TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/01/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10751/2019 TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. M. Parte_1 elett. dom. in Santa Maria Capua Vetere alla via A. Pierantoni n. 24, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. E. Capasso, I. De Benedictis e L. CP_1 poli, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – Fondo di Garanzia/Fondo di Tesoreria per CIG in deroga CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/12/2019, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 01/11/2000 al 31/12/2012, CP_2 inquadrata come operaio di III livell meccanici;
- che, a seguito del fallimento della suddetta società, dichiarato con sentenza n. 353/2006 del Tribunale di LI, veniva posta in Controparte_3
dal 02/01/2005 al 31/12/2007 e,
[...] [...] in deroga dal 01/10/2008 al 31/12/2012; Controparte_3
- onostante i ripetuti solleciti all'ente previdenziale, il TFR maturato durante la CIG in deroga, pari alla complessiva somma di € 5.912,00. Dedotto di avere diritto alla corresponsione del TFR per il periodo di SS TE in deroga, in virtù dell'applicazione dell'art. 2 L. n. 464/1972, concludeva chiedendo all'adito Tribunale “1-Accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al trattamento di fine rapporto ex art.2120 c.c. in costanza di SS TE in OG per il periodo dal 06.01.2008 al 31.12.2012 per l'effetto di tale declaratoria condannarsi l in Controparte_4
1 persona del Suo Presidente p.t.-dom.to presso la sede di Roma Via Ciro Il Grande n.21 Eur alla CP_1 corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di euro 5912,00 a titolo di TFR su SS TE in OG , oltre interessi successivi come da conteggio allegato al proprio fascicolo di parte. In via gradata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda in via principale, condannare l' in persona del Suo Presidente p.t.- QUALE Controparte_4
GESTORE FONDO DI TESORERIA, per l'effetto dell'accertamento del diritto del ricorrente al trattamento di fine rapporto in costanza di SS TE in OG, alla corresponsione, in favore del ricorrente della somma di euro 5912,00 a titolo di TFR su SS TE in OG , oltre interessi successivi come da conteggio allegato al proprio fascicolo di parte”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l' che, con articolata memoria, deduceva preliminarmente CP_1
l'improponibilità domanda, l'inammissibilità per intervenuta decadenza ex art. 47 d.p.r. 639/1970, nonché la prescrizione quinquennale dei ratei richiesti a titolo di TFR, contestando anche nel merito il ricorso, concludendo per il rigetto dello stesso. Spese vinte. La causa, previa riassegnazione, ed a seguito di rinvii, anche d'ufficio, nonché in considerazione del carico del ruolo, giungeva all'udienza del 28/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
In via preliminare, va rilevato che il ricorso è proponibile in quanto è stata depositata in atti copia della ricevuta di avvenuta consegna della domanda amministrativa in data 01.03.2018 (cfr. produzione di parte ricorrente). Parimenti, va disattesa l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 47, DPR 30 aprile 1970 n. 639, atteso che l' non ha emesso un provvedimento esplicito, per cui il termine CP_1 annuale di decad r l'azione legale fissato dalla legge 11 agosto 1977 n. 533, art. 7 e dalla legge 9 marzo 1989 n.88, art. 46, decorre dalla scadenza del termine di 300 giorni prescritto per l'esaurimento del procedimento amministrativo (Cfr. Cass. n. 12718/2009) e nel caso di specie non risulta decorso, essendo il presente ricorso depositato in data 15.12.2019. Nel merito il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. È opportuno preliminarmente precisare che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza del diritto di parte ricorrente, nei confronti dell' al CP_1 pagamento del TFR maturato dal 06/01/2008 al 31/12/2012, periodo in cui la ra stata posta in CIG in deroga, non avendo parte ricorrente contestato il pagamento della prestazione richiesta nel periodo in cui è stata posta in CIGS. Tanto premesso, si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto condivise, le argomentazioni rese nella sentenza n. 29/2017 della Corte d'Appello di Bari, in fattispecie avente proprio ad oggetto il diritto del lavoratore al trattamento di fine rapporto maturato nel periodo di collocamento in SS integrazione guadagni in deroga, nonché dalla Corte di Appello di LI (sentenza n. 3446/2024) e da altri Magistrati di questo Tribunale (cfr.,
2 ex multis, sentenza n. 1505/2022, dott.ssa Schiavoni;
sentenza n. 1769/2022, dott.ssa Paglionico). Con riferimento al periodo oggetto di causa, ovvero relativo alla CIG in deroga, si osserva quanto segue. Non è concludente il richiamo della disposizione di cui all'art. 2120, c. 3, c.c., in quanto, nella presente fattispecie, viene in considerazione non già l'intercorso rapporto di lavoro tra le parti – e, con quello, il diritto del lavoratore al TFR quale spettante nei confronti della controparte datoriale – quanto piuttosto un diritto, di natura previdenziale (v., ex plurimis, Cass., 17 gennaio 2014, n. 901), correlato alla speciale disciplina dell'integrazione salariale. La L. n. 464 del 1972, art. 2, co. 2, cit., ha, infatti, disposto nei seguenti termini: “Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla SS integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto”. Tale disposizione è stata espressamente conservata pur dopo l'abrogazione dei “commi quinto e sesto dell'art. 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675” (d.l. n. 86 del 1988, art. 8, c. 2, cit.) che, a loro volta, avevano posto direttamente a carico del Fondo per la mobilità della manodopera (di cui alla l. n. 675 del 1977, cit., art. 28) la prestazione in discorso (per la successione dell' nella posizione del Fondo v., poi, Cass., 2 dicembre 1991, n. CP_1
12908, ex plurimis, 0 marzo 2004, n. 4922; Cass., 5 marzo 2003, n. 3261; Cass., 23 marzo 2002, n. 4171; Cass., 19 marzo 1992, n. 3410). La cennata disposizione della l. n. 464 del 1972, art. 2, c. 2, - la cui ratio è stata individuata nella intenzione del legislatore di “perseguire una duplice esigenza, avendo inteso, da un lato, evitare che le imprese, durante i processi di ristrutturazione o riconversione aziendale o durante i periodi di crisi, provvedessero ai licenziamenti collettivi per non dover sopportare in seguito una più gravosa indennità di anzianità e, dall'altro, impedire che le imprese medesime, nei suddetti periodi, fossero onerate da un ulteriore costo che potesse minacciare la loro stessa esistenza” (così Cass., 2 dicembre 1991, n. 12908, cit.) – è, però, espressamente dettata in relazione alla SS TE Guadagni Straordinaria e non è mai stata estesa agli ammortizzatori sociali in deroga. Pertanto, il rimborso delle quote di TFR su cassa integrazione straordinaria è previsto direttamente dalla legge e, segnatamente, dall'art. 2 comma 2 della legge 464/1972, il quale non trova applicazione in via analogica in caso d'intervento di integrazioni salariali in deroga, che non sono finanziate da risorse di natura contributiva. Infatti, i fondi per l'erogazione delle prestazioni in deroga, compresa la cassa integrazione, sono fondi dello stato o regionali, a differenza di quanto avviene per la cassa integrazione straordinaria i cui fondi sono costituiti presso l' con fondi ad hoc su cui confluiscono CP_1 versamenti degli stessi datori di lavoro.
“Va, in particolare, rimarcato che il trattamento di sostegno al reddito fruito dai lavoratori si iscrive nel novero degli ammortizzatori sociali cd. in deroga, la cui disciplina – per l'appunto in deroga agli ordinari criteri che regolano le prestazioni (cassa integrazione, mobilità, disoccupazione) di sostegno del reddito di lavoratori che hanno perso il posto di lavoro (o la cui prestazione lavorativa sia sospesa) – deve ricondursi ad una serie di interventi legislativi (v., tra i più recenti, e per quel che qui interessa: l. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, c. 521; l. 22 dicembre 2008, n. 203, art. 2, c. 36; d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2, artt. 18 e 19; d.l. 10 febbraio
3 2009, n. 5, conv. in l. 9 aprile 2009, n. 33, art. 7 ter;
l. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 1, c. 138, l. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, c. 30; l. 12 novembre 2011, n.183, art. 33, c. 21). Tratto comune delle disposizioni in discorso è quello secondo il quale la concessione dei trattamenti, anche senza soluzione di continuità (e, dunque, in proroga), avviene sulla base di specifici accordi governativi, e per periodi non superiori a dodici mesi (con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), nei limiti delle risorse appositamente stanziate che – a differenza di quanto avviene per i trattamenti ordinari, di integrazione salariale, gravanti sulla speciale gestione (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti) di cui alla l. n. 88 del 1989, art. 24 – sono poste a carico (della cd. fiscalità generale) del Fondo per l'occupazione, istituito presso il Ministero del Lavoro ai sensi del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 236, art. 1, c. 7 (poi sul Fondo sociale per occupazione e formazione, cui il predetto Fondo è confluito, istituito presso il Ministero del lavoro ai sensi del d.l. n. 185 del 2008, art. 18, c. 1, lett. a, cit.). La pur frastagliata disciplina degli interventi di sostegno al reddito in deroga non reca, dunque, un'estensione (espressa o implicita che sia) del trattamento previsto (per la CIGS) dalla l. n. 464/1972, art. 2, c. 2, ed è connotata, come anticipato, da predeterminati stanziamenti del Fondo sociale per occupazione e formazione le cui risorse risultano, così, destinate al finanziamento delle sole prestazioni in deroga volta a volta concesse”. L'applicazione analogica o estensiva delle disposizioni previste per la CIGS, in altri termini, non è paventabile a fronte delle segnalate differenze strutturali tra le due misure. Tale conclusione è rafforzata dal fatto che la SS TE in deroga è prevista in via temporanea ed eccezionale, il che porta ad escludere che possa trovare disciplina in norme dettate per istituti aventi carattere stabile. Come correttamente evidenziato da parte resistente, inoltre, la questione della possibilità di rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di cassa integrazione in deroga è stata recentemente oggetto di specifica interrogazione parlamentare alla quale il Ministero del Lavoro ha risposto negativamente (v. allegato al bollettino in Commissione XI Lavoro 5--04556 del 4 febbraio 2015): “la legge n.464 del 1972, avendo carattere di norma speciale, non può trovare applicazione in via analogica all'ipotesi di sospensione del rapporto con intervento della CIG in deroga. L'ammissione al rimborso nella fattispecie indicata non potrebbe prescindere da uno specifico intervento normativo per il quale occorre reperire la necessaria copertura finanziaria. Il versamento del contributo addizionale previsto dall'articolo 8 della legge 160/1988 nel corso del trattamento di integrazione salariale, non è collegato in alcun modo all'eventuale diritto al rimborso delle quote di TFR maturate essendo tale versamento dovuto da tutte le aziende che accedono ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga […] In caso di ricorso alla cassa integrazione in deroga l'onere del pagamento del TFR maturato rimane totalmente a carico del datore di lavoro”. In conclusione, non sussiste il reclamato diritto alla quota del trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo in cui il lavoratore ha usufruito dell'intervento in deroga della SS TE Guadagni. Quanto alla domanda spiegata in subordine, che pretende l'intervento dell' quale CP_1 gestore del Fondo di Tesoreria, giova delineare i tratti essenziali della disciplin tituto invocato. In proposito, come è noto, l'art. 1 comma 755 della L. 27.12.2006 n. 296 ha previsto che
“con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall' su CP_1
4 un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo”. E secondo il detto comma 756: “Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva”. Il tenore letterale delle disposizioni de quibus, che istituiscono e disciplinano il cd. Fondo di Tesoreria, oltre che ragioni di sistema, sembrano al Giudicante avvalorare l'opinione dei primi commentatori della legge nel senso della natura retributiva della prestazione erogata dal Fondo. In tal senso è in primis la lettera della legge, che non solo individua un soggetto pubblico tenuto a garantire l'erogazione ai lavoratori del settore privato di una prestazione che resta comunque regolata dall'art. 2120 c.c., ma identifica anche il contributo dovuto dal datore di lavoro al Fondo di Tesoreria con l'intera “quota di cui all'articolo 2120 del codice civile” maturata dai lavoratori interessati a decorrere dal gennaio 2007 e non destinata alle forme pensionistiche complementari. Così che il contributo versato dal datore di lavoro non ha all'evidenza una finalità (seppur latamente) assicurativa, ma è rappresentato per intero dal risparmio forzoso operato ex lege sulle retribuzioni e del quale lo Stato (e per suo conto l' gestore del Fondo di Tesoreria) diviene quindi assuntore. CP_1
I a 757 stabilisce, inoltre, che “le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze…”. Orbene, le modalità di cui al comma 757 dell'art.1 legge 296/2006 sono state indicate nel DM 30 gennaio 2007. Dal 1° gennaio 2007 i lavoratori che operavano nel settore privato potevano destinare il Tfr maturando a un fondo pensione, indipendentemente dalla presenza in azienda di un fondo contrattuale o convenzionale, esprimendo la propria scelta:
- entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori già in forza al 31 dicembre 2006, compilando e consegnando al datore di lavoro il mod.TFR1 (allegato al decreto interministeriale del 30 gennaio 2007);
- entro sei mesi dalla data di assunzione per gli assunti dopo il 31 dicembre 2006, utilizzando il modello TFR2, qualora gli stessi non avessero espresso la scelta per la previdenza complementare durante un precedente rapporto di lavoro. 5 La destinazione del Tfr alla previdenza complementare è irrevocabile, mentre la scelta di mantenere il Tfr presso il datore di lavoro poteva essere revocata in qualsiasi momento per aderire a una forma pensionistica complementare. Qualora il lavoratore, entro il 30 giugno 2007 o entro sei mesi dalla data di assunzione successiva al 31 dicembre 2006, non esprima alcuna volontà, il Tfr maturando viene destinato alla previdenza complementare, maturando un vero e proprio meccanismo di
“silenzio-assenso”. Ebbene, nella fattispecie in esame non risulta che il lavoratore abbia mai compiuto la scelta di mantenere il TFR in azienda, con apposita dichiarazione, consegnata al datore di lavoro ed inviata all' in quanto nulla è stato prodotto in giudizio, con la logica conseguenza CP_1 che ha impli ente optato per la previdenza complementare, determinando la non debenza delle somme da parte del Fondo di Tesoreria. Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda deve essere rigettata. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite, attese la qualità delle parti e la controvertibilità delle questioni giuridiche, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 29/01/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
6
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10751/2019 TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. M. Parte_1 elett. dom. in Santa Maria Capua Vetere alla via A. Pierantoni n. 24, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. E. Capasso, I. De Benedictis e L. CP_1 poli, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – Fondo di Garanzia/Fondo di Tesoreria per CIG in deroga CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/12/2019, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 01/11/2000 al 31/12/2012, CP_2 inquadrata come operaio di III livell meccanici;
- che, a seguito del fallimento della suddetta società, dichiarato con sentenza n. 353/2006 del Tribunale di LI, veniva posta in Controparte_3
dal 02/01/2005 al 31/12/2007 e,
[...] [...] in deroga dal 01/10/2008 al 31/12/2012; Controparte_3
- onostante i ripetuti solleciti all'ente previdenziale, il TFR maturato durante la CIG in deroga, pari alla complessiva somma di € 5.912,00. Dedotto di avere diritto alla corresponsione del TFR per il periodo di SS TE in deroga, in virtù dell'applicazione dell'art. 2 L. n. 464/1972, concludeva chiedendo all'adito Tribunale “1-Accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al trattamento di fine rapporto ex art.2120 c.c. in costanza di SS TE in OG per il periodo dal 06.01.2008 al 31.12.2012 per l'effetto di tale declaratoria condannarsi l in Controparte_4
1 persona del Suo Presidente p.t.-dom.to presso la sede di Roma Via Ciro Il Grande n.21 Eur alla CP_1 corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di euro 5912,00 a titolo di TFR su SS TE in OG , oltre interessi successivi come da conteggio allegato al proprio fascicolo di parte. In via gradata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda in via principale, condannare l' in persona del Suo Presidente p.t.- QUALE Controparte_4
GESTORE FONDO DI TESORERIA, per l'effetto dell'accertamento del diritto del ricorrente al trattamento di fine rapporto in costanza di SS TE in OG, alla corresponsione, in favore del ricorrente della somma di euro 5912,00 a titolo di TFR su SS TE in OG , oltre interessi successivi come da conteggio allegato al proprio fascicolo di parte”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l' che, con articolata memoria, deduceva preliminarmente CP_1
l'improponibilità domanda, l'inammissibilità per intervenuta decadenza ex art. 47 d.p.r. 639/1970, nonché la prescrizione quinquennale dei ratei richiesti a titolo di TFR, contestando anche nel merito il ricorso, concludendo per il rigetto dello stesso. Spese vinte. La causa, previa riassegnazione, ed a seguito di rinvii, anche d'ufficio, nonché in considerazione del carico del ruolo, giungeva all'udienza del 28/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
In via preliminare, va rilevato che il ricorso è proponibile in quanto è stata depositata in atti copia della ricevuta di avvenuta consegna della domanda amministrativa in data 01.03.2018 (cfr. produzione di parte ricorrente). Parimenti, va disattesa l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 47, DPR 30 aprile 1970 n. 639, atteso che l' non ha emesso un provvedimento esplicito, per cui il termine CP_1 annuale di decad r l'azione legale fissato dalla legge 11 agosto 1977 n. 533, art. 7 e dalla legge 9 marzo 1989 n.88, art. 46, decorre dalla scadenza del termine di 300 giorni prescritto per l'esaurimento del procedimento amministrativo (Cfr. Cass. n. 12718/2009) e nel caso di specie non risulta decorso, essendo il presente ricorso depositato in data 15.12.2019. Nel merito il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. È opportuno preliminarmente precisare che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza del diritto di parte ricorrente, nei confronti dell' al CP_1 pagamento del TFR maturato dal 06/01/2008 al 31/12/2012, periodo in cui la ra stata posta in CIG in deroga, non avendo parte ricorrente contestato il pagamento della prestazione richiesta nel periodo in cui è stata posta in CIGS. Tanto premesso, si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto condivise, le argomentazioni rese nella sentenza n. 29/2017 della Corte d'Appello di Bari, in fattispecie avente proprio ad oggetto il diritto del lavoratore al trattamento di fine rapporto maturato nel periodo di collocamento in SS integrazione guadagni in deroga, nonché dalla Corte di Appello di LI (sentenza n. 3446/2024) e da altri Magistrati di questo Tribunale (cfr.,
2 ex multis, sentenza n. 1505/2022, dott.ssa Schiavoni;
sentenza n. 1769/2022, dott.ssa Paglionico). Con riferimento al periodo oggetto di causa, ovvero relativo alla CIG in deroga, si osserva quanto segue. Non è concludente il richiamo della disposizione di cui all'art. 2120, c. 3, c.c., in quanto, nella presente fattispecie, viene in considerazione non già l'intercorso rapporto di lavoro tra le parti – e, con quello, il diritto del lavoratore al TFR quale spettante nei confronti della controparte datoriale – quanto piuttosto un diritto, di natura previdenziale (v., ex plurimis, Cass., 17 gennaio 2014, n. 901), correlato alla speciale disciplina dell'integrazione salariale. La L. n. 464 del 1972, art. 2, co. 2, cit., ha, infatti, disposto nei seguenti termini: “Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla SS integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto”. Tale disposizione è stata espressamente conservata pur dopo l'abrogazione dei “commi quinto e sesto dell'art. 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675” (d.l. n. 86 del 1988, art. 8, c. 2, cit.) che, a loro volta, avevano posto direttamente a carico del Fondo per la mobilità della manodopera (di cui alla l. n. 675 del 1977, cit., art. 28) la prestazione in discorso (per la successione dell' nella posizione del Fondo v., poi, Cass., 2 dicembre 1991, n. CP_1
12908, ex plurimis, 0 marzo 2004, n. 4922; Cass., 5 marzo 2003, n. 3261; Cass., 23 marzo 2002, n. 4171; Cass., 19 marzo 1992, n. 3410). La cennata disposizione della l. n. 464 del 1972, art. 2, c. 2, - la cui ratio è stata individuata nella intenzione del legislatore di “perseguire una duplice esigenza, avendo inteso, da un lato, evitare che le imprese, durante i processi di ristrutturazione o riconversione aziendale o durante i periodi di crisi, provvedessero ai licenziamenti collettivi per non dover sopportare in seguito una più gravosa indennità di anzianità e, dall'altro, impedire che le imprese medesime, nei suddetti periodi, fossero onerate da un ulteriore costo che potesse minacciare la loro stessa esistenza” (così Cass., 2 dicembre 1991, n. 12908, cit.) – è, però, espressamente dettata in relazione alla SS TE Guadagni Straordinaria e non è mai stata estesa agli ammortizzatori sociali in deroga. Pertanto, il rimborso delle quote di TFR su cassa integrazione straordinaria è previsto direttamente dalla legge e, segnatamente, dall'art. 2 comma 2 della legge 464/1972, il quale non trova applicazione in via analogica in caso d'intervento di integrazioni salariali in deroga, che non sono finanziate da risorse di natura contributiva. Infatti, i fondi per l'erogazione delle prestazioni in deroga, compresa la cassa integrazione, sono fondi dello stato o regionali, a differenza di quanto avviene per la cassa integrazione straordinaria i cui fondi sono costituiti presso l' con fondi ad hoc su cui confluiscono CP_1 versamenti degli stessi datori di lavoro.
“Va, in particolare, rimarcato che il trattamento di sostegno al reddito fruito dai lavoratori si iscrive nel novero degli ammortizzatori sociali cd. in deroga, la cui disciplina – per l'appunto in deroga agli ordinari criteri che regolano le prestazioni (cassa integrazione, mobilità, disoccupazione) di sostegno del reddito di lavoratori che hanno perso il posto di lavoro (o la cui prestazione lavorativa sia sospesa) – deve ricondursi ad una serie di interventi legislativi (v., tra i più recenti, e per quel che qui interessa: l. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, c. 521; l. 22 dicembre 2008, n. 203, art. 2, c. 36; d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2, artt. 18 e 19; d.l. 10 febbraio
3 2009, n. 5, conv. in l. 9 aprile 2009, n. 33, art. 7 ter;
l. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 1, c. 138, l. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, c. 30; l. 12 novembre 2011, n.183, art. 33, c. 21). Tratto comune delle disposizioni in discorso è quello secondo il quale la concessione dei trattamenti, anche senza soluzione di continuità (e, dunque, in proroga), avviene sulla base di specifici accordi governativi, e per periodi non superiori a dodici mesi (con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), nei limiti delle risorse appositamente stanziate che – a differenza di quanto avviene per i trattamenti ordinari, di integrazione salariale, gravanti sulla speciale gestione (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti) di cui alla l. n. 88 del 1989, art. 24 – sono poste a carico (della cd. fiscalità generale) del Fondo per l'occupazione, istituito presso il Ministero del Lavoro ai sensi del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 236, art. 1, c. 7 (poi sul Fondo sociale per occupazione e formazione, cui il predetto Fondo è confluito, istituito presso il Ministero del lavoro ai sensi del d.l. n. 185 del 2008, art. 18, c. 1, lett. a, cit.). La pur frastagliata disciplina degli interventi di sostegno al reddito in deroga non reca, dunque, un'estensione (espressa o implicita che sia) del trattamento previsto (per la CIGS) dalla l. n. 464/1972, art. 2, c. 2, ed è connotata, come anticipato, da predeterminati stanziamenti del Fondo sociale per occupazione e formazione le cui risorse risultano, così, destinate al finanziamento delle sole prestazioni in deroga volta a volta concesse”. L'applicazione analogica o estensiva delle disposizioni previste per la CIGS, in altri termini, non è paventabile a fronte delle segnalate differenze strutturali tra le due misure. Tale conclusione è rafforzata dal fatto che la SS TE in deroga è prevista in via temporanea ed eccezionale, il che porta ad escludere che possa trovare disciplina in norme dettate per istituti aventi carattere stabile. Come correttamente evidenziato da parte resistente, inoltre, la questione della possibilità di rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di cassa integrazione in deroga è stata recentemente oggetto di specifica interrogazione parlamentare alla quale il Ministero del Lavoro ha risposto negativamente (v. allegato al bollettino in Commissione XI Lavoro 5--04556 del 4 febbraio 2015): “la legge n.464 del 1972, avendo carattere di norma speciale, non può trovare applicazione in via analogica all'ipotesi di sospensione del rapporto con intervento della CIG in deroga. L'ammissione al rimborso nella fattispecie indicata non potrebbe prescindere da uno specifico intervento normativo per il quale occorre reperire la necessaria copertura finanziaria. Il versamento del contributo addizionale previsto dall'articolo 8 della legge 160/1988 nel corso del trattamento di integrazione salariale, non è collegato in alcun modo all'eventuale diritto al rimborso delle quote di TFR maturate essendo tale versamento dovuto da tutte le aziende che accedono ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga […] In caso di ricorso alla cassa integrazione in deroga l'onere del pagamento del TFR maturato rimane totalmente a carico del datore di lavoro”. In conclusione, non sussiste il reclamato diritto alla quota del trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo in cui il lavoratore ha usufruito dell'intervento in deroga della SS TE Guadagni. Quanto alla domanda spiegata in subordine, che pretende l'intervento dell' quale CP_1 gestore del Fondo di Tesoreria, giova delineare i tratti essenziali della disciplin tituto invocato. In proposito, come è noto, l'art. 1 comma 755 della L. 27.12.2006 n. 296 ha previsto che
“con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall' su CP_1
4 un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo”. E secondo il detto comma 756: “Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva”. Il tenore letterale delle disposizioni de quibus, che istituiscono e disciplinano il cd. Fondo di Tesoreria, oltre che ragioni di sistema, sembrano al Giudicante avvalorare l'opinione dei primi commentatori della legge nel senso della natura retributiva della prestazione erogata dal Fondo. In tal senso è in primis la lettera della legge, che non solo individua un soggetto pubblico tenuto a garantire l'erogazione ai lavoratori del settore privato di una prestazione che resta comunque regolata dall'art. 2120 c.c., ma identifica anche il contributo dovuto dal datore di lavoro al Fondo di Tesoreria con l'intera “quota di cui all'articolo 2120 del codice civile” maturata dai lavoratori interessati a decorrere dal gennaio 2007 e non destinata alle forme pensionistiche complementari. Così che il contributo versato dal datore di lavoro non ha all'evidenza una finalità (seppur latamente) assicurativa, ma è rappresentato per intero dal risparmio forzoso operato ex lege sulle retribuzioni e del quale lo Stato (e per suo conto l' gestore del Fondo di Tesoreria) diviene quindi assuntore. CP_1
I a 757 stabilisce, inoltre, che “le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze…”. Orbene, le modalità di cui al comma 757 dell'art.1 legge 296/2006 sono state indicate nel DM 30 gennaio 2007. Dal 1° gennaio 2007 i lavoratori che operavano nel settore privato potevano destinare il Tfr maturando a un fondo pensione, indipendentemente dalla presenza in azienda di un fondo contrattuale o convenzionale, esprimendo la propria scelta:
- entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori già in forza al 31 dicembre 2006, compilando e consegnando al datore di lavoro il mod.TFR1 (allegato al decreto interministeriale del 30 gennaio 2007);
- entro sei mesi dalla data di assunzione per gli assunti dopo il 31 dicembre 2006, utilizzando il modello TFR2, qualora gli stessi non avessero espresso la scelta per la previdenza complementare durante un precedente rapporto di lavoro. 5 La destinazione del Tfr alla previdenza complementare è irrevocabile, mentre la scelta di mantenere il Tfr presso il datore di lavoro poteva essere revocata in qualsiasi momento per aderire a una forma pensionistica complementare. Qualora il lavoratore, entro il 30 giugno 2007 o entro sei mesi dalla data di assunzione successiva al 31 dicembre 2006, non esprima alcuna volontà, il Tfr maturando viene destinato alla previdenza complementare, maturando un vero e proprio meccanismo di
“silenzio-assenso”. Ebbene, nella fattispecie in esame non risulta che il lavoratore abbia mai compiuto la scelta di mantenere il TFR in azienda, con apposita dichiarazione, consegnata al datore di lavoro ed inviata all' in quanto nulla è stato prodotto in giudizio, con la logica conseguenza CP_1 che ha impli ente optato per la previdenza complementare, determinando la non debenza delle somme da parte del Fondo di Tesoreria. Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda deve essere rigettata. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite, attese la qualità delle parti e la controvertibilità delle questioni giuridiche, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 29/01/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
6