Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice nel procedimento iscritto al n. 4765/2024 R.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)” e proposto da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Castelluzzo, Parte_1 C.F._1 come da mandato in atti;
- RICORRENTE –
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Inguscio, Controparte_1 C.F._2 come da mandato in atti;
- RESISTENTE - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 12/07/2024, ha chiesto la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alla figlia nata il [...] dalla Per_1 relazione more uxorio con , per i motivi e alle condizioni indicate in atti. Controparte_1
Con comparsa di costituzione del 18/12/2024, si è costituito , non opponendosi Controparte_1 alla domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
All'udienza del 7/02/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la definizione consensuale della controversia, nei seguenti termini:
a) la figlia è affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 presso la madre;
b) il padre eserciterà il proprio diritto di visita nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e a fine settimana alternati dalle ore 16:00 del sabato alle 19:00 della domenica;
c) durante le festività natalizie la minore trascorrerà il 24 e 25 dicembre con un genitore e il 31 dicembre e l'1 gennaio con l'altro in maniera alternata a partire dalla madre;
il giorno di
Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro a partire dalla madre;
la figlia minore
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durante le vacanze Pt_1 estive la minore trascorrerà un periodo consecutivo di giorni dieci con il padre nel mese di agosto, periodo che il padre comunicherà alla madre ogni anno entro il 30 maggio;
d) il padre verserà entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di euro 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, per come identificate nel protocollo in vigore presso questo Tribunale;
e) l'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla madre;
f) il Sig. contribuirà versando alla Sig.ra la somma di 50 euro mensili, fino CP_1 Pt_1 all'estinzione dei debiti, quale contributo al pagamento delle cartelle esattoriali pervenute alla ricorrente per debiti afferenti a sequestri di scooter dal 2016 al 2020, per un importo totale di euro 3.494,76;
g) spese compensate tra le parti.
Ritiene il Tribunale che le condizioni indicate nell'accordo non risultino contrarie ai criteri di legge e siano conformi agli interessi delle parti e della minore, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
1) dispone in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14/02/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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