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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/10/2025, n. 5959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5959 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta: Dr. GEREMIA CASABURI Presidente rel. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 4030/21 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito della udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 17 giugno 2025, con ad oggetto: appello avverso sentenza Trib. Roma 1328/2021 pubbl. il 22/01/2021
e vertente tra
avv. F. Mastrorilli – appellante Parte_1 E E
, “ anche nella qualità di titolare della omonima attività commerciale”– avv. F.D. Creaco Controparte_1
-appellato
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha: a) dichiarato il difetto di legittimazione attiva di Parte_2 in relazione alla domanda da questa proposta di accertamento negativo azionata per le fatture di fornitura di energia elettrica intestate alla società RA BA RL (P. Iva POD IT001E93992675), in quanto la stessa non P.IVA_1 risulta essere la legale rappresentante della società in oggetto, né ha sottoscritto il contratto relativo alla utenza in questione;
b) ha rigettato la domanda riconvenzionale di di pagamento di talune fatture, per difetto di prova;
Parte_1
ha proposto appello, per i seguenti motivi: 1) “asserito mancato invio delle fatture con raccomandata con Parte_1 avviso di ricevimento;
infondatezza e irrilevanza delle argomentazioni del tribunale;
esistenza delle fatture e correttezza dell'operato di . sussistenza del credito;
2) “sulla asserita mancata prova del credito;
erroneità carenza e o Parte_1 ultrapetizione della motivazione della sentenza;
ulteriori errori di interpretazione del fatto da parte del giudice di primo grado;
correttezza dei consumi fatturati da;
debenza delle fatture;
3) “sulle spese dei due gradi di giudizio”; Parte_1 da qui la richiesta di condanna di controparte al pagamento di complessivi euro 8.671,98;
-la ha resistito;
CP_1
-questa Corte ha quindi riservato la causa a decisione all'esito di udienza di conclusioni, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
condannato (d'ora in avanti: al pagamento, in favore di (d'ora in avanti: Controparte_2 Pt_1 Parte_3 Parte_3 dell'importo di euro 10.781,99, olre interessi legali e spese;
in estrema sintesi, il primo giudice ha riconosciuto il diritto del cliente alla ripetizione (ex art. 2033 c.c.) delle c.d. addizionali addizionali all'accisa sull'energia elettrica, di cui agli Pt_1 art. 52 ss TUA, d.lgs 506\95, il testo unico delle accise;
-da qui l'appello di per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. – illogicità e Pt_1 contraddittorietà della motivazione. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace tra utente e fornitore (pag. 3- 7 appello); 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 1 d.l. n. 511\88 e della direttiva n. 2008\118\C (richiesta all'occorrenza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia). Carenza di motivazione (p. 7- 17): 3) Violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'Unione. Assoluta inconferenza e non deducibilità nel presente giudizio- alla stregua del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la direttiva n. 20081118\CE (richiesta all'occorrenza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia;
p. 17-35 atto di appello); 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. (p. 35 atto di appello);
- resisteva controparte;
-questa Corte, precisate le conclusioni all'esito di udienza cartolare, ha assegnato la causa a decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c. (sono state depositate comparse conclusionali e repliche); Ritenuto che:
-in primo luogo deve darsi atto del passaggio in giudicato della sentenza di prime cure, nella parte in cui dichiara il difetto di legittimazione della quanto alla domanda principale di accertamento negativo, pronuncia che – più CP_1 correttamente – si è risolta nel rigetto nel merito di quella domanda;
-il giudizio di appello è pertanto limitato all'originaria domanda riconvenzionale di pure rigettata, e appunto oggetto Pt_1 di gravame;
-così la sentenza di prime cure, sulla riconvenzionale di “Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata da parte Pt_1 convenuta, per il pagamento delle fatture n. 3035796326 del 7 giugno 2019 pari a € 4.288,12 …, n. 3049412582 dell'8 agosto 2019 pari a € 2.742,77 … e n. 3063036095 del 7 ottobre 2019 pari a € 1.912,45 … intestate a di cui al CP_1 numero cliente 610531416 e al codice POD IT001E95465537, di cui al contratto del 15.2.18, deve ricordarsi che:“in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante”(tra le altre, Cass. n. 23699/2016; Cass. 7045/18; Cass. 2327/19). Nella memoria 183 n.1 cpc, parte attrice ha contestato di aver ricevuto le fatture, la conformità dei consumi a quelli legati alla attività commerciale, nonché il malfunzionamento del contatore, rimosso dalla società convenuta, senza il contraddittorio con la parte;
infine, ha contestato di aver ricevuto la diffida ad adempiere e l'avviso di distacco. CP_1
Di fronte a queste contestazioni, pur se nelle bollette i consumi sono indicati come rilevati, parte convenuta non ha fornito prova né dell'invio delle fatture, né della diffida ad adempiere, con preavviso di distacco;
infatti, le fatture sono prive di ricevuta di ricezione e la schermata delle Poste relativa alla disdetta, in cui, tra l'altro non si specifica l'esito della consegna, non può assurgere a prova della ricezione, trattandosi di una schermata web priva di ufficialità (Cass. 6524/18); inoltre, nulla si riferisce su rilievi effettuati sul contatore al momento del distacco, né su precedenti consumi della utenza in questione. Di fronte a tali incertezze, non vi sono elementi sufficienti per ritenere provato il credito avanzato in via riconvenzionale”;
-in estrema sintesi, il rigetto della riconvenzionale si fonda “sull'accertata mancanza di prova sia in ordine alla regolare ricezione delle fatture e del preavviso di distacco, sia in ordine all'eccepito mal funzionamento del misuratore” (così la conclusionale dell'appellata);
-l'appello (pur se formulato in termini eccessivamente analitici e di inutile ampiezza) è fondato e va accolto;
-in primo luogo deve convenirsi con l'appellante che il somministrante deve certo provare l'invio e la ricezione delle fatture, ma non è previsto da alcuna disposizione (né di fonte primaria, né secondaria, né tantomeno contrattuale) che queste vanno inoltrate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
di contro a documentato di aver emesso le fatture Pt_1 (“bollette”) per cui è causa rispettivamente il 7 giugno 2019, l'8 agosto 2019 e il 7 ottobre 2019, inviate all'indirizzo indicato dalla odierna appellata in contratto: lo stesso dove , fin dalla stipula del contratto, erano state inviate in precedenza le fatture per quella utenza (comunque esibite in giudizio, il che- come correttamente rilevato dall'appellante- sarebbe comunque dirimente, ai fini della conoscenza delle fatture stesse da parte della appellata, tenuta al relativo pagamento);
-l'appellante ha anche documentato (“ad abundantiam”) che, il 12 luglio 2019, inviò alla odierna appellata anche rituale diffida ad adempiere con contestuale preavviso di sospensione/risoluzione del contratto (lettera raccomandata n. 61755412409-1), contrariamente da quanto ritenuto dal primo giudice;
-quanto alla prova del credito, e quindi della debenza degli importi di cui alle fatture, al di là delle generiche contestazioni (in primo grado) della , e dei relativi profili di ultrapetizione della sentenza di primo grado (puntualmente Persona_1 segnalati dall'appellante) è agevole rimarcare che a documentato, fin dal primo grado, richiamando quanto certificato Pt_1 dal TR (soggetto diverso da ) che il contatore servente l'utenza della di Via Garibaldi n. Parte_1 CP_1 1 in Catania (codice POD IT001E95465537) non era mai stato rimosso o sostituito;
del tutto apodittiche (e in realtà tardive) poi le affermazioni sul cattivo funzionamento del contatore medesimo;
-nel merito, il TR territorialmente e funzionalmente competente, ha rilevato con telelettura i consumi effettivi della utente, odierna appellante che quindi, in mancanza di prova contraria (di cui è certo onerata l'appellata) sono certi, reali ed effettivi;
- a fronte di ciò, attesa la superfluità di ogni altro rilievo (contrariamente da quanto sembrano ritenere le parti), va accolto l'appello, e quindi l'originaria domanda riconvenzionale di , e di conseguenza, in riforma (parziale) della Parte_1 sentenza appellata, la parte appellata va condannata al pagamento in favore di del complessivo importo Controparte_2 di €8.671,98, dato dalla somma delle fatture insolute per cui è causa (tutte relative alla fornitura in Via Giuseppe Garibaldi n. 1, Catania, codice POD IT001E95465537) oltre interessi legali per ciascuna fattura dalla data di emissione al saldo:
-le spese (in accoglimento dell'ultimo motivo di appello) seguono la soccombenza dell'appellata del doppio grado di giudizio;
P.Q.M
Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 1328/2021 pubbl. il 22/01/2021, condanna al pagamento, in favore di di euro 8.671,98, oltre interessi legali con decorrenza per Controparte_1 Controparte_2 ciascuna delle fatture di cui in motivazione dalla data di emissione al saldo. Condanna l'appellata alle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 3000,00 per il primo grado, e in euro 3500,00 per il giudizio di appello, oltre competenze di legge.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)