TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 13/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi
N. R.G. 1310/2018
Il Tribunale Ordinario di Fermo, in persona del Giudice Francesco De Perna, ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1310 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2018 vertente
T R A
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (c.f.
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
) e (C.F. CodiceFiscale_3 Parte_4 [...]
), con gli Avv.ti MARIA TERESA GRASSI e C.F._4
GIANPAOLO ANTONELLI, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI
E
( ), con gli Avv.ti ANDREA Controparte_1 P.IVA_1
GENTILI e CRISTINA ARGENTIERI, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
(P. IVA ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
TERZA CHIAMATA OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 13.03.2025.
MOTIVAZIONE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il presente giudizio, oltre a quanto più sotto si dirà, Parte_1
e opponevano Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'ingiunzione di pagamento (Prot. n. 25866, datata 7.05.2018) effettuata nei loro confronti ai sensi del R.D. n. 639/1910, citando in giudizio il
. Controparte_1
A sostegno della domanda, dopo aver premesso che l'ingiunzione di pagamento si riferiva ad oneri concessori “per l'esecuzione di lavori edili di cui al permesso di costruire n. 332/2014 rilasciato dal Comune di in data 7.10.2014 e scaduto in data 7.10.2017” (cfr. atto di CP_1
citazione), deducevano:
1. che l'unico soggetto obbligato al pagamento degli oneri concessori di cui al predetto permesso di costruire era la società in quanto: CP_2
- detto soggetto, in ragione di un contratto di appalto stipulato con essi attori nel 2014, era proprietario, possessore ed unico soggetto ad avere la disponibilità dell'area da edificare sin dal 20.10.2014; dunque, ai sensi dell'art. 11 del DPR 380/2001 secondo cui “Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”, era dover pagare gli oneri CP_2
concessori. Ai sensi del predetto contratto di appalto (art. 5), peraltro, si era obbligata con essi attori a realizzare in CP_2
conformità al permesso di costruire “a propria cura e a proprie spese”; - gli oneri concessori, avendo natura di obbligazioni propter rem e dunque circolando unitamente alla res alla quale ineriscono, erano dovuti esclusivamente dagli acquirenti della cosa, e cioè, appunto, dalla con la conseguenza che, anche per tale via, CP_2
l'ingiunzione era illegittima;
- i lavori di cui al permesso di costruire n. 332/2014 non erano stati terminati tanto che, aveva ottenuto un nuovo premesso di CP_2
costruire, con la conseguenza che gli oneri erano dovuti soltanto dalla stessa in forza del nuovo permesso, ed anzi essi attori avevano diritto alla restituzione degli oneri concessori versati per lavori non terminati nella vigenza dell'originario permesso di costruire n.
332/2014.
2. che l'ingiunzione di pagamento era comunque illegittima in quanto emessa in carenza dell'atto presupposto necessario rappresentato da una diffida che potesse supportare un'ingiunzione nonché in violazione delle norme sul procedimento amministrativo;
3. che era comunque errato il calcolo degli oneri richiesti dal in CP_1
quanto:
a. non erano stati scomputati € 4.401,64 versati dagli attori e relativi a sanzioni ritardato pagamento 1° rata costo di costruzione, nonché €
1.327,61 erroneamente imputati dal ad oneri relativi al CP_1
permesso 736/2013 invece già completamente saldati;
b. non erano stati scomputati dal gli oneri relativi alla CP_1
volumetria generata dal locale adibito ad uso garage del fabbricato
C, in violazione di quanto previsto dalla legge 24 marzo 1989, n.
122, cd. Legge Tognoli per i parcheggi interrati da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari. Ciò dedotto in ordine all'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento, gli attori rappresentavano anche che era soltanto la società ad essere CP_2
tenuta a pagare gli oneri richiesti dal in quanto proprietaria CP_1
dell'area cui si riferiva il permesso di costruire e, comunque, in virtù degli accordi esistenti tra ed essi attori, come dimostrato dai contratti CP_2
sottoscritti dalle parti.
Rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previo accertamento dei fatti di cui in narrativa: - in via preliminare in rito: autorizzare la chiamata in causa della (P. IVA Controparte_2
) in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Vieste P.IVA_2
loc. Calma n. 3, nonché il differimento della prima udienza per permettere la notifica del presente atto unitamente al provvedimento autorizzativo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., affinché risponda dell'inadempimento contrattuale nei confronti degli opponenti, e per
l'effetto condannare il terzo chiamato in causa al pagamento della somma di € 29.529,69 di cui all'ingiunzione di pagamento impugnata o del differente importo che verrà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia e in ogni caso a manlevare gli attori opponenti da ogni pronuncia e conseguenza derivante dal presente giudizio;
- sempre in via preliminare: sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia dell'ingiunzione di pagamento prot. n. 25866 emessa dal
[...]
in data 7.05.2018 e notificata Controparte_3
(in plurime copie) in data 10.05.2018; - nel merito: accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, l'illegittimità e/o la nullità e/o comunque l'annullabilità della ingiunzione di pagamento prot. n. 25866 emessa dal in data Parte_5
7.05.2018 e notificata (in plurime copie) in data 10.05.2018, nonché di ogni altro atto ad essa antecedente/presupposto, e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare l'avversa pretesa, disponendo la ripetizione delle somme eventualmente pagate nel corso del procedimento. - In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”.
Resisteva in giudizio il contestando in fatto e in diritto Controparte_1
l'avversa opposizione e chiedendone il rigetto. Prendeva, inoltre, atto della chiamata in causa e del terzo e, sul presupposto dell'estraneità di esso al rapporto contrattuale tra gli attori ed il terzo chiamato, CP_1
rappresentava che tale rapporto poteva tuttalpiù portare ad una condanna in solido della parte chiamata con gli attori, ferma l'obbligazione gravante sugli stessi.
Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento, veniva autorizzata la chiamata in causa di
[...]
che, regolarmente citata in giudizio, non si costituiva. Controparte_2
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., e depositate dalle parti le rispettive memorie, all'udienza del 13.03.2025, previo rilievo officioso da parte del giudice del difetto di giurisdizione, le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa.
***
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione da parte degli attori dell'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 resa dal CP_1
nei loro confronti ed emessa sul presupposto della debenza da parte
[...]
loro di oneri concessori (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) per l'esecuzione di lavori edili.
Ebbene, ai sensi dell'art. 133, fett. f, del codice del processo amministrativo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio”. Peraltro, la giurisdizione del giudice amministrativo, nelle suddette controversie, neppure può ritenersi esclusa in ragione di quanto previsto dall'art. 3 del
R.D. n. 639/1910, atteso che tale disposizione non reca deroga alle norme regolatrici della giurisdizione nel vigente Ordinamento giuridico.
Ne consegue, dunque, che la giurisdizione sulla controversia in oggetto sia da attribuire al giudice amministrativo. Invero, nella fattispecie per cui
è causa neppure può ritenersi sussistente una mera contestazione (che darebbe luogo alla giurisdizione del giudice ordinario) in ordine alla legittimità del procedimento di riscossione prescelto, se mediante l'impiego dello strumento del ruolo ovvero mediante l'ingiunzione del sindaco, investendo la contestazione la sussistenza stessa dell'obbligazione in capo agli attori di pagare gli oneri concessori nonché il quantum di tali oneri.
La giurisdizione del giudice amministrativo nella materia per cui è causa
è, peraltro, pacifica in giurisprudenza (cfr. ex multis TAR Friuli V.G. Sez.
I n. 250 del 28 maggio 2022, TAR Lombardia, Milano Sez. II, n. 1985
2022: “Secondo l'orientamento prevalente e consolidato le controversie attinenti alla determinazione dell'an e del quantum del contributo per oneri di urbanizzazione e per costo di costruzione hanno ad oggetto diritti soggettivi e sono perciò devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo di cui all'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.; giurisdizione che comprende la totalità degli aspetti dell'uso del territorio, sicché deve intendersi in essa inclusa la materia relativa alla determinazione, liquidazione e riscossione degli oneri di urbanizzazione, non venendo meno la giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine ai suddetti profili neanche a seguito dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 639 del 1910, poiché in materia di opposizione all'ingiunzione per la riscossione di entrate patrimoniali dello Stato, la disposizione di cui all'art. 3 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, non reca deroga alle norme regolatrici della giurisdizione nel vigente Ordinamento giuridico e, pertanto, non può essere invocata per ricondurre nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice ordinario vertenze che, con riguardo alla natura dei rapporti dedotti ed alla normativa ad essi relativa, debbano essere riservate alla cognizione di altro giudice.”, TAR
Lombardia, Milano, Sez. II 2015 n. 1887: “Ora, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza, le controversie attinenti alla determinazione dell'an e del quantum dell'oblazione e del contributo per oneri di urbanizzazione e per costo di costruzione hanno ad oggetto diritti soggettivi delle parti dell'obbligazione contributiva, e sono perciò devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'articolo 133, comma 1, lett. f) cod. proc. amm. (ex multis, Cons. Stato,
Sez. IV, 21 agosto 2013, n. 4208); giurisdizione che "comprende la totalità degli aspetti dell'uso del territorio, nessuno escluso (...): sicché deve intendersi in essa inclusa la materia relativa alla determinazione, liquidazione e riscossione degli oneri di urbanizzazione" (Cass. civ., SS.
UU., 20 ottobre 2006, n. 22514).”, Consiglio di Stato Sez. VI, 2021 n. 484:
“Costituisce ius receptum il principio per cui la predetta giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia comprende anche la riscossione mediante cartella di pagamento - ovvero tramite ordinanza-ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910 - degli oneri di urbanizzazione con applicazione delle relative sanzioni”.
Alla luce di tutto quanto detto va, dunque, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spettando la giurisdizione al giudice amministrativo. Le spese di lite, in ragione del rilievo officioso della questione da parte del giudice, devono essere interamente compensate.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando essa al giudice ordinario;
2. compensa integralmente fra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
13.03.2025 Il Giudice
Francesco De Perna