Articolo 3 della Legge 30 giugno 1952, n. 763
Articolo 2Articolo 4
Versione
13 luglio 1952
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 13 luglio 1952