Decreto cautelare 9 maggio 2020
Ordinanza cautelare 18 giugno 2020
Sentenza 27 dicembre 2022
Decreto decisorio 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 27/12/2022, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 02065/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00476/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 476 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;
nei confronti
di: UI PE e LO AI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. -OMISSIS- del 14 febbraio 2020, con cui il Ministero dell’Istruzione, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Lecce, in persona del Dirigente p.t., ha disposto l’esclusione del ricorrente dalla procedura di cui al D.D.G. n. 2200 del 6 dicembre 2019 (di recepimento e attuazione del Decreto Interministeriale n. 1074 del 20 novembre 2019), con cui è stata bandita la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;
- del provvedimento prot. -OMISSIS- del 6 febbraio 2020, con cui il Ministero dell’Istruzione, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Lecce, in persona del Dirigente p.t., ha comunicato l’avvio del procedimento di esclusione del ricorrente dalla predetta procedura concorsuale;
per quanto di ragione, dei seguenti atti (non immediatamente lesivi):
- decreto prot. -OMISSIS- del 20 febbraio 2020, con cui è stata disposta la convocazione dei candidati inclusi nella graduatoria definitiva della provincia di Lecce per l’assunzione a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore scolastico in esito al predetto concorso;
- decreto prot. -OMISSIS- del 20 febbraio 2020, con cui il Ministero dell’Istruzione, Ufficio VI, Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, in persona del Dirigente p.t., ha approvato la graduatoria definitiva per la Provincia di Lecce relativa al predetto concorso;
- decreto prot. -OMISSIS- del 7 febbraio 2020, con cui il Ministero dell’Istruzione, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Lecce, in persona del Dirigente p.t., ha approvato la graduatoria provvisoria per la Provincia di Lecce di cui al predetto concorso;
- decreto dirigenziale prot. -OMISSIS- del 20 gennaio 2020, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di concorso per la provincia di Lecce competente a valutare le istanze di partecipazione a livello provinciale;
- D.D.G. prot. n. AOODRPU/505 del 9 gennaio 2020, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha delegato, su base provinciale, i singoli uffici scolastici territoriali allo svolgimento della procedura selettiva e ai successivi adempimenti;
- Decreto Dipartimentale n. 2318 del 20 dicembre 2019, di cui al D.I. n. 1074 del 20 novembre 2019, con cui sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura selettiva di cui al D.D.G. n. 2200 del 6 dicembre 2019;
- D.D.G. n. 2200 del 6 dicembre 2019 (di recepimento e attuazione del Decreto Interministeriale n. 1074 del 20 novembre 2019) in uno alla nota prot. n. 0000349 del 10 gennaio 2020, con cui è stata bandita la procedura selettiva per cui è causa;
- Decreto Interministeriale n. 1074 del 20 novembre 2019 in uno alla nota prot. n. 0026990 del 27 novembre 2019 (Errata corrige del Decreto Ministeriale n. 1074 del 20 novembre 2019), con cui viene disciplinata la procedura selettiva oggetto di causa;
- nonché di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale;
per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a partecipare e, quindi, a essere inserito nell’elenco degli ammessi alla procedura selettiva oggetto di causa;
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione (e inserimento nell’elenco degli aventi diritto) del ricorrente alla predetta procedura selettiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle PP.AA.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) il ricorrente si duole del provvedimento prot. -OMISSIS- del 14 febbraio 2020 (all. 1 ricorso), con cui è stato escluso dal concorso bandito con atto ministeriale n. 2200 del 6 dicembre 2019 e da svolgersi su base provinciale (nel caso di specie, nell’Ambito Territoriale di Lecce), per l’assunzione a tempo indeterminato di personale che avesse “ svolto, per almeno 10 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e 2019, servizi di pulizia e ausiliari, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi. Il computo è effettuato sull’anno solare ” (art. 4, comma 1, del bando, in all.9 ricorso);
- b) il bando, oltre a prevedere il suddetto pregresso servizio di 10 anni, prevedeva anche che non potevano partecipare coloro che fossero stati “ licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale ” (v. art. 4, comma 4, del bando);
- c) il ricorrente è stato escluso perché, “ indipendentemente dalla proposizione del ricorso avverso i provvedimenti di licenziamento, il concorrente non ha di fatto espletato servizio nei due anni 2018 e 2019 obbligatoriamente richiesti dall’art. 4 del bando di concorso ” e, quindi, in ragione della “ carenza del requisito previsto dall’art. 4 comma 1 del bando della procedura di cui al D.D. 2200/2019, in quanto il candidato indicato risulta non aver prestato servizio negli anni 2018 e 2019, nonché dell’ulteriore requisito di cui all’art. 4 comma 4, atteso che lo stesso candidato risulta essere stato destinatario di provvedimento di licenziamento ” (cit. provvedimento di esclusione);
- d) il ricorrente deduce, in via di estrema sintesi (v. primo motivo di ricorso), che la P.A. avrebbe fatto un’applicazione formalistica del bando di concorso in relazione alla insussistenza del servizio per gli anni 2018 e 2019, in quanto non avrebbe tenuto conto della pendenza del ricorso avverso il licenziamento del 16.11.2018, ricorso che, laddove accolto, avrebbe determinato effetti ripristinatori pieni anche in termini di figuratività sostanziale del servizio (in particolare per gli anni 2018 e 2019);
- e) il ricorrente solleva poi questione di “ costituzionalità delle previsioni del bando di reclutamento nella parte in cui introduce un elemento di circoscrizione del requisito essenziale, vale a dire il decennio di attività precaria; si tratta cioè di verificare la compatibilità costituzionale dell’art. 4 del D.D.G. n. 2200 del 06.12.2019 e dell’analogo art. 4 del decreto interministeriale n. 1074 del 20.11.2019 ricondotti alla previsione di cui all’art. 3, 51 e 97 Cost. ” (v. seconda censura, pag. 16 ricorso);
- f) in via istruttoria, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., il ricorrente “ chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi tutti gli atti e documenti sulla base dei quali è stato adottato il provvedimento di esclusione e, in particolare e se esistente, il verbale della Commissione di concorso dal quale risulti il percorso valutativo osservato ”;
- g) l’Avvocatura dello Stato, oltre a concludere per l’infondatezza del ricorso, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del bando, considerato che l’esclusione proviene direttamente dalle clausole della procedura (v. memoria difensiva del 12 giugno 2020);
- h) con ordinanza cautelare n. 413/2020 del 18 giugno 2020, la domanda di tutela in via d’urgenza è stata respinta per carenza di fumus boni iuris con compensazione delle spese di quella fase;
- i) all’udienza pubblica del 20 dicembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2) Ritenuto che:
- a) riqualificata la domanda proposta ai sensi dell’art. 116 c.p.a. come richiesta istruttoria, quest’ultima vada respinta in quanto sono pacifici in fatto i motivi di esclusione del ricorrente dal concorso per cui è causa;
- b) non vi sia motivo di esaminare la prospettata questione di costituzionalità, in quanto formulata in relazione ad atti amministrativi e non ad atti aventi forza di legge;
- c) il ricorso sia infondato perché, a prescindere dall’esito del giudizio civile avverso il licenziamento, il ricorrente non ha comunque effettivamente svolto il servizio per gli anni indicati dal bando, nei quali dovevano essere compresi il 2018 e il 2019.
3) Ritenuto, quanto alle spese di lite, che:
- a) le stesse vadano liquidate secondo soccombenza e nella misura di cui in dispositivo in favore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, in quanto Ufficio che ha adottato l’atto di esclusione impugnato;
- b) le medesime possano essere compensate nei confronti delle altre parti costituitesi in giudizio;
- c) nulla vada disposto sulle spese di giudizio nei confronti dei soggetti evocati in giudizio ma non costituitisi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Spese di lite compensate nei confronti delle altre parti costituitesi in giudizio.
Nulla spese nei confronti dei soggetti non costituitisi in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.