TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 26/05/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
R.G. 3468/2024
La Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado introdotta da:
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti ANTONIO IANNOTTA,
NICOLETTA ONGARO, SILVIA PRIVATO, FEDERICO TRENTO e MARZIA
MASETTO della Civica Avvocatura e dall'Avv. PAOLA LA GUARDIA del Foro di
Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bolzano, piazza
Mazzini n. 49; appellante nei confronti di:
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 assistito e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. DE NISCO VINCENZO, presso il cui studio in Roma alla Piazza Cola di Rienzo n. 92 è domiciliata;
appellata
e nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t.; - appellata contumace- in punto: appello avverso la sentenza n. 168/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, depositata in data 12/06/2024 resa nel giudizio R.G. 5618/2022, non notificata;
rimessa per la decisione, ex art. 352 cpc, a seguito di concessione di un termine ex art. 127 ter cpc, sino al 22.5.2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI dell'appellante “l'Ecc.mo Tribunale voglia riformare integralmente la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 168/2024, depositata in data 12/06/2024 e, per
l'effetto: - accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. avverso la Controparte_1 cartella di pagamento n. 02120210000626073/000 emessa dall' Controparte_3
; - confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai
[...] sottostanti verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del
. Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri Parte_1
riflessi e oltre alle spese di domiciliazione.”; dell'appellata : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice Controparte_1 dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti
e per l'effetto: In via preliminare: • Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata: • Nel merito rigettare
l'appello proposto dal siccome infondato in fatto e diritto per tutti i motivi Parte_1 di cui al presente atto;
• condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con sentenza n. 168/2024, depositata in data 12/06/2024, resa nel giudizio R.G.
5618/2022, il Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione della Controparte_1
alla cartella di pagamento n. 02120210000626073/000, emessa dall'
[...] [...]
, per la Provincia di Bolzano, “limitatamente ai capi da 1 a 597” (oggetto Controparte_2 dell'opposizione), compensando tra le parti le spese di lite.
1.2. Con atto di citazione in appello d.d. 27.11.2024, il ha interposto, Parte_1
dinnanzi a questo Tribunale, tempestivo appello contro tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
1.2.1. in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 CP_4
e 204 bis C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.. Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Ingiustizia manifesta.
1.2.2. in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS, nonché CP_4 dell'art. 386 del DPR 495/1992. Violazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative (art. 1, L. 689/1981). Erroneità, perplessità, contraddittorietà e illogicità della motivazione.
1.3. Si è costituita, nel giudizio di appello, con comparsa di risposta depositata in data
4.3.2025, la sola . sostenendo l'inammissibilità (parziale) dell'appello, Controparte_1 per violazione dell'art. 345 cpc. (divieto ius novorum), nonché l'infondatezza dell'appello, anche per carenza di legittimazione passiva dell' , e chiedendo quindi la Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado. pag. 2/5 1.4. Non essendosi l' costituita nonostante regolare Controparte_2
notifica, ne è stata dichiarata la contumacia in sede di prima udienza del 27.3.2025; la causa giunge ora in decisione a seguito di concessione di un termine ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 352 cpc, sino al 22.5.2025.
2. In diritto.
2.1. Il primo motivo dell'appello è ammissibile e fondato, nei termini che seguono, con assorbimento del secondo motivo di appello e delle eccezioni a riguardo formulate dalla parte appellata costituita.
2.2. Parte appellante ha eccepito sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado (v. pagg. 2 ss. della comparsa, in particolare pag. 4)— con conseguente evidente ammissibilità del relativo motivo di appello— che la parte opponente non aveva provveduto tempestivamente ad opporre i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata, emessi dal Parte_1 con conseguente inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 cpc;
ciononostante, tale
[...]
eccezione non risulta essere stata esaminata in modo approfondito nella sentenza di primo grado, la quale ha accolto l'opposizione sostenendo, in sostanza, il difetto di legittimazione passiva della , derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di Controparte_1
veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s., citando, in particolare, l'ordinanza Cass. n.
10833/2020.
2.3. Peraltro, è stato a riguardo affermato (anche) da questo Tribunale, in modo del tutto condivisibile (v. tra le altre sentenza n. 72 del 23.02.2024), quanto segue: “Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge
10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto
"estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla pag. 3/5 notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c.”
2.4. Il motivo di opposizione della società opponente in primo grado, come accolto dalla sentenza qui impugnata, con la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. è pertanto già inammissibile, vertendosi in materia di opposizione a cartella di pagamento.
2.5. Non colgono nel segno le deduzioni e difese dell'appellata secondo le quali, CP_1
avendo essa ottemperato all'obbligo di comunicare agli enti impositori i nominativi ed i recapiti di coloro che avevano preso a noleggio i veicoli, avrebbe evitato che i verbali notificati divenissero nei suoi confronti titoli esecutivi, non potendosi ritenere, in base alla condivisibile giurisprudenza appena citata, che la mera comunicazione dei dati dei locatari possa determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione.
2.6. Inoltre, se anche si ritenesse che le stesse comunicazioni implichino una contestazione della propria responsabilità solidale rispetto alle sanzioni pecuniarie indicate nei verbali, sono comunque privi dei requisiti minimi da poterli ritenere idonei ad instaurare un regolare ricorso amministrativo di cui agli artt. 203- 204 C.d.S., non emergendo dagli stessi la volontà di investire il Prefetto con il potere decisionale di annullare i verbali nei confronti della parte appellata, contenendo le stesse missive, oltre alla richiesta di rinotifica, la mera richiesta a non procedere nei confronti della appellata società per il recupero della sanzione pecunaria relativa all'infrazione contestata (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione di primo grado).
2.7. Ne consegue, senz'altro, la fondatezza dell'appello, dovendosi ritenere inammissibile il motivo di opposizione accolto nella sentenza di primo grado, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e rigetto dell'opposizione; a riguardo va solo notato che tutte le eccezioni e domande non accolte in primo grado e non riproposte devono ritenersi rinunciate
(art. 346 cpc).
3. Spese di lite. pag. 4/5 3.1. Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 168/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, così dispone:
1. accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, Parte_1
2. rigetta l'opposizione della per cui conferma la cartella di Controparte_1
pagamento n. 02120210000626073/000 per la parte riferibile ai sottostanti verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del Parte_1 Pt_1
3. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Così a Bolzano, in data 26/05/2025.
La Giudice
Birgit Fischer
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
R.G. 3468/2024
La Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado introdotta da:
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti ANTONIO IANNOTTA,
NICOLETTA ONGARO, SILVIA PRIVATO, FEDERICO TRENTO e MARZIA
MASETTO della Civica Avvocatura e dall'Avv. PAOLA LA GUARDIA del Foro di
Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bolzano, piazza
Mazzini n. 49; appellante nei confronti di:
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 assistito e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. DE NISCO VINCENZO, presso il cui studio in Roma alla Piazza Cola di Rienzo n. 92 è domiciliata;
appellata
e nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t.; - appellata contumace- in punto: appello avverso la sentenza n. 168/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, depositata in data 12/06/2024 resa nel giudizio R.G. 5618/2022, non notificata;
rimessa per la decisione, ex art. 352 cpc, a seguito di concessione di un termine ex art. 127 ter cpc, sino al 22.5.2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI dell'appellante “l'Ecc.mo Tribunale voglia riformare integralmente la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 168/2024, depositata in data 12/06/2024 e, per
l'effetto: - accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. avverso la Controparte_1 cartella di pagamento n. 02120210000626073/000 emessa dall' Controparte_3
; - confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai
[...] sottostanti verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del
. Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri Parte_1
riflessi e oltre alle spese di domiciliazione.”; dell'appellata : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice Controparte_1 dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti
e per l'effetto: In via preliminare: • Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata: • Nel merito rigettare
l'appello proposto dal siccome infondato in fatto e diritto per tutti i motivi Parte_1 di cui al presente atto;
• condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con sentenza n. 168/2024, depositata in data 12/06/2024, resa nel giudizio R.G.
5618/2022, il Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione della Controparte_1
alla cartella di pagamento n. 02120210000626073/000, emessa dall'
[...] [...]
, per la Provincia di Bolzano, “limitatamente ai capi da 1 a 597” (oggetto Controparte_2 dell'opposizione), compensando tra le parti le spese di lite.
1.2. Con atto di citazione in appello d.d. 27.11.2024, il ha interposto, Parte_1
dinnanzi a questo Tribunale, tempestivo appello contro tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
1.2.1. in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 CP_4
e 204 bis C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.. Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Ingiustizia manifesta.
1.2.2. in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS, nonché CP_4 dell'art. 386 del DPR 495/1992. Violazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative (art. 1, L. 689/1981). Erroneità, perplessità, contraddittorietà e illogicità della motivazione.
1.3. Si è costituita, nel giudizio di appello, con comparsa di risposta depositata in data
4.3.2025, la sola . sostenendo l'inammissibilità (parziale) dell'appello, Controparte_1 per violazione dell'art. 345 cpc. (divieto ius novorum), nonché l'infondatezza dell'appello, anche per carenza di legittimazione passiva dell' , e chiedendo quindi la Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado. pag. 2/5 1.4. Non essendosi l' costituita nonostante regolare Controparte_2
notifica, ne è stata dichiarata la contumacia in sede di prima udienza del 27.3.2025; la causa giunge ora in decisione a seguito di concessione di un termine ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 352 cpc, sino al 22.5.2025.
2. In diritto.
2.1. Il primo motivo dell'appello è ammissibile e fondato, nei termini che seguono, con assorbimento del secondo motivo di appello e delle eccezioni a riguardo formulate dalla parte appellata costituita.
2.2. Parte appellante ha eccepito sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado (v. pagg. 2 ss. della comparsa, in particolare pag. 4)— con conseguente evidente ammissibilità del relativo motivo di appello— che la parte opponente non aveva provveduto tempestivamente ad opporre i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata, emessi dal Parte_1 con conseguente inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 cpc;
ciononostante, tale
[...]
eccezione non risulta essere stata esaminata in modo approfondito nella sentenza di primo grado, la quale ha accolto l'opposizione sostenendo, in sostanza, il difetto di legittimazione passiva della , derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di Controparte_1
veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s., citando, in particolare, l'ordinanza Cass. n.
10833/2020.
2.3. Peraltro, è stato a riguardo affermato (anche) da questo Tribunale, in modo del tutto condivisibile (v. tra le altre sentenza n. 72 del 23.02.2024), quanto segue: “Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge
10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto
"estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla pag. 3/5 notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c.”
2.4. Il motivo di opposizione della società opponente in primo grado, come accolto dalla sentenza qui impugnata, con la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. è pertanto già inammissibile, vertendosi in materia di opposizione a cartella di pagamento.
2.5. Non colgono nel segno le deduzioni e difese dell'appellata secondo le quali, CP_1
avendo essa ottemperato all'obbligo di comunicare agli enti impositori i nominativi ed i recapiti di coloro che avevano preso a noleggio i veicoli, avrebbe evitato che i verbali notificati divenissero nei suoi confronti titoli esecutivi, non potendosi ritenere, in base alla condivisibile giurisprudenza appena citata, che la mera comunicazione dei dati dei locatari possa determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione.
2.6. Inoltre, se anche si ritenesse che le stesse comunicazioni implichino una contestazione della propria responsabilità solidale rispetto alle sanzioni pecuniarie indicate nei verbali, sono comunque privi dei requisiti minimi da poterli ritenere idonei ad instaurare un regolare ricorso amministrativo di cui agli artt. 203- 204 C.d.S., non emergendo dagli stessi la volontà di investire il Prefetto con il potere decisionale di annullare i verbali nei confronti della parte appellata, contenendo le stesse missive, oltre alla richiesta di rinotifica, la mera richiesta a non procedere nei confronti della appellata società per il recupero della sanzione pecunaria relativa all'infrazione contestata (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione di primo grado).
2.7. Ne consegue, senz'altro, la fondatezza dell'appello, dovendosi ritenere inammissibile il motivo di opposizione accolto nella sentenza di primo grado, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e rigetto dell'opposizione; a riguardo va solo notato che tutte le eccezioni e domande non accolte in primo grado e non riproposte devono ritenersi rinunciate
(art. 346 cpc).
3. Spese di lite. pag. 4/5 3.1. Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 168/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, così dispone:
1. accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, Parte_1
2. rigetta l'opposizione della per cui conferma la cartella di Controparte_1
pagamento n. 02120210000626073/000 per la parte riferibile ai sottostanti verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del Parte_1 Pt_1
3. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Così a Bolzano, in data 26/05/2025.
La Giudice
Birgit Fischer
pag. 5/5