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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3510/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Scaramuzzino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 3510/2022 R.G. vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappre- Parte_1 C.F._1
sentata e difesa dall'Avv. Giacomo Bulleri e domiciliata presso il suo studio in Livorno,
Piazza Cavour n. 25
attrice contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Livorno – Piazza del Municipio n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna
Cenerini, dall'Avv. Cristina Sardi, dall'Avv. Lucia Macchia e dall'Avv. Maria Teresa
Zenti e domiciliato presso l'Avvocatura Civica in Livorno, Piazza del Municipio n.1
convenuto e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Livorno Viale Ippolito Nievo n. 59/61, rap-
presentata e difesa dall'Avv. Elena Uccelli ed elettivamente domiciliata presso il suo
1 studio in Livorno – Piazza Benamozegh n. 17
terza chiamata
in punto: responsabilità extracontrattuale
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 28.11.2024
dal procuratore di parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale di Livorno, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: a) ac-
certare e dichiarare, a norma dell'art. 2051 c.c., la responsabilità del , Controparte_1
in persona del Sindaco rappresentante pro tempore per tutti i danni subiti e subendi dalla
signora in conseguenza del sinistro del 10.09.2020; b) in subordine, accer- Parte_1
tare e dichiarare, a norma dell'art. 2043 c.c., la responsabilità del in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore per tutti i danni subiti e subendi dalla signora Parte_2
in conseguenza del sinistro del 10.09.2020; c) conseguentemente, condannare il Co-
[...]
mune di Livorno, in persona del Sindaco rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i
danni subiti e subendi dalla signora e, segnatamente, il danno patrimoniale Parte_1
e non patrimoniale, il danno alla riduzione permanente della capacità e della integrità psi-
co-fisica, il danno da invalidità permanente, il danno da invalidità temporanea, il danno
morale, nonché a rimborsare le spese per indagini cliniche e terapie, liquidando le compo-
nenti predette nella misura complessiva di € 23.503,44, o in quella maggiore o minore che
sarà accertata nel corso del presente giudizio. Voglia, inoltre, condannare il convenuto al
pagamento degli interessi e di una congrua indennità per svalutazione monetaria. Qualora
2 l'On.le Tribunale di Livorno dovesse ritenere la il soggetto su cui grava CP_3
l'obbligo di custodire l'area in oggetto, la parte attrice chiede all'On.le Tribunale di Livor-
no, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: d) accertare e dichiarare, a norma
dell'art. 2051 c.c., la responsabilità della in persona del legale rappresen- CP_3
tante pro tempore per tutti i danni subiti e subendi dalla signora in conse- Parte_1
guenza del sinistro del 10.09.2020; e) in subordine, accertare e dichiarare, a norma
dell'art. 2043 c.c., la responsabilità della in persona del legale rappresen- CP_3
tante pro tempore per tutti i danni subiti e subendi dalla signora in conse- Parte_1
guenza del sinistro del 10.09.2020; f) conseguentemente, condannare la in CP_3
persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i danni subiti e subendi dal-
la signora e, segnatamente, il danno patrimoniale e non patrimoniale, il Parte_1
danno alla riduzione permanente della capacità e della integrità psico-fisica, il danno da
invalidità permanente, il danno da invalidità temporanea, il danno morale, nonché a rim-
borsare le spese per indagini cliniche e terapie, liquidando le componenti predette nella
misura complessiva di € 23.503,44, o in quella maggiore o minore che sarà accertata nel
corso del presente giudizio. Voglia, inoltre, condannare il convenuto al pagamento degli in-
teressi e di una congrua indennità per svalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di
spese, compensi professionali e rimborso forfettario al 15%”.
dal procuratore di parte convenuta:
“Codesto Ill.mo Tribunale Voglia, contraiis rejectis, in tesi assolvere il Controparte_1
dalle domande avanzate dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an
che nel quantum, e comunque non provate sia nella fattispecie ex art. 2051 che art. 2043;
in subordine nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze dell'attrice,
3 accertare la colpa esclusiva e/o per lo meno il concorso di colpa di , condan- CP_3
nandola a tenere indenne e/o garantire/manlevare il dalle domande Controparte_1
tutte proposte nei suoi confronti, e comunque direttamente condannandola al pagamento,
in favore dell'attrice, di quanto a quest'ultimo sarà accertato come dovuto nel corso del
presente giudizio, e in ogni caso, tenendo conto del concorso causale da parte del danneg-
giato stesso nell'aggravamento del preteso danno. Con vittoria di spese, diritti ed onorari
del presente giudizio”
dal procuratore del terzo chiamato in causa:
“Respinta ogni contraria istanza, deduzione e eccezione, voglia il Tribunale: in tesi: re-
spingere la domanda principale poiché: - infondata sia ex art. 2051 c.c. che ex art. 2043
c.c. in difetto di prova circa la sussistenza di una effettiva fonte di pericolo e del nesso ezio-
logico; - in subordine poiché la condotta di Martelli Nella integra gli estremi del caso for-
tuito o, in ulteriore subordine, della fattispecie ex art. 1227 c. II cc. Con conseguente as-
sorbimento o rigetto di ogni profilo attinente la domanda di manleva articolata nei con-
fronti della comparente;
- in denegata ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda principale, accogliere la stessa
nella misura che risulterà di giustizia e previo riconoscimento di un preponderante concor-
so di colpa dell'attrice ex art. 1227 c. I cc, nei confronti del solo . Re- Controparte_1
spingere la domanda di manleva articolata da quest'ultimo poiché inammissibile e comun-
que infondata;
- in denegata ipotesi subordinata di ritenuta fondatezza della pretesa attorea, di titolarità
della posizione di custode da parte della comparente e di responsabilità della stessa ex art.
2051 o 2043 c.c., accogliere la domanda della nella misura che risulterà di giustizia e CP_4
4 previo riconoscimento di un preponderante concorso di colpa della stessa ex art. 1227 c. I
cc. In ogni caso con vittoria di spese legali di CTU e di CTP.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione, regolarmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio il per ottenere la condanna in via principale ex art. 2051 Controparte_1
c.c. e, in subordine, ex art 2043 c.c. al risarcimento del danno subito a seguito di cadu-
ta causata dalla discontinuità della pavimentazione presente sul marciapiede di Via
Costanza, deducendo quanto segue.
In data 10.09.2020 alle ore 10.00 circa, mentre percorreva a piedi il marciapiede di Via
Costanza, all'altezza del numero civico 22, la signora cadeva rovinosamente a Pt_1
terra a causa di disconnessioni presenti sul marciapiede, insidiosamente occultate dalla copiosa presenza di aghi di pino, e soccorsa da alcuni testimoni presenti sul luogo del sinistro era trasportata in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Livor-
no ove le veniva riscontrato un “trauma contusivo distorsivo polso e mano sn-
escoriazioni sparse” e diagnosi di “frattura Colles polso sx”, come emerge da referto allegato. La signora veniva dimessa con apparecchio gessato e con una prognosi ini-
ziale di 30 gg e, sottopostasi a visite specialistiche ortopediche e a un ciclo di fisiote-
rapia, veniva giudicata guarita con postumi in data 3.05.2021 risultando, come affer-
mato dalla perizia medico-legale del Dott. che “le lesioni subite dal- Persona_1
la signora in conseguenza del sinistro sopra descritto davano luogo ad un pe- Pt_1
riodo di invalidità temporanea di 235 giorni, di cui 30 giorni a totale, ulteriori 15
5 giorni a parziale al 75%, ulteriori 60 giorni a parziale al 50% e ulteriori 130 giorni a
parziale al 25%; al termine di tale periodo residuavano postumi permanenti, che ri-
ducevano l'integrità psico-fisica della danneggiata, valutabili nella misura del 8%”
cosicché i danni subiti dalla signora sarebbero ammontati complessivamente Pt_1
ad € 23.503,44, di cui € 11.336,31 a titolo del risarcimento del danno biologico da in-
validità permanente, € 10.167,50 a titolo di risarcimento del danno biologico da inva-
lidità temporanea, € 1.133,63 a titolo di aumento personalizzato pari al 10%, € 866,00
a titolo di reintegrazione delle spese mediche sostenute. Nonostante reiterati inviti da parte della signora al prima e, a seguito della segnalazio- Pt_1 Controparte_1
ne da parte dell'ente della responsabilità in capo a anche a quest'ultima af- CP_3
finché fosse risarcito il danno, nulla le veniva corrisposto.
Si costituiva in giudizio il lamentando la propria carenza di legit- Controparte_1
timazione passiva ritenendo piuttosto che, essendo l'area gestita da e CP_3
quindi spettando a essa la manutenzione e la competenza del marciapiede luogo del si-
nistro, fosse quest'ultima l'eventuale responsabile del sinistro, con la conseguente ri-
chiesta al Giudice di differimento della prima udienza al fine di consentirne la chiama-
ta come terza in causa. In ogni caso, riteneva le pretese attoree infondate in fatto e di-
ritto dal momento che, stando allo stato dei luoghi, non era presente un oggettivo peri-
colo essendo presente sul suolo solo una leggera sconnessione che, in considerazione oltretutto della vicinanza e quindi conoscenza dei luoghi all'abitazione dell'attrice, era facilmente superabile con l'ordinaria diligenza e prudenza.
Il Giudice differiva la prima udienza per consentire la chiamata in causa di CP_3
[...]
6 Si costituiva in atti contestando Controparte_2 CP_3
integralmente sia la domanda principale, ritenuto non provato il nesso di causalità tra una fonte di pericolo e la verificazione del fatto lesivo e considerato il comportamento dell'attrice tale da escludere ex art 1227 c.c. la responsabilità risarcitoria in capo al cu-
stode, oltre a valutare come infondate, indimostrate ed eccessive le pretese nel quan-
tum, sia quella di manleva non avendo il prodotto alcun documen- Controparte_1
to che consentisse oggettivamente di individuare quali beni siano stati effettivamente affidati in custodia a e in virtù di quale atto o titolo. CP_3
In udienza venivano chiesti e concessi i termini per le memorie ex art. 183 comma VI
c.p.c.
La causa veniva istruita con assunzione di CTU medico legale per la valutazione dei danni riportati dall'attrice e sulle spese sostenute, con incarico conferito al Dott.
[...]
Venivano inoltre ammesse le prove orali, sicché venivano escusse due CP_5
testimoni, e . Testimone_1 Testimone_2
Ritenuta, poi, la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la precisa-
zione delle conclusioni, in occasione della quale il Giudice rimetteva la causa in deci-
sione concedendo i termini ex art. 190, primo comma c.p.c.
2. Rapporto di custodia sulla res
In via preliminare, va rilevato che la custodia della res è in capo al Controparte_6
[...
. La giurisprudenza di legittimità, cui va dato seguito, propende per escludere la possibilità di esonero della responsabilità in capo all'ente pubblico nel caso di cose in custodia, preferendo quale regola generale e salvo casi eccezionali la permanenza in
7 capo all'ente stesso, per l'appunto, della custodia. Ciò in ragione del fatto che la re-
sponsabilità della Pubblica Amministrazione per omessa o cattiva manutenzione del demanio stradale discende da puntuali disposizioni normative che impongono agli enti territoriali obblighi di manutenzione e sicurezza dello stesso, con la conseguenza che l'esternalizzazione della manutenzione stradale a soggetti terzi o la concessione agli stessi di autorizzazioni per l'alterazione del suolo pubblico non determina il venir me-
no degli obblighi di sorveglianza e controllo in capo all'Ente, sul quale permane l'obbligo di verificare e garantire che il manto stradale si trovi in condizioni tali da ga-
rantire il transito in sicurezza di pedoni e veicoli. Si cita, tra molte, la pronuncia di
Cass. Sez. III Civ., ord. n. 18325/2018 per cui l'ente proprietario della strada potrà an-
dare esente da responsabilità solo nel caso in cui la strada sia completamente chiusa al traffico, perdurando il potere di fatto sulla cosa fintanto che l'area non sia interdetta al passaggio del traffico veicolare e pedonale poiché solo in quel caso la custodia sarà af-
fidata esclusivamente all'appaltatore. Solo il caso residuale della chiusura al pubblico transito della strada farebbe infatti venire meno quella «relazione custodiale» tra il e la strada, necessaria per la sussistenza della responsabilità oggettiva ai sensi CP_1
dell'art. 2051 c.c.
A conferma di un tanto si può considerare che ai fini della definizione di “strada” ciò
che rileva, ai sensi dell'articolo 2 del nuovo Codice della Strada, è la destinazione di una determinata superfice a uso pubblico e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È pertanto l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicu-
rezza collettiva, la soggezione delle aeree alle norme del Codice della Strada (Cass.
n.14367/2018). Così anche Cass. Civ. sentenza n. 3216/2017: “il che consen- CP_1
8 ta, per il pubblico transito, di passare su di un'area di proprietà privata, assume
l'obbligo di verificare che la manutenzione dell'area e dei relativi manufatti sia ese-
guita e, conseguentemente, di provvedervi. Dunque, sorge in capo alla P.A. territoria-
le, benché non proprietaria della res, un dovere di sorveglianza, che costituisce un ob-
bligo primario della P.A., per il principio del neminem laedere, integrando gli estremi
della colpa e determinando la responsabilità per il danno cagionato all'utente
dell'area, non rilevando che l'obbligo della manutenzione debba necessariamente in-
combere sul proprietario dell'area medesima”, potendo quindi pacificamente affer-
marsi che la Pubblica Amministrazione è responsabile, in quanto tenuta di fatto alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche se queste siano di proprietà priva-
ta e latistanti le vie pubbliche nel caso in cui ne possa derivare pericolo per gli utenti della strada. Nel caso di specie, sempre utile infine richiamare Cass. civ., 11 novembre
2011, n. 23562 in quanto ha affermato che, se la strada è adibita alla circolazione pub-
blica, l'amministrazione comunale ha comunque l'obbligo di provvedere alla sua ma-
nutenzione.
Per tutto quanto premesso, si ritiene non sufficientemente provata la sussistenza in ca-
po a dell'onere di gestione dell'area oggetto del sinistro, basandosi la prova CP_3
documentale su semplici comunicazioni interne agli uffici comunali e riguardanti, ol-
tretutto, il profilo della manutenzione del verde, cosicché la custodia sulla res, ai fini dell'art. 2051 cod. civ., va riconosciuta in capo al . Controparte_1
3. Inquadramento della responsabilità da cosa in custodia
L'art. 2051 c.c., rubricato “Danno cagionato da cosa in custodia”, recita: “Ciascuno è
responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il ca-
9 so fortuito”.
Si tratta di una norma che fonda, in capo a chi ha la custodia su una cosa determinata,
una forma di responsabilità extracontrattuale di tipo oggettivo, non contenendo, infatti,
alcun riferimento alla colpa, alla negligenza o all'imperizia, ponendosi a esclusione della responsabilità unicamente il caso fortuito. Quattro risultano essere i presupposti per essere riconosciuti responsabili ex art. 2051 c.c.: la custodia, intesa in senso lato;
la natura del bene custodito;
il suo nesso eziologico con il danno;
l'assenza del caso fortuito.
È necessario chiarire fin d'ora che chi agisce in forza dell'art. 2051 c.c. per chiedere il risarcimento del danno cagionato da una cosa in custodia non è tenuto a provare di aver tenuto un comportamento diligente e prudente, spettandogli unicamente la prova del danno e del nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno occorsogli.
Così è quanto ribadito anche dalla costante e più recente giurisprudenza di legittimità. A
tal proposito, a titolo esemplificativo e riassuntivo, vedasi Cass. Civ. Sez. Terza con
Ordinanza n. 18518 del 8.07.2024 che, nel sancire il principio di diritto secondo cui “in
materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., a carico del soggetto danneggiato
sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia
della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel
relazionarsi con essa”, afferma: “sull'ormai indiscusso presupposto della natura
oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso
fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute
"funzionali" sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3,
sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), è stato, ancora di recente,
10 ribadito da questa Corte che il requisito legale "della rilevanza causale del fatto del
danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di
normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria
diligenza", e ciò perché , mentre "al pari della concausa naturale, il fatto non colposo
del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta
la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono
derivate” (così, in motivazione, ass. Sez, 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-
02)”. Ribadisce inoltre la Corte che “incombe sul custode la prova (liberatoria) della
sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che
esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto
diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé
l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato
dalla res" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.), La
caratterizzazione oggettiva della nozione di "caso fortuito", diversa da quella
tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova
fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di
questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480,
2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent.
30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084- 01), oltre che di recente ulteriormente ribadito
(Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), "secondo il quale la responsabilità di cui
all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni
connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la
dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del
11 rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come
responsabile" (cfr., ancora una volta, Cass, Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). Se,
dunque, "la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua
responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il
danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento
dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere,
da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile
dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle
concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto
(fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso
stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art.
41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento"
(così, ancora una volta, Cass. Sez. '3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). […] Non è, infatti,
il soggetto danneggiato — ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. — a
dover provare la "diligenza e prudenza" (id est: l'assenza di colpa) nel relazionarsi con
la "res" oggetto di custodia, non trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie.”
Nel caso di specie, essendo il luogo del sinistro un marciapiede a uso pubblico, nel rispetto della normativa e della giurisprudenza costante, è indiscussa la sussistenza di una relazione di custodia tra il bene pubblico e l'ente gestore, ovvero in questo caso,
come da considerazioni precedentemente svolte, il . Controparte_1
Come già ampiamente riportato, la giurisprudenza, superando orientamenti risalenti,
ribadisce il carattere oggettivo della responsabilità per cose in custodia prevista all'art. 2051 c.c., per cui ai fini della sussistenza della responsabilità oggettiva del è CP_1
12 necessario solo che la cosa da cui il danno deriva sia sotto la custodia del CP_1
stesso.
Dall'esame delle foto allegate in atti nonché dalle risultanze dell'istruttoria orale si può
affermare che il dislivello presente lungo il percorso, oltretutto coperto dalla presenza di aghi di pino, fosse oggettivamente presente e sia stato tale da comportare la caduta della
Sig.ra all'epoca dei fatti di 84 anni d'età; caduta dalla quale è derivato il Parte_1
danno oggetto del presente procedimento.
Sia lo stato dei luoghi che la presenza del dislivello citato (così come il fatto che essi siano la causa della caduta) sono chiaramente confermati dai testimoni escussi;
in primis dalla teste la quale affermava: “Ero in motorino e vidi cadere la Testimone_2
signora. Mentre lei era sul marciapiede io procedevo, e notai che era scivolata sul
marciapiede che era rovinato (...) Il marciapiede non so di che materiale sia fatto, ma
era sgranato e si erano formate delle buche. In più c'erano aghi di pino ed erbacce”.
Chiara è anche la dichiarazione del teste il quale, trovandosi al Testimone_1
momento dei fatti, dietro la , dichiarava in udienza: “Passavo per strada, anzi Pt_3
ero sul marciapiede, e vidi la signora cascare giù, perché c'era una mattonella, anzi un
sanpietrino rialzato e in più c'erano gli aghi dei pini”.
Per quanto riguarda il comportamento tenuto dal danneggiato, vero è che il comportamento deve essere adeguato al rischio percepibile con l'ordinaria diligenza;
al riguardo l'art 1227 c.c. prevede: “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il
creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”. Sempre in tema, la
Corte di Cassazione, Sez. III Civ., con sentenza n. 31702 del 26 ottobre 2022, ha ribadito: “Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, quanto più la situazione di
13 possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da
parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle
circostante, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del
comportamento imprudente del medesimo dinamismo causale del danno …”. Così
anche Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 30 giugno 2022, n. 20943.
Nal caso di specie alcuna prova sul punto è stata fornita dal custode sul quale viceversa grava il corrispondente onere.
Se ne deduce, quindi, che non risultano integrati i presupposti per la sussistenza di un concorso nella causazione del danno ex art. 1227 c.c. e che, viceversa responsabile del sinistro è, ai sensi, dell'art.2051, il convenuto . Controparte_1
4. Quantificazione del danno
Relativamente all'individuazione del danno subito dall'attrice e per poter Parte_1
procedere alla relativa monetizzazione veniva, come dianzi accennato, assunta consulenza medico legale.
L'incaricato Dott. nella relazione depositata solidamente argomentata CP_7
ed immune da vizi e censure di qualsiasi ordine, sicché vi si deve rimandare integralmente, ha così descritto i danni riportati dall'attore in conseguenza del sinistro:
“In occasione del sinistro che la vide coinvolta in data 10.9.2020, la sig.ra
[...]
ebbe a procurarsi un trauma del polso sinistro con evidenze cliniche e Pt_1
strumentali di frattura dell'epifisi distale del radio (frattura di Colles). Tale contesto
lesivo è da ritenere compatibile con la riferita dinamica del sinistro, non sollevandosi
dubbi in merito alla sussistenza di nesso causale tra evento e lesioni documentate. Per
quanto attiene il c.d. “stato anteriore”, termine col quale si intendono le condizioni
14 psico-fisiche preesistenti l'evento dannoso per cui è causa, dall'indagine anamnestico-
clinica condotta non sono emersi precedenti clinici rilevanti ai fini della presente
valutazione. Per il trattamento della lesione, venne immediatamente confezionato un
apparecchio gessato, poi rimosso in data 10.10.2020 con applicazione di una polsiera
da indossare per due settimane. In data 2.11.2020 venne quindi avviato trattamento
riabilitativo. Nessuna ulteriore certificazione è presente sino a quella attestante
l'avvenuta guarigione, rilasciata dal curante in data 3.5.2021.
Valutata la documentazione medica allegata agli atti, è da ammettersi che, nel caso di
specie, la sig.ra abbia versato nella condizione di transitoria invalidità, a Pt_1
decorrere dalla data del sinistro, per un periodo di circa 90 giorni. In questa ottica, il
danno biologico temporaneo – in relazione alla valutazione prognostica ed alle
prescrizioni terapeutiche attestate presso strutture sanitarie pubbliche di primo
soccorso e tenuto debito conto delle peculiarità del quadro lesivo in oggetto – può
essere equamente articolato in giorni 30 (trenta) di inabilità parziale al 75%, giorni 30
(trenta) al 50% e giorni 30 (trenta) al 25%. Tenuto conto del lasso temporale intercorso
dall'evento dannoso, nonché della natura delle lesioni da questo derivate, è
pacificamente da ritenere che le menomazioni ad esse correlate abbiano raggiunto una
definitiva stabilizzazione. Il residuo contesto menomativo risulta essere essenzialmente
rappresentato da apprezzabili esiti algo-disfunzionali dell'articolazione del polso
sinistro con associato sfumato deficit della presa della mano omolaterale (arto non
dominante). Prendendo come riferimento recenti barèmes per la valutazione medico-
legale del danno permanente in ambito di invalidità civile, quali le “Linee guida per la
valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” della Società
15 Italiano di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA), si ritiene che in
conseguenza dell'evento traumatico occorsole in data 10.9.2020, la sig.ra Pt_1
abbia subito una compromissione della globale integrità psico-fisica valutabile
complessivamente nella misura del 5% (cinque per cento). Di fatto, le residue
menomazioni non hanno comportato una significativa modificazione delle abitudini di
vita dell'attrice. Relativamente alle spese sanitarie attinenti al caso, risultano allegati
in atti esclusivamente dei progetti di notula per trattamento fisioterapico (€ 500,00) e
consulenza medico-legale di parte (€ 300,00 + Iva), i cui imposti sono da ritenere
congrui. Non sono prevedibili ulteriori spese future per il trattamento delle
menomazioni.”
A tali considerazioni e alle conclusioni rassegnate dal CTU, nessuna critica veniva mossa dai consulenti di parte.
Questo ulteriore elemento, unitamente al dato già dianzi evidenziato della coerenza e logicità delle considerazioni svolte dalla CTU e dalla congruenza tra le considerazioni stesse e gli approdi raggiunti, impone di accogliere in toto le conclusioni raggiunte dal
CTU incaricato.
A proposito poi della quantificazione del danno non patrimoniale va detto che il calcolo tabellare eseguito con l'utilizzo delle più recenti Tabelle Milano, e nel rispetto dei criteri ivi indicati, considera l'intero danno non patrimoniale sofferto dal soggetto,
quale lesione della sua integrità psicofisica, negli aspetti che vanno oltre la mera capacità specifica a produrre reddito. Sono in altre parole comprese, nella nuova accezione, tutte le voci in precedenza considerate: danno biologico nelle sue diverse sfaccettature (danno alla capacità lavorativa generica, danno alla valenza estetica, danno
16 alla vita di relazione, danno esistenziale).
Si veda, in proposito, Corte di Cassazione 22.06.2009, n. 14551, che sintetizza chiaramente il dictum delle Sezioni Unite a proposito di danno non patrimoniale,
ribadendo che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce una
categoria ampia, comprensiva non solo del cd. danno morale soggettivo (e cioè della
sofferenza contingente e del turbamento d'animo transeunte, determinati da fatto
illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione
di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua
un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite
derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. .... ..... Il danno non patrimoniale è risarcibile - sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata
dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle
altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non
patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto -
abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via
interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto
stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre
risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una
soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost.,
impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale
inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire
che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto
immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità.” Ancora, relativamente
17 alle pretese dell'attrice va rammentato – richiamate integralmente le considerazioni sopra svolte a proposito della liquidazione del danno non patrimoniale - il condivisibile principio secondo cui “nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di
diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono
trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano
successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto
determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità
permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già
qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti
veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva
all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di
invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia
il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le
conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria
assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno
entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando
adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di
apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque,
individualizzata) considerazione in termini monetari. (Nella specie, in relazione ad
un'ipotesi di danno iatrogeno, la S.C. ha ritenuto meritevoli di valorizzazione, ai fini
della personalizzazione del danno non patrimoniale, aspetti legati alle dinamiche
emotive della vita relazionale ed interiore del soggetto leso, in quanto connotati da
obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento)” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n.
18 11754 del 15/05/2018 - Rv. 648794 - 02).
Ancora, l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione del bene salute ha fatto sì
che, nell'aggiornare le Tabelle del Tribunale di Milano, sia stata proposta “una
liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente
dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia
nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno
non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza
soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire
la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: c.d. danno
biologico “standard”, c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive -
del danno biologico, c.d. danno morale” (così il documento esplicativo allegato alle
Tabelle del Tribunale di Milano 2024).
Pertanto, le predette Tabelle attualmente prevedono dei “valori monetari “medi”,
corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto
frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli
aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)” da utilizzarsi in relazione al risarcimento delle summenzionate conseguenze necessariamente comune a tutti i soggetti che subiscono un medesimo tipo di lesione, ed una “percentuale di
aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi - onde consentire un'adeguata
"personalizzazione" complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti
peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato”,
da utilizzarsi in relazione alle conseguenze peculiari e specifiche, che rendono il
19 pregiudizio patito nel caso concreto effettivamente diverso e maggiore rispetto a quello che normalmente consegue nella generalità dei casi simili.
Nel caso di specie, l'attrice non ha né allegato né dimostrato, neanche in via presuntiva,
una peculiarità della lesione tale da rendere necessaria una personalizzazione della liquidazione essendo quelle riportate in atti, a ben vedere, conseguenze assai comuni nel caso di lesioni al bene salute e non offrono alcun connotato di specialità al caso concreto.
Pertanto, il danno non patrimoniale viene liquidato in relazione ai valori monetari medi,
che già tengono conto, oltre che degli aspetti anatomo-funzionali, anche degli aspetti relazionali e della sofferenza soggettiva, senza alcuna ulteriore personalizzazione della liquidazione.
In definitiva si ha, dunque, che la signora nata il [...] e di anni 84, Parte_1
in seguito al sinistro avvenuto in data 10.09.2020, ha riportato un danno biologico permanente valutato nella misura del 5%; l'invalidità temporanea parziale è stata al 75%
per una durata di giorni 30, al 50% per giorni 30 e al 25% per giorni 30.
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale di Milano 2024 che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro. Considerando un danno biologico permanente nella misura del 5%, per ciascun punto di invalidità nella tabella viene riconosciuto l'importo di € 1.741,60 debitamente abbattuto col coefficiente di riferimento per l'età del danneggiato, così tale danno andrebbe liquidato nell'importo
20 complessivo di € 5.094,00.
Per ciascun giorno di invalidità assoluta va liquidato (sulla base di un criterio equitativo) un importo di € 115,00, mentre per l'invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità
riconosciuta per ciascun giorno. La invalidità temporanea parziale di giorni 30 al 75%
va liquidata in € 2.587,50, quella di giorni 30 al 50% va liquidata in € 1.725,00 e quella di giorni 30 al 25% va liquidata in € 862,50; per un totale, a titolo di danno biologico per invalidità temporanea, di € 5.175,00.
In totale, a titolo di danno biologico (sia per la permanente (I.P.) che per la temporanea
(I.T.)), va liquidato l'importo complessivo di € 10.269,00.
DANNI MATERIALI: Per quanto in atti risultino solamente allegati progetti di notula per trattamento fisioterapico e consulenza medico-legale, si ritiene corretto fare riferimento a quanto affermato in sede di consulenza medico legale, ovvero: “ risultano
allegati in atti esclusivamente dei progetti di notula per trattamento fisioterapico (€
500,00) e consulenza medico-legale di parte (€ 300,00 + Iva), i cui imposti sono da
ritenere congrui”, pertanto le spese mediche si intendono riconosciute per complessivi
€ 800,00.
RIEPILOGO DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
I danni che vanno liquidati sono quindi i seguenti:
totale danno non patrimoniale da tabella Milano 2024: € 10.269,00
spese mediche: € 800,00
totale: € 11.069,00
Tale danno è stato calcolato utilizzando le tabelle del danno biologico Tribunale Milano
21 2024 e la liquidazione è rapportata all'epoca in cui le tabelle utilizzate sono state elaborate (01-01-2024).
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico a tale data, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi,
calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
RIVALUTAZIONE. Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata ad oggi.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli
indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).
INTERESSI. Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze
22 terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria. Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che,
poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Le somme dovute complessivamente sono pertanto le seguenti:
Danno liquidato da tabella 2024 escluse le spese: € 10.269
Danno liquidato dopo devalutazione al 10.09.2020: € 8.658,52
Totale rivalutato, con interessi, ad oggi: € 11.175,30 (di cui € 2.516,78 per
rivalutazione e interessi)
Spese mediche: € 800,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo (importo che, con rivalutazione ed interessi calcolati sulle somme via via rivalutate,
ammonta, ad oggi, ad euro 1.032,00).
23 Totale danno risarcibile: € 12.207,30
5. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parte convenuta dovrà rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio, le quali vengono liquidate in considerazione dei parametri disciplinati dal D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per
la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Del pari, il convenuto dovrà rifondere le spese di lite anche al terzo chiamato in CP_1
causa.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari,
va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione, in ragione del criterio del decisum, lo scaglione da € 5.201 a
€ 26.000 nell'ambito del quale vanno considerati i valori medi per le singole fasi svoltesi
(fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
In omaggio al medesimo criterio di cui sopra, il dovrà sopportare in Controparte_1
via definitiva le spese dell'assunta CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno decidendo definitivamente, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa:
1) accerta la responsabilità del nella causazione del sinistro de Controparte_1
quo;
2) accerta e dichiara che il danno subìto da ammonta a complessivi eu- Parte_1
24 ro € 12.207,30 (importo comprensivo di rivalutazione monetaria e con interessi compensativi calcolati sulle somme via via rivalutate dalla data del sinistro ad og-
gi);
3) condanna il a pagare l'importo, ad oggi rivalu- Controparte_1 Parte_1
tato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate, di euro € 12.207,30,
oltre ad interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. da oggi sino al saldo effettivo;
4) condanna parte convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite Controparte_1
che liquida in € 5.077,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, ol-
tre ad anticipazioni per € 277,60, oltre rimborso spese generali per 15%, oltre ac-
cessori come per legge;
5) condanna parte convenuta a rifondere alla terza chiamata le Controparte_1
spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compenso di avvocato unitariamente de-
terminato, oltre rimborso spese generali per 15%, oltre accessori come per legge;
6) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della Controparte_1
CTU medico – legale come già liquidate in corso di causa.
Così deciso in Livorno, 19.3.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Scaramuzzino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 3510/2022 R.G. vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappre- Parte_1 C.F._1
sentata e difesa dall'Avv. Giacomo Bulleri e domiciliata presso il suo studio in Livorno,
Piazza Cavour n. 25
attrice contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Livorno – Piazza del Municipio n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Susanna
Cenerini, dall'Avv. Cristina Sardi, dall'Avv. Lucia Macchia e dall'Avv. Maria Teresa
Zenti e domiciliato presso l'Avvocatura Civica in Livorno, Piazza del Municipio n.1
convenuto e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Livorno Viale Ippolito Nievo n. 59/61, rap-
presentata e difesa dall'Avv. Elena Uccelli ed elettivamente domiciliata presso il suo
1 studio in Livorno – Piazza Benamozegh n. 17
terza chiamata
in punto: responsabilità extracontrattuale
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 28.11.2024
dal procuratore di parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale di Livorno, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: a) ac-
certare e dichiarare, a norma dell'art. 2051 c.c., la responsabilità del , Controparte_1
in persona del Sindaco rappresentante pro tempore per tutti i danni subiti e subendi dalla
signora in conseguenza del sinistro del 10.09.2020; b) in subordine, accer- Parte_1
tare e dichiarare, a norma dell'art. 2043 c.c., la responsabilità del in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore per tutti i danni subiti e subendi dalla signora Parte_2
in conseguenza del sinistro del 10.09.2020; c) conseguentemente, condannare il Co-
[...]
mune di Livorno, in persona del Sindaco rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i
danni subiti e subendi dalla signora e, segnatamente, il danno patrimoniale Parte_1
e non patrimoniale, il danno alla riduzione permanente della capacità e della integrità psi-
co-fisica, il danno da invalidità permanente, il danno da invalidità temporanea, il danno
morale, nonché a rimborsare le spese per indagini cliniche e terapie, liquidando le compo-
nenti predette nella misura complessiva di € 23.503,44, o in quella maggiore o minore che
sarà accertata nel corso del presente giudizio. Voglia, inoltre, condannare il convenuto al
pagamento degli interessi e di una congrua indennità per svalutazione monetaria. Qualora
2 l'On.le Tribunale di Livorno dovesse ritenere la il soggetto su cui grava CP_3
l'obbligo di custodire l'area in oggetto, la parte attrice chiede all'On.le Tribunale di Livor-
no, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: d) accertare e dichiarare, a norma
dell'art. 2051 c.c., la responsabilità della in persona del legale rappresen- CP_3
tante pro tempore per tutti i danni subiti e subendi dalla signora in conse- Parte_1
guenza del sinistro del 10.09.2020; e) in subordine, accertare e dichiarare, a norma
dell'art. 2043 c.c., la responsabilità della in persona del legale rappresen- CP_3
tante pro tempore per tutti i danni subiti e subendi dalla signora in conse- Parte_1
guenza del sinistro del 10.09.2020; f) conseguentemente, condannare la in CP_3
persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i danni subiti e subendi dal-
la signora e, segnatamente, il danno patrimoniale e non patrimoniale, il Parte_1
danno alla riduzione permanente della capacità e della integrità psico-fisica, il danno da
invalidità permanente, il danno da invalidità temporanea, il danno morale, nonché a rim-
borsare le spese per indagini cliniche e terapie, liquidando le componenti predette nella
misura complessiva di € 23.503,44, o in quella maggiore o minore che sarà accertata nel
corso del presente giudizio. Voglia, inoltre, condannare il convenuto al pagamento degli in-
teressi e di una congrua indennità per svalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di
spese, compensi professionali e rimborso forfettario al 15%”.
dal procuratore di parte convenuta:
“Codesto Ill.mo Tribunale Voglia, contraiis rejectis, in tesi assolvere il Controparte_1
dalle domande avanzate dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an
che nel quantum, e comunque non provate sia nella fattispecie ex art. 2051 che art. 2043;
in subordine nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze dell'attrice,
3 accertare la colpa esclusiva e/o per lo meno il concorso di colpa di , condan- CP_3
nandola a tenere indenne e/o garantire/manlevare il dalle domande Controparte_1
tutte proposte nei suoi confronti, e comunque direttamente condannandola al pagamento,
in favore dell'attrice, di quanto a quest'ultimo sarà accertato come dovuto nel corso del
presente giudizio, e in ogni caso, tenendo conto del concorso causale da parte del danneg-
giato stesso nell'aggravamento del preteso danno. Con vittoria di spese, diritti ed onorari
del presente giudizio”
dal procuratore del terzo chiamato in causa:
“Respinta ogni contraria istanza, deduzione e eccezione, voglia il Tribunale: in tesi: re-
spingere la domanda principale poiché: - infondata sia ex art. 2051 c.c. che ex art. 2043
c.c. in difetto di prova circa la sussistenza di una effettiva fonte di pericolo e del nesso ezio-
logico; - in subordine poiché la condotta di Martelli Nella integra gli estremi del caso for-
tuito o, in ulteriore subordine, della fattispecie ex art. 1227 c. II cc. Con conseguente as-
sorbimento o rigetto di ogni profilo attinente la domanda di manleva articolata nei con-
fronti della comparente;
- in denegata ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda principale, accogliere la stessa
nella misura che risulterà di giustizia e previo riconoscimento di un preponderante concor-
so di colpa dell'attrice ex art. 1227 c. I cc, nei confronti del solo . Re- Controparte_1
spingere la domanda di manleva articolata da quest'ultimo poiché inammissibile e comun-
que infondata;
- in denegata ipotesi subordinata di ritenuta fondatezza della pretesa attorea, di titolarità
della posizione di custode da parte della comparente e di responsabilità della stessa ex art.
2051 o 2043 c.c., accogliere la domanda della nella misura che risulterà di giustizia e CP_4
4 previo riconoscimento di un preponderante concorso di colpa della stessa ex art. 1227 c. I
cc. In ogni caso con vittoria di spese legali di CTU e di CTP.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione, regolarmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio il per ottenere la condanna in via principale ex art. 2051 Controparte_1
c.c. e, in subordine, ex art 2043 c.c. al risarcimento del danno subito a seguito di cadu-
ta causata dalla discontinuità della pavimentazione presente sul marciapiede di Via
Costanza, deducendo quanto segue.
In data 10.09.2020 alle ore 10.00 circa, mentre percorreva a piedi il marciapiede di Via
Costanza, all'altezza del numero civico 22, la signora cadeva rovinosamente a Pt_1
terra a causa di disconnessioni presenti sul marciapiede, insidiosamente occultate dalla copiosa presenza di aghi di pino, e soccorsa da alcuni testimoni presenti sul luogo del sinistro era trasportata in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Livor-
no ove le veniva riscontrato un “trauma contusivo distorsivo polso e mano sn-
escoriazioni sparse” e diagnosi di “frattura Colles polso sx”, come emerge da referto allegato. La signora veniva dimessa con apparecchio gessato e con una prognosi ini-
ziale di 30 gg e, sottopostasi a visite specialistiche ortopediche e a un ciclo di fisiote-
rapia, veniva giudicata guarita con postumi in data 3.05.2021 risultando, come affer-
mato dalla perizia medico-legale del Dott. che “le lesioni subite dal- Persona_1
la signora in conseguenza del sinistro sopra descritto davano luogo ad un pe- Pt_1
riodo di invalidità temporanea di 235 giorni, di cui 30 giorni a totale, ulteriori 15
5 giorni a parziale al 75%, ulteriori 60 giorni a parziale al 50% e ulteriori 130 giorni a
parziale al 25%; al termine di tale periodo residuavano postumi permanenti, che ri-
ducevano l'integrità psico-fisica della danneggiata, valutabili nella misura del 8%”
cosicché i danni subiti dalla signora sarebbero ammontati complessivamente Pt_1
ad € 23.503,44, di cui € 11.336,31 a titolo del risarcimento del danno biologico da in-
validità permanente, € 10.167,50 a titolo di risarcimento del danno biologico da inva-
lidità temporanea, € 1.133,63 a titolo di aumento personalizzato pari al 10%, € 866,00
a titolo di reintegrazione delle spese mediche sostenute. Nonostante reiterati inviti da parte della signora al prima e, a seguito della segnalazio- Pt_1 Controparte_1
ne da parte dell'ente della responsabilità in capo a anche a quest'ultima af- CP_3
finché fosse risarcito il danno, nulla le veniva corrisposto.
Si costituiva in giudizio il lamentando la propria carenza di legit- Controparte_1
timazione passiva ritenendo piuttosto che, essendo l'area gestita da e CP_3
quindi spettando a essa la manutenzione e la competenza del marciapiede luogo del si-
nistro, fosse quest'ultima l'eventuale responsabile del sinistro, con la conseguente ri-
chiesta al Giudice di differimento della prima udienza al fine di consentirne la chiama-
ta come terza in causa. In ogni caso, riteneva le pretese attoree infondate in fatto e di-
ritto dal momento che, stando allo stato dei luoghi, non era presente un oggettivo peri-
colo essendo presente sul suolo solo una leggera sconnessione che, in considerazione oltretutto della vicinanza e quindi conoscenza dei luoghi all'abitazione dell'attrice, era facilmente superabile con l'ordinaria diligenza e prudenza.
Il Giudice differiva la prima udienza per consentire la chiamata in causa di CP_3
[...]
6 Si costituiva in atti contestando Controparte_2 CP_3
integralmente sia la domanda principale, ritenuto non provato il nesso di causalità tra una fonte di pericolo e la verificazione del fatto lesivo e considerato il comportamento dell'attrice tale da escludere ex art 1227 c.c. la responsabilità risarcitoria in capo al cu-
stode, oltre a valutare come infondate, indimostrate ed eccessive le pretese nel quan-
tum, sia quella di manleva non avendo il prodotto alcun documen- Controparte_1
to che consentisse oggettivamente di individuare quali beni siano stati effettivamente affidati in custodia a e in virtù di quale atto o titolo. CP_3
In udienza venivano chiesti e concessi i termini per le memorie ex art. 183 comma VI
c.p.c.
La causa veniva istruita con assunzione di CTU medico legale per la valutazione dei danni riportati dall'attrice e sulle spese sostenute, con incarico conferito al Dott.
[...]
Venivano inoltre ammesse le prove orali, sicché venivano escusse due CP_5
testimoni, e . Testimone_1 Testimone_2
Ritenuta, poi, la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la precisa-
zione delle conclusioni, in occasione della quale il Giudice rimetteva la causa in deci-
sione concedendo i termini ex art. 190, primo comma c.p.c.
2. Rapporto di custodia sulla res
In via preliminare, va rilevato che la custodia della res è in capo al Controparte_6
[...
. La giurisprudenza di legittimità, cui va dato seguito, propende per escludere la possibilità di esonero della responsabilità in capo all'ente pubblico nel caso di cose in custodia, preferendo quale regola generale e salvo casi eccezionali la permanenza in
7 capo all'ente stesso, per l'appunto, della custodia. Ciò in ragione del fatto che la re-
sponsabilità della Pubblica Amministrazione per omessa o cattiva manutenzione del demanio stradale discende da puntuali disposizioni normative che impongono agli enti territoriali obblighi di manutenzione e sicurezza dello stesso, con la conseguenza che l'esternalizzazione della manutenzione stradale a soggetti terzi o la concessione agli stessi di autorizzazioni per l'alterazione del suolo pubblico non determina il venir me-
no degli obblighi di sorveglianza e controllo in capo all'Ente, sul quale permane l'obbligo di verificare e garantire che il manto stradale si trovi in condizioni tali da ga-
rantire il transito in sicurezza di pedoni e veicoli. Si cita, tra molte, la pronuncia di
Cass. Sez. III Civ., ord. n. 18325/2018 per cui l'ente proprietario della strada potrà an-
dare esente da responsabilità solo nel caso in cui la strada sia completamente chiusa al traffico, perdurando il potere di fatto sulla cosa fintanto che l'area non sia interdetta al passaggio del traffico veicolare e pedonale poiché solo in quel caso la custodia sarà af-
fidata esclusivamente all'appaltatore. Solo il caso residuale della chiusura al pubblico transito della strada farebbe infatti venire meno quella «relazione custodiale» tra il e la strada, necessaria per la sussistenza della responsabilità oggettiva ai sensi CP_1
dell'art. 2051 c.c.
A conferma di un tanto si può considerare che ai fini della definizione di “strada” ciò
che rileva, ai sensi dell'articolo 2 del nuovo Codice della Strada, è la destinazione di una determinata superfice a uso pubblico e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È pertanto l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicu-
rezza collettiva, la soggezione delle aeree alle norme del Codice della Strada (Cass.
n.14367/2018). Così anche Cass. Civ. sentenza n. 3216/2017: “il che consen- CP_1
8 ta, per il pubblico transito, di passare su di un'area di proprietà privata, assume
l'obbligo di verificare che la manutenzione dell'area e dei relativi manufatti sia ese-
guita e, conseguentemente, di provvedervi. Dunque, sorge in capo alla P.A. territoria-
le, benché non proprietaria della res, un dovere di sorveglianza, che costituisce un ob-
bligo primario della P.A., per il principio del neminem laedere, integrando gli estremi
della colpa e determinando la responsabilità per il danno cagionato all'utente
dell'area, non rilevando che l'obbligo della manutenzione debba necessariamente in-
combere sul proprietario dell'area medesima”, potendo quindi pacificamente affer-
marsi che la Pubblica Amministrazione è responsabile, in quanto tenuta di fatto alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche se queste siano di proprietà priva-
ta e latistanti le vie pubbliche nel caso in cui ne possa derivare pericolo per gli utenti della strada. Nel caso di specie, sempre utile infine richiamare Cass. civ., 11 novembre
2011, n. 23562 in quanto ha affermato che, se la strada è adibita alla circolazione pub-
blica, l'amministrazione comunale ha comunque l'obbligo di provvedere alla sua ma-
nutenzione.
Per tutto quanto premesso, si ritiene non sufficientemente provata la sussistenza in ca-
po a dell'onere di gestione dell'area oggetto del sinistro, basandosi la prova CP_3
documentale su semplici comunicazioni interne agli uffici comunali e riguardanti, ol-
tretutto, il profilo della manutenzione del verde, cosicché la custodia sulla res, ai fini dell'art. 2051 cod. civ., va riconosciuta in capo al . Controparte_1
3. Inquadramento della responsabilità da cosa in custodia
L'art. 2051 c.c., rubricato “Danno cagionato da cosa in custodia”, recita: “Ciascuno è
responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il ca-
9 so fortuito”.
Si tratta di una norma che fonda, in capo a chi ha la custodia su una cosa determinata,
una forma di responsabilità extracontrattuale di tipo oggettivo, non contenendo, infatti,
alcun riferimento alla colpa, alla negligenza o all'imperizia, ponendosi a esclusione della responsabilità unicamente il caso fortuito. Quattro risultano essere i presupposti per essere riconosciuti responsabili ex art. 2051 c.c.: la custodia, intesa in senso lato;
la natura del bene custodito;
il suo nesso eziologico con il danno;
l'assenza del caso fortuito.
È necessario chiarire fin d'ora che chi agisce in forza dell'art. 2051 c.c. per chiedere il risarcimento del danno cagionato da una cosa in custodia non è tenuto a provare di aver tenuto un comportamento diligente e prudente, spettandogli unicamente la prova del danno e del nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno occorsogli.
Così è quanto ribadito anche dalla costante e più recente giurisprudenza di legittimità. A
tal proposito, a titolo esemplificativo e riassuntivo, vedasi Cass. Civ. Sez. Terza con
Ordinanza n. 18518 del 8.07.2024 che, nel sancire il principio di diritto secondo cui “in
materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., a carico del soggetto danneggiato
sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia
della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel
relazionarsi con essa”, afferma: “sull'ormai indiscusso presupposto della natura
oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso
fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute
"funzionali" sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3,
sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), è stato, ancora di recente,
10 ribadito da questa Corte che il requisito legale "della rilevanza causale del fatto del
danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di
normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria
diligenza", e ciò perché , mentre "al pari della concausa naturale, il fatto non colposo
del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta
la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono
derivate” (così, in motivazione, ass. Sez, 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-
02)”. Ribadisce inoltre la Corte che “incombe sul custode la prova (liberatoria) della
sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che
esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto
diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé
l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato
dalla res" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.), La
caratterizzazione oggettiva della nozione di "caso fortuito", diversa da quella
tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova
fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di
questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480,
2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent.
30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084- 01), oltre che di recente ulteriormente ribadito
(Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), "secondo il quale la responsabilità di cui
all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni
connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la
dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del
11 rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come
responsabile" (cfr., ancora una volta, Cass, Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). Se,
dunque, "la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua
responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il
danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento
dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere,
da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile
dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle
concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto
(fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso
stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art.
41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento"
(così, ancora una volta, Cass. Sez. '3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). […] Non è, infatti,
il soggetto danneggiato — ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. — a
dover provare la "diligenza e prudenza" (id est: l'assenza di colpa) nel relazionarsi con
la "res" oggetto di custodia, non trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie.”
Nel caso di specie, essendo il luogo del sinistro un marciapiede a uso pubblico, nel rispetto della normativa e della giurisprudenza costante, è indiscussa la sussistenza di una relazione di custodia tra il bene pubblico e l'ente gestore, ovvero in questo caso,
come da considerazioni precedentemente svolte, il . Controparte_1
Come già ampiamente riportato, la giurisprudenza, superando orientamenti risalenti,
ribadisce il carattere oggettivo della responsabilità per cose in custodia prevista all'art. 2051 c.c., per cui ai fini della sussistenza della responsabilità oggettiva del è CP_1
12 necessario solo che la cosa da cui il danno deriva sia sotto la custodia del CP_1
stesso.
Dall'esame delle foto allegate in atti nonché dalle risultanze dell'istruttoria orale si può
affermare che il dislivello presente lungo il percorso, oltretutto coperto dalla presenza di aghi di pino, fosse oggettivamente presente e sia stato tale da comportare la caduta della
Sig.ra all'epoca dei fatti di 84 anni d'età; caduta dalla quale è derivato il Parte_1
danno oggetto del presente procedimento.
Sia lo stato dei luoghi che la presenza del dislivello citato (così come il fatto che essi siano la causa della caduta) sono chiaramente confermati dai testimoni escussi;
in primis dalla teste la quale affermava: “Ero in motorino e vidi cadere la Testimone_2
signora. Mentre lei era sul marciapiede io procedevo, e notai che era scivolata sul
marciapiede che era rovinato (...) Il marciapiede non so di che materiale sia fatto, ma
era sgranato e si erano formate delle buche. In più c'erano aghi di pino ed erbacce”.
Chiara è anche la dichiarazione del teste il quale, trovandosi al Testimone_1
momento dei fatti, dietro la , dichiarava in udienza: “Passavo per strada, anzi Pt_3
ero sul marciapiede, e vidi la signora cascare giù, perché c'era una mattonella, anzi un
sanpietrino rialzato e in più c'erano gli aghi dei pini”.
Per quanto riguarda il comportamento tenuto dal danneggiato, vero è che il comportamento deve essere adeguato al rischio percepibile con l'ordinaria diligenza;
al riguardo l'art 1227 c.c. prevede: “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il
creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”. Sempre in tema, la
Corte di Cassazione, Sez. III Civ., con sentenza n. 31702 del 26 ottobre 2022, ha ribadito: “Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, quanto più la situazione di
13 possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da
parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle
circostante, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del
comportamento imprudente del medesimo dinamismo causale del danno …”. Così
anche Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 30 giugno 2022, n. 20943.
Nal caso di specie alcuna prova sul punto è stata fornita dal custode sul quale viceversa grava il corrispondente onere.
Se ne deduce, quindi, che non risultano integrati i presupposti per la sussistenza di un concorso nella causazione del danno ex art. 1227 c.c. e che, viceversa responsabile del sinistro è, ai sensi, dell'art.2051, il convenuto . Controparte_1
4. Quantificazione del danno
Relativamente all'individuazione del danno subito dall'attrice e per poter Parte_1
procedere alla relativa monetizzazione veniva, come dianzi accennato, assunta consulenza medico legale.
L'incaricato Dott. nella relazione depositata solidamente argomentata CP_7
ed immune da vizi e censure di qualsiasi ordine, sicché vi si deve rimandare integralmente, ha così descritto i danni riportati dall'attore in conseguenza del sinistro:
“In occasione del sinistro che la vide coinvolta in data 10.9.2020, la sig.ra
[...]
ebbe a procurarsi un trauma del polso sinistro con evidenze cliniche e Pt_1
strumentali di frattura dell'epifisi distale del radio (frattura di Colles). Tale contesto
lesivo è da ritenere compatibile con la riferita dinamica del sinistro, non sollevandosi
dubbi in merito alla sussistenza di nesso causale tra evento e lesioni documentate. Per
quanto attiene il c.d. “stato anteriore”, termine col quale si intendono le condizioni
14 psico-fisiche preesistenti l'evento dannoso per cui è causa, dall'indagine anamnestico-
clinica condotta non sono emersi precedenti clinici rilevanti ai fini della presente
valutazione. Per il trattamento della lesione, venne immediatamente confezionato un
apparecchio gessato, poi rimosso in data 10.10.2020 con applicazione di una polsiera
da indossare per due settimane. In data 2.11.2020 venne quindi avviato trattamento
riabilitativo. Nessuna ulteriore certificazione è presente sino a quella attestante
l'avvenuta guarigione, rilasciata dal curante in data 3.5.2021.
Valutata la documentazione medica allegata agli atti, è da ammettersi che, nel caso di
specie, la sig.ra abbia versato nella condizione di transitoria invalidità, a Pt_1
decorrere dalla data del sinistro, per un periodo di circa 90 giorni. In questa ottica, il
danno biologico temporaneo – in relazione alla valutazione prognostica ed alle
prescrizioni terapeutiche attestate presso strutture sanitarie pubbliche di primo
soccorso e tenuto debito conto delle peculiarità del quadro lesivo in oggetto – può
essere equamente articolato in giorni 30 (trenta) di inabilità parziale al 75%, giorni 30
(trenta) al 50% e giorni 30 (trenta) al 25%. Tenuto conto del lasso temporale intercorso
dall'evento dannoso, nonché della natura delle lesioni da questo derivate, è
pacificamente da ritenere che le menomazioni ad esse correlate abbiano raggiunto una
definitiva stabilizzazione. Il residuo contesto menomativo risulta essere essenzialmente
rappresentato da apprezzabili esiti algo-disfunzionali dell'articolazione del polso
sinistro con associato sfumato deficit della presa della mano omolaterale (arto non
dominante). Prendendo come riferimento recenti barèmes per la valutazione medico-
legale del danno permanente in ambito di invalidità civile, quali le “Linee guida per la
valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” della Società
15 Italiano di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA), si ritiene che in
conseguenza dell'evento traumatico occorsole in data 10.9.2020, la sig.ra Pt_1
abbia subito una compromissione della globale integrità psico-fisica valutabile
complessivamente nella misura del 5% (cinque per cento). Di fatto, le residue
menomazioni non hanno comportato una significativa modificazione delle abitudini di
vita dell'attrice. Relativamente alle spese sanitarie attinenti al caso, risultano allegati
in atti esclusivamente dei progetti di notula per trattamento fisioterapico (€ 500,00) e
consulenza medico-legale di parte (€ 300,00 + Iva), i cui imposti sono da ritenere
congrui. Non sono prevedibili ulteriori spese future per il trattamento delle
menomazioni.”
A tali considerazioni e alle conclusioni rassegnate dal CTU, nessuna critica veniva mossa dai consulenti di parte.
Questo ulteriore elemento, unitamente al dato già dianzi evidenziato della coerenza e logicità delle considerazioni svolte dalla CTU e dalla congruenza tra le considerazioni stesse e gli approdi raggiunti, impone di accogliere in toto le conclusioni raggiunte dal
CTU incaricato.
A proposito poi della quantificazione del danno non patrimoniale va detto che il calcolo tabellare eseguito con l'utilizzo delle più recenti Tabelle Milano, e nel rispetto dei criteri ivi indicati, considera l'intero danno non patrimoniale sofferto dal soggetto,
quale lesione della sua integrità psicofisica, negli aspetti che vanno oltre la mera capacità specifica a produrre reddito. Sono in altre parole comprese, nella nuova accezione, tutte le voci in precedenza considerate: danno biologico nelle sue diverse sfaccettature (danno alla capacità lavorativa generica, danno alla valenza estetica, danno
16 alla vita di relazione, danno esistenziale).
Si veda, in proposito, Corte di Cassazione 22.06.2009, n. 14551, che sintetizza chiaramente il dictum delle Sezioni Unite a proposito di danno non patrimoniale,
ribadendo che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce una
categoria ampia, comprensiva non solo del cd. danno morale soggettivo (e cioè della
sofferenza contingente e del turbamento d'animo transeunte, determinati da fatto
illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione
di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua
un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite
derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. .... ..... Il danno non patrimoniale è risarcibile - sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata
dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle
altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non
patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto -
abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via
interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto
stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre
risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una
soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost.,
impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale
inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire
che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto
immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità.” Ancora, relativamente
17 alle pretese dell'attrice va rammentato – richiamate integralmente le considerazioni sopra svolte a proposito della liquidazione del danno non patrimoniale - il condivisibile principio secondo cui “nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di
diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono
trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano
successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto
determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità
permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già
qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti
veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva
all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di
invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia
il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le
conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria
assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno
entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando
adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di
apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque,
individualizzata) considerazione in termini monetari. (Nella specie, in relazione ad
un'ipotesi di danno iatrogeno, la S.C. ha ritenuto meritevoli di valorizzazione, ai fini
della personalizzazione del danno non patrimoniale, aspetti legati alle dinamiche
emotive della vita relazionale ed interiore del soggetto leso, in quanto connotati da
obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento)” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n.
18 11754 del 15/05/2018 - Rv. 648794 - 02).
Ancora, l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione del bene salute ha fatto sì
che, nell'aggiornare le Tabelle del Tribunale di Milano, sia stata proposta “una
liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente
dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia
nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno
non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza
soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire
la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: c.d. danno
biologico “standard”, c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive -
del danno biologico, c.d. danno morale” (così il documento esplicativo allegato alle
Tabelle del Tribunale di Milano 2024).
Pertanto, le predette Tabelle attualmente prevedono dei “valori monetari “medi”,
corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto
frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli
aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)” da utilizzarsi in relazione al risarcimento delle summenzionate conseguenze necessariamente comune a tutti i soggetti che subiscono un medesimo tipo di lesione, ed una “percentuale di
aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi - onde consentire un'adeguata
"personalizzazione" complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti
peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato”,
da utilizzarsi in relazione alle conseguenze peculiari e specifiche, che rendono il
19 pregiudizio patito nel caso concreto effettivamente diverso e maggiore rispetto a quello che normalmente consegue nella generalità dei casi simili.
Nel caso di specie, l'attrice non ha né allegato né dimostrato, neanche in via presuntiva,
una peculiarità della lesione tale da rendere necessaria una personalizzazione della liquidazione essendo quelle riportate in atti, a ben vedere, conseguenze assai comuni nel caso di lesioni al bene salute e non offrono alcun connotato di specialità al caso concreto.
Pertanto, il danno non patrimoniale viene liquidato in relazione ai valori monetari medi,
che già tengono conto, oltre che degli aspetti anatomo-funzionali, anche degli aspetti relazionali e della sofferenza soggettiva, senza alcuna ulteriore personalizzazione della liquidazione.
In definitiva si ha, dunque, che la signora nata il [...] e di anni 84, Parte_1
in seguito al sinistro avvenuto in data 10.09.2020, ha riportato un danno biologico permanente valutato nella misura del 5%; l'invalidità temporanea parziale è stata al 75%
per una durata di giorni 30, al 50% per giorni 30 e al 25% per giorni 30.
Il danno biologico permanente viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale di Milano 2024 che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro. Considerando un danno biologico permanente nella misura del 5%, per ciascun punto di invalidità nella tabella viene riconosciuto l'importo di € 1.741,60 debitamente abbattuto col coefficiente di riferimento per l'età del danneggiato, così tale danno andrebbe liquidato nell'importo
20 complessivo di € 5.094,00.
Per ciascun giorno di invalidità assoluta va liquidato (sulla base di un criterio equitativo) un importo di € 115,00, mentre per l'invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità
riconosciuta per ciascun giorno. La invalidità temporanea parziale di giorni 30 al 75%
va liquidata in € 2.587,50, quella di giorni 30 al 50% va liquidata in € 1.725,00 e quella di giorni 30 al 25% va liquidata in € 862,50; per un totale, a titolo di danno biologico per invalidità temporanea, di € 5.175,00.
In totale, a titolo di danno biologico (sia per la permanente (I.P.) che per la temporanea
(I.T.)), va liquidato l'importo complessivo di € 10.269,00.
DANNI MATERIALI: Per quanto in atti risultino solamente allegati progetti di notula per trattamento fisioterapico e consulenza medico-legale, si ritiene corretto fare riferimento a quanto affermato in sede di consulenza medico legale, ovvero: “ risultano
allegati in atti esclusivamente dei progetti di notula per trattamento fisioterapico (€
500,00) e consulenza medico-legale di parte (€ 300,00 + Iva), i cui imposti sono da
ritenere congrui”, pertanto le spese mediche si intendono riconosciute per complessivi
€ 800,00.
RIEPILOGO DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
I danni che vanno liquidati sono quindi i seguenti:
totale danno non patrimoniale da tabella Milano 2024: € 10.269,00
spese mediche: € 800,00
totale: € 11.069,00
Tale danno è stato calcolato utilizzando le tabelle del danno biologico Tribunale Milano
21 2024 e la liquidazione è rapportata all'epoca in cui le tabelle utilizzate sono state elaborate (01-01-2024).
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico a tale data, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi,
calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
RIVALUTAZIONE. Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata ad oggi.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli
indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).
INTERESSI. Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze
22 terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria. Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che,
poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Le somme dovute complessivamente sono pertanto le seguenti:
Danno liquidato da tabella 2024 escluse le spese: € 10.269
Danno liquidato dopo devalutazione al 10.09.2020: € 8.658,52
Totale rivalutato, con interessi, ad oggi: € 11.175,30 (di cui € 2.516,78 per
rivalutazione e interessi)
Spese mediche: € 800,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo (importo che, con rivalutazione ed interessi calcolati sulle somme via via rivalutate,
ammonta, ad oggi, ad euro 1.032,00).
23 Totale danno risarcibile: € 12.207,30
5. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parte convenuta dovrà rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio, le quali vengono liquidate in considerazione dei parametri disciplinati dal D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per
la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Del pari, il convenuto dovrà rifondere le spese di lite anche al terzo chiamato in CP_1
causa.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari,
va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione, in ragione del criterio del decisum, lo scaglione da € 5.201 a
€ 26.000 nell'ambito del quale vanno considerati i valori medi per le singole fasi svoltesi
(fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
In omaggio al medesimo criterio di cui sopra, il dovrà sopportare in Controparte_1
via definitiva le spese dell'assunta CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno decidendo definitivamente, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa:
1) accerta la responsabilità del nella causazione del sinistro de Controparte_1
quo;
2) accerta e dichiara che il danno subìto da ammonta a complessivi eu- Parte_1
24 ro € 12.207,30 (importo comprensivo di rivalutazione monetaria e con interessi compensativi calcolati sulle somme via via rivalutate dalla data del sinistro ad og-
gi);
3) condanna il a pagare l'importo, ad oggi rivalu- Controparte_1 Parte_1
tato e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate, di euro € 12.207,30,
oltre ad interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. da oggi sino al saldo effettivo;
4) condanna parte convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite Controparte_1
che liquida in € 5.077,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, ol-
tre ad anticipazioni per € 277,60, oltre rimborso spese generali per 15%, oltre ac-
cessori come per legge;
5) condanna parte convenuta a rifondere alla terza chiamata le Controparte_1
spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compenso di avvocato unitariamente de-
terminato, oltre rimborso spese generali per 15%, oltre accessori come per legge;
6) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della Controparte_1
CTU medico – legale come già liquidate in corso di causa.
Così deciso in Livorno, 19.3.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
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