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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/08/2025, n. 4091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4091 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, quinta sezione civile, in composizione monocratica, in persona del G.O.T. Carmela
Rosetta Rita Torrisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3126 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025
Tra
(C.F.: elettivamente domiciliato in Catania, Via Carlo Parte_1 C.F._1
Forlanini 159 presso lo studio legale dell' Avv. Mazzeo Sergio Mario che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
ATTORE
E
(C. F. ) nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Catania e Via Pacinotti 30 sc. B, domiciliato in Catania Via Geremia n. 23 avente
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: occupazione sine titulo di immobile e pagamento indennità
Conclusioni: come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice, premesso di essere proprietario dell'appartamento sito in Catania, via Geremia n. 23 piano 4° identificato all'Agenzia del Territorio di Catania al foglio 69 part. 15978 sub. 10, a lui pervenuto per atto pubblico del 18/06/1993 rogato dal Dott. , notaio in Persona_1
Catania Rep. 391 Raccolta 197, Registrato all'Agenzia dell'Entrate di Catania al n. 02/07/1993 al n. 7084 M.71-
M Atti Pubblici, versato in atti, ha citato in giudizio deducendo l'occupazione Controparte_1
sine titulo dell'immobile sopra identificato e chiedendone la condanna al rilascio e al pagamento di una indennità di occupazione. Il convenuto, seppure ritualmente citato in giudizio, non si è costituito e pertanto se ne dichiara la contumacia.
La causa è stata istruita con sole produzioni documentali.
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta.
Il ricorrente ha provato per tabulas la titolarità del diritto di proprietà sull'immobile oggetto di causa tramite l'atto pubblico di donazione mentre il resistente, che non si è costituito in giudizio, non ha fornito prova della eventuale sussistenza e persistenza di un titolo idoneo a permettere la sua permanenza nell'immobile e, rimanendo contumace, ha dimostrato, inoltre, totale disinteresse per l'esito del presente giudizio.
Deve, pertanto, ritenersi assolto l'onere probatorio ricadente sul titolare del diritto reale che assuma l'occupazione sine titulo da parte di terzi dei propri beni, in conformità con l'orientamento espresso dalla
Suprema Corte, Cass. Civ.13605/2000; Cass. Civ. 4416/2007 secondo cui in tema “in tema di difesa della proprietà. L'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve pertanto fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venire meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza “ab origine” di qualsiasi titolo” essendo onere del convenuto dimostrare l'esistenza di un valido titolo che legittimi il suo godimento del bene, onere che nel caso in esame il convenuto non ha assolto.
Può, quindi, ritenersi provato che, nel caso in esame, il resistente occupa senza titolo l'immobile.
Ne consegue che va accolta la domanda principale proposta dall'attore diretta ad ottenere la declaratoria di occupazione “sine titulo” dell'immobile in oggetto da parte di al quale va Controparte_1 ordinato di rilasciare, immediatamente, l'immobile libero e sgombro da persone e cose nella disponibilità dell'attore . Parte_1
Non deve essere fissato alcun termine per l'esecuzione in quanto, trattandosi di occupazione senza titolo, costituisce materia sottratta all'operatività dell'art. 56 L.392/78 come successivamente modificato.
Per quanto attiene la richiesta di condanna del resistente al pagamento di una indennità per l'illegittima occupazione dell'immobile, questo decidente intende aderire al prevalente orientamento della Suprema
Corte di Cassazione secondo il quale “…il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente “in re ipsa” e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di avere subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non avere potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o di avere sofferto altre situazioni pregiudizievoli…. L'impostazione del danno “in re ipsa” non è sostenibile. Ed invero sostenere ciò significa affermare la sussistenza di una presunzione in base alla quale, una volta verificatosi l'inadempimento, apparterrebbe alla regolarità causale la realizzazione del danno patrimoniale oggetto della domanda risarcitoria, per cui la mancata conseguenza di tale pregiudizio dovrebbe ritenersi come eccezionale. Così operando si pone a carico del convenuto inadempiente l'onere della prova contraria all'esistenza del danno in questione, senza che esso sia stato provato dall'attore”.. Quel che rileva, invece, ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, “che deve essere allegato e provato”(Cass. Civ. S.U. 11 novembre 2008
n. 26972) in quanto non è accettabile la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, ovvero come
“danno-evento” perché così si “snatura la funzione del risarcimento che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”
(Cass. Civ. Sez. 3, 11 gennaio 2005 n. 378). “Proprio nella ipotesi di occupazione sine titulo risalta, d'altronde, che il risarcimento comunque del danno attraverso il canone locatizio per la durata dell'occupazione è un danno punitivo qualora non vi sia allegazione sulla intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto: sussiste nell'ordinamento, infatti, quale istituto economico-giuridico, ciò che dimostra ictu oculi che non sempre il proprietario mette a frutto l'immobile, non traendone così per sua scelta alcun guadagno, ovvero il sopravvenire dell'usucapione in capo a soggetti diversi, appunto, dal proprietario dell'immobile”
(Cass. Civ. Sez. 3, 25 Maggio 2018). Quindi nell'ipotesi di occupazione senza titolo l'attore ha l'onere quanto meno di allegare e provare, con l'ausilio delle presunzioni che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione (Cass. Civ. Sez.
6-3 Ordinanza n. 25898 del 15.12.2016).
Rilevato che, nel caso in esame, parte attrice si è limitata a formulare la domanda di condanna del convenuto al pagamento della somma di €. 450,00 mensili dal mese di Gennaio 2024 alla data di riconsegna dell'immobile o a quell'altra cifra ritenuta congrua dal Tribunale adito inclusa rivalutazione monetaria e interessi a titolo di indennità di occupazione ma non ha né allegato né provato che se avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile lo avrebbe impiegato per finalità produttive quali l'uso diretto o la locazione.
Ritiene, questo giudicante, che in assenza di specifiche allegazioni sul punto e di un adeguato riscontro probatorio, la domanda di condanna del resistente al pagamento di una indennità per l'occupazione senza titolo dell'immobile, avanzata dall'attore, deve essere integralmente respinta.
Le spese legali seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo, tenuto conto del mancato svolgimento di attività istruttoria.
Sul gratuito patrocinio si provvede con decreto a parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione così dispone:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- Dichiara che l'immobile sito in Catania, Via Catania, via Geremia n. 23 piano 4°, identificato all'Agenzia del
Territorio di Catania al foglio 69 part. 15978 sub. 10, è occupato senza titolo da Controparte_1
;
[...]
- Ordina a di rilasciare, immediatamente, l'immobile sito in Catania, Via Controparte_1
Catania, via Geremia n. 23 piano 4°, identificato all'Agenzia del Territorio di Catania al foglio 69 part. 15978 sub. 10, libero e sgombro da persone e cose, in favore di;
Parte_1
- Rigetta le altre domande;
- Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1
liquidano in € 1.350,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 01.08.2025
La Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Rosetta Rita Torrisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, quinta sezione civile, in composizione monocratica, in persona del G.O.T. Carmela
Rosetta Rita Torrisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3126 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025
Tra
(C.F.: elettivamente domiciliato in Catania, Via Carlo Parte_1 C.F._1
Forlanini 159 presso lo studio legale dell' Avv. Mazzeo Sergio Mario che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
ATTORE
E
(C. F. ) nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Catania e Via Pacinotti 30 sc. B, domiciliato in Catania Via Geremia n. 23 avente
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: occupazione sine titulo di immobile e pagamento indennità
Conclusioni: come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice, premesso di essere proprietario dell'appartamento sito in Catania, via Geremia n. 23 piano 4° identificato all'Agenzia del Territorio di Catania al foglio 69 part. 15978 sub. 10, a lui pervenuto per atto pubblico del 18/06/1993 rogato dal Dott. , notaio in Persona_1
Catania Rep. 391 Raccolta 197, Registrato all'Agenzia dell'Entrate di Catania al n. 02/07/1993 al n. 7084 M.71-
M Atti Pubblici, versato in atti, ha citato in giudizio deducendo l'occupazione Controparte_1
sine titulo dell'immobile sopra identificato e chiedendone la condanna al rilascio e al pagamento di una indennità di occupazione. Il convenuto, seppure ritualmente citato in giudizio, non si è costituito e pertanto se ne dichiara la contumacia.
La causa è stata istruita con sole produzioni documentali.
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta.
Il ricorrente ha provato per tabulas la titolarità del diritto di proprietà sull'immobile oggetto di causa tramite l'atto pubblico di donazione mentre il resistente, che non si è costituito in giudizio, non ha fornito prova della eventuale sussistenza e persistenza di un titolo idoneo a permettere la sua permanenza nell'immobile e, rimanendo contumace, ha dimostrato, inoltre, totale disinteresse per l'esito del presente giudizio.
Deve, pertanto, ritenersi assolto l'onere probatorio ricadente sul titolare del diritto reale che assuma l'occupazione sine titulo da parte di terzi dei propri beni, in conformità con l'orientamento espresso dalla
Suprema Corte, Cass. Civ.13605/2000; Cass. Civ. 4416/2007 secondo cui in tema “in tema di difesa della proprietà. L'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve pertanto fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venire meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza “ab origine” di qualsiasi titolo” essendo onere del convenuto dimostrare l'esistenza di un valido titolo che legittimi il suo godimento del bene, onere che nel caso in esame il convenuto non ha assolto.
Può, quindi, ritenersi provato che, nel caso in esame, il resistente occupa senza titolo l'immobile.
Ne consegue che va accolta la domanda principale proposta dall'attore diretta ad ottenere la declaratoria di occupazione “sine titulo” dell'immobile in oggetto da parte di al quale va Controparte_1 ordinato di rilasciare, immediatamente, l'immobile libero e sgombro da persone e cose nella disponibilità dell'attore . Parte_1
Non deve essere fissato alcun termine per l'esecuzione in quanto, trattandosi di occupazione senza titolo, costituisce materia sottratta all'operatività dell'art. 56 L.392/78 come successivamente modificato.
Per quanto attiene la richiesta di condanna del resistente al pagamento di una indennità per l'illegittima occupazione dell'immobile, questo decidente intende aderire al prevalente orientamento della Suprema
Corte di Cassazione secondo il quale “…il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente “in re ipsa” e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di avere subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non avere potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o di avere sofferto altre situazioni pregiudizievoli…. L'impostazione del danno “in re ipsa” non è sostenibile. Ed invero sostenere ciò significa affermare la sussistenza di una presunzione in base alla quale, una volta verificatosi l'inadempimento, apparterrebbe alla regolarità causale la realizzazione del danno patrimoniale oggetto della domanda risarcitoria, per cui la mancata conseguenza di tale pregiudizio dovrebbe ritenersi come eccezionale. Così operando si pone a carico del convenuto inadempiente l'onere della prova contraria all'esistenza del danno in questione, senza che esso sia stato provato dall'attore”.. Quel che rileva, invece, ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, “che deve essere allegato e provato”(Cass. Civ. S.U. 11 novembre 2008
n. 26972) in quanto non è accettabile la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, ovvero come
“danno-evento” perché così si “snatura la funzione del risarcimento che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”
(Cass. Civ. Sez. 3, 11 gennaio 2005 n. 378). “Proprio nella ipotesi di occupazione sine titulo risalta, d'altronde, che il risarcimento comunque del danno attraverso il canone locatizio per la durata dell'occupazione è un danno punitivo qualora non vi sia allegazione sulla intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto: sussiste nell'ordinamento, infatti, quale istituto economico-giuridico, ciò che dimostra ictu oculi che non sempre il proprietario mette a frutto l'immobile, non traendone così per sua scelta alcun guadagno, ovvero il sopravvenire dell'usucapione in capo a soggetti diversi, appunto, dal proprietario dell'immobile”
(Cass. Civ. Sez. 3, 25 Maggio 2018). Quindi nell'ipotesi di occupazione senza titolo l'attore ha l'onere quanto meno di allegare e provare, con l'ausilio delle presunzioni che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione (Cass. Civ. Sez.
6-3 Ordinanza n. 25898 del 15.12.2016).
Rilevato che, nel caso in esame, parte attrice si è limitata a formulare la domanda di condanna del convenuto al pagamento della somma di €. 450,00 mensili dal mese di Gennaio 2024 alla data di riconsegna dell'immobile o a quell'altra cifra ritenuta congrua dal Tribunale adito inclusa rivalutazione monetaria e interessi a titolo di indennità di occupazione ma non ha né allegato né provato che se avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile lo avrebbe impiegato per finalità produttive quali l'uso diretto o la locazione.
Ritiene, questo giudicante, che in assenza di specifiche allegazioni sul punto e di un adeguato riscontro probatorio, la domanda di condanna del resistente al pagamento di una indennità per l'occupazione senza titolo dell'immobile, avanzata dall'attore, deve essere integralmente respinta.
Le spese legali seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo, tenuto conto del mancato svolgimento di attività istruttoria.
Sul gratuito patrocinio si provvede con decreto a parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione così dispone:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- Dichiara che l'immobile sito in Catania, Via Catania, via Geremia n. 23 piano 4°, identificato all'Agenzia del
Territorio di Catania al foglio 69 part. 15978 sub. 10, è occupato senza titolo da Controparte_1
;
[...]
- Ordina a di rilasciare, immediatamente, l'immobile sito in Catania, Via Controparte_1
Catania, via Geremia n. 23 piano 4°, identificato all'Agenzia del Territorio di Catania al foglio 69 part. 15978 sub. 10, libero e sgombro da persone e cose, in favore di;
Parte_1
- Rigetta le altre domande;
- Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1
liquidano in € 1.350,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 01.08.2025
La Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Rosetta Rita Torrisi