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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 18/11/2024, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 657/2024 V.G.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore Civile - Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 657/2024 V.G. promosso da:
, nata ad [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maria Pia Basile del Foro di Avezzano e con domicilio eletto nel suo studio in Avezzano, Via Emilia n. 14
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, con ricorso congiunto depositato il 20 settembre 2024, chiedono regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione al figlio minore
, nato fuori dal matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso Persona_1 dalle stesse sottoscritto.
1 Tali condizioni prevedono:
a) l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in Cerchio, Via Prato Aperto n. 26;
b) quanto al diritto di vista, il padre potrà vedere il bambino ogni qualvolta lo desideri, recandosi presso l'abitazione della madre, compatibilmente con le esigenze del minore;
in ogni caso, potrà tenere con sé o il sabato o la domenica portandolo con sé presso la propria abitazione in Per_1
San Benedetto dei Marsi.
Quanto al pernottamento, tale diritto potrà essere esercitato solo dopo il compimento del terzo anno di età del bambino;
così pure quanto alle festività natalizie e pasquali. Il padre, dopo il compimento del terzo anno di età, potrà tenere con sé il minore alternandosi con la madre nei giorni di festa, sempre nel rispetto delle esigenze del minore. Durante il periodo estivo, il bambino potrà trascorrere con il padre almeno 15 giorni, anche non consecutivi. In ogni caso, sarà cura dei genitori organizzarsi preventivamente per stare con il minore, rispettando sempre le sue esigenze.
c) Stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio minore di Pt_2 euro 350,00 mensili, da versarsi con bonifico sul conto della ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate e preventivamente concordate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 20 settembre 2024, e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
[...]
genitoriale nei confronti del figlio minore (nato ad Avezzano, in [...] 4 febbraio Per_1
2024), nato dalla loro unione more uxorio, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del presente procedimento e sopra riportate.
All'udienza del 13 novembre 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso depositato in atti chiedendone l'integrale accoglimento.
Il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
2 Ed invero, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e rispettose del superiore interesse del figlio naturale della coppia nonché delle norme imperative, le recepisce così come sopra formulate con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione al figlio minore sia disciplinato nei termini concordati dalle parti, alle Persona_1
condizioni sopra riportate, da intendersi integralmente trascritte in questa sede e omologate.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 14 novembre 2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Greco Dott. Leopoldo Sciarrillo
3
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore Civile - Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 657/2024 V.G. promosso da:
, nata ad [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maria Pia Basile del Foro di Avezzano e con domicilio eletto nel suo studio in Avezzano, Via Emilia n. 14
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, con ricorso congiunto depositato il 20 settembre 2024, chiedono regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione al figlio minore
, nato fuori dal matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso Persona_1 dalle stesse sottoscritto.
1 Tali condizioni prevedono:
a) l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in Cerchio, Via Prato Aperto n. 26;
b) quanto al diritto di vista, il padre potrà vedere il bambino ogni qualvolta lo desideri, recandosi presso l'abitazione della madre, compatibilmente con le esigenze del minore;
in ogni caso, potrà tenere con sé o il sabato o la domenica portandolo con sé presso la propria abitazione in Per_1
San Benedetto dei Marsi.
Quanto al pernottamento, tale diritto potrà essere esercitato solo dopo il compimento del terzo anno di età del bambino;
così pure quanto alle festività natalizie e pasquali. Il padre, dopo il compimento del terzo anno di età, potrà tenere con sé il minore alternandosi con la madre nei giorni di festa, sempre nel rispetto delle esigenze del minore. Durante il periodo estivo, il bambino potrà trascorrere con il padre almeno 15 giorni, anche non consecutivi. In ogni caso, sarà cura dei genitori organizzarsi preventivamente per stare con il minore, rispettando sempre le sue esigenze.
c) Stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio minore di Pt_2 euro 350,00 mensili, da versarsi con bonifico sul conto della ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate e preventivamente concordate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 20 settembre 2024, e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
[...]
genitoriale nei confronti del figlio minore (nato ad Avezzano, in [...] 4 febbraio Per_1
2024), nato dalla loro unione more uxorio, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del presente procedimento e sopra riportate.
All'udienza del 13 novembre 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso depositato in atti chiedendone l'integrale accoglimento.
Il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
2 Ed invero, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e rispettose del superiore interesse del figlio naturale della coppia nonché delle norme imperative, le recepisce così come sopra formulate con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione al figlio minore sia disciplinato nei termini concordati dalle parti, alle Persona_1
condizioni sopra riportate, da intendersi integralmente trascritte in questa sede e omologate.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 14 novembre 2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Greco Dott. Leopoldo Sciarrillo
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