della all'udienza del 3 Pt_1
giugno 2025 “confermo il ricorso. come la chiamiamo noi è stata da noi la prima volta a Per_3
dicembre 2015 per un mese con il progetto di Chernobyl, quando è andata via abbiamo continuato a sentirci tutti i giorni e poi è ritornata in Italia nel luglio/agosto 2016 e dicembre 2016 sempre con il progetto, dal 2017 stava con noi tre mesi d'estate, e ciò tutti gli anni fino a dicembre 2019. Nel
2020 purtroppo non è potuta venire in Italia a causa della pandemia, ci sentivamo comunque più volte al giorno. A dicembre 2021 siamo andati noi a Pinsk e siamo rimasti 20/25 giorni, poi siamo andati di nuovo a dicembre 2022 e anche nel 2023, non poteva infatti venire perché i Per_3
progetti erano stati sospesi sia per la pandemia che per la guerra. ha compiuto 18 anni il 7 Per_3 dicembre 2024 e quindi noi siamo andati a Minsk e l'abbiamo riportata in Italia con noi. Da allora vive con noi. Noi non abbiamo avuto figli e per noi è nostra figlia”, dal RA “confermo Per_3 quanto dichiarato da mia moglie” e dall'adottanda: “voglio essere adottata dai ricorrenti, per me sono loro i miei genitori. Quando ero piccola mia madre se ne è andata e mio padre era in prigione. Stavo in una casa famiglia. Ora sono felice, a settembre mi iscriverò a scuola al polo tecnico”), motivo per il quale la domanda di adozione è meritevole di accoglimento.
Quanto all'adempimento di tutte le condizioni di legge, valga quanto segue.
(a) Circa la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 291 c.c.
Sussistono le condizioni di cui all'art. 291 c.c., stante la pacifica ricorrenza dei requisiti di età delle parti (gli adottanti hanno più di 35 anni e la differenza di età con l'adottanda è superiore a 18 anni);
(b) Circa la sussistenza del consenso dei genitori (biologici) ex art. 297 c.c.
L'art. 297 c.c. stabilisce che per procedere all'adozione è necessario l'assenso dei genitori
(biologici) dell'adottando e comma 2 c.c., e che, quando è negato l'assenso, il Tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunciare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso del coniuge dell'adottante o dell'adottando e dei genitori esercenti la potestà, ora responsabilità genitoriale
(ipotesi che non ricorre nel caso di specie essendo l'adottanda maggiorenne).
La norma, inoltre, prevede che possa essere pronunciata l'adozione anche quando sia impossibile ottenere l'assenso del genitore dell'adottando per incapacità o irreperibilità dello stesso.
Nella specie, i genitori biologici dell'adottanda, SI. e SI.ra Persona_1 [...]
pur convocati, non essendo comparsi non hanno espresso alcuna volontà. Persona_2
Pur se la norma non disciplina espressamente tale ipotesi, deve comunque ritenersi applicabile analogicamente la disposizione richiamata, che consente al Tribunale di superare l'eventuale dissenso immotivato del genitore ovvero la mancata espressione dell'assenso.
Una diversa interpretazione sarebbe, infatti, irragionevole rendendo impossibile procedere all'adozione in presenza di inerzia immotivata del genitore dell'adottando; pertanto, come l'adozione può sempre pronunciarsi quando il rifiuto dell'assenso appaia ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, parimenti deve essere pronunciata quando l'assenso non sia pronunciato pure in presenza di regolare comunicazione del ricorso introduttivo al genitore, reso quindi consapevole della richiesta di adozione del proprio figlio maggiorenne (conforme in tal senso: Trib. Terni sent. 14/2022; Trib. Sassari sent. 474/2024).
Nella specie, la mancata prestazione dell'assenso da parte dei genitori dell'adottanda, comportamento che si inserisce coerentemente nel disinteresse che questi ultimi hanno riservato alla figlia appare non ostativa all'accoglimento della domanda alla luce del riconoscimento dell'interesse (prevalente) dall'adottanda al perfezionamento della procedura, atteso il profondo rapporto affettivo da tempo instaurato con gli adottanti.
Avuto riguardo alla natura delle questioni trattate, non vi è alcuna statuizione da assumere per le spese processuali.
****
Considerato che non è emersa alcuna circostanza ostativa all'adozione, visti gli artt. 311 e ss.,c.c.
P.Q.M.
Dichiara farsi luogo alla adozione di nata il 07 Controparte_1
Dicembre 2006 nella Repubblica di Belarus, regione di Brest, città di Pinsk da parte di MU
IC nato il [...] ad [...] - CF: e C.F._1 Parte_1
nata il [...] a [...] C.F.: , entrambi residenti in [...] C.F._2
alla Via Regina Margherita nr. 10, con tutte le conseguenze e gli effetti di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di legge ex art. 314 c.c.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa E. Carta
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana