Sentenza 1 marzo 2001
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- 2. Cassazione: il giudizio di divisione dei beni dei coniugi può iniziare anche senza la sentenza di separazioneAvv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 21 marzo 2010
La Corte, mutando il proprio precedente indirizzo, ha ritenuto che il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o di omologa di quella consensuale) non è condizione di procedibilità della domanda giudiziaria di scioglimento della comunione legale e relativa divisione dei beni, ma condizione dell'azione; di conseguenza, è sufficiente che tale condizione sussista al momento della pronuncia. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nelle more della procedura di separazione personale tra le parti, con citazione notificata in data 27/4/1992, XXX conveniva in giudizio la moglie YYY per sentir dichiarare lo scioglimento della comunione legale tra essi. Costituitosi regolarmente il …
Leggi di più… - 3. Si può chiedere di sciogliere la comunione se pende la causa di separazione?Accesso limitatoCesira Cruciani · https://www.altalex.com/ · 19 marzo 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2944 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
02 944/0 1 Aula B $ REP UBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg. previdenza Dott. Vincenzo Mileo Presidente R.G.N.16717/98 " Alberto Spanò Consigliere " Mario Putaturo Donati V. " Cron.6192 H Luciano Vigolo Rep. " Antonio Lamorgese Ud. 10/1/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da NA AR ZE, elett. dom. in Roma,via Carlo Poma n.2, presso Assennato, per procura speciale a margine dell'avv.G.Sante ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO; 81 INTIMATO per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 17 ottobre 1997, n.18637 (R.G.N. 16717/1998) (≥19-11/30); udita,nella pubblica udienza tenutasi il giorno 10/1/2001,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
1 R udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen.Dr. Giovanni Giacalone che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 30 giugno 1989 il Pretore del lavoro di Roma dichiarava il diritto di AN RI EN alla fruizione dell'assegno previsto dall'art. 13 della legge n.118 del 1971 con decorrenza dal gennaio 1987, condannando il Ministero dell'Interno al pagamento in favore della stessa della somma a tale titolo dovuta, oltre interessi legali sui ratei maturati dalle scadenze al saldo. 1La decisione, su gravame del Ministero e della EN la quale insisteva per l'attribuzione della rivalutazione monetaria, veniva parzialmente riformata dal Tribunale locale che,con sentenza del 17 ottobre 1997, fissava la decorrenza degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
confermava nel resto la sentenza impugnata;
dichiarava inammissibile l'appello incidentale dell'assicurata. Osservava, in particolare,il Tribunale che:il complesso morboso invalidante era stato accertato in data successiva all'epoca della domanda amministrativa , onde le condizioni di I responsabilità per sancire il carico degli interessi sulle prestazioni riconosciute sussistevano soltanto all'atto della domanda giudiziale;
in primo grado era stata chiesta dall'appellata la condanna generica del Ministero alla corresponsione delle fy 2 prestazioni in esame, e non il riconoscimento della rivalutazione monetaria, onde nessuna censura poteva essere formulata avverso la pronuncia pretorile che sul punto nulla aveva disposto. La EN ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge n.533 del 1973,429 e 442 c.p.c. nonché motivazione insufficiente e contraddittoria, ai sensi dell'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., si deduce che il Tribunale, nel dichiarare inammissibile l'appello incidentale, non ha considerato rivalutazione ed interessi sono erogabili d'ufficio con che l'unico limite del giudicato, nella specie non formatosi in seguito alla tempestiva impugnazione della decisione pretorile. Per altro verso il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere gli interessi dal gennaio 1987, data di decorrenza del diritto o,al più tardi, dal 5 maggio di quell'anno, giorno di presentazione del ricorso amministrativo avverso la decisione del 17 febbraio 1987 emessa dalla Commissione di prima istanza,con conseguente messa in mora della Pubblica Amministrazione, e comunque dal 1 maggio 1987, con il decorso di 120 giorni. Il motivo va accolto perché fondato. La rivalutazione dei crediti di lavoro (nonché, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 1991, di quelli previdenziali), modellata dall'art. 429, terzo comma, c.p.c. secondo criteri analoghi a quelli vigenti per la quantificazione del 3 debito di valore,è volta a ripristinare il potere d'acquisto di cui il creditore avrebbe fruito ove non vi fosse stata la mora del componente debitore, e, costituendo essa una propri intrinseca ed del detto credito, come tale riconducibile indissolubile direttamente alla causa petendi della domanda con cui il credito stesso è fatto valere, deve essere liquidata anche d'ufficio dal giudice, in ogni stato e grado del giudizio, senza necessità di una specifica domanda del lavoratore-creditore, applicando i criteri di cui al combinato disposto del citato terzo comma dell'art.429 dell'art.150 disp.att. dello stesso codice;
peraltro, ove c.p.c. e la sentenza di primo grado abbia negato, sia pure implicitamente/il diritto alla suddetta rivalutazione, è indispensabile, per impedire che la formazione del giudicato precluda al giudice di secondo grado l'esercizio del detto potere ufficioso,l'impugnazione sul punto ad opera della parte soccombente, non potendosi considerare gravame proposto dalla sufficiente il a tal fine controparte, atteso che i poteri del giudice del gravame sono correlati esclusivamente all'ambito dell'impugnazione secondo il principio "tantum devolutum quantum appellatum" e stante la vigenza del divieto di "reformatio in peius" della sentenza in (Cass., 15 gennaio 1996,n.275; vedi danno dell'unico impugnante anche Cass.,S.U., 13 febbraio 1997,n.1322). D'altronde Co va ricordato che, secondo costante giurisprudenza: il grado di invalidità va accertato non solo con riferimento infermità esistenti al momento della presentazione della alle domanda all'INPS, ma anche tenendo conto delle infermità 4 дви successivamente accertate od accertabili nel corso del procedimento amministrativo, nonché degli aggravamenti verificatisi per evoluzione delle infermità,i quali, benchè intervenuti nelle more della fase giudiziaria, costituiscano, secondo i canoni delle scienze sanitarie, il naturale, anche se non necessario, sviluppo del infermità (fra le processo patologico delle anzidette tanto, Cass.,6 luglio 1972, n. 2243); interessi e dellaai fini della decorrenza degli rivalutazione in forza dell'art.442 c.p.c. nella portata della sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 1991 (e n.196 del 1993 per l'estensione alle prestazioni di assistenza sociale obbligatoria del medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale) (salva l'applicabilità della meno favorevole disciplina di cui all'art, 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n.412 per i ratei scaduti successivamente Jale alla sua entrata in vigore), decorrenza the si verifica dalla data stessa di maturazione delle singole rate, sia qualora detti requisiti del diritto sopravvengano nel corso del giudizio, sia anche nel caso in cui intervengano nel periodo intercorrente tra la chiusura con esito negativo del procedimento amministrativo e la proposizione della domanda giudiziale (vedi Cass., 6 novembre 1995, n.11534;e Cass.,20 maggio 1998, n.5050, sulla decorrenza del diritto agli accessori della prestazione dalla data di maturazione del credito). Siffatti principi sono stati disapplicati dal Tribunale che, nel dichiarare l'inammissibilità del gravame 5 দি alla declaratoria del diritto alla dell'assicurata, volto ex art.429 c.p.c. sulle rate dell'assegno di cui rivalutazione all'art. 13 della legge n.118 del 1971, non ha considerato che, nella specie,la pronuncia negativa pretorile era stata tempestivamente e ritualmente impugnata dalla interessata e che la domanda dalla stessa formulata in grado di appello non costituiva domanda nuova poiché quel giudice era tenuto a pronunciare sull'intero credito e quindi a provvedere alla rivalutazione anche d'ufficio. Così come ha errato il Tribunale nel fissare la decorrenza degli interessi legali dalla domanda giudiziale invece che dal 1° febbraio 1987 (la decorrenza come denunciata dalla ricorrente in ricorso non è contestata), ossia dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento della soglia invalidante (fra tante, Cass., 29 luglio 1995, n.8332),non essendo necessario alcun atto di messa in mora dell'Amministrazione. Il ricorso deve perciò essere accolto e la sentenza impugnata va sul punto cassata per violazione di norme di diritto. Ai sensi dell'art.384 c.p.c., la Corte, non essendo necessari di fatto, decide la causa nel meritoulteriori accertamenti dichiarando il diritto della EN alla fruizione sui ratei della prestazione de qua maturati dal 1° febbraio 1987 della rivalutazione monetaria e degli interessi e, a decorrere dal 1 gennaio 1992, della maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dell'importo nominale del credito;
conferma nel resto,quanto alle spese, le statuizioni di primo e secondo grado. 6 the Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio poste a carico del Ministero " soccombenza e vannodella dell'Interno.
P.Q.M.
བ ག་ག་ཆ་སྤ་སྤ་ ག La Corte, accoglie il ricorso;
cassare, decidendo la causa nel merito, dichiara il diritto della EN alla fruizione, sui ratei della prestazione de qua maturata dal 1° febbraio 1987 della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, ed a decorrere dal 1° gennaio 1992 della maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dell'importo nominale del credito;
conferma nel resto per le spese le statuizioni di 1° e 2° grado;
condanna il Ministero dell'Interno alle spese in lire 14400 per il presente find . oltre lire duemilioni per onorari.con distrazione delle spese in dichiarazione d'anticipo favore dell'avv.G.Sante Assennato per fattone. Roma, 10 gennaio 2001 More Paolo D i Frest. Il Consigliere_est. Il Presidente Vincenzo Willo I 0 3 A D 1 S IL CANCELLIERE 3 , S . 5 O A T Depositato in Cancelleria L . T R L , A N ' O A oggi, F1 MAR. 2001 S L B 3 E L I 7 E P - D S D 8 I IL CANCELLIERE - A I N 1 S T 1 S G N O O E S E P A A I G D C A G E A E , O L D O T R T E I T A T S R L I I N L G E D E S E E R O D 7