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Articolo 3 della Legge 30 giugno 1952, n. 763
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Legge 30 giugno 1952, n. 763
Articolo 3 della Legge 30 giugno 1952, n. 763
Versione
13 luglio 1952
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 13 luglio 1952
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