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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9578 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39529/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Carmen Michelotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39529/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI NICUOLO Parte_1 C.F._1 NC e dell'avv. DI NICUOLO FRANCO ( ) Via Cesariano, 6 20154 C.F._2 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA CESARIANO 6 20154 MILANO presso il difensore avv. DI NICUOLO NC
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPINELLI Controparte_1 P.IVA_1 TI, elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 17 20122 MILANO presso il difensore avv. SPINELLI TI NI CH (C.F. ), contumace C.F._3 C.F. ), contumace CP_2 C.F._4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da separati fogli già depositati telematicamente, depositando altresì, sempre telematicamente comparse conclusionali e memorie di replica nei termini di legge Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e riportate.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio la compagnia SC LO e Parte_1 Controparte_1 per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale avvenuto in Parte_2 Pioltello (MI) il giorno 11 dicembre 2021 alle ore 6.30 circa. In tale occasione l'attrice era trasportata sul veicolo targato DC681AY di proprietà di Parte_2 condotto nell'occasione da LO SC ed assicurato per la responsabilità civile presso
[...] e, secondo la ricostruzione attorea, subiva lesioni personali in conseguenza dello Controparte_1 sbandamento della vettura prima contro il new jersey e poi contro il guard-rail. Chiedeva pertanto, in applicazione dell'art. 141 Cod. Ass., la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti, oltre accessori di legge, previo accertamento della responsabilità e dando atto dell'intervenuta corresponsione della somma di € 33.500,00, avvenuta in data 31 agosto 2023, ed effettuata dalla compagnia odierna convenuta a favore dell'attrice.
si costituiva affermando che la somma già corrisposta ante causam Controparte_1 doveva ritenersi esaustiva delle pretese di parte attrice e chiedendo il rigetto di ogni ulteriore domanda e, in subordine, la condanna al pagamento di quanto eventualmente strettamente provato come dovuto, anche in applicazione dell'art. 1227 cod. civ., per non avere l'attrice indossato la cintura di sicurezza e per avere la medesima accettato di salire a bordo del veicolo condotto da soggetto che aveva assunto alcolici. LO SC e non si costituivano in giudizio, benché regolarmente citati, ne veniva Parte_2 pertanto dichiarata la contumacia. La causa veniva istruita con l'interrogatorio del convenuto contumace LO SC e con la nomina di un Consulente medico legale d'ufficio Venivano quindi successivamente precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusionali e le repliche e, all'udienza del 25 novembre 2025 ove il procuratore di parte precisava Controparte_1
l'intervenuta modificazione della denominazione della propria assistita in Controparte_3
la causa veniva trattenuta in decisione.
[...]
La domanda di parte attrice merita accoglimento nei limiti e per le motivazioni che seguono.
Sulle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni
Parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni ha reiterato le Controparte_3 proprie istanze istruttorie che non trovano accoglimento in quanto le istanze di prova orale sono da ritenere superflue alla luce di quanto già agli atti del giudizio e gli ordini di esibizione, oltre ad essere generici sono da ritenere altresì superflui alla luce di quanto dichiarato dalla parte attrice in sede di interrogatorio (cfr. verbale udienza in data 7 maggio 2024) e nei propri scritti.
Sulla responsabilità
Dalla documentazione agli atti risulta che in data 11 dicembre 2021, in Pioltello (MI) il conducente dell'autovettura Opel Meriva targata DC681AY ha perso il controllo della medesima e ha urtato lo spartitraffico e successivamente il guard-rail, danneggiando la vettura. Emerge altresì che l'odierna attrice era a bordo del veicolo ed ha riportato lesioni personali (cfr. relazione di incidente stradale di cui al doc. 3 fascicolo attoreo)
La responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa in capo al conducente del veicolo sul quale l'attrice era trasportata appare inconfutabilmente accertata alla luce delle risultanze della relazione di incidente stradale agli atti (cfr. doc. 2 fascicolo parte convenuta . Controparte_1
Parte convenuta afferma che la parte attrice in occasione del sinistro per cui è Controparte_4 causa, non indossasse la cintura di sicurezza.
pagina 2 di 7 Su tale ultimo punto la stessa parte convenuta evidenzia che nel sinistro l'attrice ha riportato trauma facciale e importanti lesioni al volto e che tale tipologia di danni è notoriamente ricollegabile al mancato (o non corretto) utilizzo delle cinture di sicurezza le quali, se correttamente utilizzate, evitano l'urto del volto contro le strutture del veicolo, veicolo che, nel caso di specie, non ha subito ribaltamenti (solo uno o più testacoda) né deformazioni dell'abitacolo (cfr documentazione fotografica di cui alla relazione di sinistro stradale agli atti, doc. 2 fascicolo di parte convenuta e Controparte_1 relazione stessa).
Si evidenzia inoltre che, come evidenziato dalla stessa parte convenuta, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza risulterebbe riferito dalla stessa attrice in occasione degli accertamenti medici (c.f.r. relazione stesa dagli operatori del 118 di cui a doc. 5 del fascicolo di parte attrice, ove si legge che l'attrice non ha perso conoscenza e ha riportato lesioni al volto e al ginocchio destro e non indossasse la cintura,) ed è stato evidenziato anche dal CTP nella propria relazione peritale (cfr doc. 1 fascicolo di parte convenuta ove il CTP attesta che l'attrice riferisce del mancato utilizzo della cintura di sicurezza).
Anche il convenuto contumace LO SC all'udienza del 18 giugno 2024 ha confermato che l'attrice non indossava la cintura di sicurezza in occasione del sinistro per cui è causa. Tale dichiarazione è da ritenere di natura confessoria, stante la sussistenza dell'obbligo per il conducente del veicolo di controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e di sicurezza, esigendo che il trasportato indossi la cintura di sicurezza (in tal senso Cass., n. 9760/2021; Cass., n. 4993/2004; Cass., 10/06/2020, n. 11095, principio recentemente ribadito altresì da Cass. 26723/2025).
In punto mancato utilizzo dei sistemi di ritenzione occorre rilevare che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un autoveicolo con a bordo un trasportato senza le cinture di sicurezza allacciate) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso. Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, la condotta di quest'ultimo, sebbene non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, può costituire, tuttavia, un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato (in tal senso, ex multis, Cass. Civ. Ord. n. 11095 del 10/06/2020; Cass. Civ. ord. n. 2531 del 30/1/2019; Cass., 3, n. 6481 del 14/3/2017; Cass. Civ., n. 10526 del 13/5/2011; Cass. Civ., n. 4993 dell'11/3/2004; Cass. Civ. n. 18177/2007).
Sempre secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., mediante la comparazione della colpa della vittima con quella dell'offensore e la valutazione, in via ipotetica e con giudizio controfattuale, di quale tra le due sia stata più grave in riferimento all'altra e di quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno” (Cass., 04/09/2024, n. 23804; Cass., 25/01/2024, n. 2433). In particolare, poi, in tema di mancato uso delle cinture di sicurezza, è stato ripetutamente affermato che il conducente è tenuto a controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e di sicurezza, esigendo che il trasportato indossi la cintura di sicurezza (Cass., n. 9760/2021; Cass., n. 4993/2004; Cass., 10/06/2020, n. 11095). Ne deriva, pertanto, che l'omesso uso delle cinture di sicurezza del trasportato non è causa pagina 3 di 7 esclusiva del danno, ma concorrente alla condotta colposa nella conduzione del veicolo e di detta concausa risponde, oltre al trasportato, anche il conducente.
Pertanto, anche volendo ritenere provato che al momento del sinistro parte attrice non indossasse la cintura di sicurezza, facendo applicazione dei principi di diritto sopra citati, nel caso di specie, deve ritenersi altresì sussistere un ulteriore profilo di colpa in capo al conducente del mezzo che ha proseguito la marcia mentre, per sua stessa ammissione, l'attrice a bordo del veicolo non faceva uso della cintura di sicurezza (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 18 giugno 2024) e dormiva (cfr. dichiarazioni rese all'autorità intervenuta subito dopo il sinistro, doc. 2 fascicolo di parte convenuta relazione di incidente stradale). Controparte_1
Sempre facendo applicazione degli enunciati principi al caso di specie, in particolare facendo riferimento a quanto stabilito da Cass. Civ. Ord. 04/09/2024, n. 23804 in ordine al ragionamento logico da seguire per valutare l'incidenza dei comportamenti del conducente e del passeggero danneggiato, deve ritenersi che il danno subito dalla parte attrice non si sarebbe verificato affatto se la passeggera avesse avuto la cintura slacciata e il conducente del mezzo sul quale era trasportata non avesse perso il controllo del veicolo e deve altresì ritenersi che, se il conducente avesse perso il controllo del veicolo nello stesso modo in cui ciò è concretamente accaduto e l'attrice avesse avuto la cintura allacciata, il danno non sarebbe stato diverso.
Su questo ultimo punto si richiamano le considerazioni svolte dal CTU nominato il quale, sul punto, di fatto ritiene ininfluente l'utilizzo della cintura di sicurezza rispetto al danno patito dalla parte attrice e conclude che “non esistono elementi di certezza e, di fatto, non è possibile stabilire con altrettanta sicurezza se, al momento dell'incidente, indossasse o meno i presidi di sicurezza” (cfr. Parte_1 relazione agli atti pag. 24), lo stesso CTU, in ogni caso, precisa che “le lesività riscontrate nell'immediatezza dell'evento si siano verificate sia per il violento impatto del volto conto l'airbag, sia per le ferite lacero-contuse provocate in occasione di sinistro […], indipendentemente dall'uso, o meno, dei presidi di sicurezza” (cfr. relazione agli atti pag. 21) dovendo pertanto ritenersi che l'attrice, in ogni caso, anche correttamente utilizzando le cinture di sicurezza ben avrebbe potuto procurarsi le lesioni che si è procurata urtando violentemente il volto contro l'air-bag.
Alla luce di quanto appena esposto deve quindi ritenersi che l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza nel caso di specie, per le peculiarità del medesimo, non abbia concretamente influito sulla determinazione ed entità del danno.
Dalla documentazione agli atti del giudizio emerge altresì che il conducente del veicolo è stato contravvenzionato per guida in stato di ebbrezza alcolica, con conseguente ritiro della patente di guida per la sospensione della stessa. Parte convenuta invoca l'applicazione di adeguato Controparte_4 concorso di colpa in capo alla parte attrice trasportata per avere la medesima consapevolmente accettato di salire a bordo di un veicolo condotto da un soggetto non in grado di condurlo per l'avvenuta assunzione di bevande alcoliche. Tale assunto, tuttavia, pur astrattamente condivisibile in linea di principio, non può trovare applicazione nel caso di specie in quanto non risulta provato che l'attrice fosse effettivamente consapevole del grado di alterazione del conducente in misura tale da non consentire la guida del veicolo nel rispetto delle norme di legge.
Dalla documentazione agli atti del giudizio non emerge che il conducente abbia effettivamente assunto alcolici alla presenza della trasportata né che lo abbia fatto prima che salissero a bordo della vettura: occorre inoltre considerare che non qualunque assunzione di alcolici porta al superamento della soglia consentita per legge e altera le percezioni di un conducente. Non è provato che prima della misurazione pagina 4 di 7 del taso alcolemico fosse palese o comunque evidente che il conducente non era in grado di condurre il veicolo nel rispetto delle norme vigenti: non emerge nemmeno il tasso alcolemico effettivamente accertato. In altri termini dalla documentazione agli atti del giudizio non emergono elementi sufficienti per stabilire, (nemmeno in via presuntiva) che l'attrice fosse consapevole dello stato di alterazione del conducente, né, tantomeno, che l'attrice fosse consapevole dello stato di alterazione del conducente tale da impedirgli di condurre il veicolo nel rispetto della normativa vigente.
Si ritiene pertanto che, nel caso di specie, alla luce delle considerazioni già svolte, il danno subito dalla parte attrice debba essere risarcito integralmente non avendo avuto il comportamento tenuto dalla stessa alcuna incidenza causale sulla determinazione ed entità del danno.
Sulla quantificazione del danno a) danno non patrimoniale In corso di causa, al fine della migliore individuazione del danno alla persona, è stato nominato un Consulente Tecnico d'Ufficio che ha depositato la propria relazione conclusiva, le cui considerazioni e conclusioni in punto quantificazione del danno adeguatamente motivate si richiamano e condividono, dalla quale è emerso che in conseguenza del sinistro sono residuati alla parte attrice postumi permanenti nella misura del 21%, una inabilità temporanea parziale di giorni 5 al 100%, di giorni 30 al 75%, giorni 30 al 50% e giorni 30 al 25%. Il danno non patrimoniale, deve determinarsi in via equitativa, giusta il disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c., facendo riferimento alle tabelle in uso presso codesto Tribunale, come da ultimo aggiornate, trattandosi di lesioni non comprese nel novero delle c.d. “micropermanenti” Con riguardo al quantum, la Cassazione ha infatti statuito che, nella liquidazione del danno biologico, quando, come nella fattispecie concreta, manchino criteri stabiliti dalla legge, (come in effetti mancavano alla data di verificarsi del sinistro per cui è causa), l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cc. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, e tale uniformità di trattamento è garantita dalle tabelle per il risarcimento del danno in uso presso il Tribunale di Milano. Per il ristoro di detti pregiudizi si ritiene pertanto di dover utilizzare i criteri adottati da questo Tribunale con le Tabelle come da ultimo aggiornate per la liquidazione del danno non patrimoniale, le quali prevedono una distinzione tra danno biologico e sofferenza morale in applicazione dei principi recentemente elaborati dalla Suprema Corte. Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del danno biologico, quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore (c.d. danno morale, sub specie di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (così, Cass., ord., 19 febbraio 2019 n. 4878 ma anche Cass., 3 ottobre 2013 n. 22585, più di recente Cass., 12 ottobre 2020 n. 21970). Nel caso di specie, tenuto conto delle accertate invalidità, dell'età (24 anni al momento del fatto), del sesso e delle condizioni di vita della parte attrice, delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, dei menzionati criteri tabellari adottati da questo Tribunale per la liquidazione del danno biologico, applicabili anche ratione temporis, si ritiene equo liquidare, per il risarcimento del danno biologico permanente, la somma di Euro 73.038,00 cui dovranno aggiungersi Euro 15.000,00 per la componente legata alla sofferenza psicofisica da ritenersi almeno in parte sussistente, come riconosciuto anche dal CTU nella propria relazione e da ritenersi presuntivamente provata in quanto notoriamente le lesioni al volto, soprattutto in una giovanissima donna, provocano disagio emotivo e sofferenza psicofisica interiore: tale componente del danno deve comunque essere riconosciuta in misura contenuta in considerazione sia della specifica tipologia di lesione sia della assenza di ulteriore prova di circostanze pagina 5 di 7 specifiche che indichino la necessità di riconoscimento in misura maggiore;
dovranno altresì aggiungersi Euro 5.750,00 per il complessivo danno biologico temporaneo (somma già comprensiva della componente legata alla relativa sofferenza psicofisica). Così per un totale di Euro 93.788,00 già in valuta attuale. Parte attrice chiede inoltre un ulteriore risarcimento a titolo di “personalizzazione”. Secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione in tema di risarcimento del danno alla persona le circostanze di fatto che ne giustificano la personalizzazione integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte ed ipotetiche (Cass. Civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018; Cass. n. 24471/2014). Nel caso di specie non sono emerse circostanze contingenti specifiche tali da giustificare il riconoscimento di ulteriori somme a tale titolo, in aggiunta a quanto effettivamente già riconosciuto: non si ritiene pertanto di applicare ulteriore personalizzazione del danno alla persona non essendovi agli atti elementi sufficienti a procedere in tal senso. b) danno patrimoniale Il CTU ha ritenuto necessarie e congrue spese sanitarie pari ad euro 3.845,40 ritenute congrue e pertinenti dal CTU, e ha ritenuto non prevedibili e necessarie spese mediche e di cura future;
anche su questo punto la relazione del CTU si richiama e condivide. L'importo delle spese mediche rivalutate secondo gli indici Istat ed arrotondato corrisponde ad Euro 3.950,00. A tale somma devono aggiungersi l'importo di Euro 610,00 e l'importo di Euro 732,00 a titolo di rimborso spese sostenute dalla parte attrice per la remunerazione del proprio CTP (per l'attività svolta ante causam ed in corso di causa: cfr. doc. 6 e docc. allegata alla comparsa conclusionale, in quanto di formazione successiva allo spirare dei termini istruttori, fascicolo attoreo) in quanto spese resesi necessarie all'attrice al fine di far valere in giudizio i propri diritti. Tali importi rivalutati ed arrotondati corrispondono rispettivamente ad Euro 626,00 e ad Euro 742,00 e così per un totale di Euro 1.368,00. Parte attrice ha chiesto anche il risarcimento del danno derivato dalla mancata possibilità di prestare attività lavorativa come hostess di eventi nel periodo di inabilità temporanea, quantificando tale pregiudizio in complessivi Euro 1.200,00 (cfr atto di citazione pag. 2), salvo poi rideterminare l'importo della richiesta per tale specifica voce di danno in sede di precisazione delle conclusioni, in Euro 2.400,00. In ogni caso la scarna documentazione agli atti non permette di stabilire con certezza la effettiva contrazione del reddito in conseguenza del sinistro per cui è causa nel periodo di malattia ed a quanto ammonta il relativo pregiudizio. E' principio consolidato infatti che incombe sul danneggiato l'onere di dimostrare non solo valido nesso causale tra la contrazione e la menomazione fisica sofferta, ma altresì l'esistenza di una contrazione del reddito, e tale prova non può essere fornita attraverso argomentazioni o presunzioni semplici. Non si ritiene pertanto di riconoscere un risarcimento per tale specifica voce di danno.
Somme già percepite in relazione al medesimo sinistro Il danno complessivo da risarcire ammonta pertanto ad Euro 99.106,00 (93.788,00 danno non patrimoniale + 3.950,00 spese mediche riconosciute rivalutate ed arrotondate + 1.368,00 totale spese CTP, in valuta attuale). Come già precisato, la compagnia di assicurazioni convenuta ha già corrisposto ante causam alla parte attrice, in data 31 agosto 2023 l'importo di Euro 33.500,00, (doc. 9 fascicolo di parte attrice) somma che parte attrice ha trattenuto a titolo di acconto sul maggior dovuto. pagina 6 di 7 Tali somme dovranno essere sottratte dall'importo complessivamente dovuto dopo aver reso omogenee alla stessa data l'acconto e il danno, secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione sul punto (si veda, da ultimo, ex multis, Cass. Civ. 6607 del 6 marzo 2023 ma anche Cass. Civ. 6347/2014). L'importo di Euro 33.500,00 già versato, in valuta attuale ed arrotondato, corrisponde ad Euro 34.170,00. Pertanto dalla somma complessivamente dovuta alla parte attrice (99.106,00 Euro) devono essere detratti Euro 34.170,00. La residua somma dovuta dai convenuti all'attore è pertanto pari ad Euro 64.936,00. Interessi e spese Su tale somma devono riconoscersi interessi come segue. Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono altresì gli interessi legali sulla somma rivalutata. In conclusione, il Tribunale ritiene che, alla luce degli esposti criteri, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della parte attrice, della residua somma di Euro 64.936,00 liquidata in moneta attuale, oltre:
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell' 1%, sulla somma di Euro 99.106,00, dalla data del sinistro (11 dicembre 2021) alla data dell'acconto versato dalla compagnia convenuta (31 agosto 2023);
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell' 1%, sulla somma di Euro 64.936,00, dal 31 agosto 2023, data dell'acconto, ad oggi;
- interessi, al tasso legale, su quest'ultima somma di Euro 64.936,00 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto di quanto effettivamente attribuito in sentenza, della natura della causa, del grado di difficoltà delle questioni giuridiche trattate nonché della effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, accertata la responsabilità del conducente del veicolo targato DC681AY nella causazione dei danni dalla medesima subiti, condanna SC LO,
[...]
e (già , nelle rispettive qualità Pt_2 Controparte_3 Controparte_1 di conducente, proprietaria e assicuratrice del predetto veicolo, in solido tra loro, al pagamento, a favore della parte attrice della residua somma di Euro 64.936,00 oltre interessi e rivalutazione come meglio dettagliato in parte motiva.
- pone a carico delle parti convenute, in solido tra loro, disponendone la distrazione a favore dei procuratori della parte attrice dichiaratisi antistatari, le spese legali sostenute dalla parte attrice che si liquidano in complessivi Euro 7.052,00, oltre ad Euro 518,00 per spese non imponibili ed oltre IVA ed accessori di legge;
- pone altresì definitivamente ed integralmente a carico delle parti convenute, sempre in via solidale, le spese di CTU nella misura già liquidata con precedente provvedimento;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Milano, 11 dicembre 2025
Il Giudice onorario dott.ssa Carmen Michelotti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Carmen Michelotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39529/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI NICUOLO Parte_1 C.F._1 NC e dell'avv. DI NICUOLO FRANCO ( ) Via Cesariano, 6 20154 C.F._2 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA CESARIANO 6 20154 MILANO presso il difensore avv. DI NICUOLO NC
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPINELLI Controparte_1 P.IVA_1 TI, elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 17 20122 MILANO presso il difensore avv. SPINELLI TI NI CH (C.F. ), contumace C.F._3 C.F. ), contumace CP_2 C.F._4
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da separati fogli già depositati telematicamente, depositando altresì, sempre telematicamente comparse conclusionali e memorie di replica nei termini di legge Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e riportate.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio la compagnia SC LO e Parte_1 Controparte_1 per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale avvenuto in Parte_2 Pioltello (MI) il giorno 11 dicembre 2021 alle ore 6.30 circa. In tale occasione l'attrice era trasportata sul veicolo targato DC681AY di proprietà di Parte_2 condotto nell'occasione da LO SC ed assicurato per la responsabilità civile presso
[...] e, secondo la ricostruzione attorea, subiva lesioni personali in conseguenza dello Controparte_1 sbandamento della vettura prima contro il new jersey e poi contro il guard-rail. Chiedeva pertanto, in applicazione dell'art. 141 Cod. Ass., la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti, oltre accessori di legge, previo accertamento della responsabilità e dando atto dell'intervenuta corresponsione della somma di € 33.500,00, avvenuta in data 31 agosto 2023, ed effettuata dalla compagnia odierna convenuta a favore dell'attrice.
si costituiva affermando che la somma già corrisposta ante causam Controparte_1 doveva ritenersi esaustiva delle pretese di parte attrice e chiedendo il rigetto di ogni ulteriore domanda e, in subordine, la condanna al pagamento di quanto eventualmente strettamente provato come dovuto, anche in applicazione dell'art. 1227 cod. civ., per non avere l'attrice indossato la cintura di sicurezza e per avere la medesima accettato di salire a bordo del veicolo condotto da soggetto che aveva assunto alcolici. LO SC e non si costituivano in giudizio, benché regolarmente citati, ne veniva Parte_2 pertanto dichiarata la contumacia. La causa veniva istruita con l'interrogatorio del convenuto contumace LO SC e con la nomina di un Consulente medico legale d'ufficio Venivano quindi successivamente precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusionali e le repliche e, all'udienza del 25 novembre 2025 ove il procuratore di parte precisava Controparte_1
l'intervenuta modificazione della denominazione della propria assistita in Controparte_3
la causa veniva trattenuta in decisione.
[...]
La domanda di parte attrice merita accoglimento nei limiti e per le motivazioni che seguono.
Sulle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni
Parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni ha reiterato le Controparte_3 proprie istanze istruttorie che non trovano accoglimento in quanto le istanze di prova orale sono da ritenere superflue alla luce di quanto già agli atti del giudizio e gli ordini di esibizione, oltre ad essere generici sono da ritenere altresì superflui alla luce di quanto dichiarato dalla parte attrice in sede di interrogatorio (cfr. verbale udienza in data 7 maggio 2024) e nei propri scritti.
Sulla responsabilità
Dalla documentazione agli atti risulta che in data 11 dicembre 2021, in Pioltello (MI) il conducente dell'autovettura Opel Meriva targata DC681AY ha perso il controllo della medesima e ha urtato lo spartitraffico e successivamente il guard-rail, danneggiando la vettura. Emerge altresì che l'odierna attrice era a bordo del veicolo ed ha riportato lesioni personali (cfr. relazione di incidente stradale di cui al doc. 3 fascicolo attoreo)
La responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa in capo al conducente del veicolo sul quale l'attrice era trasportata appare inconfutabilmente accertata alla luce delle risultanze della relazione di incidente stradale agli atti (cfr. doc. 2 fascicolo parte convenuta . Controparte_1
Parte convenuta afferma che la parte attrice in occasione del sinistro per cui è Controparte_4 causa, non indossasse la cintura di sicurezza.
pagina 2 di 7 Su tale ultimo punto la stessa parte convenuta evidenzia che nel sinistro l'attrice ha riportato trauma facciale e importanti lesioni al volto e che tale tipologia di danni è notoriamente ricollegabile al mancato (o non corretto) utilizzo delle cinture di sicurezza le quali, se correttamente utilizzate, evitano l'urto del volto contro le strutture del veicolo, veicolo che, nel caso di specie, non ha subito ribaltamenti (solo uno o più testacoda) né deformazioni dell'abitacolo (cfr documentazione fotografica di cui alla relazione di sinistro stradale agli atti, doc. 2 fascicolo di parte convenuta e Controparte_1 relazione stessa).
Si evidenzia inoltre che, come evidenziato dalla stessa parte convenuta, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza risulterebbe riferito dalla stessa attrice in occasione degli accertamenti medici (c.f.r. relazione stesa dagli operatori del 118 di cui a doc. 5 del fascicolo di parte attrice, ove si legge che l'attrice non ha perso conoscenza e ha riportato lesioni al volto e al ginocchio destro e non indossasse la cintura,) ed è stato evidenziato anche dal CTP nella propria relazione peritale (cfr doc. 1 fascicolo di parte convenuta ove il CTP attesta che l'attrice riferisce del mancato utilizzo della cintura di sicurezza).
Anche il convenuto contumace LO SC all'udienza del 18 giugno 2024 ha confermato che l'attrice non indossava la cintura di sicurezza in occasione del sinistro per cui è causa. Tale dichiarazione è da ritenere di natura confessoria, stante la sussistenza dell'obbligo per il conducente del veicolo di controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e di sicurezza, esigendo che il trasportato indossi la cintura di sicurezza (in tal senso Cass., n. 9760/2021; Cass., n. 4993/2004; Cass., 10/06/2020, n. 11095, principio recentemente ribadito altresì da Cass. 26723/2025).
In punto mancato utilizzo dei sistemi di ritenzione occorre rilevare che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un autoveicolo con a bordo un trasportato senza le cinture di sicurezza allacciate) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso. Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, la condotta di quest'ultimo, sebbene non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, può costituire, tuttavia, un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato (in tal senso, ex multis, Cass. Civ. Ord. n. 11095 del 10/06/2020; Cass. Civ. ord. n. 2531 del 30/1/2019; Cass., 3, n. 6481 del 14/3/2017; Cass. Civ., n. 10526 del 13/5/2011; Cass. Civ., n. 4993 dell'11/3/2004; Cass. Civ. n. 18177/2007).
Sempre secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., mediante la comparazione della colpa della vittima con quella dell'offensore e la valutazione, in via ipotetica e con giudizio controfattuale, di quale tra le due sia stata più grave in riferimento all'altra e di quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno” (Cass., 04/09/2024, n. 23804; Cass., 25/01/2024, n. 2433). In particolare, poi, in tema di mancato uso delle cinture di sicurezza, è stato ripetutamente affermato che il conducente è tenuto a controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e di sicurezza, esigendo che il trasportato indossi la cintura di sicurezza (Cass., n. 9760/2021; Cass., n. 4993/2004; Cass., 10/06/2020, n. 11095). Ne deriva, pertanto, che l'omesso uso delle cinture di sicurezza del trasportato non è causa pagina 3 di 7 esclusiva del danno, ma concorrente alla condotta colposa nella conduzione del veicolo e di detta concausa risponde, oltre al trasportato, anche il conducente.
Pertanto, anche volendo ritenere provato che al momento del sinistro parte attrice non indossasse la cintura di sicurezza, facendo applicazione dei principi di diritto sopra citati, nel caso di specie, deve ritenersi altresì sussistere un ulteriore profilo di colpa in capo al conducente del mezzo che ha proseguito la marcia mentre, per sua stessa ammissione, l'attrice a bordo del veicolo non faceva uso della cintura di sicurezza (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 18 giugno 2024) e dormiva (cfr. dichiarazioni rese all'autorità intervenuta subito dopo il sinistro, doc. 2 fascicolo di parte convenuta relazione di incidente stradale). Controparte_1
Sempre facendo applicazione degli enunciati principi al caso di specie, in particolare facendo riferimento a quanto stabilito da Cass. Civ. Ord. 04/09/2024, n. 23804 in ordine al ragionamento logico da seguire per valutare l'incidenza dei comportamenti del conducente e del passeggero danneggiato, deve ritenersi che il danno subito dalla parte attrice non si sarebbe verificato affatto se la passeggera avesse avuto la cintura slacciata e il conducente del mezzo sul quale era trasportata non avesse perso il controllo del veicolo e deve altresì ritenersi che, se il conducente avesse perso il controllo del veicolo nello stesso modo in cui ciò è concretamente accaduto e l'attrice avesse avuto la cintura allacciata, il danno non sarebbe stato diverso.
Su questo ultimo punto si richiamano le considerazioni svolte dal CTU nominato il quale, sul punto, di fatto ritiene ininfluente l'utilizzo della cintura di sicurezza rispetto al danno patito dalla parte attrice e conclude che “non esistono elementi di certezza e, di fatto, non è possibile stabilire con altrettanta sicurezza se, al momento dell'incidente, indossasse o meno i presidi di sicurezza” (cfr. Parte_1 relazione agli atti pag. 24), lo stesso CTU, in ogni caso, precisa che “le lesività riscontrate nell'immediatezza dell'evento si siano verificate sia per il violento impatto del volto conto l'airbag, sia per le ferite lacero-contuse provocate in occasione di sinistro […], indipendentemente dall'uso, o meno, dei presidi di sicurezza” (cfr. relazione agli atti pag. 21) dovendo pertanto ritenersi che l'attrice, in ogni caso, anche correttamente utilizzando le cinture di sicurezza ben avrebbe potuto procurarsi le lesioni che si è procurata urtando violentemente il volto contro l'air-bag.
Alla luce di quanto appena esposto deve quindi ritenersi che l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza nel caso di specie, per le peculiarità del medesimo, non abbia concretamente influito sulla determinazione ed entità del danno.
Dalla documentazione agli atti del giudizio emerge altresì che il conducente del veicolo è stato contravvenzionato per guida in stato di ebbrezza alcolica, con conseguente ritiro della patente di guida per la sospensione della stessa. Parte convenuta invoca l'applicazione di adeguato Controparte_4 concorso di colpa in capo alla parte attrice trasportata per avere la medesima consapevolmente accettato di salire a bordo di un veicolo condotto da un soggetto non in grado di condurlo per l'avvenuta assunzione di bevande alcoliche. Tale assunto, tuttavia, pur astrattamente condivisibile in linea di principio, non può trovare applicazione nel caso di specie in quanto non risulta provato che l'attrice fosse effettivamente consapevole del grado di alterazione del conducente in misura tale da non consentire la guida del veicolo nel rispetto delle norme di legge.
Dalla documentazione agli atti del giudizio non emerge che il conducente abbia effettivamente assunto alcolici alla presenza della trasportata né che lo abbia fatto prima che salissero a bordo della vettura: occorre inoltre considerare che non qualunque assunzione di alcolici porta al superamento della soglia consentita per legge e altera le percezioni di un conducente. Non è provato che prima della misurazione pagina 4 di 7 del taso alcolemico fosse palese o comunque evidente che il conducente non era in grado di condurre il veicolo nel rispetto delle norme vigenti: non emerge nemmeno il tasso alcolemico effettivamente accertato. In altri termini dalla documentazione agli atti del giudizio non emergono elementi sufficienti per stabilire, (nemmeno in via presuntiva) che l'attrice fosse consapevole dello stato di alterazione del conducente, né, tantomeno, che l'attrice fosse consapevole dello stato di alterazione del conducente tale da impedirgli di condurre il veicolo nel rispetto della normativa vigente.
Si ritiene pertanto che, nel caso di specie, alla luce delle considerazioni già svolte, il danno subito dalla parte attrice debba essere risarcito integralmente non avendo avuto il comportamento tenuto dalla stessa alcuna incidenza causale sulla determinazione ed entità del danno.
Sulla quantificazione del danno a) danno non patrimoniale In corso di causa, al fine della migliore individuazione del danno alla persona, è stato nominato un Consulente Tecnico d'Ufficio che ha depositato la propria relazione conclusiva, le cui considerazioni e conclusioni in punto quantificazione del danno adeguatamente motivate si richiamano e condividono, dalla quale è emerso che in conseguenza del sinistro sono residuati alla parte attrice postumi permanenti nella misura del 21%, una inabilità temporanea parziale di giorni 5 al 100%, di giorni 30 al 75%, giorni 30 al 50% e giorni 30 al 25%. Il danno non patrimoniale, deve determinarsi in via equitativa, giusta il disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c., facendo riferimento alle tabelle in uso presso codesto Tribunale, come da ultimo aggiornate, trattandosi di lesioni non comprese nel novero delle c.d. “micropermanenti” Con riguardo al quantum, la Cassazione ha infatti statuito che, nella liquidazione del danno biologico, quando, come nella fattispecie concreta, manchino criteri stabiliti dalla legge, (come in effetti mancavano alla data di verificarsi del sinistro per cui è causa), l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cc. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, e tale uniformità di trattamento è garantita dalle tabelle per il risarcimento del danno in uso presso il Tribunale di Milano. Per il ristoro di detti pregiudizi si ritiene pertanto di dover utilizzare i criteri adottati da questo Tribunale con le Tabelle come da ultimo aggiornate per la liquidazione del danno non patrimoniale, le quali prevedono una distinzione tra danno biologico e sofferenza morale in applicazione dei principi recentemente elaborati dalla Suprema Corte. Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del danno biologico, quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore (c.d. danno morale, sub specie di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (così, Cass., ord., 19 febbraio 2019 n. 4878 ma anche Cass., 3 ottobre 2013 n. 22585, più di recente Cass., 12 ottobre 2020 n. 21970). Nel caso di specie, tenuto conto delle accertate invalidità, dell'età (24 anni al momento del fatto), del sesso e delle condizioni di vita della parte attrice, delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, dei menzionati criteri tabellari adottati da questo Tribunale per la liquidazione del danno biologico, applicabili anche ratione temporis, si ritiene equo liquidare, per il risarcimento del danno biologico permanente, la somma di Euro 73.038,00 cui dovranno aggiungersi Euro 15.000,00 per la componente legata alla sofferenza psicofisica da ritenersi almeno in parte sussistente, come riconosciuto anche dal CTU nella propria relazione e da ritenersi presuntivamente provata in quanto notoriamente le lesioni al volto, soprattutto in una giovanissima donna, provocano disagio emotivo e sofferenza psicofisica interiore: tale componente del danno deve comunque essere riconosciuta in misura contenuta in considerazione sia della specifica tipologia di lesione sia della assenza di ulteriore prova di circostanze pagina 5 di 7 specifiche che indichino la necessità di riconoscimento in misura maggiore;
dovranno altresì aggiungersi Euro 5.750,00 per il complessivo danno biologico temporaneo (somma già comprensiva della componente legata alla relativa sofferenza psicofisica). Così per un totale di Euro 93.788,00 già in valuta attuale. Parte attrice chiede inoltre un ulteriore risarcimento a titolo di “personalizzazione”. Secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione in tema di risarcimento del danno alla persona le circostanze di fatto che ne giustificano la personalizzazione integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte ed ipotetiche (Cass. Civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018; Cass. n. 24471/2014). Nel caso di specie non sono emerse circostanze contingenti specifiche tali da giustificare il riconoscimento di ulteriori somme a tale titolo, in aggiunta a quanto effettivamente già riconosciuto: non si ritiene pertanto di applicare ulteriore personalizzazione del danno alla persona non essendovi agli atti elementi sufficienti a procedere in tal senso. b) danno patrimoniale Il CTU ha ritenuto necessarie e congrue spese sanitarie pari ad euro 3.845,40 ritenute congrue e pertinenti dal CTU, e ha ritenuto non prevedibili e necessarie spese mediche e di cura future;
anche su questo punto la relazione del CTU si richiama e condivide. L'importo delle spese mediche rivalutate secondo gli indici Istat ed arrotondato corrisponde ad Euro 3.950,00. A tale somma devono aggiungersi l'importo di Euro 610,00 e l'importo di Euro 732,00 a titolo di rimborso spese sostenute dalla parte attrice per la remunerazione del proprio CTP (per l'attività svolta ante causam ed in corso di causa: cfr. doc. 6 e docc. allegata alla comparsa conclusionale, in quanto di formazione successiva allo spirare dei termini istruttori, fascicolo attoreo) in quanto spese resesi necessarie all'attrice al fine di far valere in giudizio i propri diritti. Tali importi rivalutati ed arrotondati corrispondono rispettivamente ad Euro 626,00 e ad Euro 742,00 e così per un totale di Euro 1.368,00. Parte attrice ha chiesto anche il risarcimento del danno derivato dalla mancata possibilità di prestare attività lavorativa come hostess di eventi nel periodo di inabilità temporanea, quantificando tale pregiudizio in complessivi Euro 1.200,00 (cfr atto di citazione pag. 2), salvo poi rideterminare l'importo della richiesta per tale specifica voce di danno in sede di precisazione delle conclusioni, in Euro 2.400,00. In ogni caso la scarna documentazione agli atti non permette di stabilire con certezza la effettiva contrazione del reddito in conseguenza del sinistro per cui è causa nel periodo di malattia ed a quanto ammonta il relativo pregiudizio. E' principio consolidato infatti che incombe sul danneggiato l'onere di dimostrare non solo valido nesso causale tra la contrazione e la menomazione fisica sofferta, ma altresì l'esistenza di una contrazione del reddito, e tale prova non può essere fornita attraverso argomentazioni o presunzioni semplici. Non si ritiene pertanto di riconoscere un risarcimento per tale specifica voce di danno.
Somme già percepite in relazione al medesimo sinistro Il danno complessivo da risarcire ammonta pertanto ad Euro 99.106,00 (93.788,00 danno non patrimoniale + 3.950,00 spese mediche riconosciute rivalutate ed arrotondate + 1.368,00 totale spese CTP, in valuta attuale). Come già precisato, la compagnia di assicurazioni convenuta ha già corrisposto ante causam alla parte attrice, in data 31 agosto 2023 l'importo di Euro 33.500,00, (doc. 9 fascicolo di parte attrice) somma che parte attrice ha trattenuto a titolo di acconto sul maggior dovuto. pagina 6 di 7 Tali somme dovranno essere sottratte dall'importo complessivamente dovuto dopo aver reso omogenee alla stessa data l'acconto e il danno, secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione sul punto (si veda, da ultimo, ex multis, Cass. Civ. 6607 del 6 marzo 2023 ma anche Cass. Civ. 6347/2014). L'importo di Euro 33.500,00 già versato, in valuta attuale ed arrotondato, corrisponde ad Euro 34.170,00. Pertanto dalla somma complessivamente dovuta alla parte attrice (99.106,00 Euro) devono essere detratti Euro 34.170,00. La residua somma dovuta dai convenuti all'attore è pertanto pari ad Euro 64.936,00. Interessi e spese Su tale somma devono riconoscersi interessi come segue. Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono altresì gli interessi legali sulla somma rivalutata. In conclusione, il Tribunale ritiene che, alla luce degli esposti criteri, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della parte attrice, della residua somma di Euro 64.936,00 liquidata in moneta attuale, oltre:
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell' 1%, sulla somma di Euro 99.106,00, dalla data del sinistro (11 dicembre 2021) alla data dell'acconto versato dalla compagnia convenuta (31 agosto 2023);
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell' 1%, sulla somma di Euro 64.936,00, dal 31 agosto 2023, data dell'acconto, ad oggi;
- interessi, al tasso legale, su quest'ultima somma di Euro 64.936,00 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto di quanto effettivamente attribuito in sentenza, della natura della causa, del grado di difficoltà delle questioni giuridiche trattate nonché della effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, accertata la responsabilità del conducente del veicolo targato DC681AY nella causazione dei danni dalla medesima subiti, condanna SC LO,
[...]
e (già , nelle rispettive qualità Pt_2 Controparte_3 Controparte_1 di conducente, proprietaria e assicuratrice del predetto veicolo, in solido tra loro, al pagamento, a favore della parte attrice della residua somma di Euro 64.936,00 oltre interessi e rivalutazione come meglio dettagliato in parte motiva.
- pone a carico delle parti convenute, in solido tra loro, disponendone la distrazione a favore dei procuratori della parte attrice dichiaratisi antistatari, le spese legali sostenute dalla parte attrice che si liquidano in complessivi Euro 7.052,00, oltre ad Euro 518,00 per spese non imponibili ed oltre IVA ed accessori di legge;
- pone altresì definitivamente ed integralmente a carico delle parti convenute, sempre in via solidale, le spese di CTU nella misura già liquidata con precedente provvedimento;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Milano, 11 dicembre 2025
Il Giudice onorario dott.ssa Carmen Michelotti
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