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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/04/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 3110/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi,
rimesso in decisione all'udienza del giorno 22 gennaio 2025 e pendente
TRA
, nato il [...] a [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nato il [...] a [...] (C.F. ), rappresentati
[...] C.F._2
e difesi, per procura speciale alle liti allegata alla citazione, dagli avvocati Antonio Andria
(C.F. ) e Corrada Andria (C.F. , presso il C.F._3 C.F._4
cui studio elettivamente domiciliano in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 24
-attori-
E
, nato il [...] a [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._5
rappresentato e difeso, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Stefano Pane (C.F. , presso il cui studio C.F._6
elettivamente domicilia in PA (SA), via Difesa Maddalena, 4
con sede in Milano, alla via Angelo Scarsellini n. 14 (P. IVA Controparte_2
), in persona del dott. procuratore speciale ad negotia P.IVA_1 CP_3
giusta la procura alle liti autenticata nella firma dal dott. , notaio in Milano, in Persona_1 data 5 giugno 2018, rep. n. 2558 e racc. n. 1233, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Marco Crispo (C.F.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, via Scipione C.F._7
Bobbio, n. 15
-convenuti-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con atto di citazione notificato il 15 aprile 2021, e Pt_1 Parte_2
evocarono in giudizio dinanzi a questo Tribunale e Controparte_1 Controparte_2
deducendo che: “1) Il giorno 23.06.2019 alle 19:00 circa, in località Ponte Sele, nel Comune
di PA (SA) , alla guida del motociclo KTM tg. ED51707 di proprietà Parte_1
di percorreva la strada interpoderale prospiciente la strada provinciale di Parte_2
Ponte Sele preceduto da altro motoveicolo, condotto da . 2) Dall'opposto Parte_3
senso di marcia sopraggiungeva la Fiat AN tg. BOB91832 di proprietà di CP_1
e dallo stesso condotta 3) Detta auto, all'uscita di una semicurva a visuale non
[...]
libera, spostandosi sul margine sinistro di detta strada sterrata per aggirare una profonda
pozza d'acqua, si poneva improvvisamente al cospetto dei motoveicoli provenienti
dall'opposta direzione, che di fatto si vedevano sbarrare totalmente la via … Di fronte
all'improvviso ostacolo, il conducente del motociclo che precedeva di poco quello condotto
dal , con una manovra di fortuna riusciva ad insinuarsi nello stretto spazio esistente Pt_1
tra l'autovettura dello e l'estremo margine della strada, mentre il , vistosi CP_1 Pt_1
completamente ostruita la strada dalla sopraggiunta FI AN, poneva in essere una
manovra di frenata, cercando di deviare verso la sua sinistra, nel varco creatosi tra l'auto
che continuava la sua marcia senza fermarsi e l'estremo margine della via alla destra della
AN. Tale manovra di emergenza, tuttavia, anche a causa della irregolarità del fondo
stradale, non valeva a scongiurare l'evento. Tant'è che egli rovinava al suolo e la moto finiva
contro il fianco destro della Fiat AN mentre egli batteva con il casco contro lo spigolo
destro della AN”. Precisato che, in seguito all'impatto, aveva riportato Parte_1 gravi lesioni personali, come da certificazione medica e relazione dei dottori Per_2
e gli attori chiesero la condanna dei convenuti al pagamento di
[...] Persona_3
complessivi € 95.427,56, dei quali € 94.737,00 in favore di (€ 70.950,00 per Parte_1
danno non patrimoniale da invalidità permanente, inteso quale danno biologico dinamico -
relazionale; € 17.107,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore;
€ 4.800,00 per danno non patrimoniale da invalidità temporanea totale;
€ 1.880,00 per danno non patrimoniale da invalidità temporanea parziale) ed € 690,56 in favore di (per danni al Parte_2
veicolo). Gli attori, quindi, rassegnarono le seguenti conclusioni: “dichiarare per le causali di
cui in premessa la concorrente responsabilità nelle determinazione del sinistro de quo di
e per l'effetto condannare quest'ultimo, in relazione all'accertato grado di Controparte_1
colpa, in solido con , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2
risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti da e Parte_2
, nella misura, per l'intero indicata in premessa, ovvero in quella diversa che Parte_1
verrà ritenuta di giustizia;
il tutto oltre rivalutazione del danno secondo gli indici I.S.T.A.T. ed
interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, con decorrenza dal dì dell'evento
all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di causa, con attribuzione ai
sottoscritti avvocati antistatari”.
Si costituì, con comparsa del 15 ottobre 2021, , contestando la Controparte_1
dinamica del sinistro così come prospettata dai ricorrenti ed eccependo la responsabilità
esclusiva del conducente del motociclo KTM targato ED51707 nel determinismo dell'evento lesivo, per essersi posto alla guida in stato di alterazione psicofisica, dopo Parte_1
aver assunto sostanze stupefacenti, e senza aver conseguito la patente di guida specifica e necessaria a guidare il veicolo danneggiato. Quindi, chiese: “Rigettarsi la domanda
condannando gli attori in solido tra loro al pagamento delle spese di lite come per legge”.
Costituendosi con comparsa del 19 luglio 2021, eccepì Controparte_2
preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di parte attrice, in mancanza della prova dell'effettiva proprietà del motociclo KTM targato ED51707, nonché il difetto di legittimazione passiva di , in assenza di prova della proprietà della Fiat AN targata Controparte_1
BOB91832; argomentò dell'inoperatività della polizza assicurativa, che non copriva l'evento per cui è lite, “stante la mancata prova della legittimità d'uso pubblico dell'area privata”; e contestò la fondatezza dell'avversa domanda, sia per l'an debeatur, non essendo configurabile una responsabilità nemmeno concorrente del suo assicurato, sia per il quantum debeatur. La compagnia assicurativa così concluse: “In via preliminare, -
Dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità delle domande proposte per carenza di
legittimazione delle parti per i motivi esposti nella presente comparsa;
Ancora in via
preliminare, - Dichiarare la domanda proposta inammissibile, improcedibile, e comunque
infondata, per difetto di legittimazione passiva della convenuta , stante Controparte_2
l'inoperatività della polizza assicurativa nella fattispecie, per le ragioni esposte;
NEL
MERITO, - In via principale, Rigettare integralmente le domande proposte nei confronti della
convenuta , in p. del l.r.p.t., stante l'esclusiva incidenza causale della Controparte_2
condotta dell'attore sig. nella causazione del sinistro, per le ragioni Parte_1
argomentate; - In via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione anche
solo parziale dell'avversa domanda nei confronti della convenuta , in p. del Controparte_2
l.r.p.t., accertare e dichiarare l'imputabilità dei fatti anche all'attore , Parte_1
colposamente concorrente nella causazione del sinistro, secondo la propria quota di
responsabilità, decurtando ogni relativo importo dalle somme eventualmente liquidate
all'esito del giudizio, secondo il giusto ed il provato;
- In ogni caso, con vittoria di spese e
competenze di lite, oltre accessori come per legge.
La causa, istruita con l'escussione dei testimoni indicati dalle parti e lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attore , Parte_1
all'udienza del 22 gennaio 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata tratteneva a sentenza, previa assegnazione i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è scaduto il 14 aprile 2025.
2.- Le parti hanno così rispettivamente concluso: - gli attori: “Voglia l'adito tribunale dichiarare per le causali di cui in atti la concorrente
responsabilità nella determinazione del sinistro de quo di e per l'effetto Controparte_1
condannare quest'ultimo, in relazione all'accertato grado di colpa, in solido con CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti,
[...]
patrimoniali e non patrimoniali, patiti dagli attori che vengono qui indicati, per l'intero, quanto
a nella misura di euro 690,56; quanto a nella misura di Parte_2 Parte_1
euro 45.778,00 quale danno biologico dinamico-relazionale da invalidità permanente, di
euro 14.636,00 quale danno da sofferenza soggettiva;
di euro 6.600,00 quale danno non
patrimoniale da invalidità temporanea totale e parziale;
oltre il costo delle spese mediche e
di consulenza di parte ovvero in quella misura maggiore o minore che verrà giudicata equa;
il tutto oltre rivalutazione del danno secondo gli indici I.S.T.A.T. ed interessi legali sulle
somme annualmente rivalutate, con decorrenza dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo. Con
vittoria di spese e compensi di causa, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”
(conclusioni contenute nelle note a trattazione scritta del 17 gennaio 2025 cui parte attrice rimanda con note del 20 gennaio 2025);
- : “In via principale, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si Controparte_1
verificava per esclusiva colpa e responsabilità di e per l'effetto rigettare ogni Parte_1
domanda risarcitoria avanzata dagli attori;
- In via subordinata, qualora venisse accertato
un seppur minimo grado di colpa nella condotta di tale da concorrere nella Controparte_1
causazione del sinistro, condannare la sola Compagnia in persona del Controparte_2
suo legale rappresentante p.t. al pagamento del danno eventualmente accertato tenendo
integralmente indenne l'assicurato non convenuto. – In ogni caso con vittoria di spese e
competenze nella misura di legge da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario”;
- “Per il rigetto dell'avversa domanda in quanto non fondata, chiede Controparte_2
introitarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
3.- Sono versate in atti note e memorie conclusionali, a firma dell'avvocato Marco
Crispo, nell'interesse di “ GIÀ e “ Controparte_4 Controparte_2 CP_5 già : non essendo dedotto, tantomeno provato, un fenomeno
[...] Controparte_4
successorio o un cambio di denominazione sociale, deve ritenersi tuttora parte del giudizio la originariamente evocata in lite e costituita. Controparte_2
4.- La domanda attrice è proponibile e procedibile, avendo e Pt_1 Parte_2
ritualmente costituito in mora l nel rispetto delle norme dettate dal D.Lgs. Controparte_2
n. 209/2005, con le raccomandate del 4 gennaio 2020 (in prod. att.) e invitato i convenuti a stipulare la convenzione di negoziazione assistita di cui all'art. 3 del D.L. n. 132/2014,
convertito in L n. 162/2014, con il messaggio di posta elettronica certificata dell'8 ottobre
2020 e con la raccomandata del 15 ottobre 2020 (ancora in prod. att.).
5.- È infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva (recte, di titolarità del rapporto dedotto in lite dal lato attivo e passivo) sollevata dalla resistente
[...]
in quanto, le prove acquisite alla decisione confermano che CP_2 Parte_2
e erano proprietari, rispettivamente, il primo, del motoveicolo KTM targato Controparte_1
ET51707 e, il secondo, della Fiat AN targata BOB91832, tanto risultando dagli atti di indagine del procedimento penale R.G.N. 5838/2019, ai quali è allegata la copia della carta di circolazione dell'autovettura (in prod. . È prodotto, poi, da parte attrice Controparte_2
copia della carta di circolazione dell'indicato motoveicolo (allegato alla memoria ex art. 183
c.p.c.)
6.- Del pari priva di pregio è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta compagnia per inoperatività della polizza assicurativa “stante la mancata
prova dell'uso pubblico dell'area privata” (così la comparsa di costituzione e risposta, pag.
5 e ss.).
La Suprema Corte di cassazione, intervenendo per dirimere un contrasto interpretativo, ha risolutivamente affermato che, ai fini dell'operatività della garanzia per la cosiddetta r.c.a., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria, nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale (cfr.
sentenza n. 21983 del 30/07/2021).
I massimi giudici – al cui insegnamento questo giudice presta ossequio – hanno affermato che il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell'estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. deve rinvenirsi nell'uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale;
a tale stregua, per l'assicurato danneggiante rimane non coperta da assicurazione per la r.c.a. solamente l'ipotesi dell'utilizzazione del veicolo in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso alla disciplina di cui all'art. 2054 c.c. e alla disciplina posta dal Codice delle Assicurazioni private, non aventi cioè diretta derivazione e specifico collegamento con quella del codice della strada (cfr. Cass.,
30/7/1987, n. 6603) concernente l'uso quale mezzo di trasporto, secondo lo scopo che – a prescindere dal tipo di accessibilità del luogo su cui avvenga – secondo le caratteristiche che il veicolo stesso può avere (v. Cass., Sez. Un., 29/4/2015, n. 8620. Cfr. altresì Cass.,
29/11/2018, n. 30838; Cass., 19/2/2016, n. 3257; Cass., 21/7/1976, n. 2881); ipotesi da ravvisarsi essenzialmente nell'utilizzazione di mezzo non rientrante tra i veicoli disciplinati dal codice della strada (v., con riferimento a scontro tra una autovettura ed uno sciatore su pista da sci, Cass., 20/10/2016, n. 21254; Cass., 30/7/1987, n. 6603) ovvero di utilizzazione anomala del veicolo, non conforme alle sue caratteristiche e alla sua funzione abituale,
come allorquando venga ad esempio utilizzato come arma per investire e uccidere persone
(cfr., da ultimo, Cass., 3/8/2017, n. 19368. Cfr. altresì, con riferimento al danno derivante da fatto doloso a carico del F.G.V.S., Cass., 17/5/1999, n. 4798).
Nella specie, poi, e gli occupanti della Fiat AN hanno confermato Controparte_1
di aver trovato la sbarra in ferro che delimita l'accesso alla strada teatro del sinistro aperta,
dichiarando, altresì, di non averla chiusa al loro passaggio (cfr. il verbale di assunzione di sommarie informazioni d'iniziativa della P.G. del 25 giugno 2019, allegato agli atti di indagine del procedimento penale R.G.N. 5838/2019, in prod. ; si veda anche il verbale di CP_2
spontanee dichiarazioni rese ai Carabinieri della Stazione di PA, allegato n. 4 alla produzione di parte attrice). Ancora, sono in atti le dichiarazioni rese Tes_1
proprietario dei fondi agricoli posti lungo la strada oggetto di contestazione e chiamato a chiarire la natura pubblica o privata del tratto in cui è avvenuto il sinistro, di trovare molto spesso la barra di chiusura aperta e spesso di non chiuderla, data la frequente presenza di persone dedite alla pesca lungo il fiume (v. tra gli atti del citato procedimento penale RGN
5838/2019). Tutte le deduzioni di parte e le prove acquisite alla decisione, poi, convergono nel ricondurre i fatti di causa all'alveo dei sinistri della circolazione di veicoli a motore.
Alla luce delle esposte considerazioni, se non residua dubbio che la strada, ancorché
di proprietà privata, fosse normalmente utilizzata da veicoli, parimenti indiscusso è che il sinistro sia avvenuto in un contesto perfettamente riferibile al concetto di circolazione, sicché
deve affermarsi l'applicabilità delle regole del codice delle assicurazioni private.
7.- Nel merito, la domanda attorea non può essere accolta.
Con l'atto di citazione i germani hanno addebitato parte della responsabilità Pt_1
dello scontro tra i veicoli coinvolti nel sinistro per cui è lite al conducente dell'automobile
Fiat, contestandogli che, uscendo da una semicurva a visuale non libera e al fine di evitare una profonda pozza d'acqua, aveva impedito l'incrocio al motoveicolo proveniente dall'opposta direzione;
hanno precisato che, se la moto che si accompagnava all'attore era riuscita “a insinuarsi nello stretto spazio esistente tra l'autovettura dello e l'estremo CP_1
margine della strada … il , vistosi completamente ostruita la strada dalla Pt_1
sopraggiungente FI AN, poneva in essere una manovra di frenata, cercando di
deviare verso la sua sinistra, nel varco creatosi tra l'auto che continuava la sua marcia senza
fermarsi e l'estremo margine della via alla destra della panda. Tale manovra di emergenza
tuttavia, anche a causa della irregolarità del fondo stradale, non valeva a scongiurare
l'evento. Tant'è che egli rovinava al suolo e la moto finiva contro il fianco destri della Fiat
AN mentre egli batteva con il casco contro lo spigolo destro della AN” (così al punto
4) della citazione).
Tale dinamica non è così puntualmente anticipata dalle domande stragiudiziali avanzate dai medesimi attori. Nella denuncia di sinistro e “Richiesta di risarcimento danni”
di datata 27 novembre 2019, infatti, si legge che “La responsabilità del Parte_1
sinistro è da ascrivere in via esclusiva al conducente del veicolo Fiat AN tg. BOB91832
che, all'interno di un'area sterrata con percorso veicolare e ben visibile, sbucata contromano
in un tratto a vegetazione folta, impattando il Motociclo tg. ED51707 che sopraggiungeva in
direzione opposta” (in prod. convenuta compagnia assicuratrice): contraddice la tesi processuale di parte attrice tanto l'addebito della responsabilità esclusiva del sinistro al conducente l'autovettura, quanto la precisazione della buona visibilità della strada. Nella
successiva istanza risarcitoria proposta a nome di si legge Parte_2
semplicemente che “in data 23/06/2019 alle ore 19:00 circa, il Sig. Parte_1
percorreva alla guida del motociclo KTM tg. ED51707 di proprietà di , una Parte_2
strada sterrata, in località Ponte Sele, nel Comune di PA, quando veniva travolto
dall'autovettura Fiat AN tg. BOB91832 …” (ancora in prod. att.).
Le risultanze istruttorie, tuttavia, non confermano la pretesa attrice.
Nell'immediatezza del sinistro, precisamente alle ore 23:00 del 23 giugno 2019,
[...]
sentito a sommarie informazioni dai Carabinieri di PA, ebbe a dichiarare Persona_4
che si trovava a bordo della FI AN di , da costui condotta, e in Controparte_1
compagnia di , e che, mentre percorrevano la stradina privata che costeggia Persona_5
il fiume Sele, “sopraggiungevano nr 2 motociclette da cross dal senso opposto di marcia e
una riusciva ad evitare il nostro veicolo passando alla nostra sinistra mentre il secondo
motociclista cercava di arrestare la sua marcia e, nell'effettuare tale operazione questi
perdeva il controllo del proprio motociclo tant'è che la sua moto si accasciava verso la destra
rispetto al suo senso si marcia e duna volta a terra finiva la sua corsa collidendo prima la
nostra autovettura e poi dall'auto finì sul margine sinistro della strada sterrata sempre
rispetto al suo senso di marcia … il ragazzo restava a terra davanti la nostra autovettura …
entrambi i motociclisti correvano a velocità sostenuta tant'è che sono comparsi
all'improvviso davanti la nostra autovettura e il tutto si è configurato in un'istante. È doveroso precisare che la nostra marcia era abbastanza moderata anche perché stavamo
percorrendo una strada sterrata e quindi la nostra andatura non superava il 20km/h, quindi
posso dire che vistosi arrivare le due moto aveva quasi arrestato la sua Controparte_1
marcia”. Di contenuto analogo le dichiarazioni rese ai Carabinieri di PA, alle ore
23:35 del 23 giugno 2023, da : “Mentre stavamo percorrendo la stradina Persona_5
sterrata, sopraggiungevano dal senso opposto di marcia nr 2 motociclette da cross le quali
una riusciva ad evitare il nostro veicolo passando alla nostra sinistra e il secondo
motociclista riusciva ad evitarci;
nello specifico cercava di arrestare la sua marcia e
nell'effettuare tale operazione questi perdeva il controllo del proprio motociclo tant'è che la
sua moto si accasciava verso la destra rispetto al suo senso di marcia ed una volta a terra
finiva la sua corsa collidendo prima la nostra autovettura e poi dall'auto fini sul margine
sinistro della strada sterrata sempre rispetto al suo senso di marcia. Una volta concluso il
sinistro il ragazzo le stava a terra davanti la nostra autovettura. È doveroso precisare che la
nostra marcia era abbastanza moderata, anche perché stavamo percorrendo una stradina
sterrata e quindi la nostra andatura non superava il 20 km/h, quindi posso dire che
vistosi arrivare le due moto aveva quasi arrestato la sua marcia. Inoltre Controparte_1
voglio aggiungere che entrambi i motociclisti andavano ad andatura molto forte tant'è che
non riuscivano né ad evitarci né ad arrestare la propria marcia. Di fatto la velocità era così
alta che ci sono spuntati davanti la nostra autovettura all'improvviso.”
escusso come testimone addotto dai convenuti, ha confermato Persona_4
quanto in precedenza dichiarato: “Ero, il giorno dell'incidente, nell'auto FI AN guidata
da , seduto sul sedile del passeggero, di fianco al conducente;
stavamo Controparte_1
percorrendo una strada che alcuni dicono privata, io non so, con una sbarra che era aperta;
passo spesso per quella strada e vedo la sbarra sempre aperta;
cercava Controparte_1
un suo amico che era andato a pescare;
ho reso dichiarazioni ai Carabinieri di PA
nell'immediatezza del fatto;
ricordo che andavamo piano, circa 20 km/h, all'improvviso
sbucarono due motociclisti davanti a noi, li vidi a circa 50-60 metri, arrestò la CP_1 marcia, uno ci evitò a sinistra, l'altro cadde sulla nostra destra senza urtare l'autovettura; il
tratto è avvenuto in un tratto di strada quasi rettilineo, andando piano si scorgono i veicoli
che vengono in senso opposto;
i due motociclisti correvano;
la strada è stretta, sterrata,
sulla destra c'è una scarpata, sul punto c'erano avvallamenti, fossi, acqua di irrigazione;
ricordo che la FI camminava sul margine destro, laddove non c'era più spazio”.
Escusso a testimonianza, ha dichiarato che conosceva la strada teatro Testimone_2
del sinistro (“il terreno nel quale eravamo entrati è di proprietà privata, chiuso da una sbarra
che abbiamo aggirato, è di un mio conoscente;
anche altre volte l'avevo fatto ed ancora l'ho
fatto dopo gli eventi di causa”), che non sapeva a quale velocità viaggiava (“le moto da cross
non hanno contachilometri, quindi non posso dire a quale velocità viaggiavamo, era una
velocità normale;
io precedevo con la mia moto, mi seguiva, poco distante, Pt_1 Pt_1
circa due o tre metri dietro”), che “all'uscita di una semicurva volgente per me a sinistra, con
visuale in parte occultata da vegetazione su entrambi i lati, mi trovai davanti una Fiat AN
Rossa, che proveniva dall'opposta direzione di marcia”, che s'era “infilato tra auto e margine
della strada, senza urtare l'autovettura né la vegetazione sul margine destro della strada,
non so cosa abbia fatto dietro di me , perché stava dietro”, che “dopo aver superato Pt_1
l'auto ho voltato lo sguardo all'indietro, per una frazione di secondo, ed ho visto la moto di
urtare l'autovettura, nella parte anteriore se non sbaglio, perché dal mio punto di vista Pt_1
non vedevo benissimo”, confermando che il tratto di strada nel quale s'era verificato il sinistro era caratterizzato dalla presenza di fusti e sterpaglia e da profondi pantani d'acqua,
che “l'auto era in movimento quando io l'ho superata alla mia destra, ed ho visto che ancora
un poco si muoveva al momento dello scontro con ”. Pt_1
Tuttavia, sentito dai Carabinieri di PA alle ore 22:00 del 23 giugno 2019,
aveva dichiarato: “in una curva senza visibilità per la presenza di piante Testimone_2
sporgenti mi trovavo davanti una Fiat AN di colore rosso, per evitare l'impatto sterzavo
e riuscivo a scansare la vettura portandomi sulla mia destra Dopo pochi istanti ho sentito un
forte impatto e che , che mi seguiva con la sua moto, non era riuscito ad evitare l'urto Pt_1 con la Fiat AN. Immediatamente buttavo la mia moto a terra e cercavo di prestare
soccorso … Non ho visto l'impatto in quanto, come detto, precedevo , credo che sia Pt_1
avvenuto in modo frontale con la macchina”. In tale prima occasione, quindi, Testimone_2
aveva dichiarato di avere incrociato la Fiat AN a destra, così confermando che l'autovettura non aveva completamente impedito l'incrocio dei due veicoli, e di non avere visto lo scontro tra detta autovettura e la moto condotta da , ma di avere Parte_1
solo sentito il rumore di un impatto.
Dalle complessive risultanze istruttorie, si inferisce che, in un tratto di strada, molto stretta, a doppio senso di circolazione, leggermente curvilineo e a visibilità ridotta, i due motociclisti, ad elevata velocità, scorgendo l'autovettura di reagirono l'uno, Controparte_1
, spostandosi a destra ed evitando ogni impatto, con l'auto e con la vegetazione Testimone_2
sul margine della strada, e l'altro, , tentando di frenare ma cadendo al suolo Parte_1
e strisciando a terra, per inerzia, fino all'impatto contro l'autovettura.
Avvalorano tale dinamica le considerazioni poste dal Pubblico Ministero alla base della richiesta di archiviazione del 7 ottobre 2019 (v. prod. fascicolo del Controparte_2
procedimento penale RGN 5838/2019 acquisito agli atti di causa), secondo cui: “Entrando
nel merito, si rileva che la Pg. Procedente ricostruiva la dinamica sulla base delle
dichiarazioni rese dai testi presenti al sinistro de quo e dell'indagato ed appurava che lo
, alla guida della propria autovettura, con a bordo due persone, percorreva una CP_1
strada sterrata a corsia unica molto stretta, interpoderale e di proprietà privata;
nel senso
opposto circolavano due moto da cross di cui una condotta dall'infortunato, ; Parte_1
in una semicurva a visuale solo parzialmente libera, per la presenza di erba ed arbusti ai
bordi della strada, lo si trovava, presumibilmente, le due moto dinanzi e, mentre CP_1
l'altro motociclista riusciva ad evitare la collisione passando alla sinistra dell'autovettura, il
, nel tentativo di evitare l'auto, avrebbe effettuato una brusca frenata perdendo il Pt_1
controllo del proprio motociclo, rovinando in terra con la moto e, probabilmente, strisciando
sulla strada;
terminava la corsa andando a collidere con la parte anteriore dell'auto, condotta dallo;
i testi riferivano, altresì, che le due moto procedevano a velocità sostenuta”. CP_1
Tali conclusioni, all'esito delle indagini compiute dalla polizia giudiziaria, superano l'iniziale incerta e dubbiosa ricostruzione del sinistro esposta dai Carabinieri di PA
nell'informativa di reato n. 34/20 del 24 giugno 2019, “basata quasi esclusivamente sulle
testimonianze raccolte” nell'immediatezza dell'accaduto (sempre in prod. ). CP_2
Ciò posto, deve concludersi che l'autovettura di viaggiava a bassa Controparte_1
Per_ velocità, come riferito dai testimoni e , sullo specifico punto maggiormente Persona_4
credibili di , e confermato dall'assenza di segni di urto violento con la moto CP_1
antagonista, il che ha consentito al suo conducente di arrestare quasi completamente la marcia al primo avvistamento dei motocilisti;
deve pure escludersi che l'autovettura avesse invaso completamente ostruito l'opposto senso di marcia, avendo consentito l'incrocio con la moto condotta da , dovendosi escludere che si fosse spostata verso la sua sinistra Tes_2
per evitare una pozza d'acqua, circostanza non avvalorata da nessun riscontro probatorio.
All'opposto, la velocità del motociclista , elevata secondo i testimoni, non era Pt_1
adeguata alle condizioni della strada (stretta, sterrata e in semicurva a visuale limitata) e alla prudenza imposta dalle comuni regole della circolazione;
comunque Parte_1
non è stato in grado di controllare il suo motoveicolo, perdendo l'equilibrio in conseguenza dell'avvistamento dell'autovettura antagonista, cadendo in terra e strisciano in terra per inerzia fino a impattare l'altro veicolo sul lato sinistro, a riprova della marcia in una posizione errata della carreggiata. Con tutta verosimiglianza, infine, ha contribuito all'incapacità
dell'attore di controllare il mezzo la mancanza di un adeguato titolo abilitativo (non era sufficiente la sua patente , trattandosi di un motoveicolo di cilindrata di 350 cc, Num_1
superiore a 125 cc), vieppiù considerando le peculiarità di una moto da cross, e la precedente assunzione di sostanze cannabinoidi (dall'informativa di reato trasmessa dalla
Legione dei Carabinieri della Stazione di PA allegata a procedimento penale RGN
5838/2019, nel quale è riportato che “all'esame tossicologico effettuato presso il pronto
soccorso di ricovero l'attore era risultato positivo al THC-COOH”, misurato dal PM “CON VALORE 32 NG-ML”: così nella citata richiesta di archiviazione del 7 novembre 2019) che
è notorio sono in grado di alterare lo stato psico-fisico dell'individuo e di compromettere la capacità di guida, riducendo i tempi di reazione, riducendo il controllo oculomotorio,
distorcendo la percezione dello spazio e del tempo, ostacolando la coordinazione, riducendo la capacità di controllo della velocità e determinando errori di frenata.
Quindi, nessun addebito può muoversi a , che nel guidare la Fiat Controparte_1
AN si è attenuto alle regole della circolazione e ai doveri di prudenza suoi propri,
pertinenti la moderazione della velocità, tale da consentirgli l'immediato arresto del veicolo,
e non potendo fare altro, date le dimensioni della strada. La responsabilità del sinistro,
invece, va addebitata esclusivamente a , che s'era messo alla guida di una Parte_1
moto da cross (non assicurata) senza avere conseguito il relativo titolo abilitativo, benché
avesse assunto sostanze psicotrope, essendo risultato positivo al test dei cannabinoidi,
altresì tenendo una condotta di guida imperita, per non avere adottato le possibili manovre evasive idonee ad evitare l'incidente (deviando la traiettoria, come aveva fatto , Testimone_2
o semplicemente arrestando la marcia) ma, al contrario, perdendo il controllo del suo motoveicolo.
Ne segue il rigetto della domanda risarcitoria.
8.- La soccombenza degli attori ne impone la condanna al pagamento delle spese del giudizio, con vincolo di solidarietà esterna e in ragione di 9/10 e di 1/10 Parte_4
nei rapporti interni tra loro, attesa la diversa rilevanza della pretesa risarcitoria azionata.
Dette spese vanno liquidate in € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 5.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 3.500,00 per la fase decisionale, in applicazione dei parametri dettati dalla tabella 2 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, tenuto conto del valore della lite, della natura delle questioni trattate, dell'attività professionale svolta nelle varie fasi del processo;
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico di , in applicazione delle regole della soccombenza e della causalità. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) rigetta le domande degli attori e;
Parte_1 Parte_2
2) condanna gli indicati attori, con vincolo di solidarietà esterna e in ragione di 9/10
[...]
e di 1/10 nei rapporti interni tra loro, a pagare a e ad Pt_1 Controparte_6 [...]
le spese di lite, che liquida per ciascuno di essi in € 12.000,00 per CP_2
compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell'attore
. Parte_1
Salerno, 16 aprile 2025.
Il giudice dott. Andrea Luce