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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 155/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
BERARDI ANTONIO MARIA, Relatore
PANTANO GIULIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2783/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 595/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 2 e pubblicata il 22/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249008987133000 Consorzio_1
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249008987133000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249008987133000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il rappresentante dell'Agenzia di Riscossione si riporta ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento, in riforma della decisione di primo grado.
Resistente/Appellato: assente il contribuente. Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai propri atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 595/2/2025, pronunciata il giorno 16/1/2025 e depositata il giorno 22/1/2025, la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione 2°, decideva il ricorso n. 7905/2024 depositato il giorno 30/9/2024, proposto dal sig. Resistente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Nominativo_1,
contro
L'Agenzia delle Entrate Riscossione nonché contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Reggio Calabria nonché contro il Associazione_2.
Il ricorso era stato proposto avverso e per l'annullamento dell'Intimazione di pagamento n.
09420249008987133 del 10.06.2024, notificata a mezzo PEC in data 18/6/2024.
Il ricorrente premetteva in punto di fatto che in questa sede si agiva esclusivamente in relazione al presunto credito di € 3.724,88 compreso sanzioni e interessi, vantato per IVA, contributo esercizio ecc. presumibilmente riferiti:
a. all'anno 2017 e notificati in data 22.03.2018 a mezzo cartella di pagamento n. 09420180002036311000;
b. all'anno 2015 e notificati in data 03.07.2018 a mezzo cartella di pagamento n. 09420180011912911000;
c. all'anno 2015 e notificati in data 24.01.2019 a mezzo cartella di pagamento n. 09420180021804972000;
a giudizio del ricorrente, dalla presunta data di notifica (ove si dimostrasse che le cartelle sono state realmente notificate), nessun successivo avviso di mora a norma delle vigenti disposizioni era stato indirizzato al contribuente e, pertanto, il credito risultava inesorabilmente prescritto per intervenuta e successiva prescrizione.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente eccepiva la nullità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione dell'obbligo di pagamento degli importi iscritti a ruolo.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente eccepiva la violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000 e dell'art. 3 della Legge n. 241/1990. Difetto di motivazione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, si costituiva con controdeduzioni depositate il giorno 7/10/2024.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria si costituiva con controdeduzioni a firma del Capo Ufficio Nominativo_2, su delega del Direttore Provinciale, depositate il giorno 29/10/2024.
Il Resistente_2" rappresentato e dall'avv. Difensore_2, si costituiva con controdeduzioni depositate il giorno 24/12/2024.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso e condannato ciascuna parte soccombente alle spese di lite per € 120,00, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A giudizio della Corte le parti resistenti, sebbene tutte costituite in giudizio, non forniscono sufficienti elementi probatori a sostegno della pretesa, di conseguenza, in assenza di prova contraria, la prescrizione appare chiaramente intervenuta.
Avverso la sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv.
Difensore_1, con atto notificato alle parti il giorno 16/7/2025 e depositato il giorno 11/8/2025.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria, si è costituita nel giudizio di appello con controdeduzioni a firma del Capo Team Nominativo_3 , su delega del Direttore Provinciale, depositate il giorno 21/8/2025.
Il sig. Resistente_1 e il Associazione_2 non si sono costituiti nel giudizio di appello.
Alla Camera di Consiglio odierna il giudizio è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardività - violazione art. 21 D. Lgs. n. 546/92. Regolare notifica delle cartelle. Errata statuizione nel merito.
Con il secondo motivo di appello l'appellante ha eccepito la erronea, arbitraria ed omessa valutazione della documentazione prodotta: regolare notifica dell'avviso di intimazione n. 09420199012226050000.
Perdurante esigibilità del credito. Sulla eccepita prescrizione: infondatezza.
Con il terzo motivo di appello l'appellante ha eccepito che in assenza di tempestiva impugnazione delle cartelle, alcuna censura nel merito delle pretese creditorie poteva essere avanzata dal Contribuente, avendo quest'ultimo prestato acquiescenza al credito già da tempo cristallizzatosi.
Con il quarto motivo di appello l'appellante ha eccepito la Erronea disposizione in ordine alle spese di lite.
Risulta assorbente la circostanza che:
1) La cartella n. 09420180002036311000 -avente ad oggetto IVA oltre sanzioni e interessi la cui prescrizione
è decennale- è stata regolarmente notificata a mezzo messo notificatore mediante consegna in data
22.03.2018 a mani del destinatario -doc. all. al fascicolo di primo grado.
2) La cartella n. 09420180011912911000 -avente ad oggetto contributo esercizio la cui prescrizione è quinquennale- è stata regolarmente notificata a mezzo messo notificatore mediante consegna in data 03.07.2018 a mani del destinatario -doc. all. al fascicolo di primo grado.
3) La cartella n. 09420180021804972000 -avente ad oggetto IVA oltre sanzioni e interessi la cui prescrizione
è decennale- è stata regolarmente notificata a mezzo messo notificatore mediante consegna in data
24.01.2019 a mani di familiare convivente (moglie) e successiva spedizione al destinatario di raccomandata informativa n. 57320391687-9 -doc. all. al fascicolo di primo grado.
Le cartelle di cui ai numeri 1) e 2) sono state, altresì, azionate con avviso di intimazione recante n.
09420199012226050000 regolarmente notificato a mezzo messo notificatore mediante consegna in data
06.11.2019 a mani del destinatario -doc. all. al fascicolo di primo grado.
Risulta pertanto, dai documenti già acquisiti al fascicolo di primo grado, che tra la notifica della intimazione recante n. 09420199012226050000 (relativa alle cartelle n. 09420180002036311000 e n.
09420180011912911000), la notifica della cartella n. 09420180021804972000 e la notifica dell'Intimazione di pagamento impugnata n. 09420249008987133 non sono decorsi i termini di prescrizione, decennale per l'Iva e quinquennale per i contributi di bonifica.
Ulteriori motivi di ricorso, non riproposti in appello, si intendono abbandonati.
L'appello va dunque accolto con riforma della sentenza appellata e conferma dell'Intimazione di pagamento impugnata.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello e condanna il sig. Resistente_1 al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate in € 700,00 per il primo grado ed
€ 700,00 oltre accessori di legge, compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Reggio Calabria.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
BERARDI ANTONIO MARIA, Relatore
PANTANO GIULIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2783/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 595/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 2 e pubblicata il 22/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249008987133000 Consorzio_1
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249008987133000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249008987133000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il rappresentante dell'Agenzia di Riscossione si riporta ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento, in riforma della decisione di primo grado.
Resistente/Appellato: assente il contribuente. Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai propri atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 595/2/2025, pronunciata il giorno 16/1/2025 e depositata il giorno 22/1/2025, la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione 2°, decideva il ricorso n. 7905/2024 depositato il giorno 30/9/2024, proposto dal sig. Resistente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Nominativo_1,
contro
L'Agenzia delle Entrate Riscossione nonché contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Reggio Calabria nonché contro il Associazione_2.
Il ricorso era stato proposto avverso e per l'annullamento dell'Intimazione di pagamento n.
09420249008987133 del 10.06.2024, notificata a mezzo PEC in data 18/6/2024.
Il ricorrente premetteva in punto di fatto che in questa sede si agiva esclusivamente in relazione al presunto credito di € 3.724,88 compreso sanzioni e interessi, vantato per IVA, contributo esercizio ecc. presumibilmente riferiti:
a. all'anno 2017 e notificati in data 22.03.2018 a mezzo cartella di pagamento n. 09420180002036311000;
b. all'anno 2015 e notificati in data 03.07.2018 a mezzo cartella di pagamento n. 09420180011912911000;
c. all'anno 2015 e notificati in data 24.01.2019 a mezzo cartella di pagamento n. 09420180021804972000;
a giudizio del ricorrente, dalla presunta data di notifica (ove si dimostrasse che le cartelle sono state realmente notificate), nessun successivo avviso di mora a norma delle vigenti disposizioni era stato indirizzato al contribuente e, pertanto, il credito risultava inesorabilmente prescritto per intervenuta e successiva prescrizione.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente eccepiva la nullità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione dell'obbligo di pagamento degli importi iscritti a ruolo.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente eccepiva la violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000 e dell'art. 3 della Legge n. 241/1990. Difetto di motivazione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, si costituiva con controdeduzioni depositate il giorno 7/10/2024.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria si costituiva con controdeduzioni a firma del Capo Ufficio Nominativo_2, su delega del Direttore Provinciale, depositate il giorno 29/10/2024.
Il Resistente_2" rappresentato e dall'avv. Difensore_2, si costituiva con controdeduzioni depositate il giorno 24/12/2024.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso e condannato ciascuna parte soccombente alle spese di lite per € 120,00, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A giudizio della Corte le parti resistenti, sebbene tutte costituite in giudizio, non forniscono sufficienti elementi probatori a sostegno della pretesa, di conseguenza, in assenza di prova contraria, la prescrizione appare chiaramente intervenuta.
Avverso la sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv.
Difensore_1, con atto notificato alle parti il giorno 16/7/2025 e depositato il giorno 11/8/2025.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria, si è costituita nel giudizio di appello con controdeduzioni a firma del Capo Team Nominativo_3 , su delega del Direttore Provinciale, depositate il giorno 21/8/2025.
Il sig. Resistente_1 e il Associazione_2 non si sono costituiti nel giudizio di appello.
Alla Camera di Consiglio odierna il giudizio è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha eccepito la inammissibilità del ricorso per tardività - violazione art. 21 D. Lgs. n. 546/92. Regolare notifica delle cartelle. Errata statuizione nel merito.
Con il secondo motivo di appello l'appellante ha eccepito la erronea, arbitraria ed omessa valutazione della documentazione prodotta: regolare notifica dell'avviso di intimazione n. 09420199012226050000.
Perdurante esigibilità del credito. Sulla eccepita prescrizione: infondatezza.
Con il terzo motivo di appello l'appellante ha eccepito che in assenza di tempestiva impugnazione delle cartelle, alcuna censura nel merito delle pretese creditorie poteva essere avanzata dal Contribuente, avendo quest'ultimo prestato acquiescenza al credito già da tempo cristallizzatosi.
Con il quarto motivo di appello l'appellante ha eccepito la Erronea disposizione in ordine alle spese di lite.
Risulta assorbente la circostanza che:
1) La cartella n. 09420180002036311000 -avente ad oggetto IVA oltre sanzioni e interessi la cui prescrizione
è decennale- è stata regolarmente notificata a mezzo messo notificatore mediante consegna in data
22.03.2018 a mani del destinatario -doc. all. al fascicolo di primo grado.
2) La cartella n. 09420180011912911000 -avente ad oggetto contributo esercizio la cui prescrizione è quinquennale- è stata regolarmente notificata a mezzo messo notificatore mediante consegna in data 03.07.2018 a mani del destinatario -doc. all. al fascicolo di primo grado.
3) La cartella n. 09420180021804972000 -avente ad oggetto IVA oltre sanzioni e interessi la cui prescrizione
è decennale- è stata regolarmente notificata a mezzo messo notificatore mediante consegna in data
24.01.2019 a mani di familiare convivente (moglie) e successiva spedizione al destinatario di raccomandata informativa n. 57320391687-9 -doc. all. al fascicolo di primo grado.
Le cartelle di cui ai numeri 1) e 2) sono state, altresì, azionate con avviso di intimazione recante n.
09420199012226050000 regolarmente notificato a mezzo messo notificatore mediante consegna in data
06.11.2019 a mani del destinatario -doc. all. al fascicolo di primo grado.
Risulta pertanto, dai documenti già acquisiti al fascicolo di primo grado, che tra la notifica della intimazione recante n. 09420199012226050000 (relativa alle cartelle n. 09420180002036311000 e n.
09420180011912911000), la notifica della cartella n. 09420180021804972000 e la notifica dell'Intimazione di pagamento impugnata n. 09420249008987133 non sono decorsi i termini di prescrizione, decennale per l'Iva e quinquennale per i contributi di bonifica.
Ulteriori motivi di ricorso, non riproposti in appello, si intendono abbandonati.
L'appello va dunque accolto con riforma della sentenza appellata e conferma dell'Intimazione di pagamento impugnata.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello e condanna il sig. Resistente_1 al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate in € 700,00 per il primo grado ed
€ 700,00 oltre accessori di legge, compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Reggio Calabria.