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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 07/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott. Luca Verga, ha pro- nunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1032/2023 R.G., promossa da:
, in persona dell'omonimo titolare, con sede in Gemonio (VA), via Parte_1
Battisti n. 44, c.f. e p.i. , rappresentata e assistita dagli avvocati Roberto P.IVA_1
Tournier e Pietro Tournier del Foro di Bari;
- parte attrice -
contro
p.i.: in persona del legale rappresentante pro-tempore si- CP_1 P.IVA_2
, con sede in Arona (NO), via Trieste n. 5, rappresentata e difesa CP_2 CP_3 dall'avv. Alessandra Depaoli del Foro di Novara;
- parte convenuta - avente per oggetto: Vendita di cose mobili
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La ditta evocava in giudizio avanti l'intestato Tribunale la società Parte_1 [...]
chiedendo che venisse condannata alla restituzione dell'importo di € 10.724,53, CP_1 previa risoluzione del contratto di vendita per il grave inadempimento alla stessa ri- conducibile. In particolare, parte attrice allegava di aver commissionato alla società la CP_1 fornitura di 27,3 ton. di pellet di legno di abete e di aver versato, in data 20.07.2022,
l'importo di € 10.724,52 a titolo di corrispettivo, come indicato nella fattura pro-forma n. 68 del 7 luglio 2022 emessa dalla convenuta, ove era altresì indicata la data di con- segna della merce per il giorno 29/30.09.2022.
L'attrice allegava che la merce, nonostante il relativo corrispettivo fosse stato versato, non era stata consegnata nei termini pattuiti e che, pertanto, in data 07.12.2022 si ve- deva costretta ad annullare l'ordine e a richiedere la restituzione corrispettivo versato.
In data 02.03.2023, la società comunicava alla ditta di essere in dif- CP_1 Pt_1 ficoltà economiche e chiedeva una dilazione per la restituzione del corrispettivo per cui
è causa.
In data 06.06.2023, l'attrice promuoveva la procedura di negoziazione assistita che, tuttavia, non veniva riscontrata dalla società convenuta.
La società si costituiva ritualmente in giudizio, contestando integralmente CP_1 la domanda di parte attrice.
Parte convenuta allegava di aver stipulato nel mese di aprile 2022 un contratto di for- nitura di pellet con la società Dryingtellina, al fine di rivendere tale merce al dettaglio
“quale agente di vendita in esclusiva” e che, tra gli acquirenti, aveva individuato l'impresa attrice e che, pertanto, la vendita per cui è giudizio era da qualificare come
“vendita a catena”.
La società contestava inoltre la fondatezza del riconoscimento di debito di CP_1 cui alla comunicazione dello 02.05.2023, in quanto “l'inadempimento era ed è imputa- bile esclusivamente alla società Dryingtellina” e il proposto piano di pagamento era stato effettuato “per mero spirito conciliativo”.
La convenuta chiedeva quindi di essere autorizzata alla chiamata in causa “per garan- zia impropria” della società Dryingtellina, di essere estromessa dal giudizio e di re- spingere tutte le domande svolte nei suoi confronti.
Con decreto in data 17 novembre 2023, per ragioni di economia processuale e ragione- vole durata del processo, veniva negata l'autorizzazione alla chiamata in causa della società Dryingtellina proposta dalla convenuta, non vertendosi in un'ipotesi di liti- sconsorzio necessario (cfr. Cass. 4309/2010) e considerata l'assenza di qualsivoglia nesso di pregiudizialità e/o dipendenza tra il rapporto giuridico intercorrente tra la so- cietà Dryingtellina e la convenuta, rispetto a quello oggetto del presente giudizio.
La causa, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11 ottobre 2024.
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Non è contestato che le parti abbiano stipulato un contratto di vendita, in base al qua- le la società si era impegnata a fornire alla ditta attrice 27,3 tonnellate di CP_1 pellet, con consegna prevista per la fine del mese di settembre dell'anno 2022, per un corrispettivo di € 10.724,52, che veniva regolarmente versato dall'impresa Pt_1
Tali circostanze non sono state oggetto di contestazione da parte della società convenu- ta, la quale si limitava ad allegare che la responsabilità della mancata consegna della merce de qua era ascrivibile alla società Dryingtellina, ovvero al soggetto che avrebbe dovuto fornire la merce alla società CP_1
Inoltre, la comunicazione inviata il 2 maggio 2023 dalla convenuta alla ditta Bodini in- tegra un riconoscimento delle ragioni del credito azionato dall'attrice, ovvero del dirit- to alla restituzione del corrispettivo de quo, considerato che la società pro- CP_1 poneva un piano di pagamento dilazionato dello stesso.
Al riguardo, la doglianza di parte convenuta, secondo cui tale comunicazione non con- figurerebbe un riconoscimento di debito, bensì indicherebbe una mera volontà restitu- toria dettata da spirito conciliativo, risulta priva di fondamento logico e giuridico, atte- so che un'offerta di restituzione è in sé inequivocabile nel confermare la sussistenza di un debito, indipendentemente dalle motivazioni dichiarate.
Nemmeno le ulteriori allegazioni della convenuta in ordine al rapporto con la società
Dryingtellina sono idonee a contrastare la domanda attorea.
Innanzitutto, la mancata consegna della merce da parte di Dryingtellina alla
[...] non esimeva quest'ultima dal dovere di adempiere agli obblighi contrattuali as- CP_1 sunti nei confronti della ditta Pt_1
La convenuta, in quanto parte contrattuale, avrebbe ben potuto reperire la merce da altri fornitori per garantire il rispetto del contratto, adempiendo così alla propria ob- bligazione primaria. Tale condotta era esigibile secondo i principi di diligenza e buona fede contrattuale, sanciti dagli articoli 1175 e 1375 c.c.
Non risulta inoltre fondata la circostanza dedotta dall'attrice, secondo cui la stessa avrebbe operato “quale agente di vendita in esclusiva” della , in Parte_2 quanto sfornita di alcun riscontro probatorio, considerato che il contratto prodotto dal- la società non risulta essere sottoscritto da alcuna parte. CP_1
Si osservi poi che la fattura emessa dalla società Dryingtellina in ordine all'acquisto di pellet da parte della convenuta, non evidenzia alcun riferimento alla successiva vendi- ta di pellet effettuata dalla società a favore della ditta CP_1 Pt_1
Risulta, pertanto, priva di pregio l'allegazione di parte convenuta in ordine alla sussi- stenza di una garanzia impropria della in ordine agli obblighi as- Parte_2 sunti da nei confronti la in ragione della sussistenza di una CP_4 Parte_1
“vendita a catena”.
Nel caso di specie, non vi è alcun contratto tra l'impresa e la società Pt_1 CP_5
, la quale, pertanto, non può essere chiamata a rispondere per un inadempimento
[...] della società CP_6
, per configurare una garanzia impropria, servirebbe almeno un impegno
[...]
(espresso o tacito) della società Dryingtellina che lo colleghi all'impresa come Pt_1 nel caso di accordi tripartiti o clausole che prevedano l'estensione della responsabilità lungo la catena di vendita, in assenza del quale il venditore originario rimane estraneo al rapporto tra primo e secondo acquirente.
Nel caso in esame, la catena contrattuale tra società Dryingtellina, e ditta CP_7
è composta da rapporti autonomi e distinti, di talché eventuali inadempimenti Pt_1 tra la e la ditta non possono automaticamente coinvolgere il primo CP_1 Pt_1 venditore, salvo che vi sia un illecito direttamente attribuibile a quest'ultimo.
Alla stregua di tali considerazioni, questo giudice ritiene che sussista il grave inadem- pimento di parte convenuta, che legittima la domanda di parte attrice.
Ai sensi dell'art. 1453 c.c., l'inadempimento di una delle parti dà diritto all'altra parte di chiedere la risoluzione del contratto. L'inadempimento deve essere valutato in base alla sua gravità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., e in relazione all'interesse che la prestazio- ne mancata riveste per la parte adempiente. Nel caso di specie, il contratto di vendita imponeva alla convenuta CP_1
l'obbligo di consegnare la merce ordinata (pellet) entro i termini pattuiti. La mancata consegna, protratta per mesi nonostante i solleciti, costituisce un grave inadempimen- to, poiché ha impedito alla di ottenere il bene necessario per la propria at- Parte_1 tività economica, frustrandone l'interesse contrattuale.
Ai sensi dell'art. 1476 c.c., una delle principali obbligazioni del venditore è quella di consegnare il bene venduto, di talché la mancata consegna della quantità di pellet nei termini previsti dal contratto, senza alcuna giustificazione, rappresenta un'inadempienza grave che incide sull'essenza del contratto, a cui consegue la risolu- zione dello stesso.
La mancata consegna del pellet da parte della legittima, dunque, la riso- CP_1 luzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., con conseguente condanna della con- venuta alla restituzione della somma di € 10.724,53 versata dall'attrice, oltre agli inte- ressi legali maturati dalla data dell'invito alla negoziazione assistita.
L'attrice ha chiesto che sugli importi liquidati vengano applicati gli interessi moratori di cui al DL 231/2002, ma tale domanda non può essere accolta perché, pur vertendo l'odierna controversia in tema di inadempimento ad un contratto posto in essere nell'ambito dell'attività commerciale, la normativa richiamata trova applicazione nei casi di ritardato pagamento, effettuato a titolo di corrispettivo delle transazioni com- merciali, e non a titolo di risarcimento del danno conseguente la risoluzione per ina- dempimento.
In applicazione del principio di soccombenza, parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte attrice, le quali, tenuto conto del valore del decisum, si liquidano in complessivi € 4.000,00 di cui €
264,00 per anticipazioni, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, dedu- zione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, nella causa iscritta al n. 1032/2023 R.G. così provvede: ▪ dichiara la risoluzione del contratto di compravendita della merce di cui alla fattura n. 68 del 07.07.2022 emessa da risolto per l'inadempimento della con- CP_1 venuta CP_1
▪ condanna la convenuta a pagare all'attrice impresa , a ti- CP_1 Parte_1 tolo di restituzione del prezzo della fornitura non eseguita, la somma di € 10.724,53 oltre interessi legali a decorrere dalla data di invio dell'invito alla negoziazione assi- stita sino al saldo;
▪ condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liqui- CP_1 dano in complessivi € 4.000,00 di cui € 264,00 per anticipazioni, oltre iva, cpa e rim- borso forfettario.
Verbania, 07.01.2025.
Il giudice dott. Luca Verga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott. Luca Verga, ha pro- nunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1032/2023 R.G., promossa da:
, in persona dell'omonimo titolare, con sede in Gemonio (VA), via Parte_1
Battisti n. 44, c.f. e p.i. , rappresentata e assistita dagli avvocati Roberto P.IVA_1
Tournier e Pietro Tournier del Foro di Bari;
- parte attrice -
contro
p.i.: in persona del legale rappresentante pro-tempore si- CP_1 P.IVA_2
, con sede in Arona (NO), via Trieste n. 5, rappresentata e difesa CP_2 CP_3 dall'avv. Alessandra Depaoli del Foro di Novara;
- parte convenuta - avente per oggetto: Vendita di cose mobili
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La ditta evocava in giudizio avanti l'intestato Tribunale la società Parte_1 [...]
chiedendo che venisse condannata alla restituzione dell'importo di € 10.724,53, CP_1 previa risoluzione del contratto di vendita per il grave inadempimento alla stessa ri- conducibile. In particolare, parte attrice allegava di aver commissionato alla società la CP_1 fornitura di 27,3 ton. di pellet di legno di abete e di aver versato, in data 20.07.2022,
l'importo di € 10.724,52 a titolo di corrispettivo, come indicato nella fattura pro-forma n. 68 del 7 luglio 2022 emessa dalla convenuta, ove era altresì indicata la data di con- segna della merce per il giorno 29/30.09.2022.
L'attrice allegava che la merce, nonostante il relativo corrispettivo fosse stato versato, non era stata consegnata nei termini pattuiti e che, pertanto, in data 07.12.2022 si ve- deva costretta ad annullare l'ordine e a richiedere la restituzione corrispettivo versato.
In data 02.03.2023, la società comunicava alla ditta di essere in dif- CP_1 Pt_1 ficoltà economiche e chiedeva una dilazione per la restituzione del corrispettivo per cui
è causa.
In data 06.06.2023, l'attrice promuoveva la procedura di negoziazione assistita che, tuttavia, non veniva riscontrata dalla società convenuta.
La società si costituiva ritualmente in giudizio, contestando integralmente CP_1 la domanda di parte attrice.
Parte convenuta allegava di aver stipulato nel mese di aprile 2022 un contratto di for- nitura di pellet con la società Dryingtellina, al fine di rivendere tale merce al dettaglio
“quale agente di vendita in esclusiva” e che, tra gli acquirenti, aveva individuato l'impresa attrice e che, pertanto, la vendita per cui è giudizio era da qualificare come
“vendita a catena”.
La società contestava inoltre la fondatezza del riconoscimento di debito di CP_1 cui alla comunicazione dello 02.05.2023, in quanto “l'inadempimento era ed è imputa- bile esclusivamente alla società Dryingtellina” e il proposto piano di pagamento era stato effettuato “per mero spirito conciliativo”.
La convenuta chiedeva quindi di essere autorizzata alla chiamata in causa “per garan- zia impropria” della società Dryingtellina, di essere estromessa dal giudizio e di re- spingere tutte le domande svolte nei suoi confronti.
Con decreto in data 17 novembre 2023, per ragioni di economia processuale e ragione- vole durata del processo, veniva negata l'autorizzazione alla chiamata in causa della società Dryingtellina proposta dalla convenuta, non vertendosi in un'ipotesi di liti- sconsorzio necessario (cfr. Cass. 4309/2010) e considerata l'assenza di qualsivoglia nesso di pregiudizialità e/o dipendenza tra il rapporto giuridico intercorrente tra la so- cietà Dryingtellina e la convenuta, rispetto a quello oggetto del presente giudizio.
La causa, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11 ottobre 2024.
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Non è contestato che le parti abbiano stipulato un contratto di vendita, in base al qua- le la società si era impegnata a fornire alla ditta attrice 27,3 tonnellate di CP_1 pellet, con consegna prevista per la fine del mese di settembre dell'anno 2022, per un corrispettivo di € 10.724,52, che veniva regolarmente versato dall'impresa Pt_1
Tali circostanze non sono state oggetto di contestazione da parte della società convenu- ta, la quale si limitava ad allegare che la responsabilità della mancata consegna della merce de qua era ascrivibile alla società Dryingtellina, ovvero al soggetto che avrebbe dovuto fornire la merce alla società CP_1
Inoltre, la comunicazione inviata il 2 maggio 2023 dalla convenuta alla ditta Bodini in- tegra un riconoscimento delle ragioni del credito azionato dall'attrice, ovvero del dirit- to alla restituzione del corrispettivo de quo, considerato che la società pro- CP_1 poneva un piano di pagamento dilazionato dello stesso.
Al riguardo, la doglianza di parte convenuta, secondo cui tale comunicazione non con- figurerebbe un riconoscimento di debito, bensì indicherebbe una mera volontà restitu- toria dettata da spirito conciliativo, risulta priva di fondamento logico e giuridico, atte- so che un'offerta di restituzione è in sé inequivocabile nel confermare la sussistenza di un debito, indipendentemente dalle motivazioni dichiarate.
Nemmeno le ulteriori allegazioni della convenuta in ordine al rapporto con la società
Dryingtellina sono idonee a contrastare la domanda attorea.
Innanzitutto, la mancata consegna della merce da parte di Dryingtellina alla
[...] non esimeva quest'ultima dal dovere di adempiere agli obblighi contrattuali as- CP_1 sunti nei confronti della ditta Pt_1
La convenuta, in quanto parte contrattuale, avrebbe ben potuto reperire la merce da altri fornitori per garantire il rispetto del contratto, adempiendo così alla propria ob- bligazione primaria. Tale condotta era esigibile secondo i principi di diligenza e buona fede contrattuale, sanciti dagli articoli 1175 e 1375 c.c.
Non risulta inoltre fondata la circostanza dedotta dall'attrice, secondo cui la stessa avrebbe operato “quale agente di vendita in esclusiva” della , in Parte_2 quanto sfornita di alcun riscontro probatorio, considerato che il contratto prodotto dal- la società non risulta essere sottoscritto da alcuna parte. CP_1
Si osservi poi che la fattura emessa dalla società Dryingtellina in ordine all'acquisto di pellet da parte della convenuta, non evidenzia alcun riferimento alla successiva vendi- ta di pellet effettuata dalla società a favore della ditta CP_1 Pt_1
Risulta, pertanto, priva di pregio l'allegazione di parte convenuta in ordine alla sussi- stenza di una garanzia impropria della in ordine agli obblighi as- Parte_2 sunti da nei confronti la in ragione della sussistenza di una CP_4 Parte_1
“vendita a catena”.
Nel caso di specie, non vi è alcun contratto tra l'impresa e la società Pt_1 CP_5
, la quale, pertanto, non può essere chiamata a rispondere per un inadempimento
[...] della società CP_6
, per configurare una garanzia impropria, servirebbe almeno un impegno
[...]
(espresso o tacito) della società Dryingtellina che lo colleghi all'impresa come Pt_1 nel caso di accordi tripartiti o clausole che prevedano l'estensione della responsabilità lungo la catena di vendita, in assenza del quale il venditore originario rimane estraneo al rapporto tra primo e secondo acquirente.
Nel caso in esame, la catena contrattuale tra società Dryingtellina, e ditta CP_7
è composta da rapporti autonomi e distinti, di talché eventuali inadempimenti Pt_1 tra la e la ditta non possono automaticamente coinvolgere il primo CP_1 Pt_1 venditore, salvo che vi sia un illecito direttamente attribuibile a quest'ultimo.
Alla stregua di tali considerazioni, questo giudice ritiene che sussista il grave inadem- pimento di parte convenuta, che legittima la domanda di parte attrice.
Ai sensi dell'art. 1453 c.c., l'inadempimento di una delle parti dà diritto all'altra parte di chiedere la risoluzione del contratto. L'inadempimento deve essere valutato in base alla sua gravità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., e in relazione all'interesse che la prestazio- ne mancata riveste per la parte adempiente. Nel caso di specie, il contratto di vendita imponeva alla convenuta CP_1
l'obbligo di consegnare la merce ordinata (pellet) entro i termini pattuiti. La mancata consegna, protratta per mesi nonostante i solleciti, costituisce un grave inadempimen- to, poiché ha impedito alla di ottenere il bene necessario per la propria at- Parte_1 tività economica, frustrandone l'interesse contrattuale.
Ai sensi dell'art. 1476 c.c., una delle principali obbligazioni del venditore è quella di consegnare il bene venduto, di talché la mancata consegna della quantità di pellet nei termini previsti dal contratto, senza alcuna giustificazione, rappresenta un'inadempienza grave che incide sull'essenza del contratto, a cui consegue la risolu- zione dello stesso.
La mancata consegna del pellet da parte della legittima, dunque, la riso- CP_1 luzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., con conseguente condanna della con- venuta alla restituzione della somma di € 10.724,53 versata dall'attrice, oltre agli inte- ressi legali maturati dalla data dell'invito alla negoziazione assistita.
L'attrice ha chiesto che sugli importi liquidati vengano applicati gli interessi moratori di cui al DL 231/2002, ma tale domanda non può essere accolta perché, pur vertendo l'odierna controversia in tema di inadempimento ad un contratto posto in essere nell'ambito dell'attività commerciale, la normativa richiamata trova applicazione nei casi di ritardato pagamento, effettuato a titolo di corrispettivo delle transazioni com- merciali, e non a titolo di risarcimento del danno conseguente la risoluzione per ina- dempimento.
In applicazione del principio di soccombenza, parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte attrice, le quali, tenuto conto del valore del decisum, si liquidano in complessivi € 4.000,00 di cui €
264,00 per anticipazioni, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, dedu- zione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, nella causa iscritta al n. 1032/2023 R.G. così provvede: ▪ dichiara la risoluzione del contratto di compravendita della merce di cui alla fattura n. 68 del 07.07.2022 emessa da risolto per l'inadempimento della con- CP_1 venuta CP_1
▪ condanna la convenuta a pagare all'attrice impresa , a ti- CP_1 Parte_1 tolo di restituzione del prezzo della fornitura non eseguita, la somma di € 10.724,53 oltre interessi legali a decorrere dalla data di invio dell'invito alla negoziazione assi- stita sino al saldo;
▪ condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liqui- CP_1 dano in complessivi € 4.000,00 di cui € 264,00 per anticipazioni, oltre iva, cpa e rim- borso forfettario.
Verbania, 07.01.2025.
Il giudice dott. Luca Verga