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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 09/02/2024, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico dott.ssa Paola Cavarero
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 774/2020 R.G. promossa da:
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Intorcia
-
contro
-
P.IV , con sede legale in Bergamo Controparte_1 P.IV_1
(BG), Piazza Vittorio Veneto n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella
Pellegrino
- con l'intervento di -
con sede in Modena, Via San Carlo n. 8/20, P.IV , Controparte_2 P.IV_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Luciana Cipolla e dall'Avv. Antonio Ferraguto
OGGETTO: contratti bancari - usura
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: come da note di trattazione scritta depositate in data 30.09.2022
Per parte intervenuta: come da note di trattazione scritta depositate in data 30.09.2022
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I. ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 Controparte_1
domandando, censurato il carattere usurario del finanziamento CQS N. 159293 del
[...]
17.06.2008, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'illegittimità delle operazioni compiute dalla , in Parte_2
pagina 1 di 9 riferimento al contratto di finanziamento CQS N. 159293 del 17\06\2008; accertare e
dichiarare il diritto di credito della IG.ra , nei confronti della società Parte_1
convenuta, e, per l'effetto, condannare quest'ultima, in via principale alla ripetizione della
somma pari ad euro 5.543,68 indebitamente corrisposta come dettagliatamente riportato al
punto sub 4); solo in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di credito della IG.ra
, nei confronti della società convenuta, e, per l'effetto, condannare Parte_1
quest'ultima al pagamento, in favore dell'attrice, della somma, a titolo di ripetizione, di euro
2.775,54, risultante dalla epurazione del rapporto de quo dagli interessi illegittimamente
addebitati dalla convenuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, o della maggiore o minore somma, che risulterà all'esito del giudizio”. In particolare, secondo la prospettazione attorea il TEG contrattuale, ricalcolato comprendendo tutti i costi correlati all'erogazione del credito, ivi compresi quelli di assicurazione, è pari a 15,788%, quindi superiore al TSU, pari a 15,39%. Parimenti usurario l'interesse di mora contrattualmente previsto. Ne consegue la gratuità del finanziamento ex art. 1815 c.c., con obbligo di ripetizione non solo degli interessi applicati, bensì di tutti i costi illecitamente addebitati all'attore, quali commissioni e premi assicurativi, con la sola esclusione di imposte e tasse. Parte attrice ha dedotto infine la violazione da parte della finanziaria dei principi di buona fede nell'esecuzione del contratto e delle tutele previste dal Codice del Consumo.
costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la genericità delle censure CP_1
relative alla violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, nonché
l'inammissibilità della domanda attorea per intervenuta cessazione della materia del contendere, essendosi già pronunciato sul rapporto di finanziamento per cui è causa l'Arbitro
Bancario Finanziario con decisione del 08.09.2014, di parziale accoglimento delle censure attoree, cui è seguito in data 14.10.2014 il versamento in favore dell'odierna attrice dell'importo di euro 3.956,36. Secondo la tesi difensiva di parte convenuta vi sarebbe sostanziale identità di domande: l'accoglimento delle pretese formulate in questa sede, già
Orga decise dall' con provvedimento a cui è stata data compiuta esecuzione, determinerebbe un ingiustificato arricchimento della parte attrice. Parte convenuta ha contestato altresì
l'infondatezza nel merito delle censure avversarie, non potendo computarsi nel calcolo del pagina 2 di 9 TEG contrattuale il costo assicurativo in applicazione delle Istruzioni della Org_2
2006, vigenti all'epoca di stipulazione del contratto, trattandosi di assicurazione obbligatoria per l'operazione di finanziamento in esame. Parimenti censurabile la decisione di ricomprendere gli oneri cd. 'up front' nel calcolo del TEG contrattuale e, in particolare, le commissioni versate all'intermediario, trattandosi di costi correlati allo svolgimento di attività preliminari all'erogazione del credito ed in quanto tali non passibili di ripetizione, come espressamente indicato in contratto.
E' intervenuta in giudizio, con atto di costituzione del 16.04.2021, in Controparte_2
qualità di cessionaria del credito per cui è causa, la quale, richiamate le argomentazioni e conclusioni rassegnate dalla convenuta, ha domandato l'estromissione della cedente
[...]
Controparte_1
Non essendo intervenuta espressa pronuncia in tal senso nel corso del procedimento in questa sede si dichiara l'estromissione di ex art. 111, Controparte_1
comma 3 c.p.c., tenuto conto del consenso manifestato dalle altre parti in causa, valutate la condotta processuale della cedente convenuta (non ha più svolto attività difensiva) e il tenore degli scritti difensivi attorei (ove si indica quale 'parte resistente' – cfr. da Controparte_2
ultimo comparsa conclusionale e memoria di replica).
II. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea per intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito della decisione pronunciata, con riferimento al rapporto negoziale per cui è causa, dall'Arbitro Bancario Finanziario in data pagina 3 di 9 violazione dei principi di buona fede contrattuale, in ogni caso prive di coerente domanda – le uniche già formulate dinnanzi all'ABF). Pertanto, contrariamente a quanto argomentato da parte convenuta, vi è diversità di domande e deve ritenersi pienamente ammissibile la pretesa attorea di accertamento del superamento del tasso soglia usurario con conseguente condanna della finanziaria alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate nel corso del rapporto ex art. 1815 c.c., dedotte le somme nelle more percepite in esecuzione della decisione resa dall'ABF.
Nel merito, la pretesa attorea è passibile di accoglimento.
La controversia verte sulle modalità di calcolo del TEG contrattuale e, in particolare, sulla possibilità o meno di ricomprendere a detti fini i costi assicurativi e le commissioni versate in sede di stipulazione del finanziamento.
Dalla relazione peritale di parte attrice si evince il superamento del TSU includendo nel calcolo del TEG ogni costo correlato all'operazione di finanziamento, ivi comprese commissioni e le spese di assicurazione, escluse unicamente imposte e tasse. In particolare, il
TEG 'ricalcolato', pari a 15,788 %, risulta superiore al TSU, pari a 15,39 %.
Parte convenuta contesta la base di calcolo utilizzata dal consulente di parte e, in particolare,
l'inclusione nel relativo conteggio dei costi assicurativi (esclusi dalle Istruzioni della
[...]
2006, vigenti all'epoca di stipulazione del contratto) e delle commissioni versate Org_3
all'intermediario (correlate allo svolgimento di attività preliminari all'erogazione del credito e in quanto tali estranee dal perimetro di valutazione).
Con riguardo all'inclusione nel calcolo del TEG dei costi assicurativi si richiama una recente sentenza della Corte di Cassazione, ove si chiarisce che: “occorre discriminare il tasso soglia disciplinato dall'art. 644 c.p., comma 3, - secondo cui la legge stabilisce il limite oltre il quale
gli interessi sono sempre usurari - dal "costo complessivo del credito", invece, regolato
dall'art. 644 c.p., comma 4, a mente del quale, per la determinazione del tasso di interesse
usurario, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Solo il richiamato
comma 3 costituisce norma in bianco di rinvio, mentre la struttura del comma 4 descrive
l'integrazione di una norma perfetta, che non richiede ulteriori disposizioni applicative
pagina 4 di 9 esterne, affinché possa assumere un delineato e concreto valore costitutivo. Ora, la disciplina
primaria del tasso soglia è contenuta nella L. n. 108 del 1996, art. 2 che non introduce una
deroga all'art. 644 c.p., in quanto le Istruzioni di hanno rilevanza solo ed Org_3
esclusivamente al fine statistico della rilevazione del tasso effettivo globale medio. Le
Istruzioni di sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente Org_3
conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono
vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., non
potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del
18/09/2020; Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018). In altri termini, la "centralità
sistematica" di tale norma, in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può
non valere pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e
quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla
. Ed invero, se è manifesta l'eIGenza di una lettura organica e di sistema di Org_3
siffatte serie normative, altrettanto appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la
definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art. 644 c.p., alla quale si uniformano, e con
la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia. Pertanto,
attenendosi al tenore testuale della norma primaria, senza che il principio di omogeneità tra il
metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione possa
pregiudicarne la valenza precettiva, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di
un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute
dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p.,
comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del
credito (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20247 del 14/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 17839 del
21/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 17187 del 15/06/2023 e Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del
17/05/2023 con riferimento al leasing finanziario;
Sez. 6-1, Ordinanza n. 3025 del
01/02/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 37058 del 26/11/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 22458 del
24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5160 del 06/03/2018; Sez. 1, Sentenza n. 8806 del
05/04/2017). Inoltre, la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque
mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e
pagina 5 di 9 l'erogazione del mutuo, come nella fattispecie. Ne discende che i costi della polizza hanno
natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice. Il fatto che all'epoca della
stipulazione del contratto le Istruzioni di non includessero le spese assicurative Org_3
tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario non ne inibiva,
comunque, l'inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione. Per l'effetto,
l'omogeneità tra il costo del credito rilevato e quello rilevante ai fini della verifica dell'usura
non costituisce un principio regolatore, in alcun modo, della struttura complessiva della
disciplina sull'usura, né è idoneo a consentire una deroga alle norme primarie da parte delle
Istruzioni della . L'unico criterio che le norme primarie impongono per la Org_3
rilevanza di un costo è, dunque, la sua attinenza all'erogazione del credito, elemento
sussistente nel caso di specie, anche in ragione dell'obbligatorietà della polizza assicurativa per i contratti di prestito con cessione del quinto dello stipendio” (Cassazione civile sez. II,
24/10/2023, n. 29501).
La polizza in esame è contestuale alla conclusione del contratto di credito ed è obbligatoria per legge (DPR 180/50). Trattandosi di condicio sine qua non per ottenere l'erogazione del credito soggiace certamente alla disciplina di cui all'art. 644 c.p. e deve pertanto essere inclusa nel calcolo del TEG.
Per le medesime ragioni non possono essere escluse dal relativo conteggio le commissioni versate per lo svolgimento di attività prodromiche alla stipulazione del contratto in quanto connesse (funzionali), nel senso ampio innanzi precisato, all'erogazione del credito.
Tanto chiarito, nella specie si registra una sensibile divergenza tra TEG dichiarato in contratto
(12,25%), quantificato senza includere costi assicurativi e oneri erariali, e TAEG (15,93%)
(cfr. doc. 4 di parte attrice). La divergenza di oltre tre punti percentuali, non essendo attribuibile agli oneri erariali in considerazione dell'eIGuità del relativo importo (euro 56,37),
deve ritenersi imputabile, in mancanza di elementi di segno contrario, ai costi assicurativi.
L'inclusione del costo assicurativo nel calcolo del TEG, considerato il rilevante scarto tra
TAEG (15,93%) e TSU (15,39%), comporta pertanto l'accertamento del carattere usurario del rapporto in esame.
pagina 6 di 9 Si giunge alla medesima conclusione esaminando la relazione peritale attorea, la quale nella parte in cui opera il relativo conteggio (TEG rideterminato pari a 15,788% e dunque superiore al TSU) non risulta specificamente contestata da parte convenuta: trattasi di argomentazione difensiva a contenuto tecnico riconducibile al novero degli elementi che richiedono una contestazione specifica e parte convenuta si limita a contestare la decisione di includere il costo assicurativo nella determinazione del TEG, non anche la correttezza del calcolo effettuato.
Giunge a differenti conclusioni il CTU, il quale tuttavia adotta un metodo di calcolo dell'incidenza del premio assicurativo che, per sua stessa ammissione, “non rispecchia
l'effettiva movimentazione dei flussi finanziari” (cfr. pag. 9). La conclusione del CTU sul punto non risulta pertanto condivisibile, senza necessità di rimettere la causa in istruttoria,
come richiesto da parte attrice, posto che il superamento del tasso soglia usurario si evince,
come detto, dal semplice raffronto tra il dato contrattuale e il TSU.
La relazione peritale può invece essere valorizzata, risultando adeguatamente motivata sul punto, con riguardo alla ricostruzione del rapporto dare-avere tra le parti. In particolare, il
CTU chiarisce che “In seguito alla stipula del contratto la IG.ra , come risulta Parte_1
anche dal contratto stesso, ha infatti ricevuto la cifra netta di euro 15.666,40, detratti tutti i
costi e gli oneri addebitati in sede di erogazione già precedentemente citati. La parte ha
quindi rimborsato n.40 rate da 280 euro ciascuna, per un totale di euro 11.200,00 sino al
30.11.2011 e successivamente ha richiesto l'estinzione anticipata versando la somma di euro
14.302,57 relativa alle n. 56 rate mancanti al netto degli interessi scalari per estinzione
anticipata e tenuto conto delle commissioni di gestione pari ad euro 99,68. Successivamente,
in seguito al ricorso contro la banca presentato all'ABF, la IG.ra ha ricevuto in Parte_1
data 14.10.2014 un assegno circolare a rimborso parziale di quanto versato di complessivi
3.956,36 così definiti:
- euro 1.422,85 per le commissioni in favore della mutuante;
Org_4
- euro 1.548,55 per le commissioni in favore della mandataria Organizzazione_5
- euro 1.009,35 per costi assicurativi;
- euro 75,29 per interessi legali.
pagina 7 di 9 Pertanto, sulla base del prospetto sopra riportato, la differenza tra le somme
complessivamente versate dalla IG.ra a favore della banca convenuta e le Parte_1
somme dalla stessa ricevute è pari a complessivi euro 5.879,81” (già portate, pertanto, in detrazione le somme dalla stessa percepite in esecuzione della decisione dell'ABF; non si verifica pertanto, contrariamente a quanto argomentato dall'Istituto di credito, alcun arricchimento ingiustificato). Trattasi di importo superiore a quanto richiesto dall'attore (in sede di note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 30.09.2022 parte attrice ha richiamato le conclusioni formulate in sede di ricorso, ove il credito in ripetizione viene quantificato in euro 5.543,68), la cui domanda potrà pertanto venire accolta nell'integralità
(cfr. 112 c.p.c.). La considerazione ai fini dell'usura di tutti i costi connessi all'operazione di finanziamento comporta, invero, di riflesso, la nullità ex art. 1815 c.c. non solo della pattuizione relativa agli interessi bensì anche di quelle relative alle “commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. Ne consegue, accertata l'usura oggettiva del contratto, la condanna di al versamento in favore di parte attrice dell'importo di euro Controparte_2
5.543,68.
Si precisa infine che non risulta formulata da parte attrice una domanda coerente (pretesa risarcitoria) con l'argomentazione – genericamente proposta – relativa alla violazione dei principi di buona fede contrattuale e delle tutele del Codice del Consumo.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00, valori inferiori ai medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale,
tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate (una sola censura compiutamente formulata relativa all'usura oggettiva del contratto) e dell'attività processuale concretamente svolta. Si dispone la distrazione in favore del difensore di parte attrice ex art. 93 c.p.c.
Per le medesime ragioni vengono poste in via definitiva le spese di CTU, liquidate con separato decreto del 19.07.2022, a carico di Controparte_2
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
▪ condanna per i titoli di cui in motivazione al versamento in favore Controparte_2
di dell'importo di euro 5.543,68; Parte_1
▪ condanna a rimborsare a le spese di lite, che Controparte_2 Parte_1
liquida in complessivi € 145,50 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IV e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'Avv.
Stefano Intorcia;
▪ pone in via definitiva le spese di CTU a carico di Controparte_2
Così deciso in Ivrea, il 07/02/2024
Il Giudice
(dott.ssa Paola Cavarero)
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8 settembre 2014.
Risulta centrale nell'argomentazione difensiva di parte convenuta l'affermazione dell'identità delle domande formulate nei due procedimenti. Detta tesi difensiva risulta, tuttavia, smentita dalla documentazione in atti e, in particolare, dagli allegati nn. 3, 4 e 5 di parte convenuta: dinnanzi all'ABF parte attrice ha invero domandato il rimborso di spese e commissioni pagate anticipatamente e non godute al momento dell'estinzione anticipata del prestito, nonché la restituzione quota parte del premio assicurativo non maturato, senza formulare espressa domanda circa la natura usuraria del rapporto, mentre nel presente giudizio l'attrice contesta unicamente l'usura oggettiva del rapporto negoziale (generiche le censure relative alla
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico dott.ssa Paola Cavarero
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 774/2020 R.G. promossa da:
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Intorcia
-
contro
-
P.IV , con sede legale in Bergamo Controparte_1 P.IV_1
(BG), Piazza Vittorio Veneto n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella
Pellegrino
- con l'intervento di -
con sede in Modena, Via San Carlo n. 8/20, P.IV , Controparte_2 P.IV_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Luciana Cipolla e dall'Avv. Antonio Ferraguto
OGGETTO: contratti bancari - usura
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: come da note di trattazione scritta depositate in data 30.09.2022
Per parte intervenuta: come da note di trattazione scritta depositate in data 30.09.2022
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I. ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 Controparte_1
domandando, censurato il carattere usurario del finanziamento CQS N. 159293 del
[...]
17.06.2008, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'illegittimità delle operazioni compiute dalla , in Parte_2
pagina 1 di 9 riferimento al contratto di finanziamento CQS N. 159293 del 17\06\2008; accertare e
dichiarare il diritto di credito della IG.ra , nei confronti della società Parte_1
convenuta, e, per l'effetto, condannare quest'ultima, in via principale alla ripetizione della
somma pari ad euro 5.543,68 indebitamente corrisposta come dettagliatamente riportato al
punto sub 4); solo in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di credito della IG.ra
, nei confronti della società convenuta, e, per l'effetto, condannare Parte_1
quest'ultima al pagamento, in favore dell'attrice, della somma, a titolo di ripetizione, di euro
2.775,54, risultante dalla epurazione del rapporto de quo dagli interessi illegittimamente
addebitati dalla convenuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, o della maggiore o minore somma, che risulterà all'esito del giudizio”. In particolare, secondo la prospettazione attorea il TEG contrattuale, ricalcolato comprendendo tutti i costi correlati all'erogazione del credito, ivi compresi quelli di assicurazione, è pari a 15,788%, quindi superiore al TSU, pari a 15,39%. Parimenti usurario l'interesse di mora contrattualmente previsto. Ne consegue la gratuità del finanziamento ex art. 1815 c.c., con obbligo di ripetizione non solo degli interessi applicati, bensì di tutti i costi illecitamente addebitati all'attore, quali commissioni e premi assicurativi, con la sola esclusione di imposte e tasse. Parte attrice ha dedotto infine la violazione da parte della finanziaria dei principi di buona fede nell'esecuzione del contratto e delle tutele previste dal Codice del Consumo.
costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la genericità delle censure CP_1
relative alla violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, nonché
l'inammissibilità della domanda attorea per intervenuta cessazione della materia del contendere, essendosi già pronunciato sul rapporto di finanziamento per cui è causa l'Arbitro
Bancario Finanziario con decisione del 08.09.2014, di parziale accoglimento delle censure attoree, cui è seguito in data 14.10.2014 il versamento in favore dell'odierna attrice dell'importo di euro 3.956,36. Secondo la tesi difensiva di parte convenuta vi sarebbe sostanziale identità di domande: l'accoglimento delle pretese formulate in questa sede, già
Orga decise dall' con provvedimento a cui è stata data compiuta esecuzione, determinerebbe un ingiustificato arricchimento della parte attrice. Parte convenuta ha contestato altresì
l'infondatezza nel merito delle censure avversarie, non potendo computarsi nel calcolo del pagina 2 di 9 TEG contrattuale il costo assicurativo in applicazione delle Istruzioni della Org_2
2006, vigenti all'epoca di stipulazione del contratto, trattandosi di assicurazione obbligatoria per l'operazione di finanziamento in esame. Parimenti censurabile la decisione di ricomprendere gli oneri cd. 'up front' nel calcolo del TEG contrattuale e, in particolare, le commissioni versate all'intermediario, trattandosi di costi correlati allo svolgimento di attività preliminari all'erogazione del credito ed in quanto tali non passibili di ripetizione, come espressamente indicato in contratto.
E' intervenuta in giudizio, con atto di costituzione del 16.04.2021, in Controparte_2
qualità di cessionaria del credito per cui è causa, la quale, richiamate le argomentazioni e conclusioni rassegnate dalla convenuta, ha domandato l'estromissione della cedente
[...]
Controparte_1
Non essendo intervenuta espressa pronuncia in tal senso nel corso del procedimento in questa sede si dichiara l'estromissione di ex art. 111, Controparte_1
comma 3 c.p.c., tenuto conto del consenso manifestato dalle altre parti in causa, valutate la condotta processuale della cedente convenuta (non ha più svolto attività difensiva) e il tenore degli scritti difensivi attorei (ove si indica quale 'parte resistente' – cfr. da Controparte_2
ultimo comparsa conclusionale e memoria di replica).
II. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea per intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito della decisione pronunciata, con riferimento al rapporto negoziale per cui è causa, dall'Arbitro Bancario Finanziario in data pagina 3 di 9 violazione dei principi di buona fede contrattuale, in ogni caso prive di coerente domanda – le uniche già formulate dinnanzi all'ABF). Pertanto, contrariamente a quanto argomentato da parte convenuta, vi è diversità di domande e deve ritenersi pienamente ammissibile la pretesa attorea di accertamento del superamento del tasso soglia usurario con conseguente condanna della finanziaria alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate nel corso del rapporto ex art. 1815 c.c., dedotte le somme nelle more percepite in esecuzione della decisione resa dall'ABF.
Nel merito, la pretesa attorea è passibile di accoglimento.
La controversia verte sulle modalità di calcolo del TEG contrattuale e, in particolare, sulla possibilità o meno di ricomprendere a detti fini i costi assicurativi e le commissioni versate in sede di stipulazione del finanziamento.
Dalla relazione peritale di parte attrice si evince il superamento del TSU includendo nel calcolo del TEG ogni costo correlato all'operazione di finanziamento, ivi comprese commissioni e le spese di assicurazione, escluse unicamente imposte e tasse. In particolare, il
TEG 'ricalcolato', pari a 15,788 %, risulta superiore al TSU, pari a 15,39 %.
Parte convenuta contesta la base di calcolo utilizzata dal consulente di parte e, in particolare,
l'inclusione nel relativo conteggio dei costi assicurativi (esclusi dalle Istruzioni della
[...]
2006, vigenti all'epoca di stipulazione del contratto) e delle commissioni versate Org_3
all'intermediario (correlate allo svolgimento di attività preliminari all'erogazione del credito e in quanto tali estranee dal perimetro di valutazione).
Con riguardo all'inclusione nel calcolo del TEG dei costi assicurativi si richiama una recente sentenza della Corte di Cassazione, ove si chiarisce che: “occorre discriminare il tasso soglia disciplinato dall'art. 644 c.p., comma 3, - secondo cui la legge stabilisce il limite oltre il quale
gli interessi sono sempre usurari - dal "costo complessivo del credito", invece, regolato
dall'art. 644 c.p., comma 4, a mente del quale, per la determinazione del tasso di interesse
usurario, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Solo il richiamato
comma 3 costituisce norma in bianco di rinvio, mentre la struttura del comma 4 descrive
l'integrazione di una norma perfetta, che non richiede ulteriori disposizioni applicative
pagina 4 di 9 esterne, affinché possa assumere un delineato e concreto valore costitutivo. Ora, la disciplina
primaria del tasso soglia è contenuta nella L. n. 108 del 1996, art. 2 che non introduce una
deroga all'art. 644 c.p., in quanto le Istruzioni di hanno rilevanza solo ed Org_3
esclusivamente al fine statistico della rilevazione del tasso effettivo globale medio. Le
Istruzioni di sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente Org_3
conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono
vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., non
potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del
18/09/2020; Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018). In altri termini, la "centralità
sistematica" di tale norma, in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può
non valere pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e
quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla
. Ed invero, se è manifesta l'eIGenza di una lettura organica e di sistema di Org_3
siffatte serie normative, altrettanto appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la
definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art. 644 c.p., alla quale si uniformano, e con
la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia. Pertanto,
attenendosi al tenore testuale della norma primaria, senza che il principio di omogeneità tra il
metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione possa
pregiudicarne la valenza precettiva, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di
un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute
dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p.,
comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del
credito (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20247 del 14/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 17839 del
21/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 17187 del 15/06/2023 e Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del
17/05/2023 con riferimento al leasing finanziario;
Sez. 6-1, Ordinanza n. 3025 del
01/02/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 37058 del 26/11/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 22458 del
24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5160 del 06/03/2018; Sez. 1, Sentenza n. 8806 del
05/04/2017). Inoltre, la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque
mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e
pagina 5 di 9 l'erogazione del mutuo, come nella fattispecie. Ne discende che i costi della polizza hanno
natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice. Il fatto che all'epoca della
stipulazione del contratto le Istruzioni di non includessero le spese assicurative Org_3
tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario non ne inibiva,
comunque, l'inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione. Per l'effetto,
l'omogeneità tra il costo del credito rilevato e quello rilevante ai fini della verifica dell'usura
non costituisce un principio regolatore, in alcun modo, della struttura complessiva della
disciplina sull'usura, né è idoneo a consentire una deroga alle norme primarie da parte delle
Istruzioni della . L'unico criterio che le norme primarie impongono per la Org_3
rilevanza di un costo è, dunque, la sua attinenza all'erogazione del credito, elemento
sussistente nel caso di specie, anche in ragione dell'obbligatorietà della polizza assicurativa per i contratti di prestito con cessione del quinto dello stipendio” (Cassazione civile sez. II,
24/10/2023, n. 29501).
La polizza in esame è contestuale alla conclusione del contratto di credito ed è obbligatoria per legge (DPR 180/50). Trattandosi di condicio sine qua non per ottenere l'erogazione del credito soggiace certamente alla disciplina di cui all'art. 644 c.p. e deve pertanto essere inclusa nel calcolo del TEG.
Per le medesime ragioni non possono essere escluse dal relativo conteggio le commissioni versate per lo svolgimento di attività prodromiche alla stipulazione del contratto in quanto connesse (funzionali), nel senso ampio innanzi precisato, all'erogazione del credito.
Tanto chiarito, nella specie si registra una sensibile divergenza tra TEG dichiarato in contratto
(12,25%), quantificato senza includere costi assicurativi e oneri erariali, e TAEG (15,93%)
(cfr. doc. 4 di parte attrice). La divergenza di oltre tre punti percentuali, non essendo attribuibile agli oneri erariali in considerazione dell'eIGuità del relativo importo (euro 56,37),
deve ritenersi imputabile, in mancanza di elementi di segno contrario, ai costi assicurativi.
L'inclusione del costo assicurativo nel calcolo del TEG, considerato il rilevante scarto tra
TAEG (15,93%) e TSU (15,39%), comporta pertanto l'accertamento del carattere usurario del rapporto in esame.
pagina 6 di 9 Si giunge alla medesima conclusione esaminando la relazione peritale attorea, la quale nella parte in cui opera il relativo conteggio (TEG rideterminato pari a 15,788% e dunque superiore al TSU) non risulta specificamente contestata da parte convenuta: trattasi di argomentazione difensiva a contenuto tecnico riconducibile al novero degli elementi che richiedono una contestazione specifica e parte convenuta si limita a contestare la decisione di includere il costo assicurativo nella determinazione del TEG, non anche la correttezza del calcolo effettuato.
Giunge a differenti conclusioni il CTU, il quale tuttavia adotta un metodo di calcolo dell'incidenza del premio assicurativo che, per sua stessa ammissione, “non rispecchia
l'effettiva movimentazione dei flussi finanziari” (cfr. pag. 9). La conclusione del CTU sul punto non risulta pertanto condivisibile, senza necessità di rimettere la causa in istruttoria,
come richiesto da parte attrice, posto che il superamento del tasso soglia usurario si evince,
come detto, dal semplice raffronto tra il dato contrattuale e il TSU.
La relazione peritale può invece essere valorizzata, risultando adeguatamente motivata sul punto, con riguardo alla ricostruzione del rapporto dare-avere tra le parti. In particolare, il
CTU chiarisce che “In seguito alla stipula del contratto la IG.ra , come risulta Parte_1
anche dal contratto stesso, ha infatti ricevuto la cifra netta di euro 15.666,40, detratti tutti i
costi e gli oneri addebitati in sede di erogazione già precedentemente citati. La parte ha
quindi rimborsato n.40 rate da 280 euro ciascuna, per un totale di euro 11.200,00 sino al
30.11.2011 e successivamente ha richiesto l'estinzione anticipata versando la somma di euro
14.302,57 relativa alle n. 56 rate mancanti al netto degli interessi scalari per estinzione
anticipata e tenuto conto delle commissioni di gestione pari ad euro 99,68. Successivamente,
in seguito al ricorso contro la banca presentato all'ABF, la IG.ra ha ricevuto in Parte_1
data 14.10.2014 un assegno circolare a rimborso parziale di quanto versato di complessivi
3.956,36 così definiti:
- euro 1.422,85 per le commissioni in favore della mutuante;
Org_4
- euro 1.548,55 per le commissioni in favore della mandataria Organizzazione_5
- euro 1.009,35 per costi assicurativi;
- euro 75,29 per interessi legali.
pagina 7 di 9 Pertanto, sulla base del prospetto sopra riportato, la differenza tra le somme
complessivamente versate dalla IG.ra a favore della banca convenuta e le Parte_1
somme dalla stessa ricevute è pari a complessivi euro 5.879,81” (già portate, pertanto, in detrazione le somme dalla stessa percepite in esecuzione della decisione dell'ABF; non si verifica pertanto, contrariamente a quanto argomentato dall'Istituto di credito, alcun arricchimento ingiustificato). Trattasi di importo superiore a quanto richiesto dall'attore (in sede di note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 30.09.2022 parte attrice ha richiamato le conclusioni formulate in sede di ricorso, ove il credito in ripetizione viene quantificato in euro 5.543,68), la cui domanda potrà pertanto venire accolta nell'integralità
(cfr. 112 c.p.c.). La considerazione ai fini dell'usura di tutti i costi connessi all'operazione di finanziamento comporta, invero, di riflesso, la nullità ex art. 1815 c.c. non solo della pattuizione relativa agli interessi bensì anche di quelle relative alle “commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. Ne consegue, accertata l'usura oggettiva del contratto, la condanna di al versamento in favore di parte attrice dell'importo di euro Controparte_2
5.543,68.
Si precisa infine che non risulta formulata da parte attrice una domanda coerente (pretesa risarcitoria) con l'argomentazione – genericamente proposta – relativa alla violazione dei principi di buona fede contrattuale e delle tutele del Codice del Consumo.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00, valori inferiori ai medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale,
tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate (una sola censura compiutamente formulata relativa all'usura oggettiva del contratto) e dell'attività processuale concretamente svolta. Si dispone la distrazione in favore del difensore di parte attrice ex art. 93 c.p.c.
Per le medesime ragioni vengono poste in via definitiva le spese di CTU, liquidate con separato decreto del 19.07.2022, a carico di Controparte_2
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
▪ condanna per i titoli di cui in motivazione al versamento in favore Controparte_2
di dell'importo di euro 5.543,68; Parte_1
▪ condanna a rimborsare a le spese di lite, che Controparte_2 Parte_1
liquida in complessivi € 145,50 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IV e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'Avv.
Stefano Intorcia;
▪ pone in via definitiva le spese di CTU a carico di Controparte_2
Così deciso in Ivrea, il 07/02/2024
Il Giudice
(dott.ssa Paola Cavarero)
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8 settembre 2014.
Risulta centrale nell'argomentazione difensiva di parte convenuta l'affermazione dell'identità delle domande formulate nei due procedimenti. Detta tesi difensiva risulta, tuttavia, smentita dalla documentazione in atti e, in particolare, dagli allegati nn. 3, 4 e 5 di parte convenuta: dinnanzi all'ABF parte attrice ha invero domandato il rimborso di spese e commissioni pagate anticipatamente e non godute al momento dell'estinzione anticipata del prestito, nonché la restituzione quota parte del premio assicurativo non maturato, senza formulare espressa domanda circa la natura usuraria del rapporto, mentre nel presente giudizio l'attrice contesta unicamente l'usura oggettiva del rapporto negoziale (generiche le censure relative alla