Articolo 8 della Legge 27 febbraio 1958, n. 173
Articolo 7Articolo 9
Versione
15 novembre 1958
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Versione
3 febbraio 1968
Art. 8. ((Nei concorsi per l'istituzione di nuove rivendite, ai sensi dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, hanno titolo di preferenza assoluta i profughi che risultano essere gia' intestatari di rivendite di generi di monopolio nei territori di provenienza.
In caso di decesso del titolare, prima del ripristino della licenza o dell'autorizzazione, il diritto passa agli eredi legittimi, limitatamente, peraltro, al coniuge o ad uno dei figli.
Analoga preferenza spetta nei concorsi per il conferimento di rivendite di 2ª categoria ai sensi dell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
Tutti gli altri profughi sono, nei concorsi suddetti, equiparati ai decorati al valore militare)) .
Entrata in vigore il 3 febbraio 1968