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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 29/05/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1461/2024 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Eleonora Pinna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Rimini,
C.so Giovanni XXIII n. 80
- OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. - P. Controparte_1 P.IVA_1
Iva ) rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Romana Belli e P.IVA_2
Oreste Manzi con domicilio eletto in Rimini, Via Macanno 25 presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'istituto medesimo
- OPPOSTO –
Avente ad oggetto
OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO
MOTIVAZIONE
L'opposizione ritualmente avanzata da in data 12\12\2024 Parte_1 avverso l'Avviso di Addebito n. 437 2024 00007410 46 000 formato dall' CP_1 in data 24\11\2023 del valore di euro 3.038,42 a titolo di omesso pagamento di contributi alla Gestione Artigiani per i periodi 10\2022-12\2022 e 01\2023-
09\2023 appare meritevole di integrale accoglimento.
La parte opponente ha infatti documentalmente comprovato di avere già pagato i contributi previdenziali relativi all'anno 2022 corrispondendo la somma complessiva di € 739,17 come risulta dalla ricevuta del 9/12/2024 di cui al documento n. 2 allegato al ricorso .
Quanto ai contributi relativi all'anno 2023 la parte ricorrente mediante il Modello Unico Persone Fisiche 2024 relativo all'anno 2023 ( doc. n.6 allegato al ricorso ) e la Certificazione Unica 2024 ( doc. n.7 allegato al ricorso ) ha provato come nell'anno 2023 i redditi derivanti dall'attività di lavoro autonomo siano stati pari a € 11.123,00 e quindi inferiori a quelli derivanti da lavoro dipendente pari a € 24.488,00, .
Ciò che comprova il carattere prevalente della attività di lavoratrice subordinata svolta dalla ricorrente rispetto a quella autonoma di piccolo imprenditore nel ramo assicurativo
Per tutti questi motivi consegue la dichiarazione di inefficacia dell'avviso di addebito opposto.
Le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 12\12\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con : CP_1
1) Accoglie l'opposizione e , accertata la natura indebita dei recuperi a contribuzione previdenziale , dichiara l'inefficacia dell'Avviso di Addebito n. 437 2024 00007410 46 000 formato dall' in data 24\11\2023 del valore di CP_1 euro 3.038,42 .
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore alla CP_1 rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano in complessivi euro 2.309,00 (di cui euro 301,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ), oltre ad esborsi pari a € 43,00 e ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso a Rimini il giorno 29\05\2025 .
Il Giudice
Lucio ARDIGO'