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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 19/08/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Di Sulmona riunito in Camera di ConIGlio, nella seguente composizione:
- Dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente
- Dott.ssa Alessandra De Marco Giudice
- Dott.ssa Daniela D'Ambrosio Giudice On. Relatore
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 81 RGAC dell'anno 2024 promosso da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SULMONA richiedente interdizione nei confronti di:
. Email_1
Ragioni in fatto e diritto
1. VISTA la richiesta depositata in data 21/02/2024 con cui il Procuratore della Repubblica di Sulmona chiedeva con ricorso l'interdizione in favore della IGnora , nata a [...] il Controparte_1
06/06/1967 ed ivi residente in [...], all'epoca della domanda domiciliata presso il Reparto di Psichiatria dell'Ospedale dell'Aquila; formulato ai sensi dell'art.417 c.c. e fatti salvi i poteri di cui all'art. 418 c.c. in merito agli altri rimedi che fossero risultati più idonei alla protezione della persona;
2. Premesso che:
a) in data 15/01/2022 è stata chiesta la nomina di Ads provvisorio in favore di (n.27/2022 RGVG); Controparte_1 b) con relazione del 26/01/2024 il Centro di Salute Mentale di Sulmona aveva evidenziato che le condizioni di Controparte_1
, in cura dal 2003, nonostante la rimodulazione
[...] psicologica della terapia depot, erano notevolmente peggiorate e rilevava che la stessa beneficiaria appariva “delirante, disorganizzata sul piano ideativo e comportamentale” e che la IGnorina figlia dell'amministrata ed Persona_1
Amministratore di sostegno della IGnora appariva CP_1 essere persona poco adatta alla gestione completa della madre;
c) il Dirigente Medico Psichiatrico del Centro di Salute Mentale, dott. riteneva opportuna una valutazione peritale nei Per_2 confronti della con lo scopo di indagare la Controparte_1 sua capacità di intendere e di volere, con successiva nomina di curatore/tutore con delega alle cure al fine di intraprendere un percorso nelle strutture psichiatriche residenziali riabilitative;
d) in data 29/01/2024 inoltrava al G.T. istanza urgente per una perizia psichiatrica in favore della madre, utile per accertare la figura di un tutore legale con delega alle cure per attuare tutti i trattamenti terapeutici del caso;
e) con ordinanza in data 30/01/2024 il GT assegnatario, dott.ssa trasmetteva il fascicolo alla Procura della Persona_3
Repubblica che, in ossequio ai poteri conferiti per legge ed ai sensi degli artt.414, 417 e 418 c.c. chiedeva al Tribunale di Sulmona di voler pronunciare sentenza di interdizione con nomina di un tutore all'occorrenza, stante l'urgenza segnalata della necessità di un ricovero prolungato presso il Reparto di Psichiatria dell'Ospedale dell'Aquila;
f) con decreto del 02/07/2024 il GT, nella procedura per l'interdizione in epigrafe, nominava l'Avv. Serafino Speranza del Foro di Sulmona quale tutore provvisorio di CP_1
e fissava udienza di comparizione per il giorno
[...]
11/09/2024;
g) in data 08/07/2024 veniva trasmesso nel contempo il fascicolo odierno al GT competente nella procedura di ADS aperta in favore della medesima Beneficiaria;
h) in data 15/07/2024, con comunicazione depositata in atti, i familiari della interdicenda dichiaravano di voler rinunciare all'interdizione in favore della loro congiunta ritenendo tale procedura non adatta alle eIGenze della , chiedendo nel CP_1 contempo di vedere confermata la procedura dell'Amministrazione di sostegno, già pendente in favore della medesima beneficiaria e rubricata con il n. 26/2022 RGVG nonché di voler confermare la nomina di quale Ads Persona_1 della madre;
Controparte_1
i) in data 19/07/2024 il tutore nominato in via provvisoria rinunciava alla nomina;
j) veniva disposta consulenza tecnica medico-psichiatrica della paziente e, all'udienza dell'11/09/2024, veniva nominato il CTU dott. al fine di espletare l'incarico affidatogli e di Persona_4 conoscere ed accertare le reali condizioni di salute e le attuali condizioni psico-fisiche con riguardo alla capacità d'intendere e di volere della IGnora;
Controparte_1
3. VISTI gli atti;
4. LETTA la relazione medica depositata dal CTU, idonea a caratterizzare in modo esauriente, documentato e persuasivo la disamina del caso in oggetto, pervenendo a conclusioni medico-legali da ritenersi pienamente condivisibili, secondo i termini da questi esaurientemente spiegati e motivati;
5. ESAMINATA l'interdicenda per il tramite del CTU all'esito delle diverse visite dirette effettuate sulla persona di Controparte_1 nonchè dell'esame diretto effettuato dal Giudice Relatore delegato nella pendente procedura di Amministrazione di Sostegno aperta in favore della Beneficiaria (n.26/2022 RG VG);
6. VISTO l'esito della perizia medica svolta dal Consulente Tecnico in forza della quale si è potuto accertare che:
a) la possibilità di adattamento alle cure da parte della paziente dipende strettamente dalla presenza di Controparte_1 una struttura di supporto in grado di garantirle un controllo regolare sull'aderenza ai trattamenti farmacologici e alle terapie psicologiche, evitando il peggioramento del quadro clinico; b) l'approccio terapeutico richiede un'integrazione di interventi psichiatrici e psicologici con misure di tutela socio-legale che possano garantire la sicurezza della paziente, la protezione del suo patrimonio e il mantenimento di un equilibrio tra autonomia residua e supporto necessario;
c) la valutazione complessiva evidenzia una compromissione IGnificativa ma non assoluta delle capacità della paziente di provvedere ai propri interessi;
d) si rende necessario un intervento strutturato che possa bilanciare la protezione dei suoi diritti con il rispetto della dignità e della sua autonomia residua;
e) e' altamente raccomandata l'adozione di un regime di amministrazione di sostegno con delega alle cure da parte del magistrato, misura di protezione che consente di fornire un supporto mirato e flessibile per la gestione degli atti complessi, preservando al contempo la dignità e le capacità residue della paziente ed una partecipazione, seppur minima, nelle decisioni che riguardano la sua persona;
f) l'amministrazione di sostegno con delega alle cure rappresenta la soluzione più idonea a garantire un equilibrio tra la tutela dei diritti dell'amministrata e la necessità di intervenire per garantire la continuità delle cure e la gestione dei suoi interessi;
7. VISTE le conclusioni cui perviene il CTU;
8. VISTO il parere favorevole espresso dalla PROCURA DELLA REPUBBLICA che si è associata alle conclusioni cui è pervenuto il Consulente medico;
9.
CONSIDERATO che
, nonostante la presenza di un deficit importante, riferibile ad una patologia psichiatrica, di recente riacutizzata, la IGnora
è persona parzialmente incapace di Controparte_1 provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali in modo autonomo;
10.
RITENUTO che:
a. Al fine di pervenire ad una decisione nel presente procedimento, appare necessario fare riferimento ai contenuti della nuova normativa di cui alla legge n.6/2004 ed in particolare all'articolo 414 c.c. secondo il quale, nella sua formulazione novellata, non è più consentito dichiarare l'interdizione (e, attraverso il richiamo dell'art.415 c.c., neanche l'inabilitazione, per i casi meno gravi) di persone maggiorenni che si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, se non quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione"; b. sempre la legge n.6/2004, modificando le vecchie norme in tema di interdizione e inabilitazione, ha inteso inserirle come extrema ratio di protezione del soggetto non autonomo (nell'ambito del nuovo titolo del codice civile relativo alle "misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia");
c. la "finalità della legge n.6/204 è quella di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente" (art. 1);
d. va ridotto al minimo indispensabile il ricorso a strumenti preventivi, generali, astratti e rigidi di “incapacizzazione” quali l'interdizione e l'inabilitazione che portano una compromissione definitiva dei diritti inviolabili e della dignità di ogni essere umano, dichiarandolo in via generale e preventiva "incapace di agire" nel consorzio sociale;
e. la legge n.6/2004 intende attuare una autentica protezione della persona anche in maniera attiva, elastica, modificabile, inserendo la "protezione" stessa nell'ambito di un progetto di sostegno che non annulli le possibilità di autonomia, anzi le valorizzi per quanto possibile ("mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente" - art. 1 della legge n.6/2024);
f. la legge n.6/2004 è incentrata sulla possibilità di "protezione attiva" di ogni categoria di persone non autonome per malattia e/o infermità fisica o psichica, sia in via temporanea che permanente, anche con l'adozione di un progetto di sostegno per le funzioni della vita quotidiana e non solo di sostituzione necessaria di un rappresentante al soggetto non autonomo per gli atti giuridico-economici; g. ogni persona – che, anche per infermità psichica, debba trovarsi nelle condizioni di impossibilità di provvedere ai suoi interessi - ha diritto ad essere inserita in un progetto solidaristico di sostegno nel cui ambito, con il decreto di cui all'art. 405 c.c., prevedere i provvedimenti indispensabili per la "cura della persona interessata", determinando oggetto dell'incarico e durata, possibilità di sostituzione dell' al beneficiario per CP_3 singoli atti giuridici o per una serie di essi o anche per tutti gli atti stessi, eventuale "esclusività" della sostituzione (art. 409, 1 comma c.c.), limiti di utilizzabilità delle risorse economiche da parte del beneficiario e/o dell' modalità dell'impiego del CP_3 patrimonio e della sua conservazione a suo favore;
h. in questa ottica al Giudice Tutelare è demandato il compito di prevedere che nel progetto di sostegno/decreto, nell'interesse del beneficiario, si estendano in suo favore determinati effetti, limitazioni o decadenze previsti per l'interdetto o l'inabilitato (art. 411, 3 ° comma c.c.);
11. RILEVATO QUINDI CHE:
I. il provvedimento personalizzato potrà estendersi fino ai limiti massimi per cui risulti utile nell'interesse del beneficiario definendo i limiti all'autonomia dello stesso (art. 405, 5 comma n. 3); senza mai superare i limiti stessi, in un rapporto di sussidiarietà solidale che dovrà valorizzare per quanto possibile i suoi bisogni ed aspirazioni, le sue richieste, le sue scelte, i suoi dissensi, compatibilmente con gli interessi e le eIGenze oggettive di protezione dello stesso (artt. 410 e 407 c.c.)
II. la nomina di un Amministratore di Sostegno diventa lo strumento per ampliare effettivamente le possibilità di determinarsi da parte del beneficiario e di realizzare le sue scelte; e comunque, quando non sia possibile seguirne le indicazioni, per garantirgli le migliori condizioni esistenziali attraverso un progetto di sostegno che sia sempre rapportabile alle mutevoli eIGenze di protezione "attiva" della persona.
12. CONSIDERATO il tenore della disposizione di cui all'art. 418 comma 3 c.c., ove si stabilisce che se nel corso del giudizio di interdizione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, anche d'ufficio, può disporre la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione […] può adottare i provvedimenti di cui al quarto comma dell'art. 405 comma 4° del C.C.;
13. RITENUTO, conformemente ad altre decisioni di casi similari adottati da questo Tribunale e per quanto sopra finora argomentato, che:
a) il Collegio ben può, con il rigetto della domanda di interdizione e contestualmente alla trasmissione degli atti al Giudice tutelare, ampliare lo spettro dei poteri deferiti all'amministratore di sostegno in carica;
b) in riferimento al caso in esame, l'istituto più idoneo a realizzare dette finalità di protezione non è quello dell'interdizione ma quello dell'amministrazione di sostegno;
c) la procedura dell'Amministrazione di sostegno risulta già attivata in favore della IG.ra ; Controparte_1
d) la IG.ra può definirsi persona che è Controparte_1 parzialmente incapace di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali in modo autonomo, residuando una capacità limitata di compiere semplici atti quotidiani, purché siano di modesta entità e non richiedano un'elevata capacità di pianificazione o decisione come ad esempio compiere attività ripetitive sotto supervisione e di interagire in modo parziale con figure di supporto; e) la IG.ra conserva quindi alcune capacità Controparte_1 limitate che, se adeguatamente supportate, potrebbero consentire alla stessa di partecipare attivamente alla gestione di aspetti semplici della propria vita, con assistenza e con la necessità di un intervento strutturato e continuativo;
f) tale condizione, soprattutto per eIGenze di protezione in favore della persona e di quanti si relazionano con la , presuppone la CP_1 collaborazione dell'interessata;
14. OSSERVATO CHE, in via più generale in materia di consenso (o dissenso) informato agli accertamenti e ai trattamenti sanitari in favore di persone incapaci, è applicabile la legge n.219/2017 per le varie ipotesi ("nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere (commi 4 e 5 della norma). Nel caso in cui [… ] l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, [… ] rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria”).
15.
RITENUTO che
, sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente conforme della legge, analogo meccanismo autorizzatorio possa essere attivato dinanzi al Giudice Tutelare anche in tutti quei casi, come quello oggetto di esame, ossia della mancata adesione del soggetto, della cui salute e della cui autodeterminazione si discute, alla scelta terapeutica.
16. EVIDENZIATO:
A) CHE all'art. 6 della Convenzione firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 (Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina)si prevede espressamente la necessità del consenso di un “rappresentante” nel caso in cui il paziente sia impedito ad esprimersi (“Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo similare, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l'autorizzazione del suo rappresentante, di un'autorità o di una persona o di un organo deIGnato dalla legge”);
B) CHE la IG.ra appare già all'attualità Controparte_1 vulnerata da una patologia psichiatrica, come emerge dalla CTU e dalla documentazione in atti;
C) CHE allo stato, l'atteggiamento della paziente in merito alle scelte terapeutiche per esempio quelle della permanenza all'interno di una struttura riabilitativa ovvero quelle relative alle possibilità di adattamento alle cure farmacologiche, dipendono e appaiono strettamente legate dalla presenza di una struttura di supporto che sia in grado di garantire un controllo regolare sull'aderenza ai trattamenti farmacologici e alle terapie psicologiche, evitando il peggioramento del quadro clinico (cfr.CTU pag.44 ult. Cpv); D) CHE nulla osta a che l'Amministratore di Sostegno, valutata di intesa con la beneficiaria stessa e di concerto con i servizi socio-sanitari, possa conformare la definizione di un progetto riabilitativo per la che CP_1 preveda la scelta di introdurre la stessa amministrata presso una Struttura (ad esempio una Struttura Riabilitativa Psichiatrica di supporto) da individuarsi sulla scorta delle preferenze espresse dalla stessa beneficiaria ed in base alle indicazioni del Centro di Salute Mentale presso cui è in carico;
E) CHE l'Amministratore di Sostegno, constatato il fallimento dell'opera di informazione e di convincimento, può esprimere, in nome e per conto dell'amministrata, il consenso informato in merito al ricovero nella struttura riabilitativa, avendo riguardo ai criteri ed alle condizioni indicate dal ConIGlio d'Europa, Comitato dei Ministri, nella raccomandazione n.10 del 2004 per il ricovero e il trattamento involontario, (art.. 18 - Criteri per il trattamento involontario: “Una persona può essere oggetto di un trattamento involontario solo se tutte le seguenti condizioni si verificano: a) la persona è affetta da un disturbo mentale;
b) lo stato della persona presenta un rischio reale di grave danno per la sua salute o la salute altrui;
c) nessun altro mezzo che comporti una minima intrusione per apportare cure adeguate è disponibile;
d) il parere della persona interessata è stato preso in considerazione.”);
P.Q.M.
Definitivamente giudicando sul ricorso per interdizione di Controparte_1
promosso dalla PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale
[...] di Sulmona:
- RIGETTA il ricorso;
- AUTORIZZA l'Amministratore di Sostegno della IGnora CP_1
ad esprimere, in nome e per conto dell'amministrata, il
[...] consenso medico-sanitario, laddove lo stesso si renda necessario, ai fini dell'inserimento dell'amministrata presso una Struttura Riabilitativa Psichiatrica di supporto da individuarsi in base alle indicazioni del CSM presso cui è in carico ma anche delle preferenze eventualmente espresse dall'interessata stessa;
- RIMETTE al Giudice Tutelare ogni ulteriore e/o diversa determinazione nell'ambito del procedimento ex art. 407 c.c.;
Provvedimenti provvisoriamente esecutivi ex art. 405 1 co. c.c.; SI COMUNICHI al P.M., all'Ufficiale Stato Civile anche per le annotazioni di competenza e all'AdS.
Così deciso in Sulmona nella camera di conIGlio del 14 agosto 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
f.to digit. Daniela D'Ambrosio f.to digit. Pierfilippo Mazzagreco