CASS
Sentenza 9 marzo 2026
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 5314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5314 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19798/2023 R.G. proposto da: IN CE quale procuratore e difensore di sé stesso con domicilio digitale eletto presso il proprio indirizzo pec;
– ricorrente – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente– avverso l’ordinanza n.1314/2023 del TRIBUNALE DI BARI, depositata in data 03/03/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2026 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Claudia Pedrelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito l’avv. Emiliano Pepe per la parte controricorrente Civile Sent. Sez. 2 Num. 5314 Anno 2026 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: MOCCI MAURO Data pubblicazione: 09/03/2026 2 di 8 FATTI DI CAUSA L’avvocato NC AR propose opposizione, ex art. 15 d.P.R. 150/2011 e art. 702-bis c.p.c., avverso il decreto del 5/01/2019 emesso dal Giudice di Pace di Bari che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di liquidazione dei compensi professionali per l’attività difensiva svolta a beneficio di OU NE, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 9838/2010, definito con il rigetto del ricorso contro il decreto di espulsione prefettizio. Il giudizio, iscritto al n.1476/2019 R.G., veniva successivamente riunito ai procedimenti nn. 1494/2019 e 1495/2019 R.G. aventi ad oggetto analoghe opposizioni per omessa liquidazione dei compensi per l’attività prestata dal medesimo difensore nel procedimento di convalida e trattenimento di OU NE presso il C.I.E., assunto in esecuzione del decreto di espulsione. Il Tribunale di Bari, in accoglimento del ricorso, liquidò in favore del AR e a carico dello Stato, la somma di € 419,00, oltre rimborso forfettario e accessori, riconoscendo soltanto gli onorari e diritti previsti dal D.M. 127/2004 vigente alla data di esaurimento dell’attività difensiva prestata, e non anche gli importi di cui al Protocollo del 23/11/2017 intervenuto successivamente, e ridusse altresì parte dell’importo azionato per l’attività di assistenza e discussione in udienza, stante l’omesso deposito dei relativi verbali. Con la medesima ordinanza, in accoglimento del ricorso n. 1494/2019 R.G., il Tribunale liquidò in favore del ricorrente ed a carico dello Stato la somma di € 320,00, oltre rimborso forfettario e accessori, escludendo l’importo preteso dal ricorrente per la discussione in camera di consiglio, stante la natura di particolare semplicità e serialità dell’attività defensionale. In ultimo, il Giudice dichiarò improcedibile il ricorso n. 1495/2019 R.G., ritenendo che l’attività professionale prestata in quel procedimento fosse sostanzialmente la medesima dell’unico 3 di 8 procedimento di convalida e proroga del trattenimento del suo assistito. Avverso la prefata ordinanza ricorre in cassazione NC AR sulla scorta di sette motivi. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DI DIRITTO 1. Con la prima doglianza il ricorrente censura l’illegittimità, erroneità e/o nullità (ai sensi dell’art. 360, comma 1 n.3, c.p.c. per “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, error in iudicando) della ordinanza n. 1314/2023, in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 15, comma 5, d.lgs. 01/09/2011, n. 150, 91, 92 e 702 ter c.p.c., 2697 c.c., 83, d.P.R. n. 115/2002, nonché ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per avere il Tribunale erroneamente escluso la liquidazione di parte dei compensi in virtù della mancata produzione degli atti del giudizio presupposto, omettendo di attivare i poteri officiosi di acquisizione documentale. 2. Attraverso il secondo motivo il ricorrente lamenta l’illegittimità, erroneità e/o nullità, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n.5, c.p.c. per "omesso esame circo un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", dell’ordinanza de qua avendo il Tribunale erroneamente affermato di non poter procedere alla liquidazione di parte dei compensi per mancata produzione degli atti del giudizio in cui era stato svolto il patrocinio, senza considerare che parte di essa era stata prodotta con il ricorso, e senza attivare i poteri di acquisizione d’ufficio. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, sono fondati. 4 di 8 Secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Suprema Corte, in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione "può" contenuta in tale norma essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (Sez. 2, n. 23133 del 19 agosto 2021; Sez. 2, n. 2206 del 30 gennaio 2020). Pertanto, ha errato il Tribunale di Bari nel non essersi attivato per acquisire d’ufficio la documentazione ritenuta necessaria per la decisione: a tale errore di diritto dovrà porre rimedio il giudice del rinvio. 3. Con la terza doglianza il ricorrente censura l’illegittimità, erroneità e/o nullità, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n.3, c.p.c. per “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, della ordinanza n.1314/2023, in relazione al combinato disposto degli artt. 31, 40, 104 e 274 c.p.c. e dell’art. 151 disp. att. c.p.c., nonché all’interpretazione delle norme regolatrici la fattispecie resa dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria e dalla dottrina. Il Tribunale avrebbe omesso di applicare i principi in tema di coordinamento dei procedimenti connessi e di riunione degli stessi, dichiarando improcedibile il ricorso n. 1495/2019 R.G. che, per la sua natura e per l’oggetto, avrebbe invece imposto una trattazione congiunta. Il terzo motivo è infondato. Sostiene il ricorrente che il cittadino straniero “solo casualmente si è avvalso di uno stesso difensore, ma ben poteva avvalersi di due diversi avvocati, con la conseguenza che in ogni caso andavano liquidate le due distinte attività”. 5 di 8 In realtà, come si evince dallo stesso ricorso, il primo procedimento riguardava il ricorso avverso il decreto di espulsione, il secondo ed il terzo la permanenza presso il CIE di Bari Palese. Tutte le istanze riguardavano il cittadino straniero OU NE ed erano rivolte all’ufficio del Giudice di pace di Bari. Orbene, in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi, il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria (Sez. U., n. 7299 del 19 marzo 2025; Sez. 2, n. 24168 dell’8 agosto 2023). Pertanto, ove si consideri che tale principio deve essere inteso con la duplice specificazione per cui: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo" e non di "identico" (Sez. 2, n. 14143 del 24 maggio 2021), la decisione impugnata appare del tutto corretta, facendo riferimento all’unico iter burocratico-giudiziario che ha riguardato il cittadino straniero. 4. Con il quarto motivo viene denunciata l’illegittimità, erroneità e/o nullità, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n.4, c.p.c. per "nullità della sentenza o del procedimento", dell’ordinanza n.1314/2023, in relazione al combinato disposto di cui agli articoli 2, 3, 24, 25, 97, 6 di 8 111, commi 1, 2, 6 e 7, Cost.; 296, comma 2, TFUE;
41, comma 2, lett. c, e 47, commi 1 e 2, Carta dei diritti fondamentali della U.E.; 19, Trattato sull'U.E.; 6 e 13 C.E.D.U. (come ratificata con legge 4.8.1955, n. 848); 112, 115, 132, 134 e 156 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c., 2697 c.c., in combinato disposto con gli articoli 83, d.P.R. 30.05.2002, n. 115, 13, l. 31/12/2012, n. 247, 4 e 5, d.M. 10/03/2014, n. 55, 10, 91 e 92 c.p.c., 2043 e 2233, comma 1 e 2, c.c., nonché con l'interpretazione delle norme regolatrici la fattispecie resa dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria e dalla dottrina. Il Tribunale avrebbe addotto a sostegno della declaratoria di improcedibilità del ricorso n. 1495/2019 R.G. una motivazione apparente, contraddittoria e priva di comprensibilità logico-giuridica. Il quarto motivo resta assorbito dal rigetto del terzo. 5. Attraverso la quinta doglianza il ricorrente censura l’illegittimità, erroneità e/o nullità (ai sensi dell’art. 360, comma 1 n.3, c.p.c. per "violazione o falsa applicazione di norme di diritto", della ordinanza n. 1314/2023, in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 13, comma 6, l. 31/12/2012, n. 247, 4 e 5, D.M. 10/03/2014, n. 55, 10, 91 e 92 c.p.c., 2043 e 2233, comma 1 e 2, c.c., nonché l'interpretazione delle norme regolatrici e la fattispecie resa dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria e dalla dottrina, per non aver il Tribunale, nel giudizio n. 1476/2019 R.G, quantificato i compensi in misura conforme ai parametri di legge, senza procedere ad un’effettiva valutazione delle attività svolte e senza fornire una motivazione idonea a giustificare la liquidazione operata. 6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia l’illegittimità, erroneità e/o nullità, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n.4, c.p.c. per "nullità della sentenza o del procedimento", della ordinanza n. 1314/2023 per "vizio di motivazione" in ordine alla disposta riduzione del 50% dei compensi liquidati. Tale statuizione sarebbe in contrasto con il combinato disposto di cui agli articoli 2, 3, 24, 25, 97, 111, commi 7 di 8 1, 2, 6 e 7, Cost.; 296, comma 2, TFUE;
41, comma 2, lett. c, e 47, commi 1 e 2, Carta dei diritti fondamentali della U.E.; 19, Trattato sull'U.E.; 6 e 13 C.E.D.U. (come ratificata con legge 4.8.1955, n. 848); 112, 115, 132, 134 e 156 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c., 2697 c.c., in combinato disposto con gli articoli 13, comma 6, l. 31/12/2012, n. 247, 4 e 5, D.M. 10/03/2014, n. 55, 10, 91 e 92 c.p.c., 2043 e 2233, comma 1 e 2, c.c., oltre che con i principi costituzionali e sovranazionali sul diritto alla giusta retribuzione, sulla trasparenza e sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari ex art. 111 Cost. 7. Con l’ultimo motivo viene censurata l’illegittimità, erroneità e/o nullità, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n.3, c.p.c. per "violazione o falsa applicazione di norme di diritto", della ordinanza n. 1314/2023 in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 13 e 158, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, nonché con l'interpretazione delle norme regolatrici la fattispecie resa dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria e dalla dottrina, avendo il Tribunale erroneamente negato il rimborso degli esborsi nonostante la loro documentata sussistenza e la natura obbligatoria del rimborso delle spese vive nel quadro del sistema del patrocinio. Il quinto, il sesto ed il settimo motivo restano assorbiti dall’accoglimento dei primi due. In definitiva, la sentenza deve essere cassata, in accoglimento dei primi due motivi, e rinviata al Tribunale di Bari, in diversa composizione unipersonale. Il giudice del rinvio statuirà inoltre anche sul governo delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, rigettato il terzo e dichiarati assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e 8 di 8 rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Bari, in diversa composizione unipersonale. Così deciso in Roma il 19 febbraio 2026, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile. IL PRESIDENTE EN RI IL CONSIGLIERE ESTENSORE UR CC
– ricorrente – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente– avverso l’ordinanza n.1314/2023 del TRIBUNALE DI BARI, depositata in data 03/03/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2026 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Claudia Pedrelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito l’avv. Emiliano Pepe per la parte controricorrente Civile Sent. Sez. 2 Num. 5314 Anno 2026 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: MOCCI MAURO Data pubblicazione: 09/03/2026 2 di 8 FATTI DI CAUSA L’avvocato NC AR propose opposizione, ex art. 15 d.P.R. 150/2011 e art. 702-bis c.p.c., avverso il decreto del 5/01/2019 emesso dal Giudice di Pace di Bari che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di liquidazione dei compensi professionali per l’attività difensiva svolta a beneficio di OU NE, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 9838/2010, definito con il rigetto del ricorso contro il decreto di espulsione prefettizio. Il giudizio, iscritto al n.1476/2019 R.G., veniva successivamente riunito ai procedimenti nn. 1494/2019 e 1495/2019 R.G. aventi ad oggetto analoghe opposizioni per omessa liquidazione dei compensi per l’attività prestata dal medesimo difensore nel procedimento di convalida e trattenimento di OU NE presso il C.I.E., assunto in esecuzione del decreto di espulsione. Il Tribunale di Bari, in accoglimento del ricorso, liquidò in favore del AR e a carico dello Stato, la somma di € 419,00, oltre rimborso forfettario e accessori, riconoscendo soltanto gli onorari e diritti previsti dal D.M. 127/2004 vigente alla data di esaurimento dell’attività difensiva prestata, e non anche gli importi di cui al Protocollo del 23/11/2017 intervenuto successivamente, e ridusse altresì parte dell’importo azionato per l’attività di assistenza e discussione in udienza, stante l’omesso deposito dei relativi verbali. Con la medesima ordinanza, in accoglimento del ricorso n. 1494/2019 R.G., il Tribunale liquidò in favore del ricorrente ed a carico dello Stato la somma di € 320,00, oltre rimborso forfettario e accessori, escludendo l’importo preteso dal ricorrente per la discussione in camera di consiglio, stante la natura di particolare semplicità e serialità dell’attività defensionale. In ultimo, il Giudice dichiarò improcedibile il ricorso n. 1495/2019 R.G., ritenendo che l’attività professionale prestata in quel procedimento fosse sostanzialmente la medesima dell’unico 3 di 8 procedimento di convalida e proroga del trattenimento del suo assistito. Avverso la prefata ordinanza ricorre in cassazione NC AR sulla scorta di sette motivi. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DI DIRITTO 1. Con la prima doglianza il ricorrente censura l’illegittimità, erroneità e/o nullità (ai sensi dell’art. 360, comma 1 n.3, c.p.c. per “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, error in iudicando) della ordinanza n. 1314/2023, in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 15, comma 5, d.lgs. 01/09/2011, n. 150, 91, 92 e 702 ter c.p.c., 2697 c.c., 83, d.P.R. n. 115/2002, nonché ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per avere il Tribunale erroneamente escluso la liquidazione di parte dei compensi in virtù della mancata produzione degli atti del giudizio presupposto, omettendo di attivare i poteri officiosi di acquisizione documentale. 2. Attraverso il secondo motivo il ricorrente lamenta l’illegittimità, erroneità e/o nullità, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n.5, c.p.c. per "omesso esame circo un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", dell’ordinanza de qua avendo il Tribunale erroneamente affermato di non poter procedere alla liquidazione di parte dei compensi per mancata produzione degli atti del giudizio in cui era stato svolto il patrocinio, senza considerare che parte di essa era stata prodotta con il ricorso, e senza attivare i poteri di acquisizione d’ufficio. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, sono fondati. 4 di 8 Secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Suprema Corte, in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione "può" contenuta in tale norma essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (Sez. 2, n. 23133 del 19 agosto 2021; Sez. 2, n. 2206 del 30 gennaio 2020). Pertanto, ha errato il Tribunale di Bari nel non essersi attivato per acquisire d’ufficio la documentazione ritenuta necessaria per la decisione: a tale errore di diritto dovrà porre rimedio il giudice del rinvio. 3. Con la terza doglianza il ricorrente censura l’illegittimità, erroneità e/o nullità, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n.3, c.p.c. per “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, della ordinanza n.1314/2023, in relazione al combinato disposto degli artt. 31, 40, 104 e 274 c.p.c. e dell’art. 151 disp. att. c.p.c., nonché all’interpretazione delle norme regolatrici la fattispecie resa dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria e dalla dottrina. Il Tribunale avrebbe omesso di applicare i principi in tema di coordinamento dei procedimenti connessi e di riunione degli stessi, dichiarando improcedibile il ricorso n. 1495/2019 R.G. che, per la sua natura e per l’oggetto, avrebbe invece imposto una trattazione congiunta. Il terzo motivo è infondato. Sostiene il ricorrente che il cittadino straniero “solo casualmente si è avvalso di uno stesso difensore, ma ben poteva avvalersi di due diversi avvocati, con la conseguenza che in ogni caso andavano liquidate le due distinte attività”. 5 di 8 In realtà, come si evince dallo stesso ricorso, il primo procedimento riguardava il ricorso avverso il decreto di espulsione, il secondo ed il terzo la permanenza presso il CIE di Bari Palese. Tutte le istanze riguardavano il cittadino straniero OU NE ed erano rivolte all’ufficio del Giudice di pace di Bari. Orbene, in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi, il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria (Sez. U., n. 7299 del 19 marzo 2025; Sez. 2, n. 24168 dell’8 agosto 2023). Pertanto, ove si consideri che tale principio deve essere inteso con la duplice specificazione per cui: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo" e non di "identico" (Sez. 2, n. 14143 del 24 maggio 2021), la decisione impugnata appare del tutto corretta, facendo riferimento all’unico iter burocratico-giudiziario che ha riguardato il cittadino straniero. 4. Con il quarto motivo viene denunciata l’illegittimità, erroneità e/o nullità, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n.4, c.p.c. per "nullità della sentenza o del procedimento", dell’ordinanza n.1314/2023, in relazione al combinato disposto di cui agli articoli 2, 3, 24, 25, 97, 6 di 8 111, commi 1, 2, 6 e 7, Cost.; 296, comma 2, TFUE;
41, comma 2, lett. c, e 47, commi 1 e 2, Carta dei diritti fondamentali della U.E.; 19, Trattato sull'U.E.; 6 e 13 C.E.D.U. (come ratificata con legge 4.8.1955, n. 848); 112, 115, 132, 134 e 156 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c., 2697 c.c., in combinato disposto con gli articoli 83, d.P.R. 30.05.2002, n. 115, 13, l. 31/12/2012, n. 247, 4 e 5, d.M. 10/03/2014, n. 55, 10, 91 e 92 c.p.c., 2043 e 2233, comma 1 e 2, c.c., nonché con l'interpretazione delle norme regolatrici la fattispecie resa dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria e dalla dottrina. Il Tribunale avrebbe addotto a sostegno della declaratoria di improcedibilità del ricorso n. 1495/2019 R.G. una motivazione apparente, contraddittoria e priva di comprensibilità logico-giuridica. Il quarto motivo resta assorbito dal rigetto del terzo. 5. Attraverso la quinta doglianza il ricorrente censura l’illegittimità, erroneità e/o nullità (ai sensi dell’art. 360, comma 1 n.3, c.p.c. per "violazione o falsa applicazione di norme di diritto", della ordinanza n. 1314/2023, in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 13, comma 6, l. 31/12/2012, n. 247, 4 e 5, D.M. 10/03/2014, n. 55, 10, 91 e 92 c.p.c., 2043 e 2233, comma 1 e 2, c.c., nonché l'interpretazione delle norme regolatrici e la fattispecie resa dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria e dalla dottrina, per non aver il Tribunale, nel giudizio n. 1476/2019 R.G, quantificato i compensi in misura conforme ai parametri di legge, senza procedere ad un’effettiva valutazione delle attività svolte e senza fornire una motivazione idonea a giustificare la liquidazione operata. 6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia l’illegittimità, erroneità e/o nullità, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n.4, c.p.c. per "nullità della sentenza o del procedimento", della ordinanza n. 1314/2023 per "vizio di motivazione" in ordine alla disposta riduzione del 50% dei compensi liquidati. Tale statuizione sarebbe in contrasto con il combinato disposto di cui agli articoli 2, 3, 24, 25, 97, 111, commi 7 di 8 1, 2, 6 e 7, Cost.; 296, comma 2, TFUE;
41, comma 2, lett. c, e 47, commi 1 e 2, Carta dei diritti fondamentali della U.E.; 19, Trattato sull'U.E.; 6 e 13 C.E.D.U. (come ratificata con legge 4.8.1955, n. 848); 112, 115, 132, 134 e 156 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c., 2697 c.c., in combinato disposto con gli articoli 13, comma 6, l. 31/12/2012, n. 247, 4 e 5, D.M. 10/03/2014, n. 55, 10, 91 e 92 c.p.c., 2043 e 2233, comma 1 e 2, c.c., oltre che con i principi costituzionali e sovranazionali sul diritto alla giusta retribuzione, sulla trasparenza e sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari ex art. 111 Cost. 7. Con l’ultimo motivo viene censurata l’illegittimità, erroneità e/o nullità, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n.3, c.p.c. per "violazione o falsa applicazione di norme di diritto", della ordinanza n. 1314/2023 in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 13 e 158, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, nonché con l'interpretazione delle norme regolatrici la fattispecie resa dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria e dalla dottrina, avendo il Tribunale erroneamente negato il rimborso degli esborsi nonostante la loro documentata sussistenza e la natura obbligatoria del rimborso delle spese vive nel quadro del sistema del patrocinio. Il quinto, il sesto ed il settimo motivo restano assorbiti dall’accoglimento dei primi due. In definitiva, la sentenza deve essere cassata, in accoglimento dei primi due motivi, e rinviata al Tribunale di Bari, in diversa composizione unipersonale. Il giudice del rinvio statuirà inoltre anche sul governo delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, rigettato il terzo e dichiarati assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e 8 di 8 rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Bari, in diversa composizione unipersonale. Così deciso in Roma il 19 febbraio 2026, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile. IL PRESIDENTE EN RI IL CONSIGLIERE ESTENSORE UR CC