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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/06/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Giulia VIESTI, ha pronunciato, all'udienza del 3 giugno 2025, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, rappr. e dif. dagli avv.ti Floriana Ancona e Tonia Scatigna Parte_1
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Andriulli, Certomà, Brancaccio
- Convenuto -
OGGETTO: “ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI”
Fatto e diritto
Con ricorso del 28.07.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata, esposto che l' CP_1
aveva omesso di iscriverla nell'elenco nominativo relativo ai lavoratori agricoli del
2022, in riferimento alle 56 giornate lavorative assertivamente svolte presso la
[...]
(per le mansioni, gli orari ed i periodi specificati negli atti introduttivi), Parte_2
ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di dichiarare il proprio diritto alla iscrizione di cui sopra.
L' costituitosi, si è opposto all'accoglimento del ricorso riportandosi, in CP_1
sostanza, agli accertamenti effettuati in sede amministrativa.
1
Escussi i testi addotti, la causa è stata infine discussa e poi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Va rilevato che non risulta intervenuta, nella controversia in esame, alcuna fattispecie decadenziale (ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11 marzo 1970, n. 83), avuto anche riguardo alla abrogazione - con decorrenza dal 22 dicembre 2008 - dell'intera l. n. 83 del 1970 ad opera dell'art. 24 (“taglia-leggi”)
d.l. 112/08, convertito, con modificazioni, in l. 133/08, che, fra le 3370 leggi abrogate, sotto la voce n. 2529 dell'Allegato “A”, contempla la suddetta legge concernente anche l'“accertamento dei lavoratori agricoli” (prima che – dal 6 luglio 2011 – il termine fosse ripristinato dall'art. 38, 5° co., d.l. n. 98 del 2011, che ha soppresso la voce n. 2529 dell'Allegato “A” al d.l. 112/08).
*
La domanda è risultata fondata.
Occorre innanzitutto rimarcare che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro CP_1
ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n.
375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (indennità di maternità, nella specie), e, poiché la cancellazione dagli elenchi è un atto consequenziale al disconoscimento, l'eventuale pendenza di una separata controversia di opposizione alla cancellazione non determina un rapporto di pregiudizialità che imponga la sospensione del giudizio avente ad oggetto la prestazione previdenziale” (sic ex plurimis CASS. LAV. 19 MAGGIO 2003 N°
7845 e 12 GIUGNO 2000 N° 7995).
D'altra parte, se è vero che l'onere della prova grava comunque sul lavoratore, è anche vero che “Ove il provvedimento di cancellazione del lavoratore agricolo dagli elenchi nominativi sia stato adottato sulla base di esplicitati elementi, meramente indiziari o
2
incompleti, è sufficiente che il lavoratore medesimo, sul quale comunque grava l'onere della prova del possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, deduca e dimostri circostanze idonee a smentire quegli elementi;
tale onere probatorio è quindi assolto dal lavoratore dimostrando l'espletamento dell'attività lavorativa corrispondente al tempo previsto dalla legge senza necessità di provare anche l'effettività di ciascuna delle prescritte centocinquantuno giornate lavorative svolte nell'anno” (sic CASS. LAV.
14 LUGLIO 1997 N° 6382).
Venendo al caso di specie, l' si è limitato a rilevare, quale unico elemento a CP_1
sostegno della tesi della fittizietà del rapporto lavorativo della ricorrente, che la ditta
" risulta sospesa alla data 27/07/2021 a causa di una Parte_2
difformità tra la denuncia aziendale i dati contenuti nel fascicolo . CP_2
Ritiene il giudicante tale unico elemento, dal quale emergerebbe una situazione di irregolarità amministrativa della azienda in questione (che non può ricadere negativamente sulle posizioni dei lavoratori), non sia sufficiente a consentire di dubitare della effettiva sussistenza dello specifico rapporto di lavoro per cui è causa.
Ed infatti, l'espletamento di attività lavorativa da parte della ricorrente è stato confermato, nel presente giudizio, oltre che attraverso le dichiarazioni testimoniali che hanno confermato le circostanze esposte nel ricorso, anche mediante deposito di copie delle buste paga e modelli unilav.
Alla stregua di quanto innanzi, pertanto, il ricorso va accolto e, pertanto, va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del COMUNE di residenza per gli anni, il numero di giornate e le mansioni lavorative dedotte, valide ad ogni effetto contributivo e previdenziale.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del COMUNE di residenza per 56 giornate nell'anno 2022, valide ad ogni effetto contributivo e previdenziale;
2. condanna l' convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla CP_1
ricorrente, liquidate in 1100,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A.
3
e del contributo integrativo, con distrazione in favore delle procuratrici di parte ricorrente dichiaratesi anticipatarie.
Taranto, 3 giugno 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
4
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Giulia VIESTI, ha pronunciato, all'udienza del 3 giugno 2025, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, rappr. e dif. dagli avv.ti Floriana Ancona e Tonia Scatigna Parte_1
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Andriulli, Certomà, Brancaccio
- Convenuto -
OGGETTO: “ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI”
Fatto e diritto
Con ricorso del 28.07.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata, esposto che l' CP_1
aveva omesso di iscriverla nell'elenco nominativo relativo ai lavoratori agricoli del
2022, in riferimento alle 56 giornate lavorative assertivamente svolte presso la
[...]
(per le mansioni, gli orari ed i periodi specificati negli atti introduttivi), Parte_2
ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di dichiarare il proprio diritto alla iscrizione di cui sopra.
L' costituitosi, si è opposto all'accoglimento del ricorso riportandosi, in CP_1
sostanza, agli accertamenti effettuati in sede amministrativa.
1
Escussi i testi addotti, la causa è stata infine discussa e poi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Va rilevato che non risulta intervenuta, nella controversia in esame, alcuna fattispecie decadenziale (ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11 marzo 1970, n. 83), avuto anche riguardo alla abrogazione - con decorrenza dal 22 dicembre 2008 - dell'intera l. n. 83 del 1970 ad opera dell'art. 24 (“taglia-leggi”)
d.l. 112/08, convertito, con modificazioni, in l. 133/08, che, fra le 3370 leggi abrogate, sotto la voce n. 2529 dell'Allegato “A”, contempla la suddetta legge concernente anche l'“accertamento dei lavoratori agricoli” (prima che – dal 6 luglio 2011 – il termine fosse ripristinato dall'art. 38, 5° co., d.l. n. 98 del 2011, che ha soppresso la voce n. 2529 dell'Allegato “A” al d.l. 112/08).
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La domanda è risultata fondata.
Occorre innanzitutto rimarcare che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro CP_1
ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n.
375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (indennità di maternità, nella specie), e, poiché la cancellazione dagli elenchi è un atto consequenziale al disconoscimento, l'eventuale pendenza di una separata controversia di opposizione alla cancellazione non determina un rapporto di pregiudizialità che imponga la sospensione del giudizio avente ad oggetto la prestazione previdenziale” (sic ex plurimis CASS. LAV. 19 MAGGIO 2003 N°
7845 e 12 GIUGNO 2000 N° 7995).
D'altra parte, se è vero che l'onere della prova grava comunque sul lavoratore, è anche vero che “Ove il provvedimento di cancellazione del lavoratore agricolo dagli elenchi nominativi sia stato adottato sulla base di esplicitati elementi, meramente indiziari o
2
incompleti, è sufficiente che il lavoratore medesimo, sul quale comunque grava l'onere della prova del possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, deduca e dimostri circostanze idonee a smentire quegli elementi;
tale onere probatorio è quindi assolto dal lavoratore dimostrando l'espletamento dell'attività lavorativa corrispondente al tempo previsto dalla legge senza necessità di provare anche l'effettività di ciascuna delle prescritte centocinquantuno giornate lavorative svolte nell'anno” (sic CASS. LAV.
14 LUGLIO 1997 N° 6382).
Venendo al caso di specie, l' si è limitato a rilevare, quale unico elemento a CP_1
sostegno della tesi della fittizietà del rapporto lavorativo della ricorrente, che la ditta
" risulta sospesa alla data 27/07/2021 a causa di una Parte_2
difformità tra la denuncia aziendale i dati contenuti nel fascicolo . CP_2
Ritiene il giudicante tale unico elemento, dal quale emergerebbe una situazione di irregolarità amministrativa della azienda in questione (che non può ricadere negativamente sulle posizioni dei lavoratori), non sia sufficiente a consentire di dubitare della effettiva sussistenza dello specifico rapporto di lavoro per cui è causa.
Ed infatti, l'espletamento di attività lavorativa da parte della ricorrente è stato confermato, nel presente giudizio, oltre che attraverso le dichiarazioni testimoniali che hanno confermato le circostanze esposte nel ricorso, anche mediante deposito di copie delle buste paga e modelli unilav.
Alla stregua di quanto innanzi, pertanto, il ricorso va accolto e, pertanto, va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del COMUNE di residenza per gli anni, il numero di giornate e le mansioni lavorative dedotte, valide ad ogni effetto contributivo e previdenziale.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del COMUNE di residenza per 56 giornate nell'anno 2022, valide ad ogni effetto contributivo e previdenziale;
2. condanna l' convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla CP_1
ricorrente, liquidate in 1100,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A.
3
e del contributo integrativo, con distrazione in favore delle procuratrici di parte ricorrente dichiaratesi anticipatarie.
Taranto, 3 giugno 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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