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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/07/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 8/2025
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 9 luglio
2025 tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marialba Cucchiella ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso e nello studio della stessa in Via Sallustio n. 7/A, Sulmona (AQ), giusta procura depositata nel fascicolo di primo grado ed estesa al presente grado di appello;
appellante e
, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, presso i cui uffici del Complesso Monumentale di San Domenico in L'Aquila (AQ) alla Via Buccio di Ranallo, s.n.c., domicilia per legge;
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza 463/2024 emessa dal Tribunale di Avezzano, a notificata il 6.12.2024
CONCLUSIONI: per parte appellante: <<chiede che l'ill.mo tribunale adito, voglia - annullare l'ordinanza ingiunzione in quanto la violazione contestata non è stata commessa, poiché presenza dei dieci < i>
1 capi di proprietà del ricorrente è riconducibile ad un allontanamento imprevisto al quale l'allevatore ha posto subito rimedio;
In subordine, ove la motivazione addotta non venga ritenuta condivisibile,
- rideterminare la sanzione in ragione della presenza di soli 10 bovini identificati come di proprietà del Sig. con conseguente riduzione della stessa a €. 200,00 (€. 20,00x10 capi)”. Parte_1
Con condanna della Abruzzo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da CP_1 quantificarsi ai sensi del DM 55/2014 e s.i.m. nonché' al rimborso del contributo unificato versato in primo grado (euro 98,00 + 27 per diritti forfettari) e in secondo grado (euro 147,00 + 27,00)>>; per parte appellata: <<per la Abruzzo appellata, così come generalizzata, difesa e CP_1 domiciliata in epigrafe, si conclude affinché la corte di appello adita rigetti l'avverso gravame, poiché infondato in fatto e in diritto, per le ragioni esposte. con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado>>.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 463/2024 il Tribunale di Avezzano, ha rigettato l'opposizione ex art. 22 L.
689/81, proposta da , ritenendo fondata la ricostruzione dei fatti operata Parte_1 dall'Amministrazione, e congrua la quantificazione della sanzione in base al minimo edittale di € 20 per capo, confermando il pagamento della somma di € 3.500,00, oltre accessori, a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 75, comma 3, della L.R. Abruzzo n. 3/2014, a seguito di accertamento di pascolo abusivo in area del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, avvenuto in data 19 maggio 2020.
1.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello il , chiedendone la riforma e Parte_1
l'accoglimento dell'opposizione, deducendo:
1) l'insussistenza della condotta di pascolo abusivo, atteso che i capi si sarebbero allontanati autonomamente dal luogo di custodia e sarebbero stati ricondotti all'interno del comune dal figlio
; Parte_2
2) l'erronea attribuzione della responsabilità sull'intera mandria (175 capi), in assenza di prova della proprietà esclusiva in capo all'appellante;
3) l'erroneità del verbale per mancata contestazione immediata e per non avere verbalizzato formalmente le dichiarazioni del figlio.
1.2. Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello, sostenendo la Controparte_1 correttezza della ricostruzione dei fatti da parte del primo giudice.
2 1.3. All'udienza del 23 aprile 2025 la causa veniva rinviata per la discussione alla successiva udienza del 9 luglio 2025, con assegnazione dei termini alle parti per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
1.4. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1.5. Con un primo motivo l'appellante torna a contestare la fondatezza dell'accertamento effettuato in data 14 agosto 2020 dal personale della Regione Abruzzo – Sevizio Veterinario, deducendo che la presenza di capi bovini in zona non recintata non sarebbe imputabile a una sua condotta, in quanto il terreno in questione non sarebbe di sua proprietà né nella sua disponibilità, e che la violazione contestata dall'ente si fonderebbe su mere deduzioni prive di riscontro oggettivo.
1.6. Tale censura non può trovare accoglimento.
1.7. Va premesso che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 22 L. 689/1981, l'onere della prova circa la sussistenza dei presupposti dell'illecito amministrativo grava sull'Amministrazione resistente, quale attore sostanziale (Cass. civ., sez. VI-2, ord. 24.1.2019,
n. 1921; Cass. civ., sez. II, 30.10.2017, n. 25831).
1.8. Compete invece all'opponente fornire prova di fatti impeditivi o estintivi, o contestare specificamente l'iter procedimentale.
1.9. Nel caso in esame, la Abruzzo ha fornito elementi di prova rilevanti, tra cui: CP_1
• osservazione diretta, da parte degli agenti del PNALM, della mandria composta da 175 capi bovini;
• identificazione certa di 10 capi tramite marca auricolare, risultanti registrati all'azienda dell'opponente;
• presenza e conduzione della mandria da parte del figlio;
Parte_2
• dichiarazioni rese da quest'ultimo circa la proprietà esclusiva del padre sui capi.
1.10. Come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, l'illecito amministrativo contestato – violazione dell'art. 75, comma 3, della L.R. n. 3/2012 – non presuppone necessariamente la prova della titolarità giuridica del terreno su cui gli animali pascolano, essendo sufficiente l'accertata presenza di capi bovini al pascolo in zona soggetta a vincoli sanitari senza la prescritta autorizzazione, e l'individuazione si un soggetto responsabile riconducibile al detentore degli animali.
2. Sulla riferibilità della mandria all'opponente
3 2.1 Neppure la doglianza relativa alla titolarità della mandria può trovare accoglimento.
2.2. I dati oggettivi (identificazione di dieci capi tramite marche auricolari), uniti alla circostanza che l'intero gregge si muovesse in modo unitario sotto la direzione del figlio dell'opponente, giustificano la presunzione della medesima proprietà del bestiame. Tale circostanza, infatti, non è stata in alcun modo smentita dalla documentazione prodotta dall'appellante, che non ha fornito prova della presenza di animali di terzi né dell'esistenza di aziende cointeressate nel medesimo luogo.
2.2. In assenza di riscontri contrari, deve ritenersi legittima l'attribuzione dell'intera mandria all'appellante, anche in base al criterio della c.d. disponibilità di fatto (cfr. Cass. civ., sez. II,
28.12.2016, n. 27199).
3. Sulle presunte irregolarità formali del verbale.
3.1. Il verbale degli agenti del Parco costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.c. e fa piena prova fino a querela di falso dei fatti avvenuti in loro presenza, tra cui la condotta attiva di
[...]
nella gestione della mandria e lo spostamento della stessa tra località del Comune di Gioia Parte_2 dei Marsi (Cass. civ., sez. II, 30.1.2018, n. 2204; Cass. civ., sez. II, 3.7.2020, n. 13731).
3.2. Le dichiarazioni rese da – seppur non formalmente verbalizzate in forma Parte_2 autonoma – sono state riportate dagli agenti e non contestate con elementi probatori idonei. Né risulta attinta la veridicità del loro contenuto, anche in ragione del rapporto di parentela e del contesto fattuale.
3.3. In assenza di controprove, la presunzione di unicità proprietaria della mandria è ragionevolmente fondata sia su dati oggettivi (registrazione dei 10 capi), sia su indizi logici
(movimento unitario, assenza di altri soggetti presenti o cointeressati), conformemente al principio sancito da Cass. civ., sez. II, 28.12.2016, n. 27199.
4. Sulla quantificazione della sanzione.
4.1. L'appellante non ha fornito alcuna documentazione attestante che parte dei capi fosse di proprietà altrui, né ha dimostrato la presenza di misure di custodia idonee ad evitare l'allontanamento spontaneo del bestiame.
4.2. Ne consegue che la condotta accertata si qualifica come pascolo abusivo in violazione dell'art. 75 L.R. Abruzzo n. 3/2014, sanzionata con € 20 per ciascun capo.
4 4.3. La sanzione irrogata – pari al minimo edittale – è coerente con i principi di legalità, tipicità
e proporzionalità sanciti anche dalla Corte Costituzionale (sent. n. 409/2005) e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. II, 24.10.2017, n. 25135).
4.4. Non è pertanto condivisibile la richiesta subordinata di rideterminazione in € 200,00, non essendo emerse ragioni giuridiche né fattuali per derogare al criterio adottato dall'Amministrazione.
4.5. In definitiva, la sentenza impugnata appare immune da vizi logici e giuridici e merita integrale conferma.
4.6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
4.7. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, così provvede: Parte_1
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.923,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 9 luglio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Marco Bartoli Francesco S. Filocamo
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