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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 372/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
RA ELIANA, TO
TT ANNA RITA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4568/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6825/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 02/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I300394 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I300394 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I300394 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I300394 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5740/2025 depositato il
03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, titolare della Ditta Ricorrente_1, ha proposto appellato la sentenza - n.6825/12/2024 della CGT di I grado di Napoli - di rigetto del ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TF501I300394-2023 con il quale è stato accertato, ai sensi dell'art. 39, comma 1, 40 e 41-bis, del D.p.r. n. 600 del 1973, un reddito imponibile di € 325.319,00 rispetto al reddito dichiarato pari ad €. 161.142,00.
Nel ricorso introduttivo del giudizio veniva eccepito che i termini di legge per la definizione dell'accertamento erano stati abbondantemente superati;
nel merito, poi, lamentava che le contestazioni mosse dall'Ufficio in ordine alle spese di pubblicità e di consulenza (rispettivamente punti 1a) e 2a) non fossero corrette.
Chiedeva quindi l'annullamento totale o parziale dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Ufficio, contestando i motivi di ricorso e deducendo il corretto comportamento dell'Ufficio in relazione alle somme contestate
La Corte di primo grado rigettava il ricorso con condanna alle spese.
Con il proposto appello il contribuente censura la sentenza impugnata con un unico motivo di ricorso lamentando come non fosse stato oggetto di vaglio da parte della Corte di Primo grado l'eccezione di decadenza dal potere di accertamento.
Al riguardo, evidenziava come non può farsi applicazione del periodo di sospensione per la normativa c.d. anti-covid: in particolare, per le violazioni commesse o accertate nell'anno 2016 i termini sarebbero scaduti il 31.12.2022 in quanto l'applicazione del periodo di sospensione di 85 giorni dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'articolo 67 del D.L, 18/2020
(c.d. decreto "Cura ltalia"), deve ritenersi superata poichè tale periodo è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini disciplinata dall'articolo 157 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto
“Rilancio") e s.m.i che attiene esclusivamente agli accertamenti che scadevano nel 2020.
In definitiva secondo l'appellante l'avviso di accertamento impugnato attiene ad una violazione relativa all'anno 2016 ed è stato notificato in data 07.06.2023 oltre il termine del 31.12.2022.
Si costituisce l'Ufficio con proprie controdeduzioni eccependo l'inammissibilità dell'appello in quanto con l'unico motivo di gravame è stata sollevata una nuova eccezione;
nel merito chiede la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza, dopo la discussione delle parti tramite collegamento a distanza, la Corte si è riunita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è immune da censure e, pertanto, va confermata condividendosi le motivazioni ivi espresse con conseguente rigetto dell'appello.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto l'eccezione di decadenza era stata già sollevata in primo grado con il ricorso introduttivo.
L'eccezione, tuttavia, va respinta.
Ai fini del conteggio dei termini per la notifica deve essere considerata anche l'interruzione dei termini di decadenza e la sospensione della prescrizione dovuti all'emergenza Covid 19 di 85 giorni ai sensi del combinato disposto degli artt. 67 co. 4 d. l. 18/2020 (L. 27/2020) e art. 12 d. lgs. 159/2015.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante il termine di 85 giorni produce un effetto a cascata sul decorso dei termini successivi e, del resto, secondo la previsione dell'articolo 67 del Dl 18/2020 per tutte le annualità d'imposta, fino al 2018, cioè quelle per le quali i termini dell'attività di controllo corrono lungo l'arco temporale che va dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, le scadenze dell'accertamento risultano prorogate di 85 giorni.
Pertanto, in relazione si verifica uno slittamento fino al 26 marzo della data entro cui l'Agenzia delle Entrate deve notificare gli atti di accertamento relativi a periodi di imposta già accertabili tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.
L'art. 67 DL 18/2020 ha, quindi, sospeso dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini per lo svolgimento di una serie di attività da parte degli uffici, tra cui quelle di accertamento e, quindi, di notifica di eventuali atti impositivi.
Per effetto di tale sospensione, gli 85 giorni compresi tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 devono essere aggiunti a cascata al naturale termine decadenziale per la notifica dell'avviso di accertamento previsto dall'art. 43 DPR 600/73 (31 dicembre).
Dunque l'atto impugnato relativo all'anno 2016 aveva come termine di decadenza il 26/03/2023.
Termine, poi, prorogato di 120 giorni in quanto in data 23/02/2023 l'Ufficio ha notificato al ricorrente l'invito a comparire ai sensi dell'art. 5 ter del D. lgs. n. 218/97 n.TF5I1I300161/2023, come indicato nella motivazione dell'atto impugnato.
Infatti, l'art. 5, comma 3 bis del D. Lgs. n. 218/97 prevede che, in caso di invito a comparire notificato entro
90 giorni dalla data di scadenza del termine per notificare gli atti, il termine di decadenza è prorogato di 120 giorni;
ragion per cui l'atto impugnato poteva essere notificato entro il 24 luglio 2023.
Per i motivi esposti, quindi, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello, confermando la impugnata decisione.. Condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 1650,00 in favore della Agenzia delle Entrate
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
RA ELIANA, TO
TT ANNA RITA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4568/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6825/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 02/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I300394 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I300394 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I300394 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I300394 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5740/2025 depositato il
03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, titolare della Ditta Ricorrente_1, ha proposto appellato la sentenza - n.6825/12/2024 della CGT di I grado di Napoli - di rigetto del ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TF501I300394-2023 con il quale è stato accertato, ai sensi dell'art. 39, comma 1, 40 e 41-bis, del D.p.r. n. 600 del 1973, un reddito imponibile di € 325.319,00 rispetto al reddito dichiarato pari ad €. 161.142,00.
Nel ricorso introduttivo del giudizio veniva eccepito che i termini di legge per la definizione dell'accertamento erano stati abbondantemente superati;
nel merito, poi, lamentava che le contestazioni mosse dall'Ufficio in ordine alle spese di pubblicità e di consulenza (rispettivamente punti 1a) e 2a) non fossero corrette.
Chiedeva quindi l'annullamento totale o parziale dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Ufficio, contestando i motivi di ricorso e deducendo il corretto comportamento dell'Ufficio in relazione alle somme contestate
La Corte di primo grado rigettava il ricorso con condanna alle spese.
Con il proposto appello il contribuente censura la sentenza impugnata con un unico motivo di ricorso lamentando come non fosse stato oggetto di vaglio da parte della Corte di Primo grado l'eccezione di decadenza dal potere di accertamento.
Al riguardo, evidenziava come non può farsi applicazione del periodo di sospensione per la normativa c.d. anti-covid: in particolare, per le violazioni commesse o accertate nell'anno 2016 i termini sarebbero scaduti il 31.12.2022 in quanto l'applicazione del periodo di sospensione di 85 giorni dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'articolo 67 del D.L, 18/2020
(c.d. decreto "Cura ltalia"), deve ritenersi superata poichè tale periodo è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini disciplinata dall'articolo 157 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto
“Rilancio") e s.m.i che attiene esclusivamente agli accertamenti che scadevano nel 2020.
In definitiva secondo l'appellante l'avviso di accertamento impugnato attiene ad una violazione relativa all'anno 2016 ed è stato notificato in data 07.06.2023 oltre il termine del 31.12.2022.
Si costituisce l'Ufficio con proprie controdeduzioni eccependo l'inammissibilità dell'appello in quanto con l'unico motivo di gravame è stata sollevata una nuova eccezione;
nel merito chiede la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza, dopo la discussione delle parti tramite collegamento a distanza, la Corte si è riunita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è immune da censure e, pertanto, va confermata condividendosi le motivazioni ivi espresse con conseguente rigetto dell'appello.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto l'eccezione di decadenza era stata già sollevata in primo grado con il ricorso introduttivo.
L'eccezione, tuttavia, va respinta.
Ai fini del conteggio dei termini per la notifica deve essere considerata anche l'interruzione dei termini di decadenza e la sospensione della prescrizione dovuti all'emergenza Covid 19 di 85 giorni ai sensi del combinato disposto degli artt. 67 co. 4 d. l. 18/2020 (L. 27/2020) e art. 12 d. lgs. 159/2015.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante il termine di 85 giorni produce un effetto a cascata sul decorso dei termini successivi e, del resto, secondo la previsione dell'articolo 67 del Dl 18/2020 per tutte le annualità d'imposta, fino al 2018, cioè quelle per le quali i termini dell'attività di controllo corrono lungo l'arco temporale che va dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, le scadenze dell'accertamento risultano prorogate di 85 giorni.
Pertanto, in relazione si verifica uno slittamento fino al 26 marzo della data entro cui l'Agenzia delle Entrate deve notificare gli atti di accertamento relativi a periodi di imposta già accertabili tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.
L'art. 67 DL 18/2020 ha, quindi, sospeso dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini per lo svolgimento di una serie di attività da parte degli uffici, tra cui quelle di accertamento e, quindi, di notifica di eventuali atti impositivi.
Per effetto di tale sospensione, gli 85 giorni compresi tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 devono essere aggiunti a cascata al naturale termine decadenziale per la notifica dell'avviso di accertamento previsto dall'art. 43 DPR 600/73 (31 dicembre).
Dunque l'atto impugnato relativo all'anno 2016 aveva come termine di decadenza il 26/03/2023.
Termine, poi, prorogato di 120 giorni in quanto in data 23/02/2023 l'Ufficio ha notificato al ricorrente l'invito a comparire ai sensi dell'art. 5 ter del D. lgs. n. 218/97 n.TF5I1I300161/2023, come indicato nella motivazione dell'atto impugnato.
Infatti, l'art. 5, comma 3 bis del D. Lgs. n. 218/97 prevede che, in caso di invito a comparire notificato entro
90 giorni dalla data di scadenza del termine per notificare gli atti, il termine di decadenza è prorogato di 120 giorni;
ragion per cui l'atto impugnato poteva essere notificato entro il 24 luglio 2023.
Per i motivi esposti, quindi, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello, confermando la impugnata decisione.. Condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 1650,00 in favore della Agenzia delle Entrate