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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1128/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MONTELLA UGO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 718/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401490826 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 495/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il sig. Ricorrente_1 impugnava parzialmente l'Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401490826 notificato il 6 novembre 2024 relativo al presunto omesso versamento della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), per le annualità dal 2018 al 2023 per euro 4.921.
Il ricorrente rappresentava come l'avviso impugnato sia stato emesso in relazione a due immobili ma che per il periodo che va dal 1° agosto 2015 al 31 luglio 2025 uno dei due immobili (e precisamente quello identificato in catasto alla categoria A/2, Indirizzo_Indirizzo_1 Dati_Cat_1, sub. 29) risulta locato, con due distinti contratti di locazione regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, per gli anni oggetto dell'accertamento, dal 2018 al 2023, la tassa rifiuti risulta dovuta dal conduttore Sig.ra Nominativo_1, codice fiscale CF nominativo11, come stabilito dall'art. 4 di entrambi i contratti di locazione.
Chiedeva pertanto l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato.
Non si costituiva Roma Capitale.
Il giudizio veniva nuovamente chiamato all'udienza del 14 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Ed infatti risulta provato quanto affermato da aprte ricorrente circa la circostanza che uno dei due immobili oggetto di accertamento e precisamente quello identificato in catasto alla categoria A/2,
IndirizzoIndirizzo_1, risulta locato, con due distinti contratti di locazione regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, per gli anni oggetto dell'accertamento, dal 2018 al 2023, la tassa rifiuti risulta dovuta dal conduttore Sig.ra Nominativo_1.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO E ANNULLA PARZIALMENTE L'ATTO IMPUGNATO NEI TERMINI DI CUI IN
MOTIVAZIONE. CO RO TA ALLE SPESE DI LITE CHE LIQUIDA IN EURO 886,53
OLTRE RIMBORSO CU , SPESE GENERALI AL 15% IVA E CPA COME PER LEGGE.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MONTELLA UGO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 718/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401490826 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 495/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il sig. Ricorrente_1 impugnava parzialmente l'Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401490826 notificato il 6 novembre 2024 relativo al presunto omesso versamento della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), per le annualità dal 2018 al 2023 per euro 4.921.
Il ricorrente rappresentava come l'avviso impugnato sia stato emesso in relazione a due immobili ma che per il periodo che va dal 1° agosto 2015 al 31 luglio 2025 uno dei due immobili (e precisamente quello identificato in catasto alla categoria A/2, Indirizzo_Indirizzo_1 Dati_Cat_1, sub. 29) risulta locato, con due distinti contratti di locazione regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, per gli anni oggetto dell'accertamento, dal 2018 al 2023, la tassa rifiuti risulta dovuta dal conduttore Sig.ra Nominativo_1, codice fiscale CF nominativo11, come stabilito dall'art. 4 di entrambi i contratti di locazione.
Chiedeva pertanto l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato.
Non si costituiva Roma Capitale.
Il giudizio veniva nuovamente chiamato all'udienza del 14 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Ed infatti risulta provato quanto affermato da aprte ricorrente circa la circostanza che uno dei due immobili oggetto di accertamento e precisamente quello identificato in catasto alla categoria A/2,
IndirizzoIndirizzo_1, risulta locato, con due distinti contratti di locazione regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, per gli anni oggetto dell'accertamento, dal 2018 al 2023, la tassa rifiuti risulta dovuta dal conduttore Sig.ra Nominativo_1.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO E ANNULLA PARZIALMENTE L'ATTO IMPUGNATO NEI TERMINI DI CUI IN
MOTIVAZIONE. CO RO TA ALLE SPESE DI LITE CHE LIQUIDA IN EURO 886,53
OLTRE RIMBORSO CU , SPESE GENERALI AL 15% IVA E CPA COME PER LEGGE.