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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 14/01/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter, e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3048 /2023 R.G., promossa da: nata il [...] a [...] , c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. TIMPANARO ANTONIO , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MONORITI ANTONELLO;
- resistente -
OGGETTO: post atp indennità di accompagnamento e handicap grave
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/10/2023, esponeva: Parte_1
- Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 4055/22, per l'accertamento e il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art.3 comma 3 L.104/92;
- che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato un grado di invalidità in misura non sufficiente all'ottenimento delle prestazioni richieste;
- che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
- che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare la riduzione dell'autonomia personale con connotazione di gravità e la necessità dell'accompagnatore sin dalla data della domanda amministrativa;
- che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da renderla totalmente invalida e bisognosa dell'accompagnatore sin dalla data della CP_ domanda amministrativa, e condannarsi l' al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi. CP_ L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza comunque nel merito per assenza del requisito sanitario nella data indicata dalla ricorrente.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, depositate note di trattazione scritta la causa, istruita documentatamente e previo rinnovo/supplemento di CTU, veniva decisa con la presente sentenza emessa ex art. 429
c.p.c.
Oggetto della domanda in esame è costituito dal riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale dell'indennità di accompagnamento, che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n.508/88, spetta “ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”, nonché dei benefici di cui all'art.3 comma 3 L.104/92;
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di
, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le Parte_1
patologie da cui la stessa risulta affetta, evidenziando la sua condizione di invalida al 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento e senza i benefici di cui all'art.3 comma 3 L.104/92, a (cfr.
CTU, in atti).
Le conclusioni del CTU meritano, pertanto, di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione, che non vengono affatto scalfite dalle censure proposte dalla parte ricorrente.
In definitiva, va dichiarato che non si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1
legittimanti l'indennità di accompagnamento e i benefici di cui all'art.3 comma 3 L.104/92.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente, e vanno liquidate in dispositivo ex D.M. n. 147/22, parametri minimi e in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni affrontate.
Restano a carico dell' le spese di CTU liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1
p.t., con ricorso depositato il 01/10/2023 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - Dichiara che non si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti Parte_1
l'indennità di accompagnamento e i benefici di cui all'art.3 comma 3 L.104/92;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 2.697,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate separatamente. CP_1
Così deciso in Patti, 14/01/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena